Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. Nelle fasi di pianificazione e programmazione dei piani di gestione le Autorita' competenti adeguano gli approcci metodologici di determinazione dei costi ambientali e della risorsa al presente regolamento. 2. Fermo restando, in ogni caso, il rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000 (Direttiva Quadro Acque - di seguito DQA ), come modificato dall'articolo 3 della direttiva 2013/64/UE, nonche' dagli articoli 5 e 9 della direttiva stessa, per la programmazione 2015 - 2021 le metodologie disciplinate dal presente decreto si applicano progressivamente nei casi in cui le Autorita' gia' utilizzano metodologie che consentono di conseguire risultati equivalenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 24 febbraio 2015 Il Ministro: Galletti Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1246
Note all'art. 2: Per i riferimenti agli articoli 4, 5 e 9 della citata direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 3 della direttiva 2013/64/UE del 17 dicembre 2013 che modifica le direttive del Consiglio 91/271/CEE e 1999/74/CE e le direttive 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE e 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte, pubblicata nella gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 353/8 del 28.12.2013: "Art. 3 Modifiche della direttiva 2000/60/CE La direttiva 2000/60/CE e' cosi' modificata: 1) l'art. 4 e' cosi' modificato: a) al paragrafo 1, e' aggiunto il seguente comma: «Per quanto riguarda Mayotte, in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'art. 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Mayotte"), la scadenza di cui alla lettera a), punto ii), alla lettera a), punto iii), alla lettera b), punto ii) ed alla lettera c) e' il 22 dicembre 2021.»; b) al paragrafo 4, la frase introduttiva e' sostituita dalla seguente: «A condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, i termini fissati dal paragrafo 1 possono essere prorogati allo scopo di garantire una realizzazione graduale degli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:»; 2) l'art. 11 e' cosi' modificato: a) al paragrafo 7, e' aggiunto il seguente comma: «Per quanto riguarda Mayotte, i termini di cui al primo comma sono rispettivamente il 22 dicembre 2015 e il 22 dicembre 2018.»; b) al paragrafo 8, e' aggiunto il seguente comma: «Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma e' il 22 dicembre 2021.»; 3) l'art. 13 e' cosi' modificato: a) al paragrafo 6, e' aggiunto il seguente comma: «Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma e' il 22 dicembre 2015.»; b) al paragrafo 7, e' aggiunto il seguente comma: «Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma e' il 22 dicembre 2021.»".