Art. 2 
 
 
                   Soggetti privati concessionari 
 
  1. Le concessioni disciplinate dal presente decreto sono  riservate
alle associazioni e fondazioni di cui al Libro I del  codice  civile,
dotate di personalita' giuridica e prive di fini di lucro, che  siano
in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) previsione, tra le finalita' principali definite per  legge  o
per statuto, dello svolgimento di attivita' di tutela, di promozione,
di valorizzazione o di conoscenza dei beni culturali e paesaggistici; 
    b) documentata esperienza almeno quinquennale nel  settore  della
collaborazione per la  tutela  e  la  valorizzazione  del  patrimonio
culturale; 
    c) documentata esperienza nella gestione, nell'ultimo quinquennio
antecedente la pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'art.  3,
di almeno un immobile culturale, pubblico o privato, con attestazione
della  soprintendenza   territorialmente   competente   di   adeguata
manutenzione e apertura alla pubblica fruizione;