Art. 28 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Nei confronti della gente di mare che ha iniziato un servizio di
navigazione riconosciuto, un programma  di  istruzione  e  formazione
riconosciuto o un corso  di  formazione  riconosciuto  prima  del  1°
luglio 2013, le autorita' competenti possono continuare a rilasciare,
riconoscere e convalidare, fino al 1° gennaio  2017,  certificati  di
competenza  conformemente   ai   requisiti   previsti   dal   decreto
legislativo 7 luglio 2011, n. 136. 
  2. Fino  al  1°  gennaio  2017,  le  autorita'  competenti  possono
continuare a  rinnovare  e  prorogare  certificati  di  competenza  e
convalide conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo
7 luglio 2011, n. 136. 
  3. Fino alla data di entrata in vigore  del  provvedimento  di  cui
all'articolo 11, comma 10, continua ad applicarsi  la  disciplina  di
cui all'articolo 233 del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice
della navigazione (navigazione  marittima)  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. 
  4. Fino alla data di entrata in vigore  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 5, comma  3,  lettera  a),  continua  ad  applicarsi  la
disciplina di cui al decreto del Ministero dei trasporti 30  novembre
2007 e al decreto direttoriale 17  dicembre  2007,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008. 
  5. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 13, comma 5, continuano ad  applicarsi  le  disposizioni
dell'allegato IV al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 12 maggio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi, Presidente del Consiglio dei 
                            ministri 
 
                            Delrio, Ministro delle infrastrutture e 
                            dei trasporti 
 
                            Guidi, Ministro dello sviluppo economico 
 
                            Poletti, Ministro del lavoro e delle 
                            politiche sociali 
 
                            Lorenzin, Ministro della salute 
 
                            Gentiloni Silveri, Ministro degli affari 
                            esteri e della cooperazione 
                            internazionale 
 
                            Orlando, Ministro della giustizia 
 
                            Padoan, Ministro dell'economia e delle 
                            finanze 
 
                            Giannini, Ministro dell'istruzione, 
                            dell'universita' e della ricerca 
 
