Art. 5 Concessione d'uso e contratto di servizio 1. Concluse le procedure di cui all'art. 3, la concessione e' disposta dal competente ufficio del Ministero nei trenta giorni successivi, previa costituzione di un deposito cauzionale da parte del concessionario, pari a tre mensilita' del canone pattuito. 2. Qualora, entro il termine di cui al comma 1, il concessionario non provveda alla costituzione del deposito cauzionale ivi previsto, il Ministero, in mancanza di una valida giustificazione, lo dichiara decaduto dall'aggiudicazione e incamera la cauzione eventualmente prestata in sede di gara. 3. La concessione stabilisce: a) l'ammontare del canone dovuto per la concessione del bene, ai sensi dell'art. 4; b) il progetto di conservazione programmata e di restauro indicante le misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene, che il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese; c) il programma indicante le modalita' ed i tempi di fruizione pubblica del bene; d) gli standard minimi del servizio di valorizzazione e dei servizi aggiuntivi, secondo quanto previsto dall'art. 114 del Codice; e) il prezzo del biglietto per l'accesso al bene, stabilito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; f) il contenuto degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 4. 4. Il Ministero e il concessionario regolano i rapporti inerenti la concessione mediante un apposito contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione del bene e delle attivita' di valorizzazione e i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene e sono riportate le previsioni di cui all'art. 115, comma 6, del Codice.