Art. 2 
 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 411 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le  parole:  «condizione  di  procedibilita'»
sono inserite le seguenti: «, che la persona sottoposta alle indagini
non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale  per
particolare tenuita' del fatto»; 
    b)  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.   Se
l'archiviazione e' richiesta per particolare tenuita' del  fatto,  il
pubblico ministero deve darne avviso  alla  persona  sottoposta  alle
indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di  dieci
giorni, possono prendere visione degli atti e presentare  opposizione
in cui indicare, a pena di inammissibilita', le ragioni del  dissenso
rispetto  alla  richiesta.  Il  giudice,  se  l'opposizione  non   e'
inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2,  e,  dopo
avere sentito le  parti,  se  accoglie  la  richiesta,  provvede  con
ordinanza.  In  mancanza  di  opposizione,   o   quando   questa   e'
inammissibile, il giudice procede senza formalita' e, se accoglie  la
richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei  casi  in
cui non accoglie la richiesta il  giudice  restituisce  gli  atti  al
pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi  dell'articolo
409, commi 4 e 5.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 411 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 411. (Altri  casi  di  archiviazione).  -  1.  Le
          disposizioni degli articoli 408, 409  e  410  si  applicano
          anche  quando  risulta  che   manca   una   condizione   di
          procedibilita' , che la persona  sottoposta  alle  indagini
          non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis  del  codice
          penale per particolare tenuita' del fatto, che il reato  e'
          estinto o che il fatto non e'  previsto  dalla  legge  come
          reato. 
              1-bis. Se l'archiviazione e' richiesta per  particolare
          tenuita' del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso
          alla  persona  sottoposta  alle  indagini  e  alla  persona
          offesa,  precisando  che,  nel  termine  di  dieci  giorni,
          possono  prendere   visione   degli   atti   e   presentare
          opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilita', le
          ragioni del dissenso rispetto alla richiesta.  Il  giudice,
          se l'opposizione non e'  inammissibile,  procede  ai  sensi
          dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti,
          se  accoglie  la  richiesta,  provvede  con  ordinanza.  In
          mancanza di opposizione, o quando questa e'  inammissibile,
          il giudice procede  senza  formalita'  e,  se  accoglie  la
          richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei
          casi  in  cui  non  accoglie  la   richiesta   il   giudice
          restituisce gli atti al pubblico  ministero,  eventualmente
          provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.».