Art. 7 Risoluzione e disdetta della concessione 1. L'inosservanza delle prescrizioni stabilite nella concessione in ordine alle modalita' di pagamento del canone, dell'attuazione del programma di restauro e del programma indicante le modalita' ed i tempi di fruizione pubblica del bene costituiscono causa di risoluzione. 2. Il Ministero puo' disporre accertamenti in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, nonche' all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalita' di utilizzazione del bene. Nelle ipotesi in cui gli accertamenti non siano esperibili con altre modalita', gli incaricati del Ministero hanno facolta' di accesso all'immobile nei tempi e con le modalita' stabilite nella concessione.