Art. 12 Norme sanitarie 1. I lavoratori marittimi, titolari di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento, rilasciato a norma delle disposizioni della Convenzione STCW, che prestano la propria attivita' a bordo di una nave, possiedono un certificato redatto in conformita' alla Regola A-I/9 del codice STCW. Gli altri lavoratori marittimi che prestano la propria attivita' a bordo di una nave possiedono un certificato che ne attesti, tenendo conto delle prescrizioni di cui alla regola A-I/9 del codice STCW l'idoneita' ad esercitare l'attivita' lavorativa in mare. 2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati dal Ministero della salute, ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, e successive modificazioni. Ai lavoratori marittimi che non hanno diritto alle prestazioni medico legali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, si applicano le seguenti tariffe che, unitamente alle tariffe per le prestazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assoggettate al regime di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407: a) visita di medicina generale: si applicano le tariffe previste per le visite mediche di idoneita' per ottenere licenze, abilitazioni o iscrizioni in elenchi o albi professionali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successive modificazioni; b) visite specialistiche: se effettuate direttamente presso gli ambulatori del Ministero della salute, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nella n. 23 Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2013, e successive modificazioni, se effettuate presso gli ambulatori convenzionati, si applicano le tariffe determinate a livello Regionale. 3. Avverso il giudizio di idoneita' ed avverso il giudizio di limitazione dell'idoneita' espresso nei certificati di cui al comma 1 puo' essere proposto ricorso alla Commissione medica permanente di primo grado costituita, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, e successive modificazioni, presso la Capitaneria di porto sede di compartimento marittimo, che decide tenendo conto di quanto prescritto dalla regola A-I/9 del codice STCW. 4. L'idoneita' all'iscrizione dei lavoratori nelle matricole della gente di mare, ai sensi degli articoli 238 e 239 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' effettuata ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, in conformita' alla regola I/9 del codice STCW. 5. Se il periodo di validita' di un certificato medico scade durante il viaggio, il certificato medico continuera' ad essere valido fino al prossimo scalo dove un medico ivi autorizzato e' disponibile. 6. In casi urgenti l'autorita' marittima di cui all'articolo 3, comma 3, puo' permettere ad un marittimo di imbarcare senza un valido certificato medico, fino al prossimo porto di scalo dove sia disponibile un medico ivi autorizzato, alle seguenti condizioni: a) il periodo di tale permesso non deve superare i tre mesi; b) il marittimo interessato e' in possesso di un certificato medico scaduto da non piu' di 60 giorni.
Note all'art. 12: Il testo dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303), e' il seguente: «Art. 5. (Norme relative al settore sanitario) (Omissis). 12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori predetti. (Omissis).». Il testo dell'articolo 4 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244 (Accertamento dell'idoneita' fisica della gente di mare di prima categoria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1934, n. 4), e' il seguente: «Art. 4. (Norme relative al settore sanitario) La visita sanitaria prevista nei casi indicati nell'art. 3 e' effettuata da una commissione permanente di primo grado costituita presso ciascuna capitaneria di porto sede di compartimento marittimo e composta: 1° dal medico di porto di ruolo, presidente; 2° da un medico designato dalla cassa per gli invalidi della marina mercantile; 3° da un medico designato dal competente istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare».