art. 1 (commi 51-100)
  51. Dopo l'articolo 45, del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Capo IV-bis 
 
 
               Requisiti patrimoniali di solvibilita' 
 
 
                              Sezione I 
 
 
Disposizioni generali  sul  calcolo  del  requisito  patrimoniale  di
                            solvibilita' 
 
 
                             Art. 45-bis 
 
 
              (Requisito Patrimoniale di Solvibilita') 
 
  1. L'impresa dispone di  fondi  propri  ammissibili  sufficienti  a
coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. 
  2.  Il  Requisito  Patrimoniale  di   Solvibilita'   e'   calcolato
utilizzando la formula standard di cui alla Sezione II  del  presente
Capo ed alle  relative  disposizioni  di  attuazione  adottate  dalla
Commissione europea o un modello interno come previsto dalla  Sezione
III, del presente Capo e dalle relative  disposizioni  di  attuazione
adottate dalla Commissione europea, secondo le indicazioni fornite da
IVASS con regolamento. 
 
                             Art. 45-ter 
 
 
        (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita') 
 
  1. L'impresa calcola  il  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'
conformemente ai commi da 2 a 6. 
  2. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di  Solvibilita'  in
base al presupposto di continuita' aziendale. 
  3. Il requisito patrimoniale di solvibilita' e' calibrato  in  modo
da garantire  che  siano  presi  in  considerazione  tutti  i  rischi
quantificabili  cui  e'  esposta  l'impresa.  Tale  Requisito   copre
l'attivita'  esistente  nonche'  le  nuove  attivita'  che  l'impresa
prevede di effettuare nel  corso  dei  dodici  mesi  successivi.  Con
riguardo all'attivita' esistente, tale requisito copre esclusivamente
le perdite inattese. 
  4. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' corrisponde al  valore
a rischio dei fondi  propri  di  base  dell'impresa  soggetto  ad  un
livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%)
su un periodo di un anno. 
  5.  Il  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  copre  almeno  i
seguenti rischi: 
    a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni; 
    b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita; 
    c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia; 
    d) il rischio di mercato; 
    e) il rischio di credito; 
    f) il rischio operativo. Tale rischio include i rischi legali  ma
non  i  rischi  derivanti  da  decisioni  strategiche  e   i   rischi
reputazionali. 
  6. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' l'impresa
tiene conto dell'effetto delle tecniche di mitigazione  del  rischio,
purche'  il   Requisito   Patrimoniale   di   Solvibilita'   rifletta
adeguatamente il rischio di credito  e  gli  altri  rischi  derivanti
dall'uso di tali tecniche. 
 
                           Art. 45-quater 
 
 
 (Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita') 
 
  1. L'impresa calcola  il  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'
almeno una volta all'anno e comunica il  risultato  di  tale  calcolo
all'IVASS. 
  2. L'impresa detiene fondi propri ammissibili  in  misura  tale  da
coprire  il  Requisito  Patrimoniale  di   Solvibilita'   da   ultimo
comunicato, ai sensi del comma 1. 
  3. L'impresa verifica  nel  continuo  l'importo  dei  fondi  propri
ammissibili e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. 
  4. Se il profilo  di  rischio  dell'impresa  si  discosta  in  modo
significativo dalle ipotesi  sottese  al  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita', da ultimo comunicato ai sensi del  comma  1,  l'impresa
ricalcola immediatamente il Requisito Patrimoniale di Solvibilita'  e
ne da' pronta comunicazione all'IVASS. 
  5. L'IVASS, se vi sono elementi tali da far ritenere che il profilo
di rischio dell'impresa e' cambiato in modo significativo dalla  data
in cui e' stata effettuata la comunicazione di cui al comma  1,  puo'
chiedere all'impresa  il  ricalcolo  del  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita'. 
 
                             Sezione II 
 
 
                          Formula standard 
 
 
                          Art. 45-quinquies 
 
 
                 (Struttura della formula standard) 
 
  1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato in base alla
formula standard e' pari alla somma algebrica dei seguenti elementi: 
    a) il Requisito Patrimoniale  di  Solvibilita'  di  base  di  cui
all'articolo 45-sexies; 
    b) il Requisito Patrimoniale per  il  rischio  operativo  di  cui
all'articolo 45-decies; 
    c) l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento delle perdite
delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui  all'articolo
45-undecies. 
  2. L'IVASS, con  regolamento,  detta  disposizioni  applicative  in
merito  alla  formula  standard  in  coerenza  con  le   disposizioni
dell'Unione europea. 
 
                           Art. 45-sexies 
 
 
   (Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base) 
 
  1. Il Requisito Patrimoniale  di  Solvibilita'  di  base  comprende
moduli di rischio individuali, aggregati conformemente  alla  formula
definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies,
comma 2. Tale requisito e' composto almeno  dai  seguenti  moduli  di
rischio: 
    a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni; 
    b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita; 
    c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia; 
    d) il rischio di mercato; 
    e) il rischio di inadempimento della controparte. 
  2. Ai fini del comma 1, lettere a),  b)  e  c),  le  operazioni  di
assicurazione o  di  riassicurazione  sono  imputate  al  modulo  del
rischio di sottoscrizione che meglio riflette la natura  tecnica  dei
rischi sottostanti. 
  3. I coefficienti di correlazione per l'aggregazione dei moduli  di
rischio  di  cui  al  comma  1  e  la  calibrazione   dei   requisiti
patrimoniali per ciascun modulo di rischio determinano  un  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' complessivo conforme ai principi di  cui
all'articolo 45-ter. 
  4.  Ogni  modulo  di  rischio  di  cui  al  comma  1  e'  calibrato
utilizzando una misura di rischio del tipo valore a  rischio  con  un
livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%)
su un periodo di un anno. Gli effetti di diversificazione sono  presi
in considerazione nella struttura di ogni modulo di rischio,  qualora
appropriato. 
  5. L'impresa utilizza la stessa struttura e  le  stesse  specifiche
per i moduli  di  rischio,  sia  per  il  requisito  patrimoniale  di
solvibilita' di base che per qualsiasi calcolo  semplificato  di  cui
all'articolo 45-duodecies. 
  6. Per i rischi catastrofali  possono  essere  utilizzate,  qualora
appropriato, specifiche geografiche per il  calcolo  dei  moduli  del
rischio   di   sottoscrizione   per   l'assicurazione    vita,    per
l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia. 
  7. Nel  calcolo  dei  moduli  del  rischio  di  sottoscrizione  per
l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione
malattia,   l'impresa   puo'   sostituire,   previa    autorizzazione
dell'IVASS, nell'ambito della formula standard,  un  sottoinsieme  di
parametri con parametri specifici dell'impresa. Tali  parametri  sono
calibrati sulla base dei dati interni dell'impresa o di dati che sono
direttamente rilevanti per le  operazioni  di  tale  impresa  tramite
l'uso di metodi standardizzati. Ai fini dell'autorizzazione,  l'IVASS
verifica la  completezza,  l'accuratezza  e  l'adeguatezza  dei  dati
utilizzati. 
 
                           Art. 45-septies 
 
 
    (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base) 
 
  1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di  Solvibilita'  di
base conformemente ai commi da 2 a 11. 
  2. Il modulo del  rischio  di  sottoscrizione  per  l'assicurazione
danni riflette il rischio derivante dagli impegni della assicurazione
danni, tenuto conto di tutti  i  rischi  coperti  e  delle  procedure
utilizzate nell'esercizio dell'attivita'.  Tale  modulo  tiene  conto
altresi' dell'incertezza dei risultati dell'impresa in rapporto  agli
impegni di assicurazione e di riassicurazione esistenti nonche' delle
attivita' future che l'impresa prevede di effettuare  nel  corso  dei
dodici mesi successivi. 
  3. L'impresa calcola il modulo di cui  al  comma  2,  conformemente
alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui  all'articolo
45-quinquies, comma 2, come combinazione dei  requisiti  patrimoniali
almeno per i seguenti sottomoduli: 
    a) rischio di tariffazione e di riservazione per  l'assicurazione
danni: il rischio di perdita  o  variazione  sfavorevole  del  valore
delle passivita' assicurative, derivante da oscillazioni  riguardanti
il momento di accadimento, la frequenza e la  gravita'  degli  eventi
assicurati, nonche' il  momento  di  accadimento  e  l'importo  delle
liquidazioni di sinistri; 
    b) rischio catastrofale per l'assicurazione danni: il rischio  di
perdita o di  variazione  sfavorevole  del  valore  delle  passivita'
assicurative, derivante da un'incertezza significativa delle  ipotesi
in materia di tariffazione e di calcolo delle riserve in rapporto  ad
eventi estremi o eccezionali. 
  4. Il modulo del  rischio  di  sottoscrizione  per  l'attivita'  di
assicurazione vita riflette il rischio derivante  dalle  obbligazioni
dell'assicurazione vita, tenuto conto di tutti  i  rischi  coperti  e
delle procedure utilizzate nell'esercizio dell'attivita'. 
  5. L'impresa calcola il modulo  del  rischio  di  cui  al  comma  4
conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui
all'articolo   45-quinquies,   come   combinazione   dei    requisiti
patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli: 
    a) rischio di mortalita': il rischio di perdita o  di  variazione
sfavorevole del valore delle passivita'  assicurative,  derivante  da
variazioni del livello, della tendenza o della volatilita' dei  tassi
di mortalita', laddove un incremento  del  tasso  di  mortalita'  da'
luogo ad un incremento del valore delle passivita' assicurative; 
    b) rischio di longevita': il rischio di perdita o  di  variazione
sfavorevole del valore delle passivita'  assicurative,  derivante  da
variazioni del livello, della tendenza o della volatilita' dei  tassi
di mortalita', laddove un calo del tasso di mortalita' da'  luogo  ad
un incremento del valore delle passivita' assicurative; 
    c) rischio di invalidita' - morbilita': il rischio di  perdita  o
di variazione sfavorevole del valore delle  passivita'  assicurative,
derivante  da  variazioni  del  livello,  della  tendenza   o   della
volatilita' dei tassi di invalidita', malattia e morbilita'; 
    d) rischio di spesa  per  l'assicurazione  vita:  il  rischio  di
perdita o di  variazione  sfavorevole  del  valore  delle  passivita'
assicurative, derivante da variazioni del livello, della  tendenza  o
della volatilita' delle spese sostenute in relazione ai contratti  di
assicurazione o di riassicurazione; 
    e) rischio di revisione: il rischio di perdita  o  di  variazione
sfavorevole del valore delle passivita'  assicurative,  derivante  da
oscillazioni del livello, della  tendenza  o  della  volatilita'  dei
tassi di revisione delle rendite,  dovute  a  variazioni  del  quadro
giuridico o dello stato di salute della persona assicurata; 
    f) rischio di estinzione anticipata: il rischio di perdita  o  di
variazione sfavorevole  del  valore  delle  passivita'  assicurative,
derivante da variazioni del livello o della volatilita' dei tassi  di
riduzione, estinzione anticipata, incluse  le  ipotesi  di  riscatto,
recesso, nonche' di rinnovo delle polizze; 
    g) rischio catastrofale per l'assicurazione vita: il  rischio  di
perdita o di  variazione  sfavorevole  del  valore  delle  passivita'
assicurative, derivante dall'incertezza significativa  delle  ipotesi
in materia di fissazione dei prezzi e di costituzione  delle  riserve
in rapporto ad eventi estremi o irregolari. 
  6. Il modulo del  rischio  di  sottoscrizione  per  l'assicurazione
malattia  riflette  il  rischio  derivante  dalla  sottoscrizione  di
impegni dell'assicurazione malattia,  sia  quando  gli  impegni  sono
definiti sulla base di costruzioni tecniche simili a quelle usate per
le  assicurazioni  vita  sia  quando  sono  definiti  sulla  base  di
costruzioni tecniche delle assicurazioni danni, tenuto conto sia  dei
rischi   coperti   che   dei   processi   utilizzati   nell'esercizio
dell'attivita'. 
  7. Il modulo di cui al comma 6 e' calcolato in modo tale da coprire
almeno i seguenti rischi: 
    a) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole  del  valore
delle passivita' assicurative, derivante da variazioni  del  livello,
della tendenza o della volatilita' delle spese incorse  in  relazione
ai contratti di assicurazione o di riassicurazione; 
    b) il rischio di perdita  o  variazione  sfavorevole  del  valore
delle passivita' assicurative, derivante da oscillazioni  riguardanti
il momento di accadimento, la frequenza e la  gravita'  degli  eventi
assicurati nonche'  il  momento  di  accadimento  e  l'importo  delle
liquidazioni di sinistri al momento della costituzione delle riserve; 
    c) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole  del  valore
delle    passivita'    assicurative,    derivante     dall'incertezza
significativa delle ipotesi relative alla  fissazione  dei  prezzi  e
alla  costituzione  delle  riserve  in  rapporto  al  verificarsi  di
importanti epidemie nonche' all'insolita accumulazione di rischi  che
si verifica in tali circostanze estreme. 
  8. Il modulo del rischio di mercato riflette il  rischio  derivante
dal livello o dalla volatilita' dei prezzi di mercato degli strumenti
finanziari tali da avere un impatto  sul  valore  delle  attivita'  e
delle passivita' dell'impresa. Tale modulo riflette adeguatamente  il
disallineamento  strutturale   tra   attivita'   e   passivita',   in
particolare rispetto alla loro durata relativa (duration). 
  9. Il modulo di cui al comma 8  e'  calcolato,  conformemente  alla
formula definita  nel  regolamento  dell'IVASS  di  cui  all'articolo
45-quinquies, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per
i seguenti sottomoduli: 
    a) rischio di tasso di  interesse:  la  sensitivita'  del  valore
delle attivita', delle passivita'  e  degli  strumenti  finanziari  a
variazioni della struttura per scadenza dei tassi d'interesse o della
volatilita' dei tassi di interesse; 
    b) rischio azionario: la sensitivita' del valore delle attivita',
delle passivita'  e  degli  strumenti  finanziari  a  variazioni  del
livello o della volatilita' dei prezzi di mercato degli strumenti  di
capitale; 
    c)  rischio  immobiliare:  la  sensitivita'  del   valore   delle
attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari a variazioni
del livello o della  volatilita'  dei  prezzi  di  mercato  dei  beni
immobili; 
    d) rischio di spread: la sensitivita' del valore delle attivita',
delle passivita'  e  degli  strumenti  finanziari  a  variazioni  del
livello o della volatilita' degli spread  di  credito  rispetto  alla
struttura per scadenze dei tassi di interesse privi di rischio; 
    e) rischio valutario: la sensitivita' del valore delle attivita',
delle passivita'  e  degli  strumenti  finanziari  a  variazioni  del
livello o della volatilita' dei tassi di cambio delle valute; 
    f) concentrazioni del rischio di mercato: i rischi aggiuntivi per
l'impresa  derivanti  o  dalla  mancanza  di   diversificazione   del
portafoglio delle attivita' o da grandi  esposizioni  al  rischio  di
inadempimento da parte di un unico emittente di titoli o di un gruppo
di emittenti collegati. 
  10. Il  modulo  del  rischio  di  inadempimento  della  controparte
riflette le possibili perdite dovute all'inadempimento  imprevisto  o
al deterioramento del merito  di  credito  delle  controparti  e  dei
debitori dell'impresa nei successivi dodici mesi. Tale modulo copre i
contratti  di  mitigazione  del  rischio,  quali   gli   accordi   di
riassicurazione, le cartolarizzazioni e i derivati, nonche' i crediti
nei confronti di  intermediari  e  qualsiasi  altra  esposizione  non
coperta nel sottomodulo  del  rischio  di  spread.  Il  modulo  tiene
adeguatamente conto delle garanzie  collaterali  o  di  altro  genere
detenute dall'impresa o da terzi per  suo  conto  e  dei  rischi  ivi
associati. 
  11. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui
al comma 10 tiene conto, per ciascuna  controparte,  dell'esposizione
globale al rischio di controparte dell'impresa nei confronti di  tale
controparte, indipendentemente dalla forma  giuridica  degli  impegni
contrattuali esistenti. 
 
