Art. 2 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Nelle fasi di  pianificazione  e  programmazione  dei  piani  di
gestione le Autorita' competenti adeguano gli  approcci  metodologici
di determinazione dei costi ambientali e della  risorsa  al  presente
regolamento. 
  2. Fermo restando, in ogni caso, il  rispetto  di  quanto  disposto
dall'articolo 4 della  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  e  del
Consiglio europeo del 23 ottobre 2000 (Direttiva Quadro  Acque  -  di
seguito DQA  ),  come  modificato  dall'articolo  3  della  direttiva
2013/64/UE, nonche' dagli articoli 5 e 9 della direttiva stessa,  per
la  programmazione  2015  -  2021  le  metodologie  disciplinate  dal
presente decreto si applicano progressivamente nei  casi  in  cui  le
Autorita' gia' utilizzano metodologie che  consentono  di  conseguire
risultati equivalenti. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 24 febbraio 2015 
 
                                                Il Ministro: Galletti 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 1246 
 
          Note all'art. 2: 
              Per i riferimenti agli articoli 4, 5 e 9  della  citata
          direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del 23 ottobre 2000, si veda nelle note alle premesse. 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  della   direttiva
          2013/64/UE del 17 dicembre 2013 che modifica  le  direttive
          del  Consiglio  91/271/CEE  e  1999/74/CE  e  le  direttive
          2000/60/CE,  2006/7/CE,   2006/25/CE   e   2011/24/UE   del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  in  conseguenza  della
          modifica dello status, nei confronti  dell'Unione  europea,
          di  Mayotte,  pubblicata  nella  gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee L 353/8 del 28.12.2013: 
              "Art. 3 
              Modifiche della direttiva 2000/60/CE 
              La direttiva 2000/60/CE e' cosi' modificata: 
              1) l'art. 4 e' cosi' modificato: 
              a) al paragrafo 1, e' aggiunto il seguente comma: 
              «Per  quanto  riguarda  Mayotte,  in   quanto   regione
          ultraperiferica ai sensi dell'art.  349  del  trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea ("Mayotte"), la  scadenza
          di cui alla lettera a), punto ii), alla lettera  a),  punto
          iii), alla lettera b), punto ii) ed alla lettera c)  e'  il
          22 dicembre 2021.»; 
              b) al paragrafo 4, la frase introduttiva e'  sostituita
          dalla seguente: 
              «A  condizione  che  non  si  verifichi  un   ulteriore
          deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, i
          termini fissati dal paragrafo 1  possono  essere  prorogati
          allo scopo di garantire una  realizzazione  graduale  degli
          obiettivi per  quanto  riguarda  i  corpi  idrici,  qualora
          sussistano tutte le seguenti condizioni:»; 
              2) l'art. 11 e' cosi' modificato: 
              a) al paragrafo 7, e' aggiunto il seguente comma: 
              «Per quanto riguarda Mayotte, i termini di cui al primo
          comma sono rispettivamente il 22  dicembre  2015  e  il  22
          dicembre 2018.»; 
              b) al paragrafo 8, e' aggiunto il seguente comma: 
              «Per quanto riguarda Mayotte,  il  termine  di  cui  al
          primo comma e' il 22 dicembre 2021.»; 
              3) l'art. 13 e' cosi' modificato: 
              a) al paragrafo 6, e' aggiunto il seguente comma: 
              «Per quanto riguarda Mayotte,  il  termine  di  cui  al
          primo comma e' il 22 dicembre 2015.»; 
              b) al paragrafo 7, e' aggiunto il seguente comma: 
              «Per quanto riguarda Mayotte,  il  termine  di  cui  al
          primo comma e' il 22 dicembre 2021.»".