Art. 3 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore  il
giorno successivo a quello della pubblicazione della  medesima  legge
nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 maggio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando