51. Dopo l'articolo 45, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Capo IV-bis Requisiti patrimoniali di solvibilita' Sezione I Disposizioni generali sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilita' Art. 45-bis (Requisito Patrimoniale di Solvibilita') 1. L'impresa dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. 2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e' calcolato utilizzando la formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo ed alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea o un modello interno come previsto dalla Sezione III, del presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, secondo le indicazioni fornite da IVASS con regolamento. Art. 45-ter (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita') 1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' conformemente ai commi da 2 a 6. 2. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' in base al presupposto di continuita' aziendale. 3. Il requisito patrimoniale di solvibilita' e' calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui e' esposta l'impresa. Tale Requisito copre l'attivita' esistente nonche' le nuove attivita' che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi. Con riguardo all'attivita' esistente, tale requisito copre esclusivamente le perdite inattese. 4. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa soggetto ad un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%) su un periodo di un anno. 5. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' copre almeno i seguenti rischi: a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni; b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita; c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia; d) il rischio di mercato; e) il rischio di credito; f) il rischio operativo. Tale rischio include i rischi legali ma non i rischi derivanti da decisioni strategiche e i rischi reputazionali. 6. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' l'impresa tiene conto dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio, purche' il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' rifletta adeguatamente il rischio di credito e gli altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche. Art. 45-quater (Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita') 1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' almeno una volta all'anno e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS. 2. L'impresa detiene fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' da ultimo comunicato, ai sensi del comma 1. 3. L'impresa verifica nel continuo l'importo dei fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. 4. Se il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilita', da ultimo comunicato ai sensi del comma 1, l'impresa ricalcola immediatamente il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e ne da' pronta comunicazione all'IVASS. 5. L'IVASS, se vi sono elementi tali da far ritenere che il profilo di rischio dell'impresa e' cambiato in modo significativo dalla data in cui e' stata effettuata la comunicazione di cui al comma 1, puo' chiedere all'impresa il ricalcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. Sezione II Formula standard Art. 45-quinquies (Struttura della formula standard) 1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato in base alla formula standard e' pari alla somma algebrica dei seguenti elementi: a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base di cui all'articolo 45-sexies; b) il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45-decies; c) l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-undecies. 2. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni applicative in merito alla formula standard in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea. Art. 45-sexies (Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base) 1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base comprende moduli di rischio individuali, aggregati conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, comma 2. Tale requisito e' composto almeno dai seguenti moduli di rischio: a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni; b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita; c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia; d) il rischio di mercato; e) il rischio di inadempimento della controparte. 2. Ai fini del comma 1, lettere a), b) e c), le operazioni di assicurazione o di riassicurazione sono imputate al modulo del rischio di sottoscrizione che meglio riflette la natura tecnica dei rischi sottostanti. 3. I coefficienti di correlazione per l'aggregazione dei moduli di rischio di cui al comma 1 e la calibrazione dei requisiti patrimoniali per ciascun modulo di rischio determinano un Requisito Patrimoniale di Solvibilita' complessivo conforme ai principi di cui all'articolo 45-ter. 4. Ogni modulo di rischio di cui al comma 1 e' calibrato utilizzando una misura di rischio del tipo valore a rischio con un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%) su un periodo di un anno. Gli effetti di diversificazione sono presi in considerazione nella struttura di ogni modulo di rischio, qualora appropriato. 5. L'impresa utilizza la stessa struttura e le stesse specifiche per i moduli di rischio, sia per il requisito patrimoniale di solvibilita' di base che per qualsiasi calcolo semplificato di cui all'articolo 45-duodecies. 6. Per i rischi catastrofali possono essere utilizzate, qualora appropriato, specifiche geografiche per il calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia. 7. Nel calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, l'impresa puo' sostituire, previa autorizzazione dell'IVASS, nell'ambito della formula standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici dell'impresa. Tali parametri sono calibrati sulla base dei dati interni dell'impresa o di dati che sono direttamente rilevanti per le operazioni di tale impresa tramite l'uso di metodi standardizzati. Ai fini dell'autorizzazione, l'IVASS verifica la completezza, l'accuratezza e l'adeguatezza dei dati utilizzati. Art. 45-septies (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base) 1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base conformemente ai commi da 2 a 11. 2. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni riflette il rischio derivante dagli impegni della assicurazione danni, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure utilizzate nell'esercizio dell'attivita'. Tale modulo tiene conto altresi' dell'incertezza dei risultati dell'impresa in rapporto agli impegni di assicurazione e di riassicurazione esistenti nonche' delle attivita' future che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi. 3. L'impresa calcola il modulo di cui al comma 2, conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, comma 2, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli: a) rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione danni: il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravita' degli eventi assicurati, nonche' il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri; b) rischio catastrofale per l'assicurazione danni: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da un'incertezza significativa delle ipotesi in materia di tariffazione e di calcolo delle riserve in rapporto ad eventi estremi o eccezionali. 4. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'attivita' di assicurazione vita riflette il rischio derivante dalle obbligazioni dell'assicurazione vita, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure utilizzate nell'esercizio dell'attivita'. 5. L'impresa calcola il modulo del rischio di cui al comma 4 conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli: a) rischio di mortalita': il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilita' dei tassi di mortalita', laddove un incremento del tasso di mortalita' da' luogo ad un incremento del valore delle passivita' assicurative; b) rischio di longevita': il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilita' dei tassi di mortalita', laddove un calo del tasso di mortalita' da' luogo ad un incremento del valore delle passivita' assicurative; c) rischio di invalidita' - morbilita': il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilita' dei tassi di invalidita', malattia e morbilita'; d) rischio di spesa per l'assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilita' delle spese sostenute in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione; e) rischio di revisione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da oscillazioni del livello, della tendenza o della volatilita' dei tassi di revisione delle rendite, dovute a variazioni del quadro giuridico o dello stato di salute della persona assicurata; f) rischio di estinzione anticipata: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da variazioni del livello o della volatilita' dei tassi di riduzione, estinzione anticipata, incluse le ipotesi di riscatto, recesso, nonche' di rinnovo delle polizze; g) rischio catastrofale per l'assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante dall'incertezza significativa delle ipotesi in materia di fissazione dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o irregolari. 6. