IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                           di concerto con 
IL MINISTRO  DELL'ECONOMIA  E  DELLE  FINANZE,  IL  MINISTRO  PER  LA
            SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto l'art. 3 del regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  seguito  TULPS,  ed  il
relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635; 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559  e  in  particolare  l'art.2,
comma 8; 
  Visto il decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito  con
modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
ottobre 1999, n. 437; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  23  aprile   2002,
istitutivo del Centro nazionale per i servizi demografici  presso  il
Dipartimento per  gli  Affari  interni  e  territoriali  -  Direzione
centrale per i servizi demografici; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre  2014,  n.  194,  recante  "modalita'  di  attuazione  e  di
funzionamento dell'Anagrafe  nazionale  della  popolazione  residente
(ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro  dell'ANPR
alle anagrafi della popolazione residente"; 
  Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,
recante  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti  territoriali"
convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto  2015,  n.125
che prevede che l'emissione della carta  d'identita'  elettronica  e'
riservata al Ministero dell'interno  che  vi  provvede  nel  rispetto
delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti  di
sicurezza  della  Repubblica  e  degli  standard  internazionali   di
sicurezza; 
  Visto il medesimo art. 10, comma 3, del citato d.l. n. 78 del 2015,
che stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione
e il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  l'Agenzia  per
l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali  e
la  Conferenza  Stato-citta'  autonomie  locali,  siano  definite  le
caratteristiche tecniche, le modalita' di produzione,  di  emissione,
di rilascio della carta d'identita' elettronica,  nonche'  di  tenuta
del relativo archivio informatizzato; 
  Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  22  giugno  1998,  modificata  dalla  direttiva   98/48/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla
legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto  legislativo  23
novembre 2000, n. 427; 
  Vista la legge 1° aprile 1999,  n.  91,  recante  "Disposizioni  in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti"; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  dell'8  aprile  2000,
recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi
e  di   tessuti,   attuativo   delle   prescrizioni   relative   alla
dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla donazione di  organi  a
scopo di trapianto", come modificato dal decreto del  Ministro  della
salute dell'11 marzo 2008; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante "Codice per la protezione dei dati personali"; 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  4
agosto 2003 e successive modificazioni, recante "Nuove istruzioni per
la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo  sulla  produzione
delle carte valori,  degli  stampati  a  rigoroso  rendiconto,  degli
stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali"; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  23
dicembre 2013 recante "individuazione delle  carte  valori  ai  sensi
dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e  b)  della  legge  13  luglio
1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni"; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale  che  si  e'  espressa  con
determinazione n. 169/2015 del 14 dicembre 2015; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che  si  e'
espresso con parere n. 656, in data 17 dicembre 2015; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali  in  data  17
dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
    a) "ANPR": l'Anagrafe Nazionale della Popolazione  Residente,  di
cui all'articolo 62 del CAD; 
    b)  "Autenticazione  in  rete":   l'identificazione   informatica
tramite la CIE,  ai  sensi  dell'articolo  64  del  CAD,  finalizzata
all'accesso   ai   servizi   erogati   in   rete   dalle    pubbliche
amministrazioni; 
    c) "CA Autenticazione": la struttura di  Certification  Authority
del  CNSD  che  emette  i  certificati  di  autenticazione  in  rete,
componente della piattaforma e  dell'infrastruttura  per  l'emissione
della CIE; 
    d) "CAD": il  Codice  dell'Amministrazione  digitale  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche; 
    e) "Cartellino elettronico": la trasposizione in formato digitale
del cartellino cartaceo di cui all'articolo 290 del regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635; 
    f) "Centro  Nazionale  Trapianti":  il  Centro  nazionale  per  i
trapianti istituito dall'articolo 8 della legge 1 aprile 1999, n. 91,
e successive modificazioni; 
    g)  "Certificato  di  Autenticazione":  il  certificato  digitale
rilasciato dalla "CA Autenticazione" necessario per  l'autenticazione
in rete; 
    h) "CIE":  il  documento  d'identita'  personale  rilasciato  dal
Ministero dell'interno denominato "Carta d'Identita' Elettronica"; 
    i)  "CNSD":  il  Centro  Nazionale   dei   Servizi   Demografici,
costituito con il decreto ministeriale  23  aprile  2002,  presso  il
Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali; 
    j) "CP-CIE": il centro di produzione della CIE, componente  della
piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE; 
    k)  "Dati   di   identificazione":   i   dati   memorizzati   sul
microprocessore ai fini della verifica dell'identita'; 
    l)  "Elementi  biometrici  primari":  l'immagine  del  volto  del
titolare della CIE, secondo quanto indicato nell'allegato B; 
    m) "Elementi biometrici  secondari":  l'immagine  delle  impronte
digitali del titolare della CIE ai sensi dell'art.3 del regio decreto
18 giugno 1931, n.773, secondo quanto indicato nell'allegato B; 
    n) "PKI-CIE": l'insieme delle infrastrutture  a  chiave  pubblica
(Public  Key  Infrastructure  -   PKI),   delle   infrastrutture   di
comunicazione e pubblicazione dei certificati, costituite da sistemi,
entita' e procedure operative preposte a garantire la  certificazione
dei  dati  di  identificazione  contenuti  nel  microprocessore,   la
protezione dei dati stessi e la sicurezza del circuito di emissione e
controllo    della    CIE,    componente    della    piattaforma    e
dell'infrastruttura per l'emissione della CIE; 
    o) "IPZS": l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; 
    p) "PIN": il codice segreto personale necessario  alla  fruizione
dei servizi che richiedono l'autenticazione in rete; 
    q) "CIEonLine": l'infrastruttura informatica e di rete che  rende
disponibili i servizi di supporto al processo di emissione e gestione
della CIE, componente della  piattaforma  e  dell'infrastruttura  per
l'emissione della CIE; 
    r) "Portale": il sito web della CIE, componente della piattaforma
e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE; 
    s)  "Postazione":  l'apparato  hardware   e   software   dedicato
all'acquisizione dei dati previsti; 
    t)  "PUK":  la  chiave  personale  non  modificabile  di  sblocco
necessaria alla riabilitazione del PIN a seguito di relativo blocco; 
    u)   "RIPA":   la    Rete    Internazionale    delle    Pubbliche
Amministrazioni; 
    v) "Sistema  Informativo  dei  Trapianti"  o  "SIT",  il  sistema
istituito nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario Nazionale  in
base all'articolo 7 della legge 1° aprile 1999, n. 91,  che  consente
la raccolta, in un'unica banca dati, delle manifestazioni di volonta'
in tema di donazione degli organi e tessuti espresse dai cittadini; 
    w) "SPC": il Sistema Pubblico di Connettivita' di cui al CAD; 
    x) "SSCE": il sistema di servizi del  CNSD  per  il  circuito  di
emissione    della    CIE,    componente    della    piattaforma    e
dell'infrastruttura per l'emissione della CIE.