                            Galletti, Ministro dell'ambiente e della 
                            tutela del territorio e del mare 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 28: 
              Per i riferimenti al decreto legislativo 07/07/2011, n.
          136, si veda nelle note alle premesse. 
              Il  testo   dell'articolo   233   del   citato   D.P.R.
          15/02/1952, n. 328, e' il seguente: 
              "Art. 233. (Navigazione su navi estere) 
              La navigazione effettuata su navi di bandiera estera e'
          provata con documenti rilasciati dalla competente autorita'
          dello Stato estero e autenticati  dall'autorita'  consolare
          italiana.". 
              Il testo dell'allegato IV al citato decreto legislativo
          07/07/2011, n. 136, e' il seguente: 
              "Allegato IV (previsto dall' articolo 3 , comma 2) 
              MODALITAPER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI 
              1. Validita' dei certificati. 
              I certificati adeguati di cui all' articolo 2 , lettera
          pp), rilasciati al personale marittimo, redatti  in  lingua
          italiana e in lingua inglese, ad eccezione di quelli di cui
          alla Regola  II/4  della  Convenzione  STCW,  abilitanti  a
          comune in servizio di guardia di coperta,  ovvero,  di  cui
          alla Regola III/4  della  Convenzione  STCW,  abilitanti  a
          comune in servizio di guardia in macchina, sono soggetti  a
          rinnovo da parte delle autorita'  marittime  di  iscrizione
          del marittimo, dopo sessanta mesi dal loro rilascio. 
              2. Condizioni di rinnovo. 
              L'autorita' marittima di iscrizione, che ha  rilasciato
          il certificato adeguato, provvede al rinnovo  dello  stesso
          se il marittimo e' in possesso dei requisiti  di  idoneita'
          fisica,  degli  addestramenti  specifici  richiesti   dalle
          funzioni del certificato stesso in corso di validita', e ha
          soddisfatto, alternativamente, uno dei seguenti requisiti: 
              a) abbia effettuato almeno dodici mesi di  navigazione,
          anche non continuativi, nei  sessanta  mesi  precedenti  la
          scadenza   del   certificato   adeguato   nelle    funzioni
          corrispondenti al certificato da rinnovare  o  in  funzioni
          equivalenti   svolte   nella    qualifica    immediatamente
          inferiore; 
              b) abbia effettuato,  nei  dodici  mesi  precedenti  la
          scadenza  del   certificato   adeguato,   un   periodo   di
          navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni
          corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o  con
          funzioni immediatamente inferiori; 
              c) abbia superato, con esito favorevole, un  esame  sui
          programmi di cui al decreto dirigenziale 17  dicembre  2007
          (supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  Parte
          prima - n. 13 del 16 gennaio 2008), atto  a  dimostrare  di
          possedere  la  competenza  professionale   necessaria   per
          l'assolvimento  delle  funzioni  relative  al   certificato
          posseduto. 
              Il requisito di cui alla lettera a), e' soddisfatto  se
          il titolare del certificato da rinnovare e' stato imbarcato
          a bordo di aliscafi, o mezzi veloci o unita' in servizio di
          rimorchio, anche portuale, ovvero unita' da  diporto  o  da
          pesca di tonnellaggio inferiore a 500  GT  per  la  sezione
          coperta, ovvero con la potenza di propulsione  inferiore  a
          750 KW per la sezione macchina, per almeno trentasei  mesi,
          anche  non  continuativi,  precedenti   la   scadenza   del
          certificato stesso. 
              3. Navigazione utile ai fini del rinnovo. 
              Ai  fini  del   rinnovo   del   certificato   adeguato,
          rilasciato a comandante e 1° Ufficiale su  navi  di  stazza
          lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero a direttore  e  1°
          Ufficiale di macchina a bordo di navi  aventi  un  apparato
          motore  principale  con  potenza  di  propulsione  pari   o
          superiore a 3000 KW, e' considerata  utile  la  navigazione
          effettuata su navi di stazza lorda tra 500 e 3000 GT ovvero
          con motore principale con potenza di propulsione tra 750  e
          3000 KW. 
              Fatte salve le disposizioni di cui al secondo capoverso
          del punto 2, ai fini del rinnovo del certificato  adeguato,
          al comandante e 1° Ufficiale di coperta su navi  di  stazza
          lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero al direttore e  1°
          Ufficiale di macchina a bordo di navi  aventi  un  apparato
          motore  principale  con  potenza  di  propulsione  pari   o
          superiore a 3000 KW, se piu' del cinquanta per cento  (piu'
          di sei mesi) del periodo totale  di  navigazione  richiesto
          sia stato effettuato su navi con tonnellaggio  inferiore  a
          500 GT, ovvero potenza propulsiva inferiore a  750  KW,  al
          marittimo  e'  rilasciato  il  certificato   adeguato   con
          l'abilitazione per navi di stazza tra 500 e 3000 GT  ovvero
          di potenza propulsiva 750 e 3000 KW. 
              4. Navigazione parziale. 
              Al  marittimo  che  non  ha  completato  il  prescritto
          periodo  di  navigazione  richiesto  per  il  rinnovo   del
          certificato adeguato, ma che ha effettuato almeno sei  mesi
          di navigazione, nei sessanta mesi  precedenti  la  scadenza
          del certificato stesso, secondo quanto stabilito dal  punto
          3, il certificato e' rinnovato se supera, entro dodici mesi
          dalla scadenza del certificato adeguato da  rinnovare,  con
          esito favorevole, la prova  pratica  di  aggiornamento,  da
          sostenersi, a  seconda  della  categoria  di  appartenenza,
          secondo le prescrizioni di cui al  decreto  dirigenziale  7
          marzo 2007 .  Il  periodo  quinquennale  di  validita'  del
          certificato decorre dalla data di precedente scadenza. 
              Al marittimo che ha effettuato periodi  di  navigazione
          inferiori a sei mesi o che non ha effettuato alcun  periodo
          di navigazione, il certificato e' rinnovato  qualora  abbia