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia riflette il rischio derivante dalla sottoscrizione di impegni dell'assicurazione malattia, sia quando gli impegni sono definiti sulla base di costruzioni tecniche simili a quelle usate per le assicurazioni vita sia quando sono definiti sulla base di costruzioni tecniche delle assicurazioni danni, tenuto conto sia dei rischi coperti che dei processi utilizzati nell'esercizio dell'attivita'. 7. Il modulo di cui al comma 6 e' calcolato in modo tale da coprire almeno i seguenti rischi: a) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilita' delle spese incorse in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione; b) il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravita' degli eventi assicurati nonche' il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri al momento della costituzione delle riserve; c) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative, derivante dall'incertezza significativa delle ipotesi relative alla fissazione dei prezzi e alla costituzione delle riserve in rapporto al verificarsi di importanti epidemie nonche' all'insolita accumulazione di rischi che si verifica in tali circostanze estreme. 8. Il modulo del rischio di mercato riflette il rischio derivante dal livello o dalla volatilita' dei prezzi di mercato degli strumenti finanziari tali da avere un impatto sul valore delle attivita' e delle passivita' dell'impresa. Tale modulo riflette adeguatamente il disallineamento strutturale tra attivita' e passivita', in particolare rispetto alla loro durata relativa (duration). 9. Il modulo di cui al comma 8 e' calcolato, conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli: a) rischio di tasso di interesse: la sensitivita' del valore delle attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari a variazioni della struttura per scadenza dei tassi d'interesse o della volatilita' dei tassi di interesse; b) rischio azionario: la sensitivita' del valore delle attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilita' dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale; c) rischio immobiliare: la sensitivita' del valore delle attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilita' dei prezzi di mercato dei beni immobili; d) rischio di spread: la sensitivita' del valore delle attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilita' degli spread di credito rispetto alla struttura per scadenze dei tassi di interesse privi di rischio; e) rischio valutario: la sensitivita' del valore delle attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilita' dei tassi di cambio delle valute; f) concentrazioni del rischio di mercato: i rischi aggiuntivi per l'impresa derivanti o dalla mancanza di diversificazione del portafoglio delle attivita' o da grandi esposizioni al rischio di inadempimento da parte di un unico emittente di titoli o di un gruppo di emittenti collegati. 10. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte riflette le possibili perdite dovute all'inadempimento imprevisto o al deterioramento del merito di credito delle controparti e dei debitori dell'impresa nei successivi dodici mesi. Tale modulo copre i contratti di mitigazione del rischio, quali gli accordi di riassicurazione, le cartolarizzazioni e i derivati, nonche' i crediti nei confronti di intermediari e qualsiasi altra esposizione non coperta nel sottomodulo del rischio di spread. Il modulo tiene adeguatamente conto delle garanzie collaterali o di altro genere detenute dall'impresa o da terzi per suo conto e dei rischi ivi associati. 11. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui al comma 10 tiene conto, per ciascuna controparte, dell'esposizione globale al rischio di controparte dell'impresa nei confronti di tale controparte, indipendentemente dalla forma giuridica degli impegni contrattuali esistenti. Art. 45-octies (Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico) 1. Il sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge) calcolato dall'impresa secondo la formula standard comprende: a) il fabbisogno standard del rischio azionario, a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi azionari, calibrato in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 45-sexies, comma 4; b) un aggiustamento simmetrico, basato su una funzione del livello corrente di un indice azionario appropriato e di una media ponderata di tale indice. La media ponderata e' calcolata su un periodo di tempo adeguato, identico per tutte le imprese, definito dalla Commissione Europea. 2. L'aggiustamento simmetrico di cui al comma 1, lettera b), determina un sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge), calcolato secondo la formula standard, che non e' inferiore o superiore di piu' di dieci (10) punti percentuali rispetto al fabbisogno standard di cui al comma 1, lettera a). Art. 45-novies (Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata) 1. L'IVASS puo' autorizzare l'applicazione del sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui ai commi 3 e 4 da parte dell'impresa di assicurazione che esercita l'attivita' nei rami vita, che fornisca: a) attivita' nel settore delle pensioni aziendali e professionali; o b) prestazioni pensionistiche erogate al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento, laddove i premi pagati per tali prestazioni abbiano dato luogo ad una deduzione fiscale per i contraenti, in conformita' alla legislazione italiana. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata dall'IVASS quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti alle attivita' siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attivita' dell'impresa e non siano trasferibili; 2) le attivita' dell'impresa di cui al comma 1, lettere a) e b), alle quali si applica il metodo di cui al presente articolo, sono svolte solo nel territorio della Repubblica; 3) la durata relativa (duration) media delle passivita' corrispondenti alle attivita' detenute dall'impresa superi i dodici anni. 3. Il sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui al comma 1 e' calibrato, utilizzando la misura del valore a rischio, su un periodo di tempo determinato che e' in linea con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa, con un livello di confidenza che offra ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello previsto all'articolo 45-ter, se il metodo di cui al presente articolo e' utilizzato solo in relazione alle attivita' e passivita' di cui al comma 2, numero 1). 4. L'impresa nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' tiene pienamente conto delle attivita' e passivita' di cui al comma 2, numero 1), al fine di valutare gli effetti di diversificazione, fatta salva la necessita' di tutelare gli interessi dei contraenti e dei beneficiari in altri Stati membri. 5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 qualora la solvibilita' e la liquidita' nonche' le strategie, i processi e le procedure di segnalazione dell'impresa in relazione alla gestione integrata di attivo e passivo sono tali da assicurare, nel continuo, che l'impresa e' in grado di detenere investimenti azionari per un periodo coerente con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa. 6. L'impresa, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, dimostra altresi' all'IVASS che il rispetto della condizione di cui al comma 5 e' verificato con il livello di confidenza necessario per offrire ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello stabilito all'articolo 45-ter. 7. L'impresa che applichi il sottomodulo del rischio azionario ai sensi del comma 1 non puo' tornare ad applicare il metodo di cui all'articolo 45-septies, salvo che ricorrano adeguate giustificazioni e previa autorizzazione dell'IVASS. Art. 45-decies (Requisito patrimoniale per il rischio operativo) 1. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non siano gia' coperti nei moduli di rischio di cui all'articolo 45-sexies. Tale requisito e' calibrato conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4. 2. Per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento e' sopportato dagli assicurati, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell'importo delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione. 3. Per le operazioni assicurative e riassicurative diverse da quelle di cui al comma 2, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali impegni di assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio operativo non supera il trenta percento (30%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base relativo a tali operazioni assicurative e riassicurative. Art. 45-undecies (Aggiustamento per la capacita' di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite) 1. L'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-quinquies, comma 1, lettera c), riflette la compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle riserve tecniche o delle imposte differite o una combinazione delle due. 2. L'aggiustamento tiene conto dell'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione nella misura in cui l'impresa puo' dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per coprire perdite inattese al loro verificarsi. L'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non supera la somma delle riserve tecniche e delle imposte differite relative a tali partecipazioni. 