Art. 2 
 
           Disposizioni relative all'autorita' competente 
                       all'esame delle domande 
 
  1.  I  componenti  effettivi  e  i   componenti   supplenti   delle
Commissioni  territoriali  nominati  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto, sono designati in base alle esperienze acquisite nel settore
dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela  dei  diritti
umani. Tali componenti  partecipano  ai  corsi  di  formazione  e  di
aggiornamento  organizzati  dalla  Commissione  nazionale  ai   sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera d). 
  2.  I  componenti  effettivi  ed  i  componenti   supplenti   delle
Commissioni di cui al comma 1 partecipano ad un corso  di  formazione
iniziale secondo le modalita' definite dalla Commissione nazionale e,
con cadenza annuale, ai corsi di aggiornamento di cui agli articoli 5
e 15 del decreto. In caso di  sostituzione  di  un  componente  delle
Commissioni territoriali, il corso di formazione iniziale puo' essere
svolto in occasione del primo corso di  aggiornamento  fissato  dalla
Commissione nazionale. 
  3. Le commissioni territoriali sono validamente costituite  con  la
presenza della maggioranza dei componenti e deliberano  con  il  voto
favorevole di almeno tre componenti. Quando  sono  presenti  tutti  i
componenti, in caso di parita' prevale il voto del presidente. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per gli articoli 4 e 5  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo integrale dell'art. 15 del citato
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art. 15 (Formazione delle commissioni  territoriali  e
          del personale). - 1. I  componenti  effettivi  e  supplenti
          delle Commissioni territoriali partecipano a  un  corso  di
          formazione iniziale e a periodici  corsi  di  aggiornamento
          organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei  commi
          1 e 1-bis. 
              1. La Commissione nazionale cura la  formazione  ed  il
          periodico aggiornamento dei propri componenti e  di  quelli
          delle Commissioni territoriali, anche al fine di  garantire
          che abbiano la competenza necessaria perche'  il  colloquio
          si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale  o
          generale  in  cui  nasce  la  domanda,  compresa  l'origine
          culturale  o  la   vulnerabilita'   del   richiedente.   La
          Commissione nazionale cura  altresi'  la  formazione  degli
          interpreti  di  cui  si  avvalgono  le   Commissioni,   per
          assicurare una comunicazione adeguata in sede di  colloquio
          e  la  formazione   del   personale   di   supporto   delle
          Commissioni. 
              1-bis. La formazione di cui al comma  1  e'  effettuata
          anche in collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo
          di sostegno per l'asilo  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
          439/2010 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  19
          maggio 2010.».