                           Art. 45-octies 
 
 
(Calcolo  del  sottomodulo  del  rischio  azionario:  meccanismo   di
                      aggiustamento simmetrico) 
 
  1. Il  sottomodulo  del  rischio  azionario  (equity  risk  charge)
calcolato dall'impresa secondo la formula standard comprende: 
    a) il fabbisogno standard del rischio azionario, a copertura  dei
rischi derivanti dalle variazioni del livello  dei  prezzi  azionari,
calibrato  in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo
45-sexies, comma 4; 
    b) un  aggiustamento  simmetrico,  basato  su  una  funzione  del
livello corrente di un indice azionario appropriato e  di  una  media
ponderata di tale indice. La  media  ponderata  e'  calcolata  su  un
periodo di tempo adeguato, identico per tutte  le  imprese,  definito
dalla Commissione Europea. 
  2. L'aggiustamento simmetrico  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),
determina un sottomodulo del rischio azionario (equity risk  charge),
calcolato secondo  la  formula  standard,  che  non  e'  inferiore  o
superiore di  piu'  di  dieci  (10)  punti  percentuali  rispetto  al
fabbisogno standard di cui al comma 1, lettera a). 
 
                           Art. 45-novies 
 
 
       (Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata) 
 
  1. L'IVASS puo'  autorizzare  l'applicazione  del  sottomodulo  del
rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'  di  cui
ai commi 3 e 4 da parte dell'impresa di  assicurazione  che  esercita
l'attivita' nei rami vita, che fornisca: 
    a)   attivita'   nel   settore   delle   pensioni   aziendali   e
professionali; o 
    b) prestazioni pensionistiche  erogate  al  raggiungimento  o  in
previsione del raggiungimento  del  pensionamento,  laddove  i  premi
pagati per tali prestazioni  abbiano  dato  luogo  ad  una  deduzione
fiscale per i contraenti, in conformita' alla legislazione italiana. 
  2. L'autorizzazione di  cui  al  comma  1  puo'  essere  rilasciata
dall'IVASS quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
    1) tutte le poste dell'attivo e del passivo  corrispondenti  alle
attivita' siano  individuate,  gestite  e  organizzate  separatamente
dalle altre attivita' dell'impresa e non siano trasferibili; 
    2) le attivita' dell'impresa di cui al comma 1, lettere a) e  b),
alle quali si applica il metodo di cui  al  presente  articolo,  sono
svolte solo nel territorio della Repubblica; 
    3)  la  durata  relativa  (duration)   media   delle   passivita'
corrispondenti alle attivita' detenute dall'impresa superi  i  dodici
anni. 
  3. Il sottomodulo del rischio azionario del Requisito  Patrimoniale
di Solvibilita' di cui al comma 1 e' calibrato, utilizzando la misura
del valore a rischio, su un periodo di tempo determinato  che  e'  in
linea con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari
per  tale  impresa,  con  un  livello  di  confidenza  che  offra  ai
contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello
previsto all'articolo  45-ter,  se  il  metodo  di  cui  al  presente
articolo e' utilizzato solo in relazione alle attivita' e  passivita'
di cui al comma 2, numero 1). 
  4. L'impresa nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'
tiene pienamente conto delle attivita' e passivita' di cui  al  comma
2, numero 1), al fine di valutare gli  effetti  di  diversificazione,
fatta salva la necessita' di tutelare gli interessi dei contraenti  e
dei beneficiari in altri Stati membri. 
  5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1  qualora  la
solvibilita' e la liquidita' nonche' le strategie, i  processi  e  le
procedure di segnalazione dell'impresa  in  relazione  alla  gestione
integrata di attivo e passivo sono tali da assicurare, nel  continuo,
che l'impresa e' in grado di detenere investimenti  azionari  per  un
periodo  coerente  con  il  periodo  tipico   di   detenzione   degli
investimenti azionari per tale impresa. 
  6. L'impresa, ai  fini  dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  1,
dimostra altresi' all'IVASS che il rispetto della condizione  di  cui
al comma 5 e' verificato con il livello di confidenza necessario  per
offrire  ai  contraenti  e  ai  beneficiari  un  livello  di   tutela
equivalente a quello stabilito all'articolo 45-ter. 
  7. L'impresa che applichi il sottomodulo del rischio  azionario  ai
sensi del comma 1 non puo' tornare ad  applicare  il  metodo  di  cui
all'articolo 45-septies, salvo che ricorrano adeguate giustificazioni
e previa autorizzazione dell'IVASS. 
 
                           Art. 45-decies 
 
 
          (Requisito patrimoniale per il rischio operativo) 
 
  1. Il requisito patrimoniale per il rischio  operativo  riflette  i
rischi operativi nella misura in  cui  non  siano  gia'  coperti  nei
moduli di rischio di cui all'articolo 45-sexies.  Tale  requisito  e'
calibrato conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4. 
  2. Per i contratti di assicurazione  vita  in  cui  il  rischio  di
investimento e' sopportato dagli assicurati, il calcolo del requisito
patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell'importo  delle
spese  annuali  sostenute  in  relazione  a  tali   obbligazioni   di
assicurazione. 
  3. Per le  operazioni  assicurative  e  riassicurative  diverse  da
quelle di cui al comma 2, il calcolo del requisito  patrimoniale  per
il rischio operativo tiene conto del volume  di  tali  operazioni  in
termini  di  premi  acquisiti  e  di  riserve  tecniche  detenute  in
relazione a tali impegni di assicurazione e  di  riassicurazione.  In
questo caso il requisito patrimoniale per il  rischio  operativo  non
supera  il  trenta  percento  (30%)  del  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita' di  base  relativo  a  tali  operazioni  assicurative  e
riassicurative. 
 
                          Art. 45-undecies 
 
 
(Aggiustamento per la capacita' di assorbimento delle  perdite  delle
             riserve tecniche e delle imposte differite) 
 
  1. L'aggiustamento per la  capacita'  di  assorbimento  di  perdite
delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui  all'articolo
45-quinquies,  comma  1,  lettera  c),  riflette   la   compensazione
potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle
riserve tecniche o delle imposte differite o una  combinazione  delle
due. 
  2. L'aggiustamento tiene  conto  dell'effetto  di  mitigazione  del
rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere
discrezionale dei contratti di  assicurazione  nella  misura  in  cui
l'impresa puo' dimostrare che la  riduzione  di  tali  partecipazioni
possa  essere  utilizzata  per  coprire  perdite  inattese  al   loro
verificarsi. L'effetto di mitigazione del  rischio  esercitato  dalle
future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non supera
la somma delle riserve tecniche e delle imposte differite relative  a
tali partecipazioni. 
  3. Ai fini del comma 2 il valore delle future  partecipazioni  agli
utili a carattere discrezionale in circostanze avverse e' raffrontato
al valore di tali partecipazioni in  base  alle  ipotesi  sottese  al
calcolo della migliore stima delle riserve tecniche. 
 
                          Art. 45-duodecies 
 
 
              (Semplificazioni della formula standard) 
 
  1. L'impresa  puo'  utilizzare  un  calcolo  semplificato  per  uno
specifico sottomodulo o modulo di  rischio  quando  sia  giustificato
dalla natura, dalla portata e dalla complessita' dei  rischi  cui  e'
esposta  e  quando  l'applicazione  del  calcolo  standardizzato  non
risulti  proporzionata.  I  calcoli   semplificati   sono   calibrati
conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4. 
 
                          Art. 45-terdecies 
 
 
(Scostamenti significativi dalle ipotesi  sottese  al  calcolo  della
                          formula standard) 
 
  1.   Qualora   risulti   inappropriato   calcolare   il   Requisito
Patrimoniale di  Solvibilita'  conformemente  alla  formula  standard
perche'   il   profilo   di   rischio   dell'impresa   si    discosta
significativamente dalle ipotesi sottese  al  calcolo  della  formula
standard,  l'IVASS   puo'   richiedere,   con   decisione   motivata,
all'impresa di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati nel
calcolo della formula standard con dei parametri  specifici  di  tale
impresa in sede di calcolo dei moduli del rischio  di  sottoscrizione
per  l'assicurazione  vita,   per   l'assicurazione   danni   e   per
l'assicurazione malattia, ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma  7.
Tali parametri specifici sono calcolati in modo  tale  da  assicurare
che l'impresa ottemperi all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.». 
  52. L'articolo 46, del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  53. Dopo l'articolo 46, del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Sezione III 
 
 
                 Modelli interni completi o parziali 
 
 
                             Art. 46-bis 
 
 
(Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni completi o parziali:
                       disposizioni generali) 
 
  1. L'impresa puo' essere  autorizzata  dall'IVASS  a  calcolare  il
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' utilizzando un modello interno
completo  o  uno  o  piu'  modelli  parziali,  in  coerenza  con   le
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. 
  2. L'impresa puo'  utilizzare  modelli  interni  parziali,  per  il
calcolo di uno o piu' dei seguenti elementi: 
    a) uno o piu' moduli di rischio,  o  sottomoduli,  del  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' di base di cui agli articoli 45-sexies e
45-septies; 
    b) il requisito patrimoniale per  il  rischio  operativo  di  cui
all'articolo 45-decies; 
    c) l'aggiustamento per la capacita' di  assorbimento  di  perdite
delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui  all'articolo
45-undecies. 
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,  l'impresa  puo'
applicare modelli parziali a tutta l'attivita' o solo ad uno  o  piu'
settori di attivita' rilevanti. 
  4. L'impresa  allega  alla  richiesta  di  autorizzazione  tutti  i
documenti necessari a comprovare che il modello  interno  soddisfi  i
requisiti di cui agli  articoli  46-novies,  46-decies,  46-undecies,
46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies. 
  5. Se la richiesta di autorizzazione si  riferisce  ad  un  modello
interno  parziale,  i  requisiti  di  cui  agli  articoli  46-novies,
46-decies, 46-undecies, 46-duodecies,  46-terdecies,  46-quaterdecies
sono adeguati all'applicazione limitata del modello. 
  6. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma  1  entro  sei
mesi dal ricevimento della richiesta  completa  della  documentazione
previo accertamento della adeguatezza dei sistemi di identificazione,
misurazione,  monitoraggio,  gestione  e  segnalazione   dei   rischi
dell'impresa ed in particolare della conformita' del modello  interno
ai requisiti di cui ai commi 4 e 5. 
  7. In caso di diniego dell'autorizzazione all'utilizzo del  modello
interno, l'IVASS provvede con decisione motivata. 
  8. A seguito del rilascio dell'autorizzazione  all'utilizzo  di  un
modello  interno,  di  cui  al  comma  1,  l'IVASS  puo'   richiedere
all'impresa,  con  decisione  motivata,  di  fornire  una  stima  del
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato  conformemente  alla
formula standard di cui, alla Sezione II del presente Capo. 
 
                             Art. 46-ter 
 
 
(Autorizzazione   all'utilizzo   dei   modelli   interni    parziali:
                      disposizioni specifiche) 
 
  1. Ai  fini  dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  46-bis  il
modello interno parziale puo' essere autorizzato solo se tale modello
soddisfa i  criteri  di  cui  al  medesimo  articolo  e  le  seguenti
condizioni aggiuntive: 
    a) l'ambito di applicazione limitato  e'  adeguatamente  motivato
dall'impresa; 
    b)  il   Requisito   Patrimoniale   di   Solvibilita'   calcolato
utilizzando il modello parziale riflette in maniera piu'  appropriata
il profilo di rischio dell'impresa ed in particolare e'  conforme  ai
principi di cui alla Sezione I del presente Capo; 
    c) la struttura e' coerente con i principi di cui alla Sezione  I
del  presente  Capo,  in  modo  tale  che  sia  possibile  la   piena
integrazione del modello interno parziale nella formula standard. 
  2. Nell'ambito del procedimento di valutazione della  richiesta  di
autorizzazione all'utilizzo di un modello  interno  parziale  che  si
applica, con riguardo ad un modulo di rischio specifico,  soltanto  a
taluni sottomoduli o a taluni settori di attivita' dell'impresa  o  a
parti di entrambi, l'IVASS puo' richiedere all'impresa di  presentare
un piano di transizione realistico per  l'estensione  dell'ambito  di
applicazione del modello. 
  3. Il piano di transizione di cui al comma 2  indica  le  modalita'
con cui l'impresa intende  estendere  l'ambito  di  applicazione  del
modello parziale di cui al comma 1 ad altri sottomoduli o settori  di
attivita' per garantire che il modello copra una  parte  predominante
delle sue operazioni di assicurazione con riguardo a tale  modulo  di
rischio specifico. 
 
                           Art. 46-quater 
 
 
 (Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali) 
 
  1. L'impresa puo' modificare il modello interno conformemente  alla
politica  approvata  dall'IVASS  nell'ambito  del   procedimento   di
autorizzazione del modello  interno  completo  o  parziale  ai  sensi
dell'articolo 46-bis. 
  2. La politica di cui al comma 1 comprende la specificazione  delle
modifiche minori e delle modifiche rilevanti da apportare al  modello
interno. 
  3. Le modifiche rilevanti al modello interno e le  modifiche  della
politica  di  cui  al  comma  1,  sono  soggette   all'autorizzazione
dell'IVASS, come previsto dall'articolo 46-bis. 
  4. Le  modifiche  minori  al  modello  interno  non  sono  soggette
all'autorizzazione dell'IVASS nella misura in cui sono conformi  alla
politica di cui al comma 1. 
 
                          Art. 46-quinquies 
 
 
(Responsabilita' del consiglio di amministrazione relativa ai modelli
                              interni) 
 
  1.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'impresa   approva   la
richiesta di  autorizzazione  all'utilizzo  del  modello  interno  da
inviare all'IVASS ai sensi dell'articolo 46-bis, nonche' la richiesta
di autorizzazione  di  eventuali  modifiche  rilevanti  da  apportare
successivamente a tale modello. 
  2. Il consiglio di amministrazione pone in essere  sistemi  atti  a
garantire che il  modello  interno  funzioni  adeguatamente  su  base
continuativa. 
 
                           Art. 46-sexies 
 
 
                   (Ritorno alla formula standard) 
 
  1. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione  all'utilizzo  di  un
modello interno completo o parziale ai sensi dell'articolo 46-bis non
ritorna a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita'  o  una
parte di esso in base alla formula standard secondo  quanto  previsto
dalla Sezione II del presente Capo, salvo che sussistano  circostanze
debitamente motivate e previa autorizzazione dell'IVASS. 
 
                           Art. 46-septies 
 
 
                (Non conformita' del modello interno) 
 
  1. L'impresa, autorizzata ad utilizzare un modello interno ai sensi
dell'articolo 46-bis, che cessa di rispettare i requisiti di cui agli
articoli    46-novies,    46-decies,    46-undecies,    46-duodecies,
46-terdecies, 46-quaterdecies, presenta tempestivamente all'IVASS  un
piano che preveda il ripristino entro un periodo di tempo ragionevole
della conformita' o dimostra che l'effetto della non  conformita'  e'
irrilevante. 
  2. Qualora l'impresa non riesca ad attuare il piano di cui al comma
1, l'IVASS puo' imporre  all'impresa  di  ritornare  a  calcolare  il
Requisito Patrimoniale di  Solvibilita'  conformemente  alla  formula
standard di cui alla Sezione II del presente Capo. 
 
                           Art. 46-octies 
 
 
(Scostamenti  significativi  dalle  ipotesi  sottese   alla   formula
                              standard) 
 
  1.  L'IVASS,  qualora  sia  inappropriato  calcolare  il  Requisito
Patrimoniale di  Solvibilita'  conformemente  alla  formula  standard
perche'   il   profilo   di   rischio   dell'impresa   si    discosta
significativamente dalle ipotesi sottostanti al calcolo della formula
standard, puo'  chiedere  all'impresa,  con  decisione  motivata,  di
utilizzare un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale
di Solvibilita' o i moduli di rischio rilevanti di quest'ultimo. 
 
                           Art. 46-novies 
 
 
                        (Prova dell'utilizzo) 
 
  1. L'impresa dimostra che il modello interno completo o parziale e'
ampiamente utilizzato e svolge un ruolo  importante  nel  sistema  di
governo societario di cui al Titolo  III,  Capo  I,  Sezione  II,  in
particolare: 
    a) nel sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo  30-bis
e nei processi decisionali; 
    b) nei processi di valutazione  e  di  allocazione  del  capitale
economico e di solvibilita',  compresa  la  valutazione  interna  del
rischio e della solvibilita' di cui all'articolo 30-ter. 
  2. L'impresa dimostra che la frequenza del  calcolo  del  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' tramite il modello interno  e'  coerente
con la frequenza con la quale utilizza tale modello  interno  per  le
altre finalita' di cui al comma 1. 
  3.  Il  consiglio  di  amministrazione   garantisce   la   costante
adeguatezza della struttura e del funzionamento del  modello  interno
ed assicura che il modello interno continui a riflettere  in  maniera
appropriata il profilo di rischio dell'impresa. 
 
                           Art. 46-decies 
 
 
                  (Standard di qualita' statistica) 
 
  1. L'impresa assicura che il modello interno, ed in particolare  il
calcolo della distribuzione  di  probabilita'  prevista  (probability
distribution forecast) ad esso sottostante, sia conforme  ai  criteri
di cui al presente articolo. 
  2. L'impresa utilizza, ai fini del calcolo della  distribuzione  di
probabilita'  prevista,  metodi  basati  su  tecniche  attuariali   e
statistiche adeguate, applicabili e pertinenti, nonche' coerenti  con
i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche. I  metodi  per
il calcolo della distribuzione di probabilita' prevista  sono  basati
su  informazioni  attuali  e  credibili  e  su  ipotesi  realistiche.
L'impresa giustifica all'IVASS, laddove richiesto, le ipotesi sottese
al modello interno. 
  3.  L'impresa  utilizza  per  il  modello  interno  dati  accurati,
completi e adeguati ed aggiorna almeno annualmente le serie  di  dati
utilizzati nel calcolo della distribuzione di probabilita' prevista. 
  4.  Indipendentemente  dal  metodo  scelto  per  il  calcolo  della
distribuzione di probabilita' prevista,  l'impresa  assicura  che  la
capacita' del modello interno di classificare i rischi e' sufficiente
a garantire che tale modello sia ampiamente utilizzato  e  svolga  un
ruolo importante nel sistema di governo  societario,  in  particolare
nel sistema di gestione dei rischi e nei processi decisionali nonche'
nell'allocazione del capitale conformemente all'articolo 46-novies. 
  5. Il modello interno copre tutti i  rischi  sostanziali  ai  quali
l'impresa e' esposta ed almeno i rischi di cui  all'articolo  45-ter,
comma 5. 
  6. Ai fini degli effetti di diversificazione, l'impresa puo' tenere
conto nel proprio modello interno delle interdipendenze all'interno e
tra le categorie di rischio, purche'  l'IVASS  giudichi  adeguato  il
sistema utilizzato per misurare tali effetti di diversificazione. 
  7.  L'impresa  puo'  tenere  pienamente  conto  dell'effetto  delle
tecniche di mitigazione del  rischio  nel  proprio  modello  interno,
nella misura in cui il rischio di credito e  altri  rischi  derivanti
dall'uso  di  tali  tecniche  di  mitigazione   del   rischio   siano
adeguatamente riflessi nel proprio modello interno. 
  8. L'impresa valuta accuratamente nel  proprio  modello  interno  i
rischi particolari connessi alle garanzie finanziarie e alle  opzioni
contrattuali, laddove siano significativi. L'impresa valuta  altresi'
i rischi connessi alle opzioni esistenti  per  i  contraenti  per  le
imprese di assicurazione e  riassicurazione.  A  tal  fine  l'impresa
tiene conto dell'impatto che le future  variazioni  delle  condizioni
finanziarie e non finanziarie possono avere  sull'esercizio  di  tali
opzioni. 
  9. L'impresa puo' tenere conto, nel proprio modello interno,  delle
future azioni gestionali che prevede ragionevolmente  di  attuare  in
circostanze specifiche, prendendo in  considerazione  anche  i  tempi
necessari per l'attuazione di tali azioni. 
  10. L'impresa tiene conto nel proprio modello interno  di  tutti  i
pagamenti  che  prevede  di  effettuare  a  favore   di   contraenti,
beneficiari,  assicurati  e  altri  aventi  diritto   a   prestazioni
assicurative, indipendentemente dal fatto che questi pagamenti  siano
o meno contrattualmente garantiti. 
 
                          Art. 46-undecies 
 
 
                     (Standard di calibrazione) 
 
  1. L'impresa puo' utilizzare per il modello interno un  periodo  di
tempo o una misura di rischio diversi da quelli di  cui  all'articolo
45-ter, commi 3 e 4, nella  misura  in  cui  le  risultanze  di  tale
modello  interno  possano  essere  utilizzate  da  tale  impresa  per
calcolare il  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  in  modo  da
fornire ai contraenti, ai beneficiari, agli assicurati e  agli  altri
aventi diritto  a  prestazioni  assicurative  un  livello  di  tutela
equivalente a quello derivante dall'utilizzo  dei  parametri  di  cui
all'articolo 45-ter. 
  2.  L'impresa,  laddove  sia   possibile,   deriva   il   Requisito
Patrimoniale di  Solvibilita'  direttamente  dalla  distribuzione  di
probabilita'  prevista  prodotta   dal   proprio   modello   interno,
utilizzando la misura  del  valore  a  rischio  di  cui  all'articolo
45-ter, comma 4. 
  3. Nel caso in  cui  l'impresa  non  possa  derivare  il  Requisito
Patrimoniale di  Solvibilita'  direttamente  dalla  distribuzione  di
probabilita' prevista prodotta dal proprio modello  interno,  l'IVASS
puo' autorizzare l'uso di approssimazioni nel processo di calcolo del
Requisito Patrimoniale di  Solvibilita'  nella  misura  in  cui  tale
impresa  possa  dimostrare  che  i  contraenti   e   gli   assicurati
beneficiano di un livello di  tutela  equivalente  a  quello  di  cui
all'articolo 45-ter. 
  4. L'IVASS puo' imporre all'impresa di applicare il modello interno
a portafogli di riferimento rilevanti, utilizzando ipotesi basate  su
dati esterni anziche' interni, per  verificare  la  calibrazione  del
modello interno e per controllare che le specifiche di  tale  modello
siano in linea con la prassi di mercato generalmente accettata. 
 
