Art. 2 
 
                Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A. 
 
  1. L'ammissione di ILVA S.p.A. alla  amministrazione  straordinaria
di  cui  al  decreto-legge  n.  347  determina  la   cessazione   del
commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
89, di seguito  denominato  «decreto-legge  n.  61».  Il  commissario
straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e le  azioni
di bonifica previsti dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  105
dell'8 maggio 2014, di seguito «D.P.C.M. 14 marzo 2014». 
  2. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge  3  dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  dicembre
2012, n. 231, i  rapporti  di  valutazione  del  danno  sanitario  si
conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale
di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis  del  decreto-legge  n.
207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non puo'
unilateralmente  modificare   le   prescrizioni   dell'autorizzazione
integrata ambientale in corso di validita', ma legittima  la  regione
competente a chiedere il riesame ai  sensi  dell'articolo  29-octies,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  successive
modificazioni.  Fatta  salva  l'applicazione  dell'articolo  12   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  i  contenuti  del  D.P.C.M.  14
marzo 2014 possono essere modificati con i procedimenti di  cui  agli
articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni. 
  3. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto delle
prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 e'  considerata  di  pubblica
utilita'  ad  ogni  effetto  e  gli  interventi  ivi  previsti   sono
dichiarati  indifferibili,  urgenti  e   di   pubblica   utilita'   e
costituiscono varianti ai piani urbanistici. 
  4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di  cui  al
D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1,  comma
9, del decreto-legge n. 61 e' avviato  su  proposta  del  commissario
entro quindici giorni dalla disponibilita' dei relativi  progetti.  I
termini per l'espressione dei pareri, visti  e  nulla  osta  relativi
agli interventi previsti per  l'attuazione  del  detto  piano  devono
essere resi dalle  amministrazioni  o  enti  competenti  entro  venti
giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni  in  caso
di richiesta motivata e, qualora non  resi  entro  tali  termini,  si
intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione  d'impatto
ambientale  e  per  i  pareri  in  materia  di  tutela  sanitaria   e
paesaggistica, restano ferme le previsioni  del  citato  articolo  1,
comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61. 
  5. Il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato  se
entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, almeno nella misura  dell'80
per cento, le prescrizioni in scadenza a quella  data.  Entro  il  31
dicembre 2015, il commissario  straordinario  presenta  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e  all'ISPRA
una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al
primo periodo. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  e'  stabilito  il   termine   ultimo   per
l'attuazione di tutte le altre prescrizioni. 
  6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano  di  cui  al
D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai  commi  4  e  5  del
presente articolo, equivale all'adozione ed efficace  attuazione  dei
modelli di organizzazione e gestione, previsti  dall'articolo  6  del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della  valutazione
delle condotte strettamente  connesse  all'attuazione  dell'A.I.A.  e
delle  altre  norme  a   tutela   dell'ambiente,   della   salute   e
dell'incolumita' pubblica. Le condotte poste in essere in  attuazione
del Piano di cui al periodo  precedente  non  possono  dare  luogo  a
responsabilita' penale o amministrativa del commissario straordinario
e  dei  soggetti  da  questo  funzionalmente  delegati,   in   quanto
costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia
ambientale, di tutela della salute e dell' incolumita' pubblica e  di
sicurezza sul lavoro. 
  7. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo  1942,
n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e alle operazioni
di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo  22-quater,  comma
1,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  116,  nonche'  ai
pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalita' di  cui  alla
medesima disposizione, con impiego delle somme  provenienti  da  tali
finanziamenti.». 
  8.  Si  applica,  in  quanto   compatibile,   la   disciplina   del
decreto-legge n. 61. Si applica l'articolo 12  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013,  n.  125,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e
l'articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116. 
  9. I riferimenti al commissario e al  sub-commissario,  nonche'  al
commissariamento  e  alla  gestione  commissariale  contenuti   negli
articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge n.  61,  nell'articolo  12
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  e  nell'articolo
22-quater,  comma  2,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si
devono intendere come riferimenti,  rispettivamente,  al  commissario
straordinario e alla procedura di  amministrazione  straordinaria  di
cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento  al  piano  di  cui  al
comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n.  61  si  deve  intendere
come riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014. 
  10. Il riferimento alla gestione commissariale,  di  cui  al  comma
9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61,  si  intende  riferito
alla gestione  aziendale  da  parte  del  commissario  e  dell'avente
titolo, sia esso affittuario  o  cessionario,  e  la  disciplina  ivi
prevista si applica all'impresa commissariata o affittata  o  ceduta,
fino alla data di cessazione del commissariamento  ovvero  a  diversa
data fissata con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico. 
  11. Al comma 1 dell'articolo  252-bis  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'esclusione cessa di avere effetto nel caso  in  cui  l'impresa  e'
ammessa alla procedura di amministrazione  straordinaria  di  cui  al
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.».