3. Ai fini del comma 2 il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in circostanze avverse e' raffrontato al valore di tali partecipazioni in base alle ipotesi sottese al calcolo della migliore stima delle riserve tecniche. Art. 45-duodecies (Semplificazioni della formula standard) 1. L'impresa puo' utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessita' dei rischi cui e' esposta e quando l'applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4. Art. 45-terdecies (Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard) 1. Qualora risulti inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' conformemente alla formula standard perche' il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard, l'IVASS puo' richiedere, con decisione motivata, all'impresa di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con dei parametri specifici di tale impresa in sede di calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 7. Tali parametri specifici sono calcolati in modo tale da assicurare che l'impresa ottemperi all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.». 52. L'articolo 46, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato. 53. Dopo l'articolo 46, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Sezione III Modelli interni completi o parziali Art. 46-bis (Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali) 1. L'impresa puo' essere autorizzata dall'IVASS a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' utilizzando un modello interno completo o uno o piu' modelli parziali, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili. 2. L'impresa puo' utilizzare modelli interni parziali, per il calcolo di uno o piu' dei seguenti elementi: a) uno o piu' moduli di rischio, o sottomoduli, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base di cui agli articoli 45-sexies e 45-septies; b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45-decies; c) l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-undecies. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'impresa puo' applicare modelli parziali a tutta l'attivita' o solo ad uno o piu' settori di attivita' rilevanti. 4. L'impresa allega alla richiesta di autorizzazione tutti i documenti necessari a comprovare che il modello interno soddisfi i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies. 5. Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un modello interno parziale, i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies sono adeguati all'applicazione limitata del modello. 6. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 entro sei mesi dal ricevimento della richiesta completa della documentazione previo accertamento della adeguatezza dei sistemi di identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione dei rischi dell'impresa ed in particolare della conformita' del modello interno ai requisiti di cui ai commi 4 e 5. 7. In caso di diniego dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno, l'IVASS provvede con decisione motivata. 8. A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno, di cui al comma 1, l'IVASS puo' richiedere all'impresa, con decisione motivata, di fornire una stima del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato conformemente alla formula standard di cui, alla Sezione II del presente Capo. Art. 46-ter (Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni parziali: disposizioni specifiche) 1. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 46-bis il modello interno parziale puo' essere autorizzato solo se tale modello soddisfa i criteri di cui al medesimo articolo e le seguenti condizioni aggiuntive: a) l'ambito di applicazione limitato e' adeguatamente motivato dall'impresa; b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato utilizzando il modello parziale riflette in maniera piu' appropriata il profilo di rischio dell'impresa ed in particolare e' conforme ai principi di cui alla Sezione I del presente Capo; c) la struttura e' coerente con i principi di cui alla Sezione I del presente Capo, in modo tale che sia possibile la piena integrazione del modello interno parziale nella formula standard. 2. Nell'ambito del procedimento di valutazione della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di un modello interno parziale che si applica, con riguardo ad un modulo di rischio specifico, soltanto a taluni sottomoduli o a taluni settori di attivita' dell'impresa o a parti di entrambi, l'IVASS puo' richiedere all'impresa di presentare un piano di transizione realistico per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello. 3. Il piano di transizione di cui al comma 2 indica le modalita' con cui l'impresa intende estendere l'ambito di applicazione del modello parziale di cui al comma 1 ad altri sottomoduli o settori di attivita' per garantire che il modello copra una parte predominante delle sue operazioni di assicurazione con riguardo a tale modulo di rischio specifico. Art. 46-quater (Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali) 1. L'impresa puo' modificare il modello interno conformemente alla politica approvata dall'IVASS nell'ambito del procedimento di autorizzazione del modello interno completo o parziale ai sensi dell'articolo 46-bis. 2. La politica di cui al comma 1 comprende la specificazione delle modifiche minori e delle modifiche rilevanti da apportare al modello interno. 3. Le modifiche rilevanti al modello interno e le modifiche della politica di cui al comma 1, sono soggette all'autorizzazione dell'IVASS, come previsto dall'articolo 46-bis. 4. Le modifiche minori al modello interno non sono soggette all'autorizzazione dell'IVASS nella misura in cui sono conformi alla politica di cui al comma 1. Art. 46-quinquies (Responsabilita' del consiglio di amministrazione relativa ai modelli interni) 1. Il consiglio di amministrazione dell'impresa approva la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno da inviare all'IVASS ai sensi dell'articolo 46-bis, nonche' la richiesta di autorizzazione di eventuali modifiche rilevanti da apportare successivamente a tale modello. 2. Il consiglio di amministrazione pone in essere sistemi atti a garantire che il modello interno funzioni adeguatamente su base continuativa. Art. 46-sexies (Ritorno alla formula standard) 1. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno completo o parziale ai sensi dell'articolo 46-bis non ritorna a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o una parte di esso in base alla formula standard secondo quanto previsto dalla Sezione II del presente Capo, salvo che sussistano circostanze debitamente motivate e previa autorizzazione dell'IVASS. Art. 46-septies (Non conformita' del modello interno) 1. L'impresa, autorizzata ad utilizzare un modello interno ai sensi dell'articolo 46-bis, che cessa di rispettare i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies, presenta tempestivamente all'IVASS un piano che preveda il ripristino entro un periodo di tempo ragionevole della conformita' o dimostra che l'effetto della non conformita' e' irrilevante. 2. Qualora l'impresa non riesca ad attuare il piano di cui al comma 1, l'IVASS puo' imporre all'impresa di ritornare a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' conformemente alla formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo. Art. 46-octies (Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard) 1. L'IVASS, qualora sia inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' conformemente alla formula standard perche' il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottostanti al calcolo della formula standard, puo' chiedere all'impresa, con decisione motivata, di utilizzare un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o i moduli di rischio rilevanti di quest'ultimo. Art. 46-novies (Prova dell'utilizzo) 1. L'impresa dimostra che il modello interno completo o parziale e' ampiamente utilizzato e svolge un ruolo importante nel sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, in particolare: a) nel sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis e nei processi decisionali; b) nei processi di valutazione e di allocazione del capitale economico e di solvibilita', compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilita' di cui all'articolo 30-ter. 2. L'impresa dimostra che la frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' tramite il modello interno e' coerente con la frequenza con la quale utilizza tale modello interno per le altre finalita' di cui al comma 1. 3. Il consiglio di amministrazione garantisce la costante adeguatezza della struttura e del funzionamento del modello interno ed assicura che il modello interno continui a riflettere in maniera appropriata il profilo di rischio dell'impresa. Art. 46-decies (Standard di qualita' statistica) 1. L'impresa assicura che il modello interno, ed in particolare il calcolo della distribuzione di probabilita' prevista (probability distribution forecast) ad esso sottostante, sia conforme ai criteri di cui al presente articolo. 2. L'impresa utilizza, ai fini del calcolo della distribuzione di probabilita' prevista, metodi basati su tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti, nonche' coerenti con i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche. I metodi per il calcolo della distribuzione di probabilita' prevista sono basati su informazioni attuali e credibili e su ipotesi realistiche. L'impresa giustifica all'IVASS, laddove richiesto, le ipotesi sottese al modello interno. 