                          Art. 46-duodecies 
 
 
                (Attribuzione di utili e di perdite) 
 
  1. L'impresa esamina, almeno una volta  all'anno,  le  cause  e  le
fonti degli utili e delle perdite per ciascuno dei principali settori
di attivita'. 
  2. L'impresa dimostra le modalita' con cui la categorizzazione  dei
rischi adottata nel modello interno spieghi le cause e le fonti degli
utili  e  delle   perdite.   La   categorizzazione   dei   rischi   e
l'attribuzione degli utili e delle perdite riflettono il  profilo  di
rischio dell'impresa. 
 
                          Art. 46-terdecies 
 
 
                       (Standard di convalida) 
 
  1. L'impresa adotta un ciclo  regolare  di  convalida  del  proprio
modello interno che include,  con  riferimento  a  tale  modello,  il
monitoraggio del corretto funzionamento, il  riesame  della  continua
adeguatezza delle specifiche e il raffronto delle  risultanze  con  i
dati tratti dall'esperienza. 
  2. L'impresa include  nella  procedura  di  convalida  del  modello
interno un processo  statistico  efficace  che  consenta  all'impresa
medesima di dimostrare all'IVASS che  i  requisiti  patrimoniali  che
risultano da tale modello sono appropriati. 
  3.  L'impresa  utilizza  metodi  statistici   che   consentano   di
verificare  l'appropriatezza  della  distribuzione  di   probabilita'
prevista sia rispetto all'esperienza passata sia rispetto a  tutti  i
nuovi dati rilevanti  e  alle  nuove  informazioni  relativi  a  tale
distribuzione di probabilita'. 
  4. L'impresa include  nella  procedura  di  convalida  del  modello
interno un'analisi della stabilita' di tale modello ed in particolare
la verifica della sensibilita' delle risultanze  a  variazioni  delle
principali ipotesi sottostanti. Tale procedura di  convalida  include
altresi'  la  valutazione  dell'accuratezza,  della   completezza   e
dell'adeguatezza dei dati utilizzati nel modello interno. 
 
                        Art. 46-quaterdecies 
 
 
                    (Standard di documentazione) 
 
  1. L'impresa documenta la struttura  e  i  dettagli  operativi  del
modello interno utilizzato. 
  2. La documentazione di cui al comma 1: 
    a) dimostra l'osservanza  degli  articoli  46-novies,  46-decies,
46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies; 
    b) fornisce un quadro dettagliato della teoria, delle  ipotesi  e
delle basi matematica ed empirica che sottendono il modello interno; 
    c) indica eventuali circostanze in cui  il  modello  interno  non
funziona in modo efficace. 
  3. L'impresa documenta ogni modifica rilevante apportata al proprio
modello interno conformemente all'articolo 46-quater. 
 
                       Art. 46-quinquiesdecies 
 
 
                      (Modelli e dati esterni) 
 
  1. L'impresa che utilizza un modello o dati  provenienti  da  terzi
rispetta in ogni caso tutti i requisiti che si applicano  ai  modelli
interni   conformemente   agli   articoli    46-novies,    46-decies,
46-undecies,  46-duodecies,  46-terdecies,  46-quaterdecies  ed  alle
relative disposizioni di attuazione.». 
  54. L'articolo 47, del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  55. Dopo l'articolo 47, del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
 
                             «Sezione IV 
 
 
                    Requisito patrimoniale minimo 
 
 
                             Art. 47-bis 
 
 
       (Requisito Patrimoniale Minimo: disposizioni generali) 
 
  1. L'impresa detiene fondi propri di  base  ammissibili  in  misura
tale da coprire il Requisito Patrimoniale Minimo. 
 
                             Art. 47-ter 
 
 
             (Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo) 
 
  1. Il Requisito Patrimoniale Minimo e' calcolato conformemente alle
relative  disposizioni  di  attuazione  adottate  dalla   Commissione
europea nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) e' calcolato in modo chiaro e semplice, al fine  di  garantire
la possibilita' di una revisione; 
    b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base  ammissibili
al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli  assicurati  e
gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti
ad un livello di  rischio  inaccettabile  qualora  all'impresa  fosse
consentito di continuare la propria attivita'; 
    c) la  funzione  lineare  di  cui  al  comma  2,  utilizzata  per
calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, e' calibrata sul valore a
rischio dei fondi propri di  base  dell'impresa  con  un  livello  di
confidenza dell'ottantacinque per cento (85 %) su un  periodo  di  un
anno; 
    d) il livello minimo assoluto e' pari a: 
      1) 2.500.000  euro  per  le  imprese  di  assicurazione  danni,
comprese le imprese di assicurazione captive, salvo il  caso  in  cui
sia coperta la totalita' o parte dei rischi compresi in uno dei  rami
da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel qual caso  non  puo'
essere inferiore a 3.700.000 euro; 
      2)  3.700.000  euro  per  le  imprese  di  assicurazione  vita,
comprese le imprese di assicurazione captive; 
      3) 6.200.000 euro, ossia la  somma  degli  importi  di  cui  ai
numeri 1) e 2) per le imprese che esercitano  congiuntamente  i  rami
vita e danni. 
  2. Fatto salvo il comma 3,  il  Requisito  Patrimoniale  Minimo  e'
calcolato come funzione lineare di un insieme  o  sottoinsieme  delle
seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati,  capitale
a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa.  Le
variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione. 
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito
Patrimoniale Minimo non puo' scendere al di sotto del venticinque per
cento (25%) ne'  superare  il  quarantacinque  per  cento  (45%)  del
Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'   dell'impresa,   calcolato
conformemente alle Sezioni II e III del presente Capo, ivi incluse le
eventuali maggiorazioni del capitale imposte ai  sensi  dell'articolo
47-sexies. 
  4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facolta' di esigere  che
l'impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' calcolato conformemente alla Sezione  II
del presente Capo. 
  5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo  almeno  ogni
tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS. 
  6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3  l'impresa  non
e'  tenuta  a  calcolare  il  proprio   requisito   patrimoniale   di
solvibilita' su base trimestrale. 
  7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo di cui al comma  5  coincide
con uno dei limiti di cui al comma 3, l'impresa fornisce all'IVASS le
informazioni necessarie a comprendere adeguatamente  le  ragioni  per
cui si e' verificata tale coincidenza. 
 
                             Capo IV-ter 
 
 
           Informativa e processo di controllo prudenziale 
 
 
                           Art. 47-quater 
 
 
(Requisiti dell'informativa all'IVASS ai fini  della  verifica  delle
                      condizioni di esercizio) 
 
  1. L'impresa trasmette all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto
conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli articoli  3  e  5,  al
fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo  di  controllo
prudenziale di cui  all'articolo  47-quinquies.  Le  informazioni  da
trasmettere, secondo quanto  stabilito  dall'IVASS  con  regolamento,
includono almeno elementi per: 
    a) valutare il  sistema  di  governo  societario  adottato  dalle
imprese, l'attivita' che esse esercitano, i principi  di  valutazione
applicati a fini di solvibilita', i  rischi  cui  sono  esposte  e  i
sistemi  di  gestione  dei  rischi,   nonche'   la   loro   struttura
patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro  gestione  del
capitale; 
    b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall'esercizio
delle funzioni e dei poteri di vigilanza. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, commi 1-bis  e
1-ter, l'IVASS determina, con regolamento, la natura, la portata e il
formato delle informazioni di cui al comma 1 che l'impresa e'  tenuta
a presentare in periodi predefiniti, in caso di eventi predefiniti  e
in caso di indagini in merito alla situazione dell'impresa. 
  3. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  47-ter,  comma  5,
quando le informazioni devono essere fornite a  scadenze  determinate
inferiori all'anno, l'IVASS puo' limitare le informazioni se: 
    a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente  oneroso
in rapporto alla natura, alla portata e alla complessita' dei  rischi
inerenti all'attivita' dell'impresa; 
    b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l'anno. 
  4. Il comma 3 non si  applica  se  le  informazioni  periodiche  di
vigilanza riguardino imprese di assicurazione  o  di  riassicurazione
facenti parte di un gruppo come definito dall'articolo 210 a meno che
l'impresa  non  riesca  a  dimostrare  all'IVASS  che  una  frequenza
superiore all'anno e' inopportuna data la natura,  la  portata  e  la
complessita' dei rischi inerenti all'attivita' del gruppo. 
  5. Limitazioni  alle  informazioni  periodiche  di  vigilanza  sono
concesse solo alle imprese che non  rappresentano  piu'  del  20  per
cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni. La quota di
mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la  quota  vita
sulle riserve tecniche lorde. 
  6. L'IVASS, in sede di concessione  delle  limitazioni  di  cui  ai
commi 3 e  5,  tiene  conto  delle  dimensioni  delle  imprese  dando
priorita' alle imprese di dimensioni minori. 
  7. L'IVASS puo' limitare  o  esonerare  l'impresa  dall'obbligo  di
presentazione periodica delle informazioni  analitiche  di  vigilanza
quando: 
    a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente  oneroso
in rapporto alla natura, alla portata e alla complessita' dei  rischi
inerenti all'attivita' dell'impresa; 
    b) fornire tali informazioni non e' necessario  ai  fini  di  una
vigilanza efficace dell'impresa; 
    c) l'esonero  non  mina  la  stabilita'  dei  sistemi  finanziari
interessati nell'Unione; e 
    d) l'impresa e' in grado di fornire informazioni su base ad hoc. 
  8.  L'IVASS  non  esonera  dall'obbligo  di  fornire   informazioni
analitiche  le  imprese  facenti  parte  di  un   gruppo   ai   sensi
dell'articolo 210 a meno che l'impresa  non  dimostri  all'IVASS  che
un'informativa di questo tipo  e'  inopportuna  data  la  natura,  la
portata e la  complessita'  dei  rischi  inerenti  all'attivita'  del
gruppo e tenuto conto dell'obiettivo della stabilita' finanziaria. 
  9. Esoneri all'obbligo  di  fornire  informazioni  analitiche  sono
concessi solo alle imprese che non  rappresentino  piu'  del  20  per
cento del mercato nazionale rispettivamente  vita  e  danni,  ove  la
quota di mercato danni si basa su premi  lordi  contabilizzati  e  la
quota vita sulle riserve tecniche lorde. 
  10. L'IVASS, in sede di concessione delle deroghe di cui  ai  commi
7, 8 e 9, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando  priorita'
alle imprese di dimensioni minori. 
  11. Ai fini dell'esercizio del potere di limitazione o  di  esonero
delle informazioni da trasmettere di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
e  10,  l'IVASS  valuta  nell'ambito  del   processo   di   controllo
prudenziale di cui  all'articolo  47-quinquies  se  l'informativa  e'
eccessivamente onerosa in rapporto alla natura, alla portata  e  alla
complessita' dei rischi insiti nell'attivita'  dell'impresa,  tenendo
conto almeno dei seguenti elementi: 
    a) il volume dei premi, delle riserve  tecniche  e  degli  attivi
dell'impresa; 
    b) la  volatilita'  delle  prestazioni  e  dei  sinistri  coperti
dall'impresa; 
    c) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell'impresa; 
    d) il livello delle concentrazioni di rischi; 
    e) il numero totale dei rami assicurativi vita e  danni  per  cui
l'autorizzazione e' concessa; 
    f) i possibili effetti della gestione degli  attivi  dell'impresa
sulla stabilita' finanziaria; 
    g)  i  sistemi  e  le  strutture   dell'impresa   preposte   alle
informazioni di vigilanza e la politica scritta  sull'informativa  di
cui all'articolo 30, comma 5; 
    h) l'idoneita' dei sistemi di governo societario dell'impresa; 
    i)  il  livello  dei  fondi  propri  a   fronte   del   Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo; 
    l) il fatto che l'impresa sia o meno un'impresa captive. 
 
