Art. 5 
 
 
              Concessione d'uso e contratto di servizio 
 
  1. Concluse le procedure di  cui  all'art.  3,  la  concessione  e'
disposta dal competente  ufficio  del  Ministero  nei  trenta  giorni
successivi, previa costituzione di un deposito  cauzionale  da  parte
del concessionario, pari a tre mensilita' del canone pattuito. 
  2. Qualora, entro il termine di cui al comma 1,  il  concessionario
non provveda alla costituzione del deposito cauzionale ivi  previsto,
il Ministero, in mancanza di una valida giustificazione, lo  dichiara
decaduto dall'aggiudicazione e  incamera  la  cauzione  eventualmente
prestata in sede di gara. 
  3. La concessione stabilisce: 
    a) l'ammontare del canone dovuto per la concessione del bene,  ai
sensi dell'art. 4; 
    b)  il  progetto  di  conservazione  programmata  e  di  restauro
indicante le misure necessarie ad  assicurare  la  conservazione  del
bene, che il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese; 
    c) il programma indicante le modalita' ed i  tempi  di  fruizione
pubblica del bene; 
    d) gli standard minimi  del  servizio  di  valorizzazione  e  dei
servizi aggiuntivi, secondo quanto previsto dall'art. 114 del Codice; 
    e) il prezzo del biglietto per l'accesso al  bene,  stabilito  ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge; 
    f) il contenuto degli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
4. 
  4. Il Ministero e il concessionario regolano i rapporti inerenti la
concessione mediante un apposito contratto  di  servizio,  nel  quale
sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto  di  gestione
del bene e delle attivita' di valorizzazione e i  relativi  tempi  di
attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da assicurare e dei
servizi da erogare, nonche' le professionalita'  degli  addetti.  Nel
contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali  che  devono
essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene  e  sono
riportate le previsioni di cui all'art. 115, comma 6, del Codice.