3. L'impresa utilizza per il modello interno dati accurati, completi e adeguati ed aggiorna almeno annualmente le serie di dati utilizzati nel calcolo della distribuzione di probabilita' prevista. 4. Indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo della distribuzione di probabilita' prevista, l'impresa assicura che la capacita' del modello interno di classificare i rischi e' sufficiente a garantire che tale modello sia ampiamente utilizzato e svolga un ruolo importante nel sistema di governo societario, in particolare nel sistema di gestione dei rischi e nei processi decisionali nonche' nell'allocazione del capitale conformemente all'articolo 46-novies. 5. Il modello interno copre tutti i rischi sostanziali ai quali l'impresa e' esposta ed almeno i rischi di cui all'articolo 45-ter, comma 5. 6. Ai fini degli effetti di diversificazione, l'impresa puo' tenere conto nel proprio modello interno delle interdipendenze all'interno e tra le categorie di rischio, purche' l'IVASS giudichi adeguato il sistema utilizzato per misurare tali effetti di diversificazione. 7. L'impresa puo' tenere pienamente conto dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio nel proprio modello interno, nella misura in cui il rischio di credito e altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche di mitigazione del rischio siano adeguatamente riflessi nel proprio modello interno. 8. L'impresa valuta accuratamente nel proprio modello interno i rischi particolari connessi alle garanzie finanziarie e alle opzioni contrattuali, laddove siano significativi. L'impresa valuta altresi' i rischi connessi alle opzioni esistenti per i contraenti per le imprese di assicurazione e riassicurazione. A tal fine l'impresa tiene conto dell'impatto che le future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie possono avere sull'esercizio di tali opzioni. 9. L'impresa puo' tenere conto, nel proprio modello interno, delle future azioni gestionali che prevede ragionevolmente di attuare in circostanze specifiche, prendendo in considerazione anche i tempi necessari per l'attuazione di tali azioni. 10. L'impresa tiene conto nel proprio modello interno di tutti i pagamenti che prevede di effettuare a favore di contraenti, beneficiari, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, indipendentemente dal fatto che questi pagamenti siano o meno contrattualmente garantiti. Art. 46-undecies (Standard di calibrazione) 1. L'impresa puo' utilizzare per il modello interno un periodo di tempo o una misura di rischio diversi da quelli di cui all'articolo 45-ter, commi 3 e 4, nella misura in cui le risultanze di tale modello interno possano essere utilizzate da tale impresa per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' in modo da fornire ai contraenti, ai beneficiari, agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative un livello di tutela equivalente a quello derivante dall'utilizzo dei parametri di cui all'articolo 45-ter. 2. L'impresa, laddove sia possibile, deriva il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' direttamente dalla distribuzione di probabilita' prevista prodotta dal proprio modello interno, utilizzando la misura del valore a rischio di cui all'articolo 45-ter, comma 4. 3. Nel caso in cui l'impresa non possa derivare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' direttamente dalla distribuzione di probabilita' prevista prodotta dal proprio modello interno, l'IVASS puo' autorizzare l'uso di approssimazioni nel processo di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' nella misura in cui tale impresa possa dimostrare che i contraenti e gli assicurati beneficiano di un livello di tutela equivalente a quello di cui all'articolo 45-ter. 4. L'IVASS puo' imporre all'impresa di applicare il modello interno a portafogli di riferimento rilevanti, utilizzando ipotesi basate su dati esterni anziche' interni, per verificare la calibrazione del modello interno e per controllare che le specifiche di tale modello siano in linea con la prassi di mercato generalmente accettata. Art. 46-duodecies (Attribuzione di utili e di perdite) 1. L'impresa esamina, almeno una volta all'anno, le cause e le fonti degli utili e delle perdite per ciascuno dei principali settori di attivita'. 2. L'impresa dimostra le modalita' con cui la categorizzazione dei rischi adottata nel modello interno spieghi le cause e le fonti degli utili e delle perdite. La categorizzazione dei rischi e l'attribuzione degli utili e delle perdite riflettono il profilo di rischio dell'impresa. Art. 46-terdecies (Standard di convalida) 1. L'impresa adotta un ciclo regolare di convalida del proprio modello interno che include, con riferimento a tale modello, il monitoraggio del corretto funzionamento, il riesame della continua adeguatezza delle specifiche e il raffronto delle risultanze con i dati tratti dall'esperienza. 2. L'impresa include nella procedura di convalida del modello interno un processo statistico efficace che consenta all'impresa medesima di dimostrare all'IVASS che i requisiti patrimoniali che risultano da tale modello sono appropriati. 3. L'impresa utilizza metodi statistici che consentano di verificare l'appropriatezza della distribuzione di probabilita' prevista sia rispetto all'esperienza passata sia rispetto a tutti i nuovi dati rilevanti e alle nuove informazioni relativi a tale distribuzione di probabilita'. 4. L'impresa include nella procedura di convalida del modello interno un'analisi della stabilita' di tale modello ed in particolare la verifica della sensibilita' delle risultanze a variazioni delle principali ipotesi sottostanti. Tale procedura di convalida include altresi' la valutazione dell'accuratezza, della completezza e dell'adeguatezza dei dati utilizzati nel modello interno. Art. 46-quaterdecies (Standard di documentazione) 1. L'impresa documenta la struttura e i dettagli operativi del modello interno utilizzato. 2. La documentazione di cui al comma 1: a) dimostra l'osservanza degli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies; b) fornisce un quadro dettagliato della teoria, delle ipotesi e delle basi matematica ed empirica che sottendono il modello interno; c) indica eventuali circostanze in cui il modello interno non funziona in modo efficace. 3. L'impresa documenta ogni modifica rilevante apportata al proprio modello interno conformemente all'articolo 46-quater. Art. 46-quinquiesdecies (Modelli e dati esterni) 1. L'impresa che utilizza un modello o dati provenienti da terzi rispetta in ogni caso tutti i requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies ed alle relative disposizioni di attuazione.». 54. L'articolo 47, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato. 55. Dopo l'articolo 47, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Sezione IV Requisito patrimoniale minimo Art. 47-bis (Requisito Patrimoniale Minimo: disposizioni generali) 1. L'impresa detiene fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale Minimo. Art. 47-ter (Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo) 1. Il Requisito Patrimoniale Minimo e' calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi: a) e' calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilita' di una revisione; b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa fosse consentito di continuare la propria attivita'; c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, e' calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa con un livello di confidenza dell'ottantacinque per cento (85 %) su un periodo di un anno; d) il livello minimo assoluto e' pari a: 1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salvo il caso in cui sia coperta la totalita' o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel qual caso non puo' essere inferiore a 3.700.000 euro; 2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive; 3) 6.200.000 euro, ossia la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2) per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni. 2. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo e' calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non puo' scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) ne' superare il quarantacinque per cento (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa, calcolato conformemente alle Sezioni II e III del presente Capo, ivi incluse le eventuali maggiorazioni del capitale imposte ai sensi dell'articolo 47-sexies. 4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facolta' di esigere che l'impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato conformemente alla Sezione II del presente Capo. 5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS. 6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 l'impresa non e' tenuta a calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilita' su base trimestrale. 