Art. 13 
 
 
         Commissione interministeriale permanente della CIE 
 
  1. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 2: 
    a) supporta il Ministero dell'interno nella definizione del piano
di graduale avvio del rilascio della CIE presso Comuni e Consolati; 
    b) verifica lo stato di  avanzamento  del  progetto  nei  diversi
ambiti e aspetti; 
    c) definisce le modalita' di adozione degli standard tecnologici,
delle linee guida e  delle  specifiche  tecniche  e  delle  eventuali
funzionalita' aggiuntive, sentito il Garante per  la  protezione  dei
dati personali, per i soli aspetti  concernenti  il  trattamento  dei
dati personali; 
    d) definisce, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del
sistema e il  trattamento  dei  dati  personali,  le  caratteristiche
tecniche delle dotazioni hardware e  software  delle  postazioni  dei
Comuni e dei Consolati; 
    e) garantisce, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del
sistema e  il  trattamento  dei  dati  personali,  l'aggiornamento  e
l'allineamento del sistema in relazione  all'evoluzione  tecnologica,
alle direttive europee e alle possibili interazioni con altri sistemi
di  identificazione  elettronica  ed  altre  iniziative   governative
strategiche di interesse nazionale ed internazionale. 
  2. La Commissione  e'  costituita  dal  Presidente,  designato  dal
Ministero dell'interno, e dai seguenti componenti: 
    a) un rappresentante del Ministero dell'interno e un supplente; 
    b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
e un supplente; 
    c) un rappresentante del Ministero degli esteri e un supplente; 
    d)   un   rappresentante   designato   dal   Ministro   per    la
semplificazione e la pubblica amministrazione e un supplente; 
    e) un rappresentante designato dall'Agenzia per l'Italia digitale
e un supplente; 
    f) un rappresentante designato dall'IPZS e un supplente; 
    g) un rappresentante designato  dall'Associazione  Nazionale  dei
Comuni Italiani (ANCI) e un supplente. 
  3. Il Presidente e i  componenti  della  Commissione  rimangono  in
carica per un triennio e  svolgono  il  mandato  a  titolo  gratuito.
L'incarico e' rinnovabile. 
  4.  Alle  sedute  della  Commissione  possono  essere  invitati   a
partecipare esperti anche di altre Amministrazioni, Enti e  Organismi
per gli aspetti tecnologici connessi al progetto. 
  5. Fino alla costituzione della  Commissione  di  cui  al  presente
articolo i compiti di cui al comma 1 sono svolti dal  Gruppo  tecnico
di lavoro istituito dal Direttore centrale per i servizi  demografici
del  Dipartimento  Affari  interni  e  territoriali   del   Ministero
dell'interno.