Art. 7 
 
   Disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto 
 
  1. In conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma
1002, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i poteri del  Commissario
straordinario  del  Porto  di  Taranto,  nominato  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17  febbraio  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10  aprile  2012,  sono  estesi  a
tutte le opere ed  agli  interventi  infrastrutturali  necessari  per
l'ampliamento e l'adeguamento del porto medesimo. 
  2.  Per  la  realizzazione  di  tali  opere   ed   interventi,   in
applicazione  dei  generali  principi  di  efficacia   dell'attivita'
amministrativa e di semplificazione  procedimentale,  autorizzazioni,
intese, concerti, pareri, nulla osta ed  atti  di  assenso,  comunque
denominati, degli enti locali, regionali, dei  Ministeri  nonche'  di
tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere  resi  entro
il  termine  di  giorni  trenta  dalla  richiesta   del   Commissario
straordinario  del  Porto  di  Taranto.  Decorso  inutilmente   detto
termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. 
  3. La pronuncia sulla  compatibilita'  ambientale  delle  opere  e'
emessa nel termine di  giorni  sessanta  dalla  richiesta,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.