                          Art. 47-quinquies 
 
 
                 (Processo di controllo prudenziale) 
 
  1. L'IVASS riesamina  e  valuta  le  strategie,  i  processi  e  le
procedure di reportistica adottati  dall'impresa  per  rispettare  le
norme del  presente  codice  e  delle  disposizioni  dell'ordinamento
dell'Unione  europea  direttamente  applicabili.   Il   processo   di
controllo prudenziale include la verifica dei  requisiti  qualitativi
relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei  rischi
a cui le imprese sono o potrebbero essere esposte  e  la  valutazione
della capacita' dell' impresa di valutare tali  rischi  tenuto  conto
del contesto in cui la stessa svolge l'attivita'. 
  2. L'IVASS  esamina  e  valuta,  in  particolare,  che  le  imprese
rispettino le disposizioni relative: 
    a) al sistema  di  governo  societario,  inclusa  la  valutazione
interna del rischio e della solvibilita' di cui al Titolo  III,  Capo
I, Sezione II; 
    b) alle riserve tecniche di cui al Titolo II, Capo II; 
    c) ai requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis; 
    d) agli investimenti di cui agli articoli 37-ter, 38 e 41; 
    e) alla qualita' ed alla quantita' dei fondi  propri  di  cui  al
Titolo III, Capo IV; 
    f) ai requisiti relativi ai modelli interni completi  o  parziali
di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III. 
  3. L'IVASS monitora con adeguati strumenti  l'impresa  al  fine  di
rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie  e  di
verificare come l'impresa vi abbia posto rimedio. 
  4. L'IVASS valuta: 
    a) l'adeguatezza dei metodi e delle prassi applicati dall'impresa
per  identificare  possibili  eventi  o  cambiamenti   futuri   delle
condizioni economiche che potrebbero  avere  effetti  negativi  sulla
situazione finanziaria globale dell'impresa. 
    b) la capacita' dell'impresa  di  far  fronte  a  tali  eventi  o
cambiamenti futuri delle condizioni economiche. 
  5. Nell'ambito del processo di controllo  prudenziale  l'IVASS,  in
aggiunta al calcolo del Requisito Patrimoniale di  Solvibilita',  ove
appropriato puo' utilizzare gli strumenti  quantitativi  necessari  a
consentire la valutazione della capacita' delle imprese di far fronte
a possibili eventi o cambiamenti futuri delle  condizioni  economiche
che  potrebbero  avere  effetti  negativi   sulla   loro   situazione
finanziaria globale. L'IVASS  puo'  imporre  all'impresa  di  attuare
verifiche o analisi corrispondenti. 
  6. L'IVASS, in caso di deficienze o carenze individuate nel  quadro
del processo di controllo prudenziale, adotta le misure  che  ritiene
piu' appropriate tra quelle previste nei Titoli XIV, XVI e XVIII. 
  7. Il processo di controllo prudenziale si  svolge  periodicamente.
L'IVASS stabilisce con regolamento la frequenza minima e l'ambito del
processo di controllo prudenziale in  funzione  della  natura,  della
portata e della complessita' delle attivita' dell'impresa. 
 
                           Art. 47-sexies 
 
 
                    (Maggiorazione del capitale) 
 
  1.  All'esito  del  processo  di  controllo  prudenziale   di   cui
all'articolo 47-quinquies l'IVASS, in circostanze eccezionali,  puo',
con provvedimento motivato, imporre una  maggiorazione  del  capitale
dell'impresa qualora ricorrano le seguenti condizioni: 
    a) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio  dell'impresa  si
discosta  significativamente  dalle  ipotesi  sottese  al   Requisito
Patrimoniale  di  Solvibilita'  calcolato  con  la  formula  standard
secondo quanto disposto dal Titolo II, Capo IV-bis, Sezione II e: 
      1)  l'utilizzo  di  un  modello  interno  di  cui  all'articolo
46-octies e' inadeguato o e' risultato inefficace; oppure 
      2) un modello interno completo o parziale di  cui  all'articolo
46-octies e' in via di predisposizione; 
    b) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio  dell'impresa  si
discosta  significativamente  dalle  ipotesi  sottese  al   Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' calcolato con un modello  interno  o  un
modello interno parziale secondo quanto disposto dal Titolo III, Capo
IV-bis, Sezione III, in quanto il modello non tiene conto  in  misura
sufficiente di  taluni  rischi  quantificabili  e  l'impresa  non  e'
riuscita ad adattare il modello al proprio profilo di  rischio  entro
il termine stabilito dall'IVASS; 
    c) il sistema di governo societario  dell'impresa  differisce  in
modo significativo dalle disposizioni di cui al Titolo III,  Capo  I,
Sezione  II,  e   tali   difformita'   impediscono   all'impresa   di
individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare  correttamente
i rischi a  cui  e'  o  potrebbe  essere  esposta,  ed  altre  misure
adottabili dall'IVASS non sarebbero idonee, entro un congruo  periodo
di tempo, a sanare in modo adeguato le carenze riscontrate. 
    d)  l'impresa  applica  l'aggiustamento  di  congruita'  di   cui
all'articolo 36-quinquies, l'aggiustamento per la volatilita' di  cui
all'articolo 36-septies o le misure transitorie di cui agli  articoli
344-novies e 344-decies e l'IVASS conclude che il profilo di  rischio
dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi  sottese
a dette correzioni, rettifiche e misure transitorie. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e  b),  la  maggiorazione
del capitale e' calcolata in modo tale  da  garantire  che  l'impresa
rispetti l'articolo 45-ter, commi 3 e 4. 
  3. Nel caso di cui al comma 1, lettera  c),  la  maggiorazione  del
capitale e' commisurata ai rischi sostanziali imputabili alle carenze
che hanno indotto l'IVASS ad imporre tale maggiorazione. 
  4. Nei casi di cui al comma 1, lettera  d),  la  maggiorazione  del
capitale  e'  commisurata   ai   rischi   sostanziali   legati   agli
scostamenti. 
  5. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e  c),  l'IVASS  verifica
che l'impresa adotti ogni  iniziativa  necessaria  a  rimediare  alle
carenze che hanno determinato l'imposizione della  maggiorazione  del
capitale. 
  6.  L'IVASS  riesamina,  almeno  annualmente,  l'imposizione  della
maggiorazione del capitale e revoca tale imposizione nel caso in  cui
l'impresa abbia sanato le carenze riscontrate. 
  7.  Il  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  comprendente  la
maggiorazione  del  capitale   imposta   sostituisce   il   Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' inadeguato. 
  8. Fermo quanto disposto al  comma  7,  ai  fini  del  calcolo  del
margine di rischio di cui all'articolo 36-ter, commi 9, 10 e  11,  il
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' non include  la  maggiorazione
del capitale imposta nel caso di cui al comma 1, lettera c). 
  9. L'IVASS con regolamento, detta disposizioni  per  l'applicazione
delle maggiorazioni di capitale di cui al presente articolo. 
 
                           Art. 47-septies 
 
 
(Relazione  sulla  solvibilita'  e  sulla   condizione   finanziaria:
                             contenuto) 
 
  1. L'impresa, tenuto conto di  quanto  previsto  all'articolo  190,
commi 1-bis e 1-ter, pubblica annualmente una relazione sulla propria
solvibilita'  e  condizione  finanziaria  e  la  trasmette  all'IVASS
congiuntamente alle informazioni di cui all'articolo 47-quater, comma
1. 
  2. La  relazione  di  cui  al  comma  1  include  le  informazioni,
riportate  integralmente  o  mediante   il   riferimento   ad   altre
informazioni,  equivalenti  per  natura  e  portata,  pubblicate   in
attuazione  di  altre  prescrizioni  legislative   o   regolamentari,
concernenti: 
    a) la  descrizione  dell'attivita'  e  i  risultati  di  gestione
dell'impresa; 
    b)  la  descrizione  del  sistema  di  governo  societario  e  la
valutazione della adeguatezza di tale sistema rispetto al profilo  di
rischio dell'impresa; 
    c)  separatamente  per  ciascuna   categoria   di   rischio,   la
descrizione dell'esposizione, della concentrazione, della mitigazione
e della sensitivita'; 
    d)  separatamente  per  attivita',  riserve  tecniche   e   altre
passivita', la descrizione delle basi e dei metodi utilizzati per  la
loro  valutazione,  congiuntamente  alla  spiegazione  di   eventuali
differenze rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la
loro valutazione nel bilancio; 
    e) la descrizione della gestione del capitale contenente almeno: 
      1) la struttura e l'importo dei fondi propri, nonche'  la  loro
qualita'; 
      2) gli importi del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e del
Requisito Patrimoniale Minimo; 
      3) l'esercizio della  opzione  di  cui  all'articolo  45-novies
utilizzata  ai  fini  del  calcolo  del  Requisito  Patrimoniale   di
Solvibilita'; 
      4) le  informazioni  che  consentono  un'adeguata  comprensione
delle principali differenze  tra  le  ipotesi  sottese  alla  formula
standard e quelle di ciascun modello interno utilizzato  dall'impresa
per il calcolo del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilita'; 
      5)  l'importo  corrispondente  all'inosservanza  del  Requisito
Patrimoniale  Minimo  o  ogni  grave   inosservanza   del   Requisito
Patrimoniale di Solvibilita'  rilevata  durante  il  periodo  oggetto
della  relazione,  anche  se  in  seguito   rimosso,   congiuntamente
all'illustrazione delle relative cause, conseguenze e delle eventuali
misure correttive adottate. 
  3.  Quando  si  applica  l'aggiustamento  di  congruita'   di   cui
all'articolo 36-quinquies, la descrizione di cui al comma 2,  lettera
d), riguarda, oltre all'aggiustamento,  anche  il  portafoglio  degli
impegni e gli attivi dedicati cui l'aggiustamento stesso  si  applica
nonche'    la    quantificazione    dell'impatto     dell'azzeramento
dell'aggiustamento  di  congruita'   sulla   situazione   finanziaria
dell'impresa. La descrizione di cui al comma 2,  lettera  d),  indica
anche se l'impresa utilizza l'aggiustamento per la volatilita' di cui
all'articolo  36-sexies  e  quantifica   l'impatto   dell'azzeramento
dell'aggiustamento per la volatilita'  sulla  situazione  finanziaria
dell'impresa. 
  4. La descrizione di  cui  al  comma  2,  lettera  e),  numero  1),
comprende  un'analisi  relativa  ad  ogni  cambiamento  significativo
rispetto  al   precedente   periodo   oggetto   della   relazione   e
l'illustrazione di ogni variazione significativa rispetto  al  valore
di tali elementi nel bilancio, nonche' una  breve  descrizione  della
trasferibilita' del capitale. 
  5. Nella pubblicazione del Requisito Patrimoniale  di  Solvibilita'
di cui al comma 2, lettera e), numero 2), sono indicati separatamente
l'importo calcolato secondo quanto  previsto  dal  Titolo  III,  Capo
IV-bis, Sezione II e Sezione III, e  l'eventuale  importo  maggiorato
del capitale richiesto dall'IVASS ai sensi dell'articolo 47-sexies  o
l'impatto dei parametri specifici richiesti dall'IVASS all'impresa ai
sensi  dell'articolo  45-terdecies,  congiuntamente  ad   una   breve
indicazione delle motivazioni fornite dall'IVASS. 
  6. La pubblicazione di cui al comma 2, lettera  e)  numero  2),  e'
accompagnata, ove  applicabile,  dall'indicazione  che  il  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' e' in  corso  di  valutazione  da  parte
dell'IVASS. 
  7. L'IVASS determina, con regolamento, gli elementi della relazione
di cui al comma 1 che sono corredati  dalla  relazione  del  revisore
legale o della societa' di revisione legale. 
 
                           Art. 47-octies 
 
 
(Relazione  sulla  solvibilita'  e  sulla   condizione   finanziaria:
                        principi applicabili) 
 
  1.  L'IVASS  puo'  esonerare  l'impresa  dall'obbligo  di   rendere
pubblica un'informazione se la pubblicazione: 
    a) possa procurare un significativo vantaggio  ingiustificato  ad
operatori concorrenti del mercato; 
    b) sia coperta da segreto o se e'  in  ogni  caso  riservata,  in
forza di obblighi dell'impresa nei  confronti  dei  contraenti  o  di
altri soggetti. 
  2. Nel caso di cui al comma 1, l'impresa dichiara  nella  relazione
sulla  solvibilita'  e   sulla   condizione   finanziaria   l'esonero
dall'obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni. 
  3. L'IVASS autorizza l'impresa ad utilizzare o a  fare  riferimento
alle informazioni pubblicate in  adempimento  di  altri  obblighi  di
legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e  portata
equivalenti a quelle richieste dall'articolo 47-septies. 
  4. I commi 1  e  2  non  si  applicano  alle  informazioni  di  cui
all'articolo 47-septies, comma 2, lettera e). 
  5. L'IVASS con regolamento determina modalita', termini e contenuti
della relazione di solvibilita' e sulla condizione finanziaria. 
 
