Art. 28 Disposizioni transitorie 1. Nei confronti della gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto, un programma di istruzione e formazione riconosciuto o un corso di formazione riconosciuto prima del 1° luglio 2013, le autorita' competenti possono continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1° gennaio 2017, certificati di competenza conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136. 2. Fino al 1° gennaio 2017, le autorita' competenti possono continuare a rinnovare e prorogare certificati di competenza e convalide conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136. 3. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 11, comma 10, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 233 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. 4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007 e al decreto direttoriale 17 dicembre 2007, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008. 5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 13, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'allegato IV al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 maggio 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Guidi, Ministro dello sviluppo economico Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Lorenzin, Ministro della salute Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Orlando, Ministro della giustizia Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 28: Per i riferimenti al decreto legislativo 07/07/2011, n. 136, si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 233 del citato D.P.R. 15/02/1952, n. 328, e' il seguente: "Art. 233. (Navigazione su navi estere) La navigazione effettuata su navi di bandiera estera e' provata con documenti rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero e autenticati dall'autorita' consolare italiana.". Il testo dell'allegato IV al citato decreto legislativo 07/07/2011, n. 136, e' il seguente: "Allegato IV (previsto dall' articolo 3 , comma 2) MODALITAPER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI 1. Validita' dei certificati. I certificati adeguati di cui all' articolo 2 , lettera pp), rilasciati al personale marittimo, redatti in lingua italiana e in lingua inglese, ad eccezione di quelli di cui alla Regola II/4 della Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia di coperta, ovvero, di cui alla Regola III/4 della Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia in macchina, sono soggetti a rinnovo da parte delle autorita' marittime di iscrizione del marittimo, dopo sessanta mesi dal loro rilascio. 2. Condizioni di rinnovo. L'autorita' marittima di iscrizione, che ha rilasciato il certificato adeguato, provvede al rinnovo dello stesso se il marittimo e' in possesso dei requisiti di idoneita' fisica, degli addestramenti specifici richiesti dalle funzioni del certificato stesso in corso di validita', e ha soddisfatto, alternativamente, uno dei seguenti requisiti: a) abbia effettuato almeno dodici mesi di navigazione, anche non continuativi, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare o in funzioni equivalenti svolte nella qualifica immediatamente inferiore; b) abbia effettuato, nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato, un periodo di navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con funzioni immediatamente inferiori; c) abbia superato, con esito favorevole, un esame sui programmi di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2007 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Parte prima - n. 13 del 16 gennaio 2008), atto a dimostrare di possedere la competenza professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato posseduto. Il requisito di cui alla lettera a), e' soddisfatto se il titolare del certificato da rinnovare e' stato imbarcato a bordo di aliscafi, o mezzi veloci o unita' in servizio di rimorchio, anche portuale, ovvero unita' da diporto o da pesca di tonnellaggio inferiore a 500 GT per la sezione coperta, ovvero con la potenza di propulsione inferiore a 750 KW per la sezione macchina, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, precedenti la scadenza del certificato stesso. 3. Navigazione utile ai fini del rinnovo. Ai fini del rinnovo del certificato adeguato, rilasciato a comandante e 1° Ufficiale su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero a direttore e 1° Ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW, e' considerata utile la navigazione effettuata su navi di stazza lorda tra 500 e 3000 GT ovvero con motore principale con potenza di propulsione tra 750 e 3000 KW. Fatte salve le disposizioni di cui al secondo capoverso del punto 2, ai fini del rinnovo del certificato adeguato, al comandante e 1° Ufficiale di coperta su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero al direttore e 1° Ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW, se piu' del cinquanta per cento (piu' di sei mesi) del periodo totale di navigazione richiesto sia stato effettuato su navi con tonnellaggio inferiore a 500 GT, ovvero potenza propulsiva inferiore a 750 KW, al marittimo e' rilasciato il certificato adeguato con l'abilitazione per navi di stazza tra 500 e 3000 GT ovvero di potenza propulsiva 750 e 3000 KW. 4. Navigazione parziale. Al marittimo che non ha completato il prescritto periodo di navigazione richiesto per il rinnovo del certificato adeguato, ma che ha effettuato almeno sei mesi di