Art. 2 
 
                      Dati contenuti nell'ANPR 
                    e modalita' di conservazione 
 
  1. Nell'ANPR sono contenuti i dati del  cittadino,  della  famiglia
anagrafica e della convivenza di cui agli articoli 20, 21  e  22  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  e
successive modificazioni, i dati  dei  cittadini  italiani  residenti
all'estero, registrati dai Comuni ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 6 settembre  1989,  n.  323,  nonche'  il  domicilio
digitale, di cui all'articolo 3-bis, del decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
  2. I campi relativi ai dati  di  cui  al  comma  1  sono  descritti
nell'Allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
regolamento. 
  3. L'ANPR conserva le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle
situazioni anagrafiche pregresse. 
  4. L'ANPR conserva, in una distinta sezione, le schede  anagrafiche
relative alle persone cancellate. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 20, 21  e  22  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio
          1989, n. 223: 
              «Art. 20 (Schede individuali). - 1. A ciascuna  persona
          residente nel  comune  deve  essere  intestata  una  scheda
          individuale, conforme  all'apposito  esemplare  predisposto
          dall'Istituto nazionale di statistica, sulla  quale  devono
          essere obbligatoriamente indicati il cognome, il  nome,  il
          sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la
          cittadinanza,  l'indirizzo  dell'abitazione.  Nella  scheda
          sono altresi' indicati i seguenti dati: la paternita' e  la
          maternita', ed  estremi  dell'atto  di  nascita,  lo  stato
          civile,  ed  eventi  modificativi,  nonche'   estremi   dei
          relativi atti,  il  cognome  e  il  nome  del  coniuge,  la
          professione o la condizione non professionale, il titolo di
          studio, gli estremi della carta d'identita'. 
              2. L'inserimento  nelle  schede  individuali  di  altre
          notizie, oltre a quelle gia' previste nella scheda  stessa,
          puo' essere effettuato soltanto  previa  autorizzazione  da
          parte del Ministero dell'interno, d'intesa  con  l'Istituto
          centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24
          dicembre  1954,  n.  1228.  Nella  scheda   riguardante   i
          cittadini stranieri sono comunque indicate la  cittadinanza
          e la data di  scadenza  del  permesso  di  soggiorno  o  il
          rilascio o rinnovo della carta di soggiorno. 
              3. Per le donne coniugate o  vedove  le  schede  devono
          essere intestate al cognome da nubile. 
              4.  Le  schede  individuali   debbono   essere   tenute
          costantemente aggiornate e devono essere archiviate  quando
          le persone alle quali sono intestate cessino di  far  parte
          della popolazione residente del comune. 
              Art.  21  (Schede  di  famiglia).  -  1.  Per  ciascuna
          famiglia residente nel comune  deve  essere  compilata  una
          scheda  di  famiglia,   conforme   all'apposito   esemplare
          predisposto dall'Istituto  centrale  di  statistica,  nella
          quale  devono  essere  indicate  le  posizioni  anagrafiche
          relative   alla   famiglia   ed   alle   persone   che   la
          costituiscono. 
              2. La scheda di famiglia  deve  essere  intestata  alla
          persona   indicata   all'atto   della   dichiarazione    di
          costituzione della famiglia di cui al comma 1  dell'art.  6
          del presente regolamento. Il cambiamento  dell'intestatario
          avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento. 
              3. In caso di mancata indicazione  dell'intestatario  o
          di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento  della
          costituzione della famiglia, sia all'atto  del  cambiamento
          dell'intestatario   stesso,   l'ufficiale    di    anagrafe
          provvedera' d'ufficio intestando la  scheda  al  componente
          piu' anziano e dandone comunicazione all'intestatario della
          scheda di famiglia. 
              4. Nella scheda di famiglia, successivamente  alla  sua
          istituzione, devono essere iscritte le persone che  entrano
          a far parte della famiglia  e  cancellate  le  persone  che
          cessino   di   farne   parte;   in   essa   devono   essere
          tempestivamente annotate  altresi'  le  mutazioni  relative
          alle posizioni di cui al comma 1. 
              5. La scheda deve essere  archiviata  per  scioglimento
          della famiglia o per trasferimento di essa in altro  comune
          o all'estero. 