                           Art. 47-novies 
 
(Relazione  sulla  solvibilita'  e  sulla   condizione   finanziaria:
aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive) 
 
  1. Nel caso si verifichino circostanze  rilevanti  che  abbiano  un
impatto significativo sulle informazioni pubblicate  ai  sensi  degli
articoli  47-septies  e  47-octies,  l'impresa  pubblica  appropriate
informazioni sulla natura e sugli effetti di tali circostanze. 
  2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  sono  considerate  circostanze
rilevanti almeno le seguenti: 
    a) l'IVASS, constatata l'inosservanza del Requisito  Patrimoniale
Minimo, ritiene che l'impresa non sia in grado di presentare un piano
di finanziamento realistico a breve termine  o,  comunque,  l'impresa
non trasmette tale piano entro un mese dalla data  in  cui  e'  stata
rilevata l'inosservanza; 
    b) l'IVASS rileva che l'impresa non  ha  trasmesso  un  piano  di
risanamento realistico entro due mesi dalla  data  in  cui  e'  stata
riscontrata una grave  inosservanza  del  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita'. 
  3. Nel caso di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  l'IVASS  richiede
all'impresa di  pubblicare  immediatamente  l'importo  corrispondente
all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, congiuntamente ad
una illustrazione delle relative cause e  dei  relativi  effetti  per
l'impresa, incluse le eventuali misure adottate  per  porvi  rimedio.
Quando,  nonostante  il  piano  di  finanziamento  a  breve   termine
considerato inizialmente realistico,  il  problema  dell'inosservanza
del Requisito Patrimoniale Minimo non e' stato risolto a distanza  di
tre mesi dal rilevamento, l'impresa ne da' comunicazione alla fine di
tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua  origine  e  delle
sue conseguenze, comprese eventuali altre misure adottate  per  porvi
rimedio, nonche' le eventuali altre misure correttive previste. 
  4. Nel caso di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  l'IVASS  richiede
all'impresa di  pubblicare  immediatamente  l'importo  corrispondente
all'inosservanza, congiuntamente ad una illustrazione delle  cause  e
dei relativi effetti  per  l'impresa,  incluse  le  eventuali  misure
adottate  per  porvi  rimedio.  Quando,  nonostante   il   piano   di
risanamento  considerato   inizialmente   realistico,   il   problema
dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'  non  e'
stato risolto a distanza di sei mesi dal  rilevamento,  l'impresa  ne
da'  comunicazione  alla  fine  di  tale  periodo,  insieme  ad   una
spiegazione della sua  origine  e  delle  sue  conseguenze,  comprese
eventuali altre misure per porvi rimedio, nonche' le eventuali  altre
misure correttive. 
  5. L'impresa puo' pubblicare  ogni  informazione  anche  di  natura
esplicativa  relativa  alla   propria   solvibilita'   e   condizione
finanziaria che non sia gia' soggetta all'obbligo di pubblicazione ai
sensi degli articoli 47-septies e 47-octies e dei commi 1, 2, 3  e  4
del presente articolo. 
 
                           Art. 47-decies 
 
 
(Approvazione  della  relazione  sulla  solvibilita'   e   condizione
                            finanziaria) 
 
  1. La  relazione  relativa  alla  solvibilita'  e  alla  condizione
finanziaria   e'   soggetta   all'approvazione   del   consiglio   di
amministrazione ed e' pubblicata solo dopo tale approvazione. 
 
                          Art. 47-undecies 
 
 
                       (Informativa all'AEAP) 
 
  1.  L'IVASS   comunica   annualmente   all'AEAP   le   informazioni
concernenti: 
    a)  la  maggiorazione  media   del   capitale   per   impresa   e
l'attribuzione delle maggiorazioni del  capitale  imposte  dall'IVASS
durante  l'anno  precedente,  calcolate  in  misura  percentuale  del
Requisito Patrimoniale di Solvibilita', per ciascuna  delle  seguenti
categorie: 
      1) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione; 
      2) per le imprese di assicurazione che  esercitano  l'attivita'
nei rami vita; 
      3) per le imprese di assicurazione che  esercitano  l'attivita'
nei rami danni; 
      4)   per   le   imprese   di   assicurazione   che   esercitano
congiuntamente l'attivita' nei rami vita e danni; 
      5)   per   le   imprese   che   esercitano    l'attivita'    di
riassicurazione; 
    b)  per  ciascuna  informazione  di  cui  alla  lettera  a),   la
proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte  rispettivamente
in applicazione dell'articolo 47-sexies, comma 1, lettere  a),  b)  e
c); 
    c) il numero delle  imprese  che  beneficiano  della  limitazione
dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza  e  il  numero  di
quelle che sono  esonerate  dalla  comunicazione  su  base  analitica
secondo il disposto dell'articolo 47-quater, commi 3, 4, 5, 6, 7,  8,
9, 10 e 11, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei
premi,  delle  riserve  tecniche  e  degli   attivi   rispettivamente
calcolati in percentuale del totale dei requisiti  patrimoniali,  dei
premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutte le  imprese  di
assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel  territorio  della
Repubblica; 
    d)  il  numero  dei  gruppi  che  beneficiano  della  limitazione
dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza  e  il  numero  di
quelli che sono  esonerati  dalla  comunicazione  su  base  analitica
secondo il disposto dell'articolo 216-octies,  unitamente  al  volume
dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche  e
degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale  dei
requisiti patrimoniali, dei premi, delle  riserve  tecniche  e  degli
attivi di tutti i gruppi di cui all'articolo 210.». 
  56. L'articolo 48, del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 48. 
 
 
(Disposizioni applicabili alle imprese  aventi  sede  legale  in  uno
                            Stato terzo) 
 
  1. La sede secondaria, insediata nel  territorio  della  Repubblica
dall'impresa di assicurazione di un Stato  terzo,  e'  soggetta  alle
disposizioni di vigilanza di cui al presente Capo. 
  2. L'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli  188,  189,  190,
190-bis, comma 1, e 191 anche nei confronti  della  sede  secondaria,
insediata   nel   territorio   della   Repubblica   dall'impresa   di
assicurazione di un Paese terzo. 
  3. L'IVASS determina con regolamento  le  disposizioni  applicabili
alle sedi secondarie di cui al comma  1,  anche  con  riferimento  ai
requisiti organizzativi e alle condizioni di  esercizio  ivi  inclusi
quelli applicabili alle sedi  secondarie  autorizzate  ad  esercitare
congiuntamente i rami  vita  ed  i  rami  infortuni  e  malattia.  Si
applicano gli articoli 30-octies, 30-novies, 32,  33,  35,  35-bis  e
35-ter.». 
  57. Dopo l'articolo 48, del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 48-bis 
 
 
             (Bilancio, registri e scritture contabili) 
 
  1. La sede secondaria, insediata nel  territorio  della  Repubblica
dall'impresa di assicurazione di un Paese  terzo,  e'  soggetta  alle
disposizioni in materia di registri, bilancio e  scritture  contabili
di cui al Titolo VIII.». 
  58. L'articolo 49, del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 49. 
 
 
                         (Riserve tecniche) 
 
  1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta,  per  gli
impegni  di  assicurazione  e   di   riassicurazione   compresi   nel
portafoglio della sede  secondaria,  le  disposizioni  relative  alla
disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella
Repubblica, di cui al Capo II, del presente Titolo. 
  1-bis. L'impresa di cui  al  comma  1  valuta  le  attivita'  e  le
passivita'   della   sede   secondaria   conformemente   all'articolo
35-quater,  determina  i   fondi   propri   della   sede   secondaria
conformemente alle disposizioni di cui alle Sezioni I e II, Capo  IV,
del  presente  Titolo  e  investe  in  attivita'  conformemente  alle
disposizioni di cui agli articoli 37-ter, commi 1, 2, 3, 5 e  6,  38,
41 e 42. 
  2. L'IVASS puo' richiedere che gli attivi a copertura delle riserve
tecniche siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove  cio'
sia ritenuto necessario per la  salvaguardia  degli  interessi  degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.». 
  59. L'articolo 50, del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 50. 
 
 
(Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilita' e  del  Requisito
                        Patrimoniale Minimo) 
 
  1. L'impresa di assicurazione di un Paese  terzo  dispone,  per  la
sede  secondaria,  di  un  importo  di  fondi   propri   ammissibili,
costituito dagli elementi di cui all'articolo 44-decies, comma 3. 
  1-bis.  L'impresa  di  cui  al  comma  1   calcola   il   Requisito
Patrimoniale di  Solvibilita'  e  il  Requisito  Patrimoniale  Minimo
conformemente alle disposizioni di cui al Capo IV-bis,  con  riguardo
alle operazioni realizzate dalla sede secondaria. 
  2. L'importo ammissibile dei  fondi  propri  di  base  richiesti  a
copertura del Requisito Patrimoniale Minimo e il minimo  assoluto  di
tale Requisito Patrimoniale minimo  sono  costituiti  in  conformita'
all'articolo 44-decies, comma  4.  L'importo  ammissibile  dei  fondi
propri di base non  puo'  essere  inferiore  alla  meta'  del  minimo
assoluto previsto dall'articolo 47-ter, comma 1, lettera d). 
  2-bis. I fondi propri di base ammissibili a copertura del Requisito
Patrimoniale Minimo includono la cauzione depositata  in  conformita'
dell'articolo 28, comma 5. 
  3.  Le  attivita'  a  copertura  del  Requisito   Patrimoniale   di
Solvibilita' sono localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare  del
Requisito  Patrimoniale  Minimo,  nel  territorio  della  Repubblica,
mentre per l'eccedenza possono essere localizzate nel  territorio  di
altri Stati membri. 
  4. Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis non si applicano all'impresa
autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia  soggetta
a vigilanza globale di solvibilita'  esercitata  dalla  autorita'  di
controllo di uno di tali Stati ai sensi dell'articolo 51.». 
  60. L'articolo 51, del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 51. 
 
 
     (Agevolazioni per l'impresa operante in piu' Stati membri) 
 
  1. L'impresa di un Paese terzo, che  al  momento  in  cui  presenta
istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della  Repubblica
e' gia' autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami  danni  in
uno o piu' Stati membri o ha presentato  in  tali  Stati  domanda  di
autorizzazione, puo' chiedere: 
    a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto  nell'articolo
50,  comma  1-bis,  il  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'  in
funzione  dell'attivita'  globale  esercitata  dalle   proprie   sedi
secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri; 
    b) di poter costituire la  cauzione  prevista  dall'articolo  28,
comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri; 
    c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri,  nei
quali ha insediato una sede secondaria, le attivita' a copertura  del
Requisito Patrimoniale Minimo. 
  1-bis. L'istanza di cui al comma 1 e' presentata all'IVASS ed  alle
autorita' di vigilanza degli altri Stati membri interessati. 
  2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che,
dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel  territorio  della
Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel  territorio  di  un
altro Stato membro. 
  3. Nella domanda l'impresa deve  indicare  l'autorita'  alla  quale
chiede che venga  demandato  il  controllo  di  solvibilita'  per  il
complesso delle attivita' effettuate dalle sedi secondarie  stabilite
negli Stati membri. La domanda  deve  essere  motivata.  In  caso  di
accoglimento  l'impresa  deve   costituire   la   cauzione   prevista
dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui  autorita'  e'
demandato  il  controllo  della  solvibilita'  per  l'insieme   delle
attivita' esercitate nel territorio dell'Unione europea. 
  4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto  congiuntamente
e con l'accordo di tutte le autorita' degli Stati membri interessati.
Esse hanno effetto dal momento in cui l'autorita'  prescelta  per  il
controllo della solvibilita' globale, avuta notizia  dell'accordo  di
tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorita'  di
essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le  agevolazioni  vengono
meno in tutti gli Stati membri interessati  nel  caso  in  cui  siano
soppresse ad iniziativa di uno o piu' Stati membri interessati. 
  5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola
il   Requisito   Patrimoniale   di   Solvibilita'   avendo   riguardo
all'attivita' complessiva svolta dall'insieme delle  sedi  secondarie
stabilite negli Stati membri. 
  6. L'IVASS collabora con le  autorita'  di  vigilanza  degli  altri
Stati membri al fine di scambiare le informazioni necessarie  per  il
controllo della solvibilita' globale.». 
  61. Dopo l'articolo 51, del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, la rubrica  del  Titolo  IV  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Imprese locali e  particolari  mutue  assicuratrici»;  nonche'  sono
inseriti i seguenti: 
 
                               «Capo I 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
 
                             Art. 51-bis 
 
 
(Disposizioni  relative  a  imprese  locali  e  a  particolari  mutue
                           assicuratrici) 
 
  1. Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo: 
    a)  le  imprese  di  assicurazione  locali  che   soddisfano   le
condizioni  di  cui  all'articolo  51-ter,  ivi  incluse   le   mutue
assicuratrici costituite  ai  sensi  dell'articolo  2546  del  codice
civile, che superano gli importi di cui ai commi 2 e 3  dell'articolo
52 e che non superano gli importi di cui all'articolo 51-ter; 
    b) le particolari mutue assicuratrici ai sensi dell'articolo 52. 
  2. Le imprese di cui al comma 1, lettera a),  sono  iscritte  nella
sezione dell'albo delle imprese di assicurazione, rubricata  «Imprese
locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice  delle  Assicurazioni
private». 
  3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b),  sono  iscritte  nella
sezione  dell'albo  delle   imprese   di   assicurazione,   rubricata
«Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo  III,  del
Codice delle Assicurazioni private». 
  4.  L'IVASS  da'  pronta  comunicazione   all'impresa   interessata
dell'iscrizione nell'albo, ai sensi dei  commi  2  e  3.  Le  imprese
indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo. 
 