7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo di cui al comma 5 coincide con uno dei limiti di cui al comma 3, l'impresa fornisce all'IVASS le informazioni necessarie a comprendere adeguatamente le ragioni per cui si e' verificata tale coincidenza. Capo IV-ter Informativa e processo di controllo prudenziale Art. 47-quater (Requisiti dell'informativa all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio) 1. L'impresa trasmette all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli articoli 3 e 5, al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies. Le informazioni da trasmettere, secondo quanto stabilito dall'IVASS con regolamento, includono almeno elementi per: a) valutare il sistema di governo societario adottato dalle imprese, l'attivita' che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilita', i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonche' la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale; b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei poteri di vigilanza. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, l'IVASS determina, con regolamento, la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al comma 1 che l'impresa e' tenuta a presentare in periodi predefiniti, in caso di eventi predefiniti e in caso di indagini in merito alla situazione dell'impresa. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47-ter, comma 5, quando le informazioni devono essere fornite a scadenze determinate inferiori all'anno, l'IVASS puo' limitare le informazioni se: a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa; b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l'anno. 4. Il comma 3 non si applica se le informazioni periodiche di vigilanza riguardino imprese di assicurazione o di riassicurazione facenti parte di un gruppo come definito dall'articolo 210 a meno che l'impresa non riesca a dimostrare all'IVASS che una frequenza superiore all'anno e' inopportuna data la natura, la portata e la complessita' dei rischi inerenti all'attivita' del gruppo. 5. Limitazioni alle informazioni periodiche di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non rappresentano piu' del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni. La quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde. 6. L'IVASS, in sede di concessione delle limitazioni di cui ai commi 3 e 5, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorita' alle imprese di dimensioni minori. 7. L'IVASS puo' limitare o esonerare l'impresa dall'obbligo di presentazione periodica delle informazioni analitiche di vigilanza quando: a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa; b) fornire tali informazioni non e' necessario ai fini di una vigilanza efficace dell'impresa; c) l'esonero non mina la stabilita' dei sistemi finanziari interessati nell'Unione; e d) l'impresa e' in grado di fornire informazioni su base ad hoc. 8. L'IVASS non esonera dall'obbligo di fornire informazioni analitiche le imprese facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 210 a meno che l'impresa non dimostri all'IVASS che un'informativa di questo tipo e' inopportuna data la natura, la portata e la complessita' dei rischi inerenti all'attivita' del gruppo e tenuto conto dell'obiettivo della stabilita' finanziaria. 9. Esoneri all'obbligo di fornire informazioni analitiche sono concessi solo alle imprese che non rappresentino piu' del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni, ove la quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde. 10. L'IVASS, in sede di concessione delle deroghe di cui ai commi 7, 8 e 9, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorita' alle imprese di dimensioni minori. 11. Ai fini dell'esercizio del potere di limitazione o di esonero delle informazioni da trasmettere di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, l'IVASS valuta nell'ambito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies se l'informativa e' eccessivamente onerosa in rapporto alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi insiti nell'attivita' dell'impresa, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell'impresa; b) la volatilita' delle prestazioni e dei sinistri coperti dall'impresa; c) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell'impresa; d) il livello delle concentrazioni di rischi; e) il numero totale dei rami assicurativi vita e danni per cui l'autorizzazione e' concessa; f) i possibili effetti della gestione degli attivi dell'impresa sulla stabilita' finanziaria; g) i sistemi e le strutture dell'impresa preposte alle informazioni di vigilanza e la politica scritta sull'informativa di cui all'articolo 30, comma 5; h) l'idoneita' dei sistemi di governo societario dell'impresa; i) il livello dei fondi propri a fronte del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo; l) il fatto che l'impresa sia o meno un'impresa captive. Art. 47-quinquies (Processo di controllo prudenziale) 1. L'IVASS riesamina e valuta le strategie, i processi e le procedure di reportistica adottati dall'impresa per rispettare le norme del presente codice e delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea direttamente applicabili. Il processo di controllo prudenziale include la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei rischi a cui le imprese sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacita' dell' impresa di valutare tali rischi tenuto conto del contesto in cui la stessa svolge l'attivita'. 2. L'IVASS esamina e valuta, in particolare, che le imprese rispettino le disposizioni relative: a) al sistema di governo societario, inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilita' di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II; b) alle riserve tecniche di cui al Titolo II, Capo II; c) ai requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis; d) agli investimenti di cui agli articoli 37-ter, 38 e 41; e) alla qualita' ed alla quantita' dei fondi propri di cui al Titolo III, Capo IV; f) ai requisiti relativi ai modelli interni completi o parziali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III. 3. L'IVASS monitora con adeguati strumenti l'impresa al fine di rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie e di verificare come l'impresa vi abbia posto rimedio. 4. L'IVASS valuta: a) l'adeguatezza dei metodi e delle prassi applicati dall'impresa per identificare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione finanziaria globale dell'impresa. b) la capacita' dell'impresa di far fronte a tali eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche. 5. Nell'ambito del processo di controllo prudenziale l'IVASS, in aggiunta al calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', ove appropriato puo' utilizzare gli strumenti quantitativi necessari a consentire la valutazione della capacita' delle imprese di far fronte a possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla loro situazione finanziaria globale. L'IVASS puo' imporre all'impresa di attuare verifiche o analisi corrispondenti. 6. L'IVASS, in caso di deficienze o carenze individuate nel quadro del processo di controllo prudenziale, adotta le misure che ritiene piu' appropriate tra quelle previste nei Titoli XIV, XVI e XVIII. 7. Il processo di controllo prudenziale si svolge periodicamente. L'IVASS stabilisce con regolamento la frequenza minima e l'ambito del processo di controllo prudenziale in funzione della natura, della portata e della complessita' delle attivita' dell'impresa. Art. 47-sexies (Maggiorazione del capitale) 1. All'esito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies l'IVASS, in circostanze eccezionali, puo', con provvedimento motivato, imporre una maggiorazione del capitale dell'impresa qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato con la formula standard secondo quanto disposto dal Titolo II, Capo IV-bis, Sezione II e: 1) l'utilizzo di un modello interno di cui all'articolo 46-octies e' inadeguato o e' risultato inefficace; oppure 2) un modello interno completo o parziale di cui all'articolo 46-octies e' in via di predisposizione; b) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato con un modello interno o un modello interno parziale secondo quanto disposto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, in quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e l'impresa non e' riuscita ad adattare il modello al proprio profilo di rischio entro il termine stabilito dall'IVASS; c) il sistema di governo societario dell'impresa differisce in modo significativo dalle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e tali difformita' impediscono all'impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui e' o potrebbe essere esposta, ed altre misure adottabili dall'IVASS non sarebbero idonee, entro un congruo periodo di tempo, a sanare in modo adeguato le carenze riscontrate. d) l'impresa applica l'aggiustamento di congruita' di cui all'articolo 36-quinquies, l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-septies o le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies e l'IVASS conclude che il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese a dette correzioni, rettifiche e misure transitorie. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la maggiorazione del capitale e' calcolata in modo tale da garantire che l'impresa rispetti l'articolo 45-ter, commi 3 e 4. 3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la maggiorazione del capitale e' commisurata ai rischi sostanziali imputabili alle carenze che hanno indotto l'IVASS ad imporre tale maggiorazione. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), la maggiorazione del capitale e' commisurata ai rischi sostanziali legati agli scostamenti. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l'IVASS verifica che l'impresa adotti ogni iniziativa necessaria a rimediare alle carenze che hanno determinato l'imposizione della maggiorazione del capitale. 6. L'IVASS riesamina, almeno annualmente, l'imposizione della maggiorazione del capitale e revoca tale imposizione nel caso in cui l'impresa abbia sanato le carenze riscontrate. 7. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' comprendente la maggiorazione del capitale imposta sostituisce il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' inadeguato. 8. Fermo quanto disposto al comma 7, ai fini del calcolo del margine di rischio di cui all'articolo 36-ter, commi 9, 10 e 11, il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' non include la maggiorazione del capitale imposta nel caso di cui al comma 1, lettera c). 9. L'IVASS con regolamento, detta disposizioni per l'applicazione delle maggiorazioni di capitale di cui al presente articolo. Art. 47-septies (Relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria: contenuto) 1. L'impresa, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, pubblica annualmente una relazione sulla propria solvibilita' e condizione finanziaria e la trasmette all'IVASS congiuntamente alle informazioni di cui all'articolo 47-quater, comma 1. 2. La relazione di cui al comma 1 include le informazioni, riportate integralmente o mediante il riferimento ad altre informazioni, equivalenti per natura e portata, pubblicate in attuazione di altre prescrizioni legislative o regolamentari, concernenti: a) la descrizione dell'attivita' e i risultati di gestione dell'impresa; b) la descrizione del sistema di governo societario e la valutazione della adeguatezza di tale sistema rispetto al profilo di rischio dell'impresa; c) separatamente per ciascuna categoria di rischio, la descrizione dell'esposizione, della concentrazione, della mitigazione e della sensitivita'; d) separatamente per attivita', riserve tecniche e altre passivita', la descrizione delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione, congiuntamente alla spiegazione di eventuali differenze rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio; e) la descrizione della gestione del capitale contenente almeno: 1) la struttura e l'importo dei fondi propri, nonche' la loro qualita'; 2) gli importi del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo; 3) l'esercizio della opzione di cui all'articolo 45-novies utilizzata ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'; 4) le informazioni che consentono un'adeguata comprensione delle principali differenze tra le ipotesi sottese alla formula standard e quelle di ciascun modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilita'; 5) l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo o ogni grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' rilevata durante il periodo oggetto della relazione, anche se in seguito rimosso, congiuntamente all'illustrazione delle relative cause, conseguenze e delle eventuali misure correttive adottate. 3. Quando si applica l'aggiustamento di congruita' di cui all'articolo 36-quinquies, la descrizione di cui al comma 2, lettera d), riguarda, oltre all'aggiustamento, anche il portafoglio degli impegni e gli attivi dedicati cui l'aggiustamento stesso si applica nonche' la quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruita' sulla situazione finanziaria dell'impresa. La descrizione di cui al comma 2, lettera d), indica anche se l'impresa utilizza l'aggiustamento per la volatilita' di cui all'articolo 36-sexies e quantifica l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilita' sulla situazione finanziaria dell'impresa. 4. La descrizione di cui al comma 2, lettera e), numero 1), comprende un'analisi relativa ad ogni cambiamento significativo rispetto al precedente periodo oggetto della relazione e l'illustrazione di ogni variazione significativa rispetto al valore di tali elementi nel bilancio, nonche' una breve descrizione della trasferibilita' del capitale. 5. Nella pubblicazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui al comma 2, lettera e), numero 2), sono indicati separatamente l'importo calcolato secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III, e l'eventuale importo maggiorato del capitale richiesto dall'IVASS ai sensi dell'articolo 47-sexies o l'impatto dei parametri specifici richiesti dall'IVASS all'impresa ai sensi dell'articolo 45-terdecies, congiuntamente ad una breve indicazione delle motivazioni fornite dall'IVASS. 6. La pubblicazione di cui al comma 2, lettera e) numero 2), e' accompagnata, ove applicabile, dall'indicazione che il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e' in corso di valutazione da parte dell'IVASS. 7. L'IVASS determina, con regolamento, gli elementi della relazione di cui al comma 1 che sono corredati dalla relazione del revisore legale o della societa' di revisione legale. Art. 47-octies (Relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria: principi applicabili) 1. L'IVASS puo' esonerare l'impresa dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione se la pubblicazione: a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato; b) sia coperta da segreto o se e' in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell'impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti. 2. Nel caso di cui al comma 1, l'impresa dichiara nella relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria l'esonero dall'obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni. 3. L'IVASS autorizza l'impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e portata equivalenti a quelle richieste dall'articolo 47-septies. 4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all'articolo 47-septies, comma 2, lettera e). 5. L'IVASS con regolamento determina modalita', termini e contenuti della relazione di solvibilita' e sulla condizione finanziaria. Art. 47-novies (Relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive) 1. Nel caso si verifichino circostanze rilevanti che abbiano un impatto significativo sulle informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 47-septies e 47-octies, l'impresa pubblica appropriate informazioni sulla natura e sugli effetti di tali circostanze. 2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate circostanze rilevanti almeno le seguenti: a) l'IVASS, constatata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ritiene che l'impresa non sia in grado di presentare un piano di finanziamento realistico a breve termine o, comunque, l'impresa non trasmette tale piano entro un mese dalla data in cui e' stata rilevata l'inosservanza; b) l'IVASS rileva che l'impresa non ha trasmesso un piano di risanamento realistico entro due mesi dalla data in cui e' stata riscontrata una grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. 3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'IVASS richiede all'impresa di pubblicare immediatamente l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, congiuntamente ad una illustrazione delle relative cause e dei relativi effetti per l'impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di finanziamento a breve termine considerato inizialmente realistico, il problema dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo non e' stato risolto a distanza di tre mesi dal rilevamento, l'impresa ne da' comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure adottate per porvi rimedio, nonche' le eventuali altre misure correttive previste. 4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'IVASS richiede all'impresa di pubblicare immediatamente l'importo corrispondente all'inosservanza, congiuntamente ad una illustrazione delle cause e dei relativi effetti per l'impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente realistico, il problema dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' non e' stato risolto a distanza di sei mesi dal rilevamento, l'impresa ne da' comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure per porvi rimedio, nonche' le eventuali altre misure correttive. 5. L'impresa puo' pubblicare ogni informazione anche di natura esplicativa relativa alla propria solvibilita' e condizione finanziaria che non sia gia' soggetta all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 47-septies e 47-octies e dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. Art. 47-decies (Approvazione della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria) 1. La relazione relativa alla solvibilita' e alla condizione finanziaria e' soggetta all'approvazione del consiglio di amministrazione ed e' pubblicata solo dopo tale approvazione. Art. 47-undecies (Informativa all'AEAP) 1. L'IVASS comunica annualmente all'AEAP le informazioni concernenti: a) la maggiorazione media del capitale per impresa e l'attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall'IVASS durante l'anno precedente, calcolate in misura percentuale del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', per ciascuna delle seguenti categorie: 1) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione; 2) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attivita' nei rami vita; 3) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attivita' nei rami danni; 4) per le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l'attivita' nei rami vita e danni; 5) per le imprese che esercitano l'attivita' di riassicurazione; b) per ciascuna informazione di cui alla lettera a), la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c); c) il numero delle imprese che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelle che sono esonerate dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 47-quater, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica; d) il numero dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelli che sono esonerati dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 216-octies, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutti i gruppi di cui all'articolo 210.». 