Art. 8 
 
 
                       Cartellino elettronico 
 
  1. Il cartellino  elettronico,  conservato  da  SSCE,  contiene  le
informazioni anagrafiche, la fotografia,  la  scansione  della  firma
autografa, il numero di protocollo  della  pratica,  le  informazioni
relative al processo di rilascio e il numero univoco nazionale  della
CIE. 
  2. Le Questure accedono alle informazioni contenute nel  cartellino
elettronico esclusivamente tramite il CNSD.