                               Capo II 
 
 
                   Imprese di assicurazione locali 
 
 
                             Art. 51-ter 
 
 
            (Nozione di impresa di assicurazione locale) 
 
  1. L'impresa di assicurazione italiana e'  qualificata  impresa  di
assicurazione  locale  ai  sensi  del  presente  Capo   se   soddisfa
congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) l'incasso annuo dei premi  lordi  contabilizzati  dall'impresa
non supera euro 5.000.000; 
    b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa al  lordo  degli
importi  recuperabili  dai  contratti  di  riassicurazione  e   dalle
societa' veicolo non supera euro 25.000.000; 
    c) ove l'impresa faccia parte  di  un  gruppo,  il  totale  delle
riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili  dai
contratti di riassicurazione e dalle  societa'  veicolo,  non  supera
euro 25.000.000; 
    d)  nelle  attivita'   dell'impresa   non   rientrano   attivita'
assicurative o riassicurative volte a coprire rischi assicurativi  di
responsabilita', credito e cauzione  a  meno  che  non  costituiscano
rischi accessori; 
    e)  nelle  attivita'  dell'impresa   non   rientrano   operazioni
riassicurative superiori ad euro 500.000 del  suo  incasso  annuo  di
premi lordi contabilizzati o ad  euro  2.500.000  delle  sue  riserve
tecniche  al  lordo  degli  importi  recuperabili  dai  contratti  di
riassicurazione e dalle societa' veicolo, ovvero superiori al 10  per
cento del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue
riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di
riassicurazione e dalle societa' veicolo. 
  2. L'impresa che rispetta le condizioni di cui al comma  1  non  e'
qualificata impresa di assicurazione locale quando: 
    a) esercita l'attivita' assicurativa o riassicurativa  in  regime
di libera prestazione di servizi o di  stabilimento  in  altri  Stati
membri; o 
    b) in esito  alla  sua  richiesta  e'  autorizzata  all'esercizio
dell'attivita'  di  assicurazione  ai  sensi  dell'articolo  13  o  a
continuare l'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 13; o 
    c) l'incasso annuo di premi lordi  contabilizzati  o  l'ammontare
delle riserve tecniche,  al  lordo  degli  importi  recuperabili  dai
contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo, e' prevedibile
che superi, entro i cinque anni successivi, uno degli importi di  cui
alle lettere a), b) c) ed e) del comma 1. 
 
                           Art. 51-quater 
 
 
      (Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali) 
 
  1. L'IVASS individua con regolamento le condizioni di  accesso,  di
esercizio  e  le  altre  disposizioni  del  presente  codice  che  si
applicano alle imprese locali di cui  all'articolo  51-ter.  In  ogni
caso si applicano gli articoli 12 e 14, comma 3. 
  2. Il regime di cui al comma 1 si  applica  altresi'  alle  imprese
autorizzate ai sensi dell'articolo 13 che non hanno  superato  per  i
tre esercizi consecutivi precedenti e verosimilmente non  supereranno
per ulteriori cinque esercizi consecutivi successivi gli  importi  di
cui  all'articolo  51-ter.  L'IVASS  determina  con  regolamento   la
procedura per l'accertamento dei presupposti per  l'applicazione  del
regime di cui al comma 1. 
  3. Il regime di cui al comma 1 cessa di applicarsi, a decorrere dal
quarto esercizio, qualora l'impresa abbia superato per  tre  esercizi
consecutivi  gli  importi  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c),   e)
dell'articolo 51-ter. L'IVASS determina con regolamento la  procedura
di  accertamento  del  mancato  rispetto  delle  condizioni  di   cui
all'articolo 51-ter e di conseguente  presentazione  dell'istanza  di
autorizzazione, ai sensi dell'articolo 13, da  inviare  entro  trenta
giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.». 
  62. All'articolo 52, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Particolari  mutue
assicuratrici»; 
    b)  il  comma  1,  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  La  mutua
assicuratrice, costituita ai  sensi  dell'articolo  2546  del  codice
civile, e' qualificata particolare mutua assicuratrice ai  sensi  del
presente  Capo  quando  ricorrono   le   condizioni   rispettivamente
stabilite nei commi 2 e 3. Tale impresa puo'  esercitare  l'attivita'
assicurativa nei rami vita  o  nei  rami  danni  e  limitatamente  al
territorio  della  Repubblica,  senza  che  trovi   applicazione   la
disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II  del  titolo
II.  Le  quote  di  partecipazione  devono  essere  rappresentate  da
azioni.»; 
    c) al comma 2, le parole: «La societa' di  mutua  assicurazione»,
sono sostituite dalle seguenti: «La mutua assicuratrice»; 
    d) al comma 3, le parole: «La societa' di  mutua  assicurazione»,
sono sostituite dalle seguenti: «La mutua assicuratrice»; 
    e) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Se gli importi  di
cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi,  a
decorrere dal quarto esercizio l'impresa cessa di essere  qualificata
particolare  mutua  assicuratrice,  non   e'   piu'   soggetta   alle
disposizioni  del  presente  Capo   ed   e'   tenuta   a   richiedere
l'autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  51-quater  o   ai   sensi
dell'articolo 13,  in  caso  di  superamento  degli  importi  di  cui
all'articolo  51-ter,  entro  trenta  giorni  dall'approvazione   del
bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati
superati.». 
  63. All'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo  7  settembre
2005, n. 209, le parole: «Le societa' di mutua  assicurazione»,  sono
sostituite dalle seguenti: «Le particolari mutue assicuratrici». 
  64. L'articolo 54, del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  65. All'articolo 55, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «all'articolo  347,  comma  3,»,  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 347, commi 3 e 4,»; 
    b) il comma 2, e' abrogato.». 
  66. All'articolo 56, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Regime  applicabile
alle particolari mutue assicuratrici»; 
    b) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Fatto salvo quanto previsto dal comma  3,  l'IVASS,  determina,
con regolamento, la disciplina  applicabile  alle  particolari  mutue
assicuratrici di cui all'articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e
delle limitazioni all'attivita' assicurativa, e specificamente: 
    a)  le  disposizioni  relative  all'adeguatezza  patrimoniale   e
organizzativa dell'impresa,  gli  obblighi  di  tenuta  dei  registri
contabili nonche' quelli di comunicazione all'autorita' di vigilanza; 
    b) i requisiti di onorabilita', indipendenza  e  professionalita'
degli esponenti aziendali; 
    c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e  XVIII
in quanto compatibili.»; 
    c) il comma 2 e' abrogato; 
    d) al comma 3, le parole: «Alla mutua  assicuratrice  di  cui  al
presente titolo», sono sostituite dalle seguenti:  «Alle  particolari
mutue assicuratrici di cui al presente Capo». 
  67. All'articolo 57, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'esercizio  della
sola  attivita'  riassicurativa  e'   riservata   alle   imprese   di
riassicurazione.»; 
    b)  al  comma  2,  le  parole:  «Le  imprese  di  riassicurazione
limitano»,   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «L'impresa    di
riassicurazione limita». 
  68. All'articolo 57-bis, del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera d), del  comma  2,  la  parola:  «rilevante»,  e'
sostituita dalla seguente: «qualificata»; 
    b) la lettera g), del comma 2, e' sostituita dalla seguente:  «g)
i requisiti di solvibilita'.»; 
  69. All'articolo 58, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  L'autorizzazione  e'
valida per il territorio della Repubblica,  per  quello  degli  altri
Stati  membri,  nel  rispetto  delle   disposizioni   relative   alle
condizioni di accesso in regime di stabilimento o di  prestazione  di
servizi di cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonche'  per  quello
degli Stati terzi di  cui  all'articolo  59-quinquies,  nel  rispetto
della legislazione di tali Stati.». 
  70. All'articolo 59, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita  dalla  seguente:  «c)
l'impresa detenga i fondi propri di base  ammissibili  necessari  per
coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo  di  cui
all'articolo  66-sexies,  comma  1,  lettera  d),  di  ammontare  non
inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive,
per le  quali  il  Requisito  Patrimoniale  Minimo  non  puo'  essere
inferiore ad euro 1.200.000;»; 
    b) al comma 1, dopo  la  lettera  c)  e'  inserita  la  seguente:
«c-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado  di  detenere  i  fondi
propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' previsto all'articolo 45-bis;»; 
    c) al comma 1, dopo la lettera c-bis) e'  inserita  la  seguente:
«c-ter) l'impresa dimostri che sara' in grado  di  detenere  i  fondi
propri di base ammissibili necessari per coprire  in  prospettiva  il
Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis;»; 
    d) al comma 1, la lettera d), e' sostituita dalla  seguente:  «d)
venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto,  un
programma di attivita' conforme all'articolo 14-bis,  commi  1  e  2,
lettere a), b), c), d) ed e); il  programma  descrive,  altresi',  il
tipo di accordi di riassicurazione che l'impresa  intende  concludere
con le imprese cedenti;»; 
    e) al comma 1, dopo la  lettera  e),  e'  inserita  la  seguente:
«e-bis) l'impresa dimostri che  sara'  in  grado  di  conformarsi  al
sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo  I,  Sezione
I, e agli  articoli  30,  30-bis,  30-ter,  30-quater,  30-quinquies,
30-sexies e 30-septies;»; 
    f)  al  comma  1,  lettera  f),  dopo  le  parole:  «direzione  e
controllo», sono aggiunte le seguenti: «nonche' i responsabili  delle
funzioni fondamentali all'interno dell'impresa»; 
    g) al comma 4, l'ultimo  periodo,  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'impresa indica negli  atti  e  nella  corrispondenza  l'iscrizione
all'albo.»; 
    h) dopo il comma 5, e'  aggiunto  il  seguente:  «5-bis.  L'IVASS
comunica  all'AEAP  ogni  autorizzazione  rilasciata  ai  fini  della
pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione: 
      1) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa e' autorizzata; 
      2) dell'eventuale abilitazione ad  operare  negli  altri  Stati
membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.». 
  71. All'articolo 59-bis, del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2, e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Per  ottenere
l'estensione dell'autorizzazione l'impresa da'  prova  di  essere  in
regola  con  le  disposizioni  relative  alle  riserve  tecniche,  al
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' ed al  Requisito  Patrimoniale
Minimo.»; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per ottenere
l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresi'  presentare
un programma di attivita' conforme all'articolo 59, comma 1,  lettera
d).»; 
    c) dopo il comma 4, e' inserito aggiunto, in fine,  il  seguente:
«4-bis. Il provvedimento di  estensione  e'  comunicato  all'AEAP  in
conformita' all'articolo 59, comma 5-bis.». 
  72.  All'articolo  60-bis,  comma  3,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, le  parole:  «previsto  dal  comma  5»,  sono
sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 28, comma 5». 
  73. All'articolo 61, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209,  comma  1-bis,  le  parole:  «l'articolo  24,  comma  4»,   sono
sostituite dalle seguenti: «l'articolo 23, comma 1-bis». 
  74. All'articolo 62, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  L'IVASS  determina,
con  regolamento,  le  disposizioni  relative  alle   condizioni   di
esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel rispetto dei principi
generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65,  65-bis,
66-bis,  66-quater,  66-sexies,  66-sexies.1  e   66-septies,   avuto
riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.». 
  75. L'articolo 63, del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 63. 
 
 
(Responsabilita'  del  consiglio  di  amministrazione  e  sistema  di
                         governo societario) 
 
  1. L'impresa di riassicurazione si dota di un  sistema  di  governo
societario nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo
I, Sezioni I e II. 
  2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo  nonche'  funzioni  fondamentali  all'interno  dell'impresa
possiedono  i  requisiti   di   professionalita',   onorabilita'   ed
indipendenza stabiliti dall'IVASS ai sensi dell'articolo 76.». 
  76. Dopo l'articolo 63, del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 63-bis 
 
 
             (Valutazione delle attivita' e passivita') 
 
  1. L'impresa di  riassicurazione  valuta  le  proprie  attivita'  e
passivita' nel rispetto dell'articolo 35-quater.». 
  77. L'articolo 64, del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 64. 
 