          frequentato nei dodici mesi precedenti, ovvero  nei  dodici
          mesi successivi la  scadenza  del  certificato,  con  esito
          favorevole,   i   corsi    di    addestramento    richiesti
          dall'abilitazione  posseduta,  presso  istituti,   enti   o
          societa' riconosciuti idonei dall'Amministrazione e purche'
          soddisfi uno dei requisiti previsti dal punto 2, lettere b)
          o c). Il periodo quinquennale di validita' del  certificato
          decorre dalla data di precedente scadenza. 
              Il marittimo che non soddisfa i  requisiti  di  cui  al
          punto 2, lettere b) o c), ma che ha frequentato, con  esito
          favorevole,   i   corsi    di    addestramento    richiesti
          dall'abilitazione  posseduta,  presso  istituti,   enti   o
          societa'  riconosciuti  idonei   dall'Amministrazione   nei
          dodici mesi successivi la scadenza del certificato, ottiene
          il rilascio del  certificato  adeguato  con  l'abilitazione
          immediatamente inferiore a quella indicata dal  certificato
          adeguato scaduto. 
              Il marittimo in possesso  di  un  certificato  adeguato
          scaduto e mai rinnovato ovvero di un  titolo  professionale
          non convertito, puo'  ottenere  il  rilascio  di  un  nuovo
          certificato adeguato alle seguenti condizioni: 
              a) aver sostenuto con esito  favorevole  un  esame  sui
          programmi di cui al decreto dirigenziale 17  dicembre  2007
          (supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  Parte
          prima - n. 13 del 16 gennaio 2008,  atto  a  confermare  il
          mantenimento delle competenze professionali necessarie  per
          l'assolvimento  delle  funzioni  relative  al   certificato
          ovvero al titolo posseduto; 
              b) aver frequentato con esito  favorevole  i  corsi  di
          addestramento previsti per l'abilitazione richiesta. 
              5. Equipollenze. 
              Ai soli fini del rinnovo del certificato adeguato e del
          rinnovo degli attestati di addestramento  conseguito,  sono
          considerate come equivalenti  al  servizio  di  navigazione
          richiesto le occupazioni alternative  di  seguito  elencate
          svolte  per  almeno  trentasei  mesi  nei   sessanta   mesi
          precedenti la scadenza del certificato adeguato: 
              a)  personale  militare  in  S.P.E.  del  Corpo   delle
          capitanerie di porto; 
              b) piloti del porto; 
              c) comandanti di ormeggio; 
              d) ispettori di organismi di classifica; 
              e) tecnici e ingegneri navali o direttori  di  cantieri
          navali; 
              f) addetti agli  uffici  tecnici,  di  sicurezza  o  di
          armamento presso societa' di armamento. 
              Le  occupazioni  alternative,  di  cui  al   precedente
          capoverso, sono certificate a cura  del  datore  di  lavoro
          ovvero dall'ente presso cui il  personale  ha  prestato  la
          propria opera. 
              I soggetti che hanno  iniziato  una  delle  occupazioni
          alternative sopra citate prima dell'entrata in  vigore  del
          presente decreto e in possesso di un  certificato  adeguato
          scaduto, conseguono il certificato stesso, purche': 
              abbiano superato i corsi di formazione previsti per  la
          certificazione richiesta; 
              abbiano svolto l'occupazione alternativa per  non  meno
          di trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la richiesta
          di rilascio del certificato adeguato. 
              6. Validita' degli attestati di superamento  dei  corsi
          di addestramento. 
              Le attestazioni di addestramento conseguito, rilasciati
          dopo l'entrata in  vigore  del  decreto  sono  conformi  al
          modello  di  cui  all'  allegato  VII  ,  hanno   validita'
          quinquennale e si rinnovano a condizione che  il  marittimo
          abbia effettuato i prescritti dodici  mesi  di  navigazione
          nei sessanta mesi precedenti la  scadenza  del  certificato
          adeguato. 
              Il modello di cui all' allegato VII ha la  stessa  data
          di emissione e di scadenza del certificato adeguato. 
              Se il marittimo  che  chiede  il  rilascio,  ovvero  il
          rinnovo  del  certificato  adeguato  non  e'  in   possesso
          dell'addestramento specifico richiesto dalla Regola STCW V,
          il certificato e' rilasciato con la limitazione «Non valido
          su navi cisterna, petroliere, gasiere, ro-ro, e passeggeri»
          in italiano, «Not valid  on  ships  liquified  gas  tanker,
          chemical  tanker,  oil  tanker,  ro-ro,  other  than  ro-ro
          passenger ship» in inglese, in relazione  all'addestramento
          specifico mancante. 
              Analogamente, l'attestato dell'addestramento conseguito
          reca  la  dicitura,  in  corrispondenza  dell'addestramento
          specifico, «non abilitato» in italiano, «not qualified»  in
          inglese. 
              Se l'abilitazione indicata nel certificato adeguato  da
          rinnovare non prevede alcuni  dei  corsi  di  addestramento
          riportati sul modello di cui all'allegato VII,  l'autorita'
          marittima appone la dicitura «non prescritto» in italiano e
          «not required» in inglese. 
              7. Proroga di validita'. 
              Il  marittimo  che,  al  momento  della  scadenza   del
          certificato  adeguato,  e'  imbarcato  all'estero  si  reca
          presso la rappresentanza diplomatica consolare italiana  al
          fine di  ottenere  la  proroga  «fino  allo  sbarco»  della
          validita' del certificato adeguato da rinnovare. 
              Analogamente, i marittimi che al momento della scadenza
          del certificato  adeguato  sono  imbarcati  sul  territorio
          nazionale, ottengono  la  suddetta  proroga  dall'autorita'
          marittima presso il porto di attracco dell'unita'. 
              Il  marittimo  che  abbia  conseguito  la  proroga,  al
          momento del rientro in Italia ovvero allo sbarco,  si  reca
          per il rinnovo presso l'autorita' marittima  di  iscrizione
          che ha rilasciato il certificato adeguato.".