Art. 7 
 
  1. All'articolo 289, comma 2, del codice  di  procedura  penale  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   «Se   la   sospensione
dall'esercizio di un pubblico ufficio  o  servizio  e'  disposta  dal
giudice in luogo di una  misura  coercitiva  richiesta  dal  pubblico
ministero, l'interrogatorio ha luogo nei  termini  di  cui  al  comma
1-bis dell'articolo 294». 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riporta il testo dell'articolo  289  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 289 (Sospensione dall'esercizio  di  un  pubblico
          ufficio o servizio). - 1. Con il provvedimento che  dispone
          la sospensione dall'esercizio  di  un  pubblico  ufficio  o
          servizio,    il    giudice    interdice     temporaneamente
          all'imputato, in tutto o in  parte,  le  attivita'  a  essi
          inerenti. 
              2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica
          amministrazione (1),  la  misura  puo'  essere  disposta  a
          carico del  pubblico  ufficiale  o  dell'incaricato  di  un
          pubblico servizio, anche al di fuori  dei  limiti  di  pena
          previsti  dall'articolo  287  comma  1.  Nel  corso   delle
          indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del
          pubblico ministero  di  sospensione  dall'esercizio  di  un
          pubblico   ufficio   o   servizio,   il   giudice   procede
          all'interrogatorio dell'indagato, con le modalita' indicate
          agli articoli 64 e 65. Se la sospensione dall'esercizio  di
          un pubblico ufficio o servizio e' disposta dal  giudice  in
          luogo di  una  misura  coercitiva  richiesta  dal  pubblico
          ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui  al
          comma 1-bis dell'articolo 294. 
              3. La  misura  non  si  applica  agli  uffici  elettivi
          ricoperti per diretta investitura popolare.».