Art. 6 
 
 
                              Decisione 
 
  1. La Commissione territoriale al termine del procedimento previsto
dall'articolo 5 adotta una delle seguenti decisioni: 
    a) riconosce lo status di rifugiato o  di  persona  ammessa  alla
protezione sussidiaria; 
    b) rigetta la domanda nei casi previsti dall'articolo  32,  comma
1, lettera b), del decreto; 
    c)  rigetta  la  domanda  per  manifesta  infondatezza  nel  caso
previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto. 
  2. Nei  casi  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  del  comma  1,  la
Commissione, se ritiene che  sussistono  gravi  motivi  di  carattere
umanitario trasmette  gli  atti  al  questore  per  il  rilascio  del
permesso di soggiorno di durata biennale ai sensi  dell'articolo  32,
comma 3, del decreto. 
  3. La decisione su ogni domanda e'  assunta  in  modo  individuale,
obiettivo ed imparziale, secondo i criteri previsti dagli articoli  8
e 9 del decreto. Quando la domanda presentata dal genitore e'  estesa
ai figli minori ai sensi dell'articolo 6, comma 2,  del  decreto,  la
decisione e' assunta in  modo  individuale  per  il  genitore  e  per
ciascuno dei figli. 
  4. La decisione di cui al  comma  1  e'  assunta  entro  i  termini
previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto. 
  5. Nei  casi  previsti  dall'articolo  5,  comma  7,  del  presente
regolamento e dall'articolo 22, comma 2, del decreto, la  Commissione
decide sulla base della documentazione disponibile nella prima seduta
utile dall'accertamento dell'evento, e comunque non oltre tre  giorni
decorrenti dal medesimo evento. 
  6. La decisione sulla domanda di  protezione  internazionale  della
Commissione e' corredata da motivazione di fatto e  di  diritto,  da'
conto delle fonti di  informazione  sulla  situazione  dei  Paesi  di
provenienza,  reca  le  indicazioni   sui   mezzi   di   impugnazione
ammissibili,  indica  il  Tribunale  territorialmente  competente,  i
termini per  l'impugnazione  e  specifica  se  la  presentazione  del
ricorso sospende o meno gli effetti del provvedimento impugnato. 
  7. La decisione  sulla  domanda  di  protezione  internazionale  e'
inviata tempestivamente alla questura per la notifica all'interessato
e per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 23
del  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  ovvero  per
l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 13, commi  4  e  5,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  alla  scadenza  del
termine per l'impugnazione, salvo gli effetti dell'articolo 19, commi
4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 
  8. Al cittadino straniero al quale sia riconosciuto  lo  status  di
rifugiato o quello di protezione sussidiaria la Commissione  rilascia
apposita certificazione sulla  base  del  modello  predisposto  dalla
Commissione nazionale. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 32, commi 1  e  3,  del
          citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto  previsto
          dagli articoli 23, 29  e  30  la  Commissione  territoriale
          adotta una delle seguenti decisioni: 
              a) riconosce lo status di  rifugiato  o  la  protezione
          sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17
          del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
              b)  rigetta  la  domanda  qualora  non   sussistano   i
          presupposti  per   il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale fissati dal decreto legislativo 19  novembre
          2007, n. 251, o ricorra una delle  cause  di  cessazione  o
          esclusione dalla  protezione  internazionale  previste  dal
          medesimo  decreto  legislativo,   ovvero   il   richiedente
          provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia  addotto
          i gravi motivi di cui al comma 2; 
              b-bis) rigetta la domanda  per  manifesta  infondatezza
          quando risulta  la  palese  insussistenza  dei  presupposti
          previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251,
          ovvero quando risulta che la domanda e' stata presentata al
          solo scopo di  ritardare  o  impedire  l'esecuzione  di  un
          provvedimento di espulsione o respingimento. 
              (Omissis). 
              3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
          internazionale  e  ritenga  che  possano  sussistere  gravi
          motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale
          trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del
          permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5,  comma  6,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6,  comma  2,  e  degli
          articoli 8 e 9 del citato decreto  legislativo  28  gennaio
          2008, n. 25: 
              «Art. 6 (Accesso alla procedura). - (Omissis). 
              2. La domanda presentata  da  un  genitore  si  intende
          estesa anche ai figli minori  non  coniugati  presenti  sul
          territorio  nazionale  con  il  genitore   all'atto   della
          presentazione della stessa. 
              (Omissis).». 