 
                         (Riserve tecniche) 
 
  1. L'impresa di riassicurazione costituisce riserve  tecniche  alla
fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni,  sufficienti
in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle  sue  attivita'
nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III. 
  2. L'ammontare delle riserve tecniche e' calcolato  in  conformita'
del Titolo III, Capo II.». 
  78. Dopo l'articolo 64, del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 64-bis 
 
 
                (Principi in materia di investimenti) 
 
  1. L'impresa di riassicurazione investe  gli  attivi  nel  rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 37-ter.». 
  79. L'articolo 65, del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 65. 
 
 
             (Attivi a copertura delle riserve tecniche) 
 
  1. Le riserve tecniche di cui  all'articolo  64  sono  coperte  con
attivi di proprieta' dell'impresa in conformita' dell'articolo  38  e
dell'articolo 41. 
  1-bis. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi a  copertura
delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli  impegni  e
alla durata delle passivita' derivanti dalla riassicurazione e  dalla
retrocessione.». 
  80. All'articolo 65-bis, del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai  fini  di
cui al comma 1, gli attivi a copertura delle  riserve  tecniche  sono
iscritti nel registro per un importo netto dei debiti  contratti  per
la loro acquisizione e delle eventuali  poste  rettificative  e  sono
valutati in conformita' alle disposizioni dell'articolo 35-quater.»; 
    b) dopo il comma 1-bis, e'  inserito  il  seguente:  «1-ter.  Gli
attivi  utilizzati  dall'impresa  per  coprire  le  riserve  tecniche
relative alle accettazioni in retrocessione devono essere gestiti  ed
organizzati separatamente dalle attivita'  di  riassicurazione  senza
possibilita' di trasferimenti.». 
  81. L'articolo 66, del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  82. L'articolo 66-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                            «Art. 66-bis 
 
 
                           (Fondi propri) 
 
  1. All'impresa di riassicurazione si applicano le  disposizioni  di
cui  agli  articoli  44-ter,  44-quater,  44-quinquies,   44-septies,
44-octies, 44-decies, nonche'  alle  relative  misure  di  attuazione
adottate  dalla  Commissione  europea  per   la   classificazione   e
l'ammissibilita' dei fondi propri.». 
  83. L'articolo 66-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e' abrogato. 
  84. L'articolo 66-quater, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e' sostituito dal seguente: 
 
                           «Art. 66-quater 
 
 
              (Requisiti Patrimoniali di Solvibilita') 
 
  1. All'impresa di riassicurazione si applicano le  disposizioni  di
cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, Sezione II e Sezione  III,
ed all'articolo 47-bis.». 
  85. L'articolo 66-quinquies, del decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' abrogato. 
  86. L'articolo 66-sexies, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e' sostituito dal seguente: 
 
                           «Art. 66-sexies 
 
 
             (Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo) 
 
  1. Il Requisito Patrimoniale Minimo e' calcolato conformemente alle
relative  disposizioni  di  attuazione  adottate  dalla   Commissione
europea nel rispetto dei seguenti principi: 
    a)  in  modo  chiaro  e  semplice,  al  fine  di   garantire   la
possibilita' di una revisione; 
    b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base  ammissibili
al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli  assicurati  e
gli aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un
livello   di   rischio   inaccettabile   qualora    all'impresa    di
riassicurazione fosse consentito di continuare la propria attivita'; 
    c) la  funzione  lineare  di  cui  al  comma  2,  utilizzata  per
calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, e' calibrata sul valore a
rischio dei fondi propri di  base  dell'impresa  con  un  livello  di
confidenza dell'ottantacinque per cento (85%) su  un  periodo  di  un
anno; 
    d) il livello minimo assoluto e' pari a  3.600.000  euro  per  le
imprese  di  riassicurazione,   ad   eccezione   delle   imprese   di
riassicurazione captive,  per  le  quali  il  Requisito  Patrimoniale
Minimo non puo' essere inferiore a 1.200.000 euro. 
  2. Fatto salvo il comma 3,  il  Requisito  Patrimoniale  Minimo  e'
calcolato come funzione lineare di un insieme  o  sottoinsieme  delle
seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati,  capitale
a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa.  Le
variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione. 
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito
Patrimoniale Minimo non puo' scendere al di sotto del venticinque per
cento (25%) ne'  superare  il  quarantacinque  per  cento  (45%)  del
Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'   dell'impresa,   calcolato
conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III. 
  4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facolta' di esigere  che
l'impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' calcolato conformemente al  Titolo  III,
Capo IV-bis, Sezione II. 
  5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo  almeno  ogni
tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS. 
  6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 le imprese  non
sono  tenute  a  calcolare  il  proprio  Requisito  Patrimoniale   di
Solvibilita' su base trimestrale. 
  7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo  dell'impresa  coincide  con
uno dei limiti di cui al comma 3, tale impresa fornisce all'IVASS  le
informazioni necessarie a comprendere adeguatamente  le  ragioni  per
cui si e' verificata tale coincidenza.». 
  87. Dopo l'articolo 66-sexies, del decreto legislativo 7  settembre
2005, n. 209, e' inserito il seguente: 
 
                          «Art. 66-sexies.1 
 
 
          (Informativa e processo di controllo prudenziale) 
 
  1. Le disposizioni del Titolo III, Capo IV-ter si  applicano  anche
con riguardo all'impresa di riassicurazione.». 
  88. All'articolo 66-septies, del decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del comma 1, e' inserito il seguente: «01. L'impresa che
stipula contratti di riassicurazione finite o esercita  attivita'  di
riassicurazione  finite  adotta  adeguati  processi  e  procedure  di
reportistica  ed  e'  in   grado   di   identificare,   quantificare,
monitorare, gestire, controllare  e  segnalare  in  modo  adeguato  i
rischi derivanti da detti contratti e attivita'.»; 
    b) il comma 1, e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  L'IVASS,  con
regolamento,  stabilisce  specifiche  disposizioni  per   l'esercizio
dell'attivita'  di  riassicurazione   finite   nel   rispetto   delle
disposizioni  dell'Unione  europea  e  vigila  sul   rispetto   delle
condizioni e disposizioni di cui al presente articolo.». 
  89. L'articolo 67, del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 67. 
 
 
                (Attivita' in regime di stabilimento) 
 
  1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni  applicabili
alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di un Stato terzo,
nel rispetto dei principi generali di cui  al  Capo  I  del  presente
Titolo nonche' le disposizioni alle stesse applicabili in materia  di
registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo  e  ivi  autorizzate
all'esercizio congiunto dell'assicurazione e  della  riassicurazione,
che chiedono di esercitare nel territorio della  Repubblica  la  sola
riassicurazione.». 
  90. All'articolo 68, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'IVASS  autorizza
preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni  che  comportano
il controllo o  l'acquisizione  di  una  partecipazione  qualificata,
tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.»; 
    b) il comma 5-bis, e' sostituito dal  seguente:  «5-bis.  L'IVASS
opera in piena consultazione con le altre Autorita'  competenti,  nei
casi in cui il potenziale acquirente sia  una  banca,  un'impresa  di
investimento o una societa' di gestione  ai  sensi  dell'articolo  2,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva  2009/65/CE  autorizzato  in
Italia, ovvero uno dei soggetti di cui  all'articolo  204,  comma  1,
lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano,  in  tali  casi,  le
disposizioni di cui all'articolo 204, commi 1-bis e 1-ter.». 
  91. All'articolo 69, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «di una partecipazione  indicata»  sono
sostituite dalle seguenti: «di partecipazioni indicate»; 
    b) al comma 4, le parole: «della partecipazione» sono  sostituite
dalle seguenti: «delle partecipazioni». 
  92. All'articolo 71, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, comma 4, le parole:  «di  una  partecipazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di partecipazioni». 
  93. All'articolo 75, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209,  comma  1,  le  parole:  «diversi  dalle  imprese  sottoposte  a
vigilanza prudenziale» sono soppresse. 
  94. All'articolo 76, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Requisiti  di
professionalita',  onorabilita'  e   indipendenza   degli   esponenti
aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali»; 
    b) il comma 1, e' sostituito dal seguente:  «1.  I  soggetti  che
svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di  controllo  e
coloro che  svolgono  funzioni  fondamentali  presso  le  imprese  di
assicurazione e di riassicurazione devono possedere  i  requisiti  di
professionalita', di onorabilita' e di indipendenza, graduati secondo
i principi di proporzionalita'  e  tenuto  conto  della  rilevanza  e
complessita' del ruolo ricoperto, stabiliti con regolamento  adottato
dal Ministro dello sviluppo economico sentito l'IVASS»; 
    c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'impresa di
assicurazione  o  di  riassicurazione  ha  l'obbligo  di   dimostrare
all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di
direzione, di controllo  nonche'  i  soggetti  titolari  di  funzioni
fondamentali sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1.»; 
    d) il comma 2, e' sostituito dal seguente:  «2.  Il  difetto  dei
requisiti,  iniziale   o   sopravvenuto,   determina   la   decadenza
dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di  amministrazione  o
dal consiglio di sorveglianza  o  dal  consiglio  di  gestione  entro
trenta  giorni  dalla  nomina  o   dalla   conoscenza   del   difetto
sopravvenuto. La sostituzione e' comunicata  all'IVASS.  In  caso  di
inerzia  la  decadenza  e'  pronunciata  dall'IVASS  che  ordina   la
rimozione ai sensi dell'articolo 188, comma 3-bis, lettera e).». 
  95. All'articolo 77, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, comma 1, le parole: «Il  Ministro  delle  attivita'  produttive,
sentito l'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «Il  Ministro  dello
sviluppo economico, sentito l'IVASS». 
  96. All'articolo 79, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «,  con  il  patrimonio  libero,»  sono
soppresse; 
    b) il  comma  2,  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Quando  le
partecipazioni in una societa'  controllata,  assunte  ai  sensi  del
comma 1, hanno carattere  di  strumentalita'  o  di  connessione  con
l'attivita' assicurativa o riassicurativa, l'IVASS puo' chiedere  che
cio' risulti da un programma di attivita'.»; 
    c) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. L'IVASS disciplina
con regolamento  le  condizioni  ed  i  criteri  per  individuare  le
operazioni di assunzione di partecipazioni soggette  a  comunicazione
preventiva ovvero sottoposte ad autorizzazione preventiva, nonche'  i
presupposti per l'esercizio dei  poteri  di  cui  al  comma  3-bis  e
all'articolo 81.»; 
    d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. L'IVASS puo'
condizionare  o   negare   l'autorizzazione   o   l'acquisizione   di
partecipazioni   soggette   a   comunicazione   preventiva    qualora
l'operazione sia  in  contrasto  con  la  sana  e  prudente  gestione
dell'impresa o derivi un pericolo per la stabilita' della stessa.»; 
    e) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: «3-ter. Ai  fini
delle comunicazioni di cui al comma 3, rileva ogni  altra  assunzione
di partecipazioni, quando la stessa, da sola o  unitamente  ad  altra
gia' posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o  al
totale  degli  investimenti  dell'impresa  di  assicurazione   o   di
riassicurazione ovvero rispetto all'entita' dei  diritti  di  voto  o
alla rilevanza degli altri diritti che consentono di  influire  sulla
societa' partecipata.»; 
    f) al comma 4, le parole: «di partecipazioni che non avvenga  con
patrimonio libero o», sono soppresse. 
  97. L'articolo 80, del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  98. All'articolo 81, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «indicati negli articoli 79 e 80»  sono
sostituite dalle seguenti: «indicati nell'articolo 79»; 
    b) al comma 2, le parole: «in  relazione  al  patrimonio  libero»
sono soppresse; 
    c) il comma  4,  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  La  mancata
ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso,  la
decurtazione di  pari  importo  dai  fondi  propri  a  copertura  del
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa di  assicurazione
o di riassicurazione.». 
  99. All'articolo 88, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, il comma 2 e' abrogato. 
  100. All'articolo 90, del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, il comma  1,  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  L'IVASS,  nel
rispetto delle disposizioni di  cui  al  codice  civile,  al  decreto
legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto  legislativo  26  maggio
1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,  con
regolamento determina: 
    a) gli schemi di bilancio; 
    b) il  piano  dei  conti  che  le  imprese  adottano  nella  loro
gestione; 
    c) le modalita' di calcolo, ai fini della redazione del  bilancio
di cui ai Capi II e III, delle riserve tecniche; 
    d) le modalita' di calcolo, ai fini della redazione del  bilancio
di cui ai Capi II e III, delle altre voci di bilancio.».