Art. 7 
 
 
              Risoluzione e disdetta della concessione 
 
  1. L'inosservanza delle prescrizioni stabilite nella concessione in
ordine alle modalita' di pagamento del  canone,  dell'attuazione  del
programma di restauro e del programma indicante  le  modalita'  ed  i
tempi  di  fruizione  pubblica  del  bene  costituiscono   causa   di
risoluzione. 
  2. Il Ministero puo' disporre  accertamenti  in  ordine  all'esatto
adempimento  degli  obblighi  assunti  dal  concessionario,   nonche'
all'osservanza  delle  prescrizioni  concernenti  le   modalita'   di
utilizzazione del bene. Nelle ipotesi in  cui  gli  accertamenti  non
siano esperibili con altre modalita', gli  incaricati  del  Ministero
hanno facolta' di accesso all'immobile nei tempi e con  le  modalita'
stabilite nella concessione.