56. L'articolo 48, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 48. (Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo) 1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di assicurazione di un Stato terzo, e' soggetta alle disposizioni di vigilanza di cui al presente Capo. 2. L'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188, 189, 190, 190-bis, comma 1, e 191 anche nei confronti della sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di assicurazione di un Paese terzo. 3. L'IVASS determina con regolamento le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai requisiti organizzativi e alle condizioni di esercizio ivi inclusi quelli applicabili alle sedi secondarie autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia. Si applicano gli articoli 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35, 35-bis e 35-ter.». 57. Dopo l'articolo 48, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 48-bis (Bilancio, registri e scritture contabili) 1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di assicurazione di un Paese terzo, e' soggetta alle disposizioni in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII.». 58. L'articolo 49, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 49. (Riserve tecniche) 1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di assicurazione e di riassicurazione compresi nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica, di cui al Capo II, del presente Titolo. 1-bis. L'impresa di cui al comma 1 valuta le attivita' e le passivita' della sede secondaria conformemente all'articolo 35-quater, determina i fondi propri della sede secondaria conformemente alle disposizioni di cui alle Sezioni I e II, Capo IV, del presente Titolo e investe in attivita' conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 37-ter, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 38, 41 e 42. 2. L'IVASS puo' richiedere che gli attivi a copertura delle riserve tecniche siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove cio' sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.». 59. L'articolo 50, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 50. (Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo) 1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo dispone, per la sede secondaria, di un importo di fondi propri ammissibili, costituito dagli elementi di cui all'articolo 44-decies, comma 3. 1-bis. L'impresa di cui al comma 1 calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e il Requisito Patrimoniale Minimo conformemente alle disposizioni di cui al Capo IV-bis, con riguardo alle operazioni realizzate dalla sede secondaria. 2. L'importo ammissibile dei fondi propri di base richiesti a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo e il minimo assoluto di tale Requisito Patrimoniale minimo sono costituiti in conformita' all'articolo 44-decies, comma 4. L'importo ammissibile dei fondi propri di base non puo' essere inferiore alla meta' del minimo assoluto previsto dall'articolo 47-ter, comma 1, lettera d). 2-bis. I fondi propri di base ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo includono la cauzione depositata in conformita' dell'articolo 28, comma 5. 3. Le attivita' a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' sono localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare del Requisito Patrimoniale Minimo, nel territorio della Repubblica, mentre per l'eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis non si applicano all'impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilita' esercitata dalla autorita' di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell'articolo 51.». 60. L'articolo 51, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 51. (Agevolazioni per l'impresa operante in piu' Stati membri) 1. L'impresa di un Paese terzo, che al momento in cui presenta istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica e' gia' autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o piu' Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, puo' chiedere: a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'articolo 50, comma 1-bis, il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' in funzione dell'attivita' globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri; b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri; c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attivita' a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo. 1-bis. L'istanza di cui al comma 1 e' presentata all'IVASS ed alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri interessati. 2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro. 3. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorita' alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilita' per il complesso delle attivita' effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorita' e' demandato il controllo della solvibilita' per l'insieme delle attivita' esercitate nel territorio dell'Unione europea. 4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutte le autorita' degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l'autorita' prescelta per il controllo della solvibilita' globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorita' di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati nel caso in cui siano soppresse ad iniziativa di uno o piu' Stati membri interessati. 5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' avendo riguardo all'attivita' complessiva svolta dall'insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. 6. L'IVASS collabora con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri al fine di scambiare le informazioni necessarie per il controllo della solvibilita' globale.». 61. Dopo l'articolo 51, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Imprese locali e particolari mutue assicuratrici»; nonche' sono inseriti i seguenti: «Capo I Disposizioni generali Art. 51-bis (Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici) 1. Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo: a) le imprese di assicurazione locali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 51-ter, ivi incluse le mutue assicuratrici costituite ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, che superano gli importi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 52 e che non superano gli importi di cui all'articolo 51-ter; b) le particolari mutue assicuratrici ai sensi dell'articolo 52. 2. Le imprese di cui al comma 1, lettera a), sono iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione, rubricata «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private». 3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), sono iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione, rubricata «Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private». 4. L'IVASS da' pronta comunicazione all'impresa interessata dell'iscrizione nell'albo, ai sensi dei commi 2 e 3. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo. Capo II Imprese di assicurazione locali Art. 51-ter (Nozione di impresa di assicurazione locale) 1. L'impresa di assicurazione italiana e' qualificata impresa di assicurazione locale ai sensi del presente Capo se soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall'impresa non supera euro 5.000.000; b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo non supera euro 25.000.000; c) ove l'impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo, non supera euro 25.000.000; d) nelle attivita' dell'impresa non rientrano attivita' assicurative o riassicurative volte a coprire rischi assicurativi di responsabilita', credito e cauzione a meno che non costituiscano rischi accessori; e) nelle attivita' dell'impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori ad euro 500.000 del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o ad euro 2.500.000 delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo, ovvero superiori al 10 per cento del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo. 2. L'impresa che rispetta le condizioni di cui al comma 1 non e' qualificata impresa di assicurazione locale quando: a) esercita l'attivita' assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri; o b) in esito alla sua richiesta e' autorizzata all'esercizio dell'attivita' di assicurazione ai sensi dell'articolo 13 o a continuare l'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 13; o c) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o l'ammontare delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle societa' veicolo, e' prevedibile che superi, entro i cinque anni successivi, uno degli importi di cui alle lettere a), b) c) ed e) del comma 1. Art. 51-quater (Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali) 1. L'IVASS individua con regolamento le condizioni di accesso, di esercizio e le altre disposizioni del presente codice che si applicano alle imprese locali di cui all'articolo 51-ter. In ogni caso si applicano gli articoli 12 e 14, comma 3. 