Art. 23 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave  che
ammette a far parte dell'equipaggio un lavoratore  marittimo  non  in
possesso  dei  certificati  prescritti  e'  soggetto  alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a  euro  70.000  per  ciascun
lavoratore marittimo. 
  2. Il comandante della nave che viola l'obbligo di regolare  tenuta
dei certificati e' soggetto alla sanzione amministrativa  di  cui  al
comma 1, ridotta della meta'. 
  3. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave  che
consente l'esercizio di una funzione per la  quale  e'  richiesto  il
certificato ad un lavoratore  marittimo  privo  dello  stesso  ovvero
privo della  dispensa  di  cui  all'articolo  17,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a  euro  40.000  per
ciascun lavoratore marittimo. 
  4. Quando, all'esito delle dimostrazioni di  cui  all'articolo  21,
comma 4, il lavoratore marittimo non  possiede  i  certificati  o  ha
riportato un giudizio negativo, la compagnia di  navigazione  che  lo
aveva ammesso a far parte dell'equipaggio e'  soggetta,  per  ciascun
lavoratore marittimo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3.500 a euro 40.000. La medesima sanzione e' aumentata fino al doppio
se  la  compagnia  di  navigazione  aveva   ammesso   a   far   parte
dell'equipaggio  un  lavoratore  marittimo   che,   all'esito   delle
dimostrazioni, non e' in grado di  coordinare  le  proprie  attivita'
nelle situazioni di  emergenza  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,
lettera e), o di adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza
e della prevenzione o del contenimento  dell'inquinamento.  Nel  caso
previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 24  marzo
2011, n. 53, e  fermo  quanto  disposto  dal  predetto  articolo,  la
compagnia  di  navigazione  e'  altresi'   soggetta   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000. Il  giudizio
negativo di cui al primo periodo  del  presente  comma  e'  formulato
qualora, nelle  esercitazioni  a  cui  e'  sottoposto  il  lavoratore
marittimo, questi non dimostra di essere in possesso  degli  standard
previsti  dalla  Convenzione  STCW  o  della   preparazione   tecnica
necessaria  a  garantire  la  sicurezza  della  navigazione  o  delle
funzioni a cui e' adibito nonche' a prevenire o contenere fenomeni di
inquinamento. 
  5. Quando l'ispettore rileva che un  lavoratore  marittimo  non  ha
seguito i corsi per il ripasso e  l'aggiornamento  dell'addestramento
previsti dall'articolo  15,  comma  1,  lettera  f),  ovvero  che  il
comandante, l'ufficiale e il personale in  servizio  con  funzioni  e
responsabilita'  specifiche  non  hanno  completato   la   formazione
prevista dall'articolo 15, comma 4, la compagnia  di  navigazione  e'
soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
10.000 per ciascun lavoratore. 
  6. La compagnia di navigazione che non fornisce al comandante della
nave le istruzioni scritte di cui all'articolo 15, comma  3,  lettere
a) e b), e' soggetta ad una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 3.500 a euro 20.000. La compagnia di navigazione che non designa
un membro esperto dell'equipaggio che sia in grado di  assicurare  la
comunicazione   delle   informazioni   essenziali   in   una   lingua
comprensibile a norma dell'articolo  15,  comma  3,  lettera  b),  e'
soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000. 
  7. La compagnia di navigazione che  non  conserva  o  non  tiene  a
disposizione la documentazione ed i dati previsti  dall'articolo  15,
comma  1,  lettera  c),  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da  euro  1.000  a  euro  5.000  per  ciascun  lavoratore
marittimo. 
  8. Quando la comunicazione orale a bordo non e' efficace o  non  e'
conforme,  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  1,  lettera  g),  la
compagnia di navigazione e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000. 
  9. La compagnia di navigazione che non mette a disposizione i testi
delle normative previste dall'articolo 15, comma 5,  e'  soggetta  ad
una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000. 
  10. L'istituto, l'ente o la  societa'  che  viola  le  disposizioni
contenute nei decreti di cui all'articolo 5,  commi  3  e  4,  emessi
dalle autorita' competenti di cui all'articolo 3,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000  a  euro  5.000  per
ogni violazione. Nel caso di reiterazione delle violazioni, ai  sensi
dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorita'
marittima  ne  da'  comunicazione  all'autorita'  che  ha  rilasciato
l'autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di  addestramento,  che
procede alla revoca dell'autorizzazione. 