              «Art. 8 (Criteri applicabili all'esame delle  domande).
          - 1. Le domande di protezione  internazionale  non  possono
          essere respinte, ne' escluse dall'esame per il  solo  fatto
          di non essere state presentate tempestivamente. 
              2. La decisione su ogni  singola  domanda  deve  essere
          assunta in modo  individuale,  obiettivo  ed  imparziale  e
          sulla base di un congruo esame della domanda effettuato  ai
          sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 
              3.  Ciascuna  domanda  e'  esaminata   alla   luce   di
          informazioni  precise  e  aggiornate  circa  la  situazione
          generale esistente nel Paese  di  origine  dei  richiedenti
          asilo  e,  ove  occorra,  dei  Paesi  in  cui  questi  sono
          transitati, elaborate  dalla  Commissione  nazionale  sulla
          base dei  dati  forniti  dall'ACNUR,  dal  Ministero  degli
          affari  esteri,  o  comunque  acquisite  dalla  Commissione
          stessa.  La  Commissione  nazionale   assicura   che   tali
          informazioni,  costantemente  aggiornate,  siano  messe   a
          disposizione delle  Commissioni  territoriali,  secondo  le
          modalita' indicate dal  regolamento  da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  38  e  siano  altresi'   fornite   agli   organi
          giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni  di
          decisioni negative.». 
              «Art.   9   (Criteri   applicabili    alle    decisioni
          dell'autorita' accertante). - 1. Le decisioni sulle domande
          di protezione internazionale sono comunicate per iscritto. 
              2. La decisione con cui viene respinta una  domanda  e'
          corredata da motivazione di  fatto  e  di  diritto  e  deve
          recare   le   indicazioni   sui   mezzi   di   impugnazione
          ammissibili.». 
              - Si riporta il testo integrale degli articoli 27 e  28
          del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art. 27 (Procedure  di  esame).  -  1.  L'esame  della
          domanda  di  protezione  internazionale  e'  svolto   dalle
          Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali  e
          le garanzie di cui al capo II. 
              2. La Commissione territoriale  provvede  al  colloquio
          con il richiedente  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
          della  domanda  e  decide  entro  i  tre   giorni   feriali
          successivi. 
              3.  Qualora  la  Commissione   territoriale,   per   la
          sopravvenuta esigenza  di  acquisire  nuovi  elementi,  non
          abbia potuto adottare la decisione entro i termini  di  cui
          al comma  2,  informa  del  ritardo  il  richiedente  e  la
          questura competente.». 
              «Art. 28  (Esame  prioritario).  -  1.  La  Commissione
          territoriale  esamina  in  via  prioritaria   la   domanda,
          conformemente ai principi fondamentali e alle  garanzie  di
          cui al capo II, quando: 
              a) la domanda e' palesemente fondata; 
              b)  la  domanda  e'  presentata   da   un   richiedente
          appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate
          dall'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140; 
              c) la domanda e' presentata da un  richiedente  per  il
          quale sono stati disposti l'accoglienza o il  trattenimento
          ai sensi degli articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui
          l'accoglienza  sia  disposta  per  verificare  o  accertare
          l'identita' del richiedente. 
              2. Nei casi previsti dall'art. 21, appena  ricevuta  la
          domanda il questore, competente in base al luogo in cui  e'
          stata presentata, dispone il trattenimento del  richiedente
          ai sensi dell'art. 21, comma 2, e contestualmente  provvede
          alla  trasmissione  della  documentazione  necessaria  alla
          Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data
          di ricezione della documentazione, provvede  all'audizione.
          La decisione e' adottata entro i successivi due giorni. 
              3.  Lo  Stato  italiano  puo'  dichiararsi   competente
          all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera  c),  ai
          sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del  Consiglio,  del
          18 febbraio 2003.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2 del  citato
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art. 22  (Residenza  nei  casi  di  accoglienza  e  di
          trattenimento). - (Omissis). 
              2. L'allontanamento del richiedente  dal  centro  senza
          giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza
          e la Commissione territoriale decide la domanda sulla  base
          della documentazione in suo possesso.». 
              - Si  riporta  il  testo  integrale  dell'art.  23  del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251: 
              «Art. 23 (Permesso di soggiorno). - 1. Il  permesso  di
          soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello status  di
          rifugiato ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile. 
