Art. 4 
 
  1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del  codice  di
procedura penale e' sostituito dai seguenti: «Quando sussistono gravi
indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270,
270-bis e  416-bis  del  codice  penale,  e'  applicata  la  custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti  elementi  dai  quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto  previsto
dal secondo periodo  del  presente  comma,  quando  sussistono  gravi
indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui  all'articolo  51,
commi 3-bis e 3-quater, del presente  codice  nonche'  in  ordine  ai
delitti di cui agli articoli  575,  600-bis,  primo  comma,  600-ter,
escluso il quarto comma, 600-quinquies e,  quando  non  ricorrano  le
circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e  609-octies
del codice penale, e' applicata la  custodia  cautelare  in  carcere,
salvo  che  siano  acquisiti  elementi  dai  quali  risulti  che  non
sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al  caso  concreto,
le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». 
  2. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo  275  del  codice  di
procedura penale e' soppresso. 
  3. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in  carcere  il  giudice
deve indicare le specifiche ragioni per  cui  ritiene  inidonea,  nel
caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con  le  procedure
di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1».