  11. Quando l'autorita' di cui  al  comma  13  accerta  una  o  piu'
violazioni di lieve entita', tenendo conto delle  concrete  modalita'
della condotta e dell'esiguita' del danno  o  del  pericolo,  procede
alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge  24  novembre
1981, n. 689, diffidando il trasgressore  alla  regolarizzazione,  ad
adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o
pericolose dell'illecito, nonche' a provvedere al  pagamento  di  una
somma pari alla meta' del minimo della sanzione prevista  e  fornisce
al trasgressore  le  prescrizioni  necessarie  per  ottemperare  alla
diffida. Il termine di cui all'articolo 18 della  legge  24  novembre
1981, n. 689, decorre  da  quando  l'autorita'  verifica  la  mancata
ottemperanza alla diffida. L'ottemperanza  alla  diffida,  verificata
dall'autorita', determina l'estinzione degli illeciti,  limitatamente
alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza
alla diffida, si procede a norma della legge  24  novembre  1981,  n.
689. La disposizione  di  cui  al  presente  comma  si  applica  alle
violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
  12. L'esito negativo delle ispezioni e' inserito nella  banca  dati
delle ispezioni prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo  24
marzo 2011, n. 53; fino a quando la predetta  banca  dati  non  sara'
realizzata, l'esito negativo e' comunicato  all'autorita'  competente
di cui all'articolo 3, comma 2, che le archivia con modalita'  idonee
a rendere possibile il reperimento delle informazioni. Quando risulta
che nell'anno solare un considerevole numero di lavoratori marittimi,
ai quali e' stata rilasciata la documentazione di cui all'articolo 5,
comma 5, da un medesimo istituto, ente o societa' autorizzato a norma
del comma 1 del medesimo articolo, non ha superato  le  dimostrazioni
di cui all'articolo  21,  comma  4,  l'autorita'  competente  di  cui
all'articolo 3, comma  2,  sospende  l'efficacia  dell'autorizzazione
allo svolgimento dei corsi di addestramento dei lavoratori  marittimi
per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e,
nei  casi  piu'   gravi,   procede   alla   revoca   della   predetta
autorizzazione. La disposizione di cui al periodo precedente  non  si
applica quando risulta che il mancato superamento delle dimostrazioni
da  parte  dei  lavoratori  marittimi  non  dipende   da   deficienze
imputabili all'istituto, ente o societa'. 
  13.   Per   l'accertamento   e   l'irrogazione    delle    sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al presente articolo  e'  competente
il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e si osservano
le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge  24
novembre 1981,  n.  689.  Le  somme  derivanti  dal  pagamento  delle
sanzioni sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la
successiva riassegnazione in un  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
          Note all'art. 23: 
              Il testo dell'articolo 22 comma 2,  del  citato  D.Lgs.
          24/03/2011, n. 53, e' il seguente: 
              "Art. 22. Accertamento di deficienze e fermo della nave 
              (Omissis). 
              2. L'ispettore che rileva, nell'attivita'  della  nave,
          deficienze  tali  che,  individualmente  o  nel  complesso,
          rendano le operazioni svolte  a  bordo  pericolose  per  la
          sicurezza, la salute dei  passeggeri  o  dell'equipaggio  o
          l'ambiente, informa l'autorita' competente locale che  deve
          disporre la sospensione delle operazioni. 
              (Omissis).". 
              Il testo degli articoli 8 bis,  14  e  18  della  legge
          24/11/1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), 
              pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981,  n.  329,
          S.O., e' il seguente: 
              "Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni) 
              Salvo  quanto  previsto  da  speciali  disposizioni  di
          legge,  si  ha  reiterazione  quando,   nei   cinque   anni
          successivi   alla    commissione    di    una    violazione
          amministrativa, accertata con provvedimento  esecutivo,  lo
          stesso soggetto commette un'altra violazione  della  stessa
          indole. Si ha reiterazione  anche  quando  piu'  violazioni
          della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate
          con unico provvedimento esecutivo. 
              Si considerano della stessa indole le violazioni  della
          medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,
          per la natura dei fatti  che  le  costituiscono  o  per  le
          modalita'  della  condotta,  presentano   una   sostanziale
          omogeneita' o caratteri fondamentali comuni. 
