Art. 2 
 
Condizioni  di  applicazione  dell'autorizzazione  di   etichettatura
  transitoria di cui all'art. 13  del  DM  7  novembre  2012  per  le
  proposte di modifica del  disciplinare  che  risultano  restrittive
  rispetto alle  preesistenti  disposizioni  -  Disposizioni  per  le
  preesistenti autorizzazioni 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'autorizzazione  per  l'etichettatura  transitoria  di  cui
all'art.  13  del  DM  7  novembre  2012  e'  riferita  ad  un  unico
disciplinare, cosi' come aggiornato con tutte le  modifiche  inserite
nella relativa proposta trasmessa alla Commissione UE.. E' esclusa la
coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare. 
  2. Per le autorizzazioni di  etichettatura  transitoria  rilasciate
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora sia prevista la coesistenza della proposta  di  modifica  del
disciplinare trasmessa alla Commissione UE con  le  disposizioni  del
preesistente  disciplinare,  il  soggetto  richiedente   interessato,
d'intesa con  la  competente  Regione,  deve  chiedere  al  Ministero
l'adeguamento del decreto di autorizzazione alle disposizioni di  cui
al comma 1.