              Art. 22 (Schede  di  convivenza).  -  1.  Per  ciascuna
          convivenza residente nel comune deve essere  compilata  una
          scheda  di  convivenza,  conforme  all'apposito   esemplare
          predisposto dall'Istituto  centrale  di  statistica,  nella
          quale  devono  essere  indicate  le  posizioni  anagrafiche
          relative  alla  medesima,  nonche'  quelle  dei  conviventi
          residenti. 
              2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati
          la  specie  e  la  denominazione  della  convivenza  ed  il
          nominativo della persona che normalmente la dirige. 
              3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua
          istituzione, devono essere iscritte le persone che  entrano
          a far parte della convivenza e cancellate  le  persone  che
          cessano di farne parte. 
              4. La  scheda  di  convivenza  deve  essere  tenuta  al
          corrente delle  mutazioni  relative  alla  denominazione  o
          specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede
          della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi. 
              5. La scheda di convivenza deve essere  archiviata  per
          cessazione della convivenza o per trasferimento di essa  in
          altro comune o all'estero.». 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, vedasi nelle note alle
          premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3-bis  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). - 1.  l
          fine  di  facilitare   la   comunicazione   tra   pubbliche
          amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni  cittadino
          indicare  alla   pubblica   amministrazione,   secondo   le
          modalita' stabilite al comma 3,  un  proprio  indirizzo  di
          posta  elettronica   certificata,   rilasciato   ai   sensi
          dell'articolo  16-bis,  comma  5,  del   decreto-legge   29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale. 
              2.  L'indirizzo  di  cui  al  comma   1   e'   inserito
          nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR  e
          reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e  ai
          gestori o esercenti di pubblici servizi. 
              3. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
          semplificazione e il Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,  sono
          definite  le  modalita'  di  comunicazione,  variazione   e
          cancellazione del proprio domicilio digitale da  parte  del
          cittadino, nonche' le modalita' di consultazione  dell'ANPR
          da parte dei gestori o esercenti  di  pubblici  servizi  ai
          fini del reperimento  del  domicilio  digitale  dei  propri
          utenti. 
              4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui
          e' prevista dalla normativa vigente una  diversa  modalita'
          di comunicazione o di pubblicazione in via  telematica,  le
          amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  o  esercenti  di
          pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente
          tramite il  domicilio  digitale  dallo  stesso  dichiarato,
          anche ai sensi dell'articolo 21-bis della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico.  Ogni
          altra forma di  comunicazione  non  puo'  produrre  effetti
          pregiudizievoli  per   il   destinatario.   L'utilizzo   di
          differenti  modalita'  di  comunicazione  rientra   tra   i
          parametri di valutazione della performance dirigenziale  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27
          ottobre 2009, n. 150. 
              4-bis. In assenza del  domicilio  digitale  di  cui  al
          comma  1,  le  amministrazioni   possono   predisporre   le
          comunicazioni  ai  cittadini  come  documenti   informatici
          sottoscritti  con  firma  digitale  o   firma   elettronica
          avanzata, da conservare nei propri archivi, ed  inviare  ai
          cittadini stessi, per posta ordinaria  o  raccomandata  con
          avviso di ricevimento, copia analogica  di  tali  documenti
          sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo  stampa
          predisposta secondo le disposizioni di cui  all'articolo  3
          del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. 
              4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano
          a tutti gli effetti di legge gli obblighi di  conservazione
          e di esibizione dei documenti previsti  dalla  legislazione
          vigente laddove la copia  analogica  inviata  al  cittadino
          contenga una  dicitura  che  specifichi  che  il  documento
          informatico,  da  cui  la  copia  e'   tratta,   e'   stato
          predisposto  e  conservato  presso   l'amministrazione   in
          conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71. 
              4-quater. Le modalita' di predisposizione  della  copia
          analogica di cui ai  commi  4-bis  e  4-ter  soddisfano  le
          condizioni di cui all'articolo 23-ter,  comma  5,  salvo  i
          casi in cui il documento rappresenti, per  propria  natura,
          una  certificazione  rilasciata   dall'amministrazione   da
          utilizzarsi nei rapporti tra privati. 
              5.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.».