              La reiterazione e' specifica se e' violata la  medesima
          disposizione. 
              Le violazioni amministrative successive alla prima  non
          sono valutate, ai  fini  della  reiterazione,  quando  sono
          commesse  in  tempi  ravvicinati  e  riconducibili  ad  una
          programmazione unitaria. 
              La reiterazione determina  gli  effetti  che  la  legge
          espressamente  stabilisce.  Essa  non  opera  nel  caso  di
          pagamento in misura ridotta. 
              Gli  effetti  conseguenti  alla  reiterazione   possono
          essere sospesi fino a quando il provvedimento  che  accerta
          la  violazione  precedentemente   commessa   sia   divenuto
          definitivo.  La  sospensione  e'  disposta   dall'autorita'
          amministrativa competente, o in  caso  di  opposizione  dal
          giudice, quando possa derivare grave danno. 
              Gli effetti della reiterazione cessano di  diritto,  in
          ogni caso, se il provvedimento che  accerta  la  precedente
          violazione e' annullato." 
              "Art. 14. (Contestazione e notificazione) 
              La  violazione,  quando  e'  possibile,   deve   essere
          contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
          persona che sia obbligata  in  solido  al  pagamento  della
          somma dovuta per la violazione stessa. 
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o per alcune delle persone indicate nel  comma  precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il  termine  di  novanta  giorni  e  a   quelli   residenti
          all'estero entro  il  termine  di  trecentosessanta  giorni
          dall'accertamento. 
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita' competente con  provvedimento  dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione. 
              Per la forma  della  contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. 
              Per i residenti all'estero, qualora  la  residenza,  la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. 
              L'obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta  per   la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto." 
              "Art. 18. (Ordinanza-ingiunzione) 
              Entro il termine di  trenta  giorni  dalla  data  della
          contestazione  o  notificazione   della   violazione,   gli
          interessati possono far pervenire all'autorita'  competente
          a  ricevere  il  rapporto  a  norma  dell'art.  17  scritti
          difensivi e documenti e possono chiedere di essere  sentiti
          dalla medesima autorita'. 
              L'autorita' competente, sentiti  gli  interessati,  ove
          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene fondato l'accertamento,  determina,  con  ordinanza
          motivata, la somma dovuta per la violazione e  ne  ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione  ed  alle  persone   che   vi   sono   obbligate
          solidalmente;  altrimenti  emette  ordinanza  motivata   di
          archiviazione  degli   atti   comunicandola   integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto. 
              Con l'ordinanza-ingiunzione  deve  essere  disposta  la
          restituzione, previo pagamento  delle  spese  di  custodia,
          delle cose sequestrate, che non  siano  confiscate  con  lo
          stesso   provvedimento.   La   restituzione   delle    cose
          sequestrate  e'  altresi'  disposta  con   l'ordinanza   di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. 
              Il pagamento e' effettuato all'ufficio del  registro  o
          al diverso ufficio  indicato  nella  ordinanza-ingiunzione,
          entro il termine di trenta giorni  dalla  notificazione  di
          detto  provvedimento,   eseguita   nelle   forme   previste
          dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
          trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha  ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. 
              Il termine per il pagamento e' di  sessanta  giorni  se
          l'interessato risiede all'estero. 
              La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
          eseguita  dall'ufficio  che  adotta  l'atto,   secondo   le
          modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. 
              L'ordinanza-ingiunzione costituisce  titolo  esecutivo.
          Tuttavia  l'ordinanza  che  dispone  la  confisca   diventa
          esecutiva  dopo  il  decorso  del  termine   per   proporre
          opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e'  proposta,
          con il passaggio in giudicato della sentenza con  la  quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene dichiarata inammissibile l'opposizione o  convalidato
          il  provvedimento  opposto  diviene  inoppugnabile   o   e'
          dichiarato inammissibile il  ricorso  proposto  avverso  la
          stessa.". 
              La legge  24/11/1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema
          penale), pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre  1981,  n.
          329,   S.O.,   disciplina   al   "Capo   I   LE    SANZIONI
          AMMINISTRATIVE". In particolare la Sezione I  (artt.  1-12)
          disciplina i "Principi generali" e  la  Sezione  II  (artt.
          13-31) disciplina l' "Applicazione".