Art. 12 
 
 
                           Norme sanitarie 
 
  1. I lavoratori marittimi, titolari di un certificato di competenza
o di un  certificato  di  addestramento,  rilasciato  a  norma  delle
disposizioni  della  Convenzione  STCW,  che  prestano   la   propria
attivita' a bordo di una nave, possiedono un certificato  redatto  in
conformita' alla Regola A-I/9 del codice STCW. Gli  altri  lavoratori
marittimi che prestano la propria  attivita'  a  bordo  di  una  nave
possiedono  un  certificato  che  ne  attesti,  tenendo  conto  delle
prescrizioni di cui alla regola A-I/9 del codice STCW l'idoneita'  ad
esercitare l'attivita' lavorativa in mare. 
  2. I certificati di cui al comma 1 sono  rilasciati  dal  Ministero
della salute, ai sensi della  legge  28  ottobre  1962,  n.  1602,  e
successive modificazioni.  Ai  lavoratori  marittimi  che  non  hanno
diritto alle prestazioni medico  legali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, si  applicano  le
seguenti tariffe che, unitamente alle tariffe per le  prestazioni  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  31  luglio  1980,  n.
620,  affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e   sono
assoggettate al regime di cui all'articolo 5, comma 12,  della  legge
29 dicembre 1990, n. 407: 
  a) visita di medicina generale: si applicano  le  tariffe  previste
per le visite mediche di idoneita' per ottenere licenze, abilitazioni
o iscrizioni in elenchi o albi professionali di  cui  all'allegato  1
del decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio  1991,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  63  del  15  marzo  1991,  e  successive
modificazioni; 
  b) visite specialistiche: se  effettuate  direttamente  presso  gli
ambulatori del  Ministero  della  salute,  si  applicano  le  tariffe
previste dal decreto del  Ministro  della  salute  18  ottobre  2012,
pubblicato nella n. 23 Gazzetta Ufficiale  del  28  gennaio  2013,  e
successive  modificazioni,  se  effettuate  presso   gli   ambulatori
convenzionati,  si  applicano  le  tariffe  determinate   a   livello
Regionale. 
  3. Avverso il giudizio di  idoneita'  ed  avverso  il  giudizio  di
limitazione dell'idoneita' espresso nei certificati di cui al comma 1
puo' essere proposto ricorso alla Commissione  medica  permanente  di
primo  grado  costituita,  ai  sensi  dell'articolo   4   del   regio
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, e successive  modificazioni,
presso la Capitaneria di porto sede di compartimento  marittimo,  che
decide tenendo conto di quanto  prescritto  dalla  regola  A-I/9  del
codice STCW. 
  4. L'idoneita' all'iscrizione dei lavoratori nelle matricole  della
gente di mare, ai sensi degli articoli 238 e 239 del regolamento  per
l'esecuzione del codice della  navigazione  (navigazione  marittima),
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1952, n. 328, e' effettuata  ai  sensi  del  regio  decreto-legge  14
dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22  gennaio  1934,  n.
244, e successive modificazioni, in conformita' alla regola  I/9  del
codice STCW. 
  5. Se il periodo  di  validita'  di  un  certificato  medico  scade
durante il viaggio,  il  certificato  medico  continuera'  ad  essere
valido fino al prossimo scalo  dove  un  medico  ivi  autorizzato  e'
disponibile. 
  6. In casi urgenti l'autorita' marittima  di  cui  all'articolo  3,
comma 3, puo' permettere ad un marittimo di imbarcare senza un valido
certificato  medico,  fino  al  prossimo  porto  di  scalo  dove  sia
disponibile un medico ivi autorizzato, alle seguenti condizioni: 
  a) il periodo di tale permesso non deve superare i tre mesi; 
  b) il marittimo interessato e' in possesso di un certificato medico
scaduto da non piu' di 60 giorni. 
 
          Note all'art. 12: 
              Il testo dell'articolo 5,  comma  12,  della  legge  29
          dicembre   1990,   n.   407   (Disposizioni   diverse   per
          l'attuazione della manovra di finanza pubblica  1991-1993),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  1990,  n.
          303), e' il seguente: 
              «Art. 5. (Norme relative al settore sanitario) 
              (Omissis). 
              12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  sono  fissati  le  tariffe  e  i  diritti
          spettanti  al   Ministero   della   sanita',   all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
          a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati,  tenendo
          conto del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del  valore
          economico delle  operazioni  di  riferimento;  le  relative
          entrate sono utilizzate per le attivita' di  controllo,  di
          programmazione, di informazione e di  educazione  sanitaria
          del Ministero della  sanita'  e  degli  Istituti  superiori
          predetti. 
              (Omissis).». 
              Il testo dell'articolo 4  del  regio  decreto-legge  14
          dicembre 1933, n. 1733, convertito dalla legge  22  gennaio
          1934, n.  244  (Accertamento  dell'idoneita'  fisica  della
          gente di mare di prima categoria, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 gennaio 1934, n. 4), e' il seguente: 
              «Art. 4. (Norme relative al settore sanitario) 
              La  visita  sanitaria  prevista   nei   casi   indicati
          nell'art. 3 e' effettuata da una commissione permanente  di
          primo grado costituita presso ciascuna capitaneria di porto
          sede di compartimento marittimo e composta: 
              1° dal medico di porto di ruolo, presidente; 
              2° da un medico designato dalla cassa per gli  invalidi
          della marina mercantile; 
              3° da un medico designato dal competente  istituto  per
          l'assicurazione degli  infortuni  e  delle  malattie  della
          gente di mare».