              2. Ai titolari dello status di  protezione  sussidiaria
          e' rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per  protezione
          sussidiaria con validita' quinquennale  rinnovabile  previa
          verifica  della  permanenza  delle  condizioni  che   hanno
          consentito il riconoscimento della protezione  sussidiaria.
          Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al  lavoro  e
          allo studio  ed  e'  convertibile  per  motivi  di  lavoro,
          sussistendone i requisiti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13, commi  4  e  5  del
          citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
              «Art. 13 (Espulsione amministrativa). - (Omissis). 
              4.  L'espulsione   e'   eseguita   dal   questore   con
          accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza
          pubblica: 
              a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del
          presente  articolo  ovvero  all'art.  3,   comma   1,   del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
              b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al  comma
          4-bis; 
              c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'  stata
          respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; 
              d) qualora, senza un giustificato motivo, lo  straniero
          non abbia osservato il termine  concesso  per  la  partenza
          volontaria, di cui al comma 5; 
              e) quando lo straniero abbia violato  anche  una  delle
          misure di cui al comma 5.2 e  di  cui  all'art.  14,  comma
          1-bis; 
              f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16  e  nelle
          altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione  dello
          straniero come sanzione penale o come  conseguenza  di  una
          sanzione penale; 
              g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 
              5.  Lo  straniero,  destinatario  di  un  provvedimento
          d'espulsione,  qualora  non  ricorrano  le  condizioni  per
          l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al  comma
          4, puo'  chiedere  al  prefetto,  ai  fini  dell'esecuzione
          dell'espulsione,  la  concessione  di  un  periodo  per  la
          partenza  volontaria,   anche   attraverso   programmi   di
          rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'art.  14-ter.
          Il prefetto,  valutato  il  singolo  caso,  con  lo  stesso
          provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare
          volontariamente il territorio nazionale, entro  un  termine
          compreso tra 7  e  30  giorni.  Tale  termine  puo'  essere
          prorogato,  ove  necessario,  per   un   periodo   congruo,
          commisurato   alle   circostanze   specifiche   del    caso
          individuale, quali la durata del soggiorno  nel  territorio
          nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la  scuola
          ovvero  di  altri  legami  familiari  e  sociali,   nonche'
          l'ammissione  a  programmi  di  rimpatrio   volontario   ed
          assistito, di cui all'art. 14-ter. La  questura,  acquisita
          la prova dell'avvenuto rimpatrio  dello  straniero,  avvisa
          l'autorita' giudiziaria competente per  l'accertamento  del
          reato previsto dall'art. 10-bis, ai fini di cui al comma  5
          del medesimo articolo. Le disposizioni del  presente  comma
          non si applicano, comunque, allo straniero destinatario  di
          un provvedimento di respingimento, di cui all'art. 10. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 19, commi  4  e  5  del
          decreto   legislativo.   1°   settembre   2011,   n.    150
          (Disposizioni complementari al codice di  procedura  civile
          in materia di riduzione e semplificazione dei  procedimenti
          civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge  18
          giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
          settembre 2011, n. 220: 
              «Art.   19   (Delle   controversie   in   materia    di
          riconoscimento   della   protezione   internazionale).    -
          (Omissis). 
              4. La proposizione  del  ricorso  sospende  l'efficacia
          esecutiva del provvedimento  impugnato,  tranne  che  nelle
          ipotesi in cui il ricorso viene proposto: 
              a)  da  parte  di  soggetto  ospitato  nei  centri   di
          accoglienza ai sensi dell'art. 20, comma 2,  lettere  b)  e
          c), del decreto legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  o
          trattenuto ai  sensi  dell'art.  21  del  medesimo  decreto
          legislativo, ovvero, 
              b) avverso il provvedimento che dichiara  inammissibile
          la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di
          persona cui e' accordata la protezione sussidiaria, ovvero, 
              c) avverso il provvedimento adottato dalla  Commissione
          territoriale nell'ipotesi prevista dall'art. 22,  comma  2,
          del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero, 
              d) avverso il provvedimento adottato dalla  Commissione
          territoriale che  ha  dichiarato  l'istanza  manifestamente
          infondata ai sensi dell'art. 32, comma 1,  lettera  b-bis),
          del citato decreto legislativo. 
              5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c)  e
          d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato  puo'
          essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5.  Quando
          l'istanza di sospensione viene accolta,  al  ricorrente  e'
          rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di  asilo
          e ne viene disposta l'accoglienza ai sensi dell'art. 36 del
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 
              (Omissis).».