navigazione, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato stesso, secondo quanto stabilito dal punto 3, il certificato e' rinnovato se supera, entro dodici mesi dalla scadenza del certificato adeguato da rinnovare, con esito favorevole, la prova pratica di aggiornamento, da sostenersi, a seconda della categoria di appartenenza, secondo le prescrizioni di cui al decreto dirigenziale 7 marzo 2007 . Il periodo quinquennale di validita' del certificato decorre dalla data di precedente scadenza. Al marittimo che ha effettuato periodi di navigazione inferiori a sei mesi o che non ha effettuato alcun periodo di navigazione, il certificato e' rinnovato qualora abbia frequentato nei dodici mesi precedenti, ovvero nei dodici mesi successivi la scadenza del certificato, con esito favorevole, i corsi di addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dall'Amministrazione e purche' soddisfi uno dei requisiti previsti dal punto 2, lettere b) o c). Il periodo quinquennale di validita' del certificato decorre dalla data di precedente scadenza. Il marittimo che non soddisfa i requisiti di cui al punto 2, lettere b) o c), ma che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dall'Amministrazione nei dodici mesi successivi la scadenza del certificato, ottiene il rilascio del certificato adeguato con l'abilitazione immediatamente inferiore a quella indicata dal certificato adeguato scaduto. Il marittimo in possesso di un certificato adeguato scaduto e mai rinnovato ovvero di un titolo professionale non convertito, puo' ottenere il rilascio di un nuovo certificato adeguato alle seguenti condizioni: a) aver sostenuto con esito favorevole un esame sui programmi di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2007 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Parte prima - n. 13 del 16 gennaio 2008, atto a confermare il mantenimento delle competenze professionali necessarie per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato ovvero al titolo posseduto; b) aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento previsti per l'abilitazione richiesta. 5. Equipollenze. Ai soli fini del rinnovo del certificato adeguato e del rinnovo degli attestati di addestramento conseguito, sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto le occupazioni alternative di seguito elencate svolte per almeno trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato: a) personale militare in S.P.E. del Corpo delle capitanerie di porto; b) piloti del porto; c) comandanti di ormeggio; d) ispettori di organismi di classifica; e) tecnici e ingegneri navali o direttori di cantieri navali; f) addetti agli uffici tecnici, di sicurezza o di armamento presso societa' di armamento. Le occupazioni alternative, di cui al precedente capoverso, sono certificate a cura del datore di lavoro ovvero dall'ente presso cui il personale ha prestato la propria opera. I soggetti che hanno iniziato una delle occupazioni alternative sopra citate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e in possesso di un certificato adeguato scaduto, conseguono il certificato stesso, purche': abbiano superato i corsi di formazione previsti per la certificazione richiesta; abbiano svolto l'occupazione alternativa per non meno di trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la richiesta di rilascio del certificato adeguato. 6. Validita' degli attestati di superamento dei corsi di addestramento. Le attestazioni di addestramento conseguito, rilasciati dopo l'entrata in vigore del decreto sono conformi al modello di cui all' allegato VII , hanno validita' quinquennale e si rinnovano a condizione che il marittimo abbia effettuato i prescritti dodici mesi di navigazione nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato. Il modello di cui all' allegato VII ha la stessa data di emissione e di scadenza del certificato adeguato. Se il marittimo che chiede il rilascio, ovvero il rinnovo del certificato adeguato non e' in possesso dell'addestramento specifico richiesto dalla Regola STCW V, il certificato e' rilasciato con la limitazione «Non valido su navi cisterna, petroliere, gasiere, ro-ro, e passeggeri» in italiano, «Not valid on ships liquified gas tanker, chemical tanker, oil tanker, ro-ro, other than ro-ro passenger ship» in inglese, in relazione all'addestramento specifico mancante. Analogamente, l'attestato dell'addestramento conseguito reca la dicitura, in corrispondenza dell'addestramento specifico, «non abilitato» in italiano, «not qualified» in inglese. Se l'abilitazione indicata nel certificato adeguato da rinnovare non prevede alcuni dei corsi di addestramento riportati sul modello di cui all'allegato VII, l'autorita' marittima appone la dicitura «non prescritto» in italiano e «not required» in inglese. 7. Proroga di validita'. Il marittimo che, al momento della scadenza del certificato adeguato, e' imbarcato all'estero si reca presso la rappresentanza diplomatica consolare italiana al fine di ottenere la proroga «fino allo sbarco» della validita' del certificato adeguato da rinnovare. Analogamente, i marittimi che al momento della scadenza del certificato adeguato sono imbarcati sul territorio nazionale, ottengono la suddetta proroga dall'autorita' marittima presso il porto di attracco dell'unita'. Il marittimo che abbia conseguito la proroga, al momento del rientro in Italia ovvero allo sbarco, si reca per il rinnovo presso l'autorita' marittima di iscrizione che ha rilasciato il certificato adeguato.".