IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
     IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
                     del Ministero dell'interno 
 
                                  e 
 
IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  REGIONALI,  LE  AUTONOMIE  E  LO
                                SPORT 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42; 
  Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato  decreto  legislativo
n.  118  del  2011,  il  quale  prevede  che   la   Commissione   per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
degli enti territoriali e dei  loro  organismi  e  enti  strumentali,
esclusi gli enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo  I  del  presente  decreto  in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che  concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio  e  del
consolidamento dei conti pubblici, nonche'  del  miglioramento  della
raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il
Sistema europeo dei conti nazionali»; 
  Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato  decreto  legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che  i  principi  contabili  applicati
«sono aggiornati con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli  affari
interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della  Commissione
per  l'armonizzazione  contabile  degli  enti  territoriali  di   cui
all'art. 3-bis»; 
  Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti  del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  91,  il  piano  dei  conti
integrato  puo'  essere  modificato   con   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali  e  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,
su proposta della Commissione per  l'armonizzazione  contabile  degli
enti territoriali; 
  Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede  che  gli  schemi  di  bilancio  «sono
modificati e integrati con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
di concerto con il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli
affari interi e  territoriali  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su  proposta  della
Commissione per l'armonizzazione contabile degli  enti  territoriali,
di cui all'art. 3-bis»; 
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nelle riunioni del 7 ottobre e del 21  ottobre
2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Allegato 1 - Principio contabile generale n. 16 
                    della competenza finanziaria 
 
  1. Al Principio contabile generale della competenza finanziaria  di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,
dopo le parole «una legge di autorizzazione all'indebitamento.»  sono
inserite le seguenti: 
  «Le  spese  di  investimento,  per  le  quali  deve   essere   dato
specificamente atto di avere  predisposto  la  copertura  comprendono
anche  le  spese  per  acquisizione  di  partecipazioni  azionarie  e
conferimenti di capitale,  ancorche'  siano  classificate  al  titolo
terzo della spesa. 
  Puo' costituire copertura agli investimenti imputati  all'esercizio
in corso, secondo le modalita' individuate  nel  principio  applicato
della contabilita' finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio  di
parte corrente in termini di competenza finanziaria,  risultante  dal
prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. 
  Puo' costituire copertura agli investimenti imputati agli  esercizi
successivi  considerati  nel  bilancio  di  previsione,  secondo   le
modalita' individuate  nel  principio  applicato  della  contabilita'
finanziaria: 
    a) il  saldo  positivo  dell'equilibrio  di  parte  corrente,  in
termini di competenza finanziaria,  risultante  dal  prospetto  degli
equilibri allegato al bilancio di  previsione,  per  un  importo  non
superiore al minore valore tra la media dei saldi di  parte  corrente
in termini di competenza e la media dei saldi di  parte  corrente  in
termini di cassa registrati negli ultimi tre  esercizi  rendicontati,
se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate  non  ricorrenti
che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.  Negli  esercizi
non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5
esercizi a decorrere dall'esercizio in corso,  costituisce  copertura
agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60  per  cento
della media degli incassi in  c/competenza  delle  entrate  derivanti
dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione
regionale, dalle monetizzazioni  di  standard  urbanistici  al  netto
della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi  rendicontati,
garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge; 
    b) per le Autonomie speciali, il saldo  positivo  dell'equilibrio
di parte corrente in termini di  competenza  finanziaria,  risultante
dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per
un importo non superiore alla media dei saldi di  parte  corrente  in
termini  di  competenza  registrati   negli   ultimi   tre   esercizi
rendicontati se sempre positivi, determinati al  netto  dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate straordinarie che non
hanno dato copertura a impegni. Per gli esercizi successivi a  quelli
considerati nel bilancio di previsione, non oltre  il  limite  di  10
esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale e' autorizzata  la
spesa che  deve  essere  ricompreso  nel  periodo  di  validita'  del
bilancio di previsione, la copertura  puo'  essere  costituita  dalla
media dei saldi dell'equilibrio  di  parte  corrente  in  termini  di
competenza finanziaria,  risultanti  dal  prospetto  degli  equilibri
allegato al bilancio di previsione, per un importo non  superiore  al
minore tra la media  dei  saldi  di  parte  corrente  in  termini  di
competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa
registrati negli ultimi tre  esercizi  rendicontati,  determinati  al
netto dell'utilizzo dell'avanzo  di  amministrazione,  del  fondo  di
cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato  copertura  a
impegni, o  pagamenti.  Resta  ferma  la  durata  dei  contributi  in
annualita' gia' autorizzati fino all'esercizio precedente a quello di
adozione, da parte dell'Ente, della riforma  contabile  prevista  dal
presente decreto. Restano fermi gli impegni  di  spesa  gia'  assunti
fino  all'esercizio  precedente  a  quello  di  adozione,  da   parte
dell'Ente, della riforma contabile prevista dal  presente  decreto  a
valere sugli esercizi successivi al periodo di validita' del bilancio
di  previsione  purche'  a  fronte  di  obbligazioni   giuridicamente
perfezionate; 
    c) il 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento  di  gettito
derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote  fiscali,  o
derivanti  dalla  maggiorazione  di  oneri  concessori  e   sanzioni,
formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di  previsione  e  non
accertate  negli  ultimi  tre   esercizi   rendicontati,   al   netto
dell'eventuale relativo FCDE; 
    d) riduzioni permanenti della  spesa  corrente,  gia'  realizzate
(risultanti da un  titolo  giuridico  perfezionato),  non  risultanti
dagli ultimi tre esercizi rendicontati. 
  In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi  due  esercizi
o, se l'esercizio precedente non e'  ancora  stato  rendicontato,  in
caso  di   disavanzo   di   amministrazione   nell'ultimo   esercizio
rendicontato e di disavanzo presunto nell'esercizio precedente (1)  ,
(tenendo conto degli accantonamenti,  dei  vincoli  e  delle  risorse
destinate), non e' possibile destinare a copertura degli investimenti
le voci di cui alle lettere a) e b), salvo  il  disavanzo  costituito
esclusivamente da maggiore  disavanzo  derivante  dal  riaccertamento
straordinario  dei  residui,  da  disavanzo  tecnico  e   da   debito
autorizzato e non contratto dalle regioni, fermo restando gli impegni
gia' assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente  perfezionate.
Le voci di cui alle lettere a) e b) non possono  essere  destinate  a
copertura degli investimenti fino a  quando  il  piu'  vecchio  degli
ultimi due esercizi non e' stato rendicontato. 
  Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri  di
bilancio  e  di  assestamento  generale  sono  assunte  le  eventuali
deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti: 
    i.  alla  verifica   del   conseguimento   del   saldo   positivo
dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in  termini
di competenza finanziaria; 
    ii. all'eventuale disavanzo  rilevato  nell'ultimo  esercizio  in
sede di rendiconto; 
    iii. agli esiti della verifica della coerenza degli  accertamenti
delle entrate di cui alla lettera c) e della riduzione degli  impegni
correnti di cui alla lettera c), realizzate nell'esercizio in  corso,
alle previsioni di ciascun  esercizio  considerato  nel  bilancio  di
previsione.» 

(1) Se gli ultimi due esercizi non sono ancora stati rendicontati, si
    fa riferimento  agli  ultimi  due  risultati  di  amministrazione
    presunti.