Art. 2 Condizioni di applicazione dell'autorizzazione di etichettatura transitoria di cui all'art. 13 del DM 7 novembre 2012 per le proposte di modifica del disciplinare che risultano restrittive rispetto alle preesistenti disposizioni - Disposizioni per le preesistenti autorizzazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui all'art. 13 del DM 7 novembre 2012 e' riferita ad un unico disciplinare, cosi' come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella relativa proposta trasmessa alla Commissione UE.. E' esclusa la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare. 2. Per le autorizzazioni di etichettatura transitoria rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora sia prevista la coesistenza della proposta di modifica del disciplinare trasmessa alla Commissione UE con le disposizioni del preesistente disciplinare, il soggetto richiedente interessato, d'intesa con la competente Regione, deve chiedere al Ministero l'adeguamento del decreto di autorizzazione alle disposizioni di cui al comma 1.