2. Il regime di cui al comma 1 si applica altresi' alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 13 che non hanno superato per i tre esercizi consecutivi precedenti e verosimilmente non supereranno per ulteriori cinque esercizi consecutivi successivi gli importi di cui all'articolo 51-ter. L'IVASS determina con regolamento la procedura per l'accertamento dei presupposti per l'applicazione del regime di cui al comma 1. 3. Il regime di cui al comma 1 cessa di applicarsi, a decorrere dal quarto esercizio, qualora l'impresa abbia superato per tre esercizi consecutivi gli importi di cui alle lettere a), b), c), e) dell'articolo 51-ter. L'IVASS determina con regolamento la procedura di accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 51-ter e di conseguente presentazione dell'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 13, da inviare entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.». 62. All'articolo 52, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Particolari mutue assicuratrici»; b) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. La mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, e' qualificata particolare mutua assicuratrice ai sensi del presente Capo quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Tale impresa puo' esercitare l'attivita' assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II del titolo II. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.»; c) al comma 2, le parole: «La societa' di mutua assicurazione», sono sostituite dalle seguenti: «La mutua assicuratrice»; d) al comma 3, le parole: «La societa' di mutua assicurazione», sono sostituite dalle seguenti: «La mutua assicuratrice»; e) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio l'impresa cessa di essere qualificata particolare mutua assicuratrice, non e' piu' soggetta alle disposizioni del presente Capo ed e' tenuta a richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 51-quater o ai sensi dell'articolo 13, in caso di superamento degli importi di cui all'articolo 51-ter, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.». 63. All'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «Le societa' di mutua assicurazione», sono sostituite dalle seguenti: «Le particolari mutue assicuratrici». 64. L'articolo 54, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato. 65. All'articolo 55, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «all'articolo 347, comma 3,», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 347, commi 3 e 4,»; b) il comma 2, e' abrogato.». 66. All'articolo 56, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici»; b) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'IVASS, determina, con regolamento, la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attivita' assicurativa, e specificamente: a) le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonche' quelli di comunicazione all'autorita' di vigilanza; b) i requisiti di onorabilita', indipendenza e professionalita' degli esponenti aziendali; c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.»; c) il comma 2 e' abrogato; d) al comma 3, le parole: «Alla mutua assicuratrice di cui al presente titolo», sono sostituite dalle seguenti: «Alle particolari mutue assicuratrici di cui al presente Capo». 67. All'articolo 57, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'esercizio della sola attivita' riassicurativa e' riservata alle imprese di riassicurazione.»; b) al comma 2, le parole: «Le imprese di riassicurazione limitano», sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa di riassicurazione limita». 68. All'articolo 57-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d), del comma 2, la parola: «rilevante», e' sostituita dalla seguente: «qualificata»; b) la lettera g), del comma 2, e' sostituita dalla seguente: «g) i requisiti di solvibilita'.»; 69. All'articolo 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi di cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonche' per quello degli Stati terzi di cui all'articolo 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati.». 70. All'articolo 59, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 66-sexies, comma 1, lettera d), di ammontare non inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non puo' essere inferiore ad euro 1.200.000;»; b) al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' previsto all'articolo 45-bis;»; c) al comma 1, dopo la lettera c-bis) e' inserita la seguente: «c-ter) l'impresa dimostri che sara' in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis;»; d) al comma 1, la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attivita' conforme all'articolo 14-bis, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed e); il programma descrive, altresi', il tipo di accordi di riassicurazione che l'impresa intende concludere con le imprese cedenti;»; e) al comma 1, dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «e-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione I, e agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies e 30-septies;»; f) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «direzione e controllo», sono aggiunte le seguenti: «nonche' i responsabili delle funzioni fondamentali all'interno dell'impresa»; g) al comma 4, l'ultimo periodo, e' sostituito dal seguente: «L'impresa indica negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.»; h) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione: 1) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa e' autorizzata; 2) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.». 71. All'articolo 59-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa da' prova di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' ed al Requisito Patrimoniale Minimo.»; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresi' presentare un programma di attivita' conforme all'articolo 59, comma 1, lettera d).»; c) dopo il comma 4, e' inserito aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Il provvedimento di estensione e' comunicato all'AEAP in conformita' all'articolo 59, comma 5-bis.». 72. All'articolo 60-bis, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «previsto dal comma 5», sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 28, comma 5». 73. All'articolo 61, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1-bis, le parole: «l'articolo 24, comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 23, comma 1-bis». 74. All'articolo 62, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies, 66-sexies.1 e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.». 75. L'articolo 63, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 63. (Responsabilita' del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario) 1. L'impresa di riassicurazione si dota di un sistema di governo societario nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezioni I e II. 2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonche' funzioni fondamentali all'interno dell'impresa possiedono i requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza stabiliti dall'IVASS ai sensi dell'articolo 76.». 76. Dopo l'articolo 63, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 63-bis (Valutazione delle attivita' e passivita') 1. L'impresa di riassicurazione valuta le proprie attivita' e passivita' nel rispetto dell'articolo 35-quater.». 77. L'articolo 64, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 64. (Riserve tecniche) 1. L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attivita' nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III. 2. L'ammontare delle riserve tecniche e' calcolato in conformita' del Titolo III, Capo II.». 78. Dopo l'articolo 64, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 64-bis (Principi in materia di investimenti) 1. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 37-ter.». 79. L'articolo 65, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 65. (Attivi a copertura delle riserve tecniche) 1. Le riserve tecniche di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprieta' dell'impresa in conformita' dell'articolo 38 e dell'articolo 41. 1-bis. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passivita' derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione.». 80. All'articolo 65-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformita' alle disposizioni dell'articolo 35-quater.»; b) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in retrocessione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attivita' di riassicurazione senza possibilita' di trasferimenti.». 81. L'articolo 66, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato. 82. L'articolo 66-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 66-bis (Fondi propri) 1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-septies, 44-octies, 44-decies, nonche' alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l'ammissibilita' dei fondi propri.». 83. L'articolo 66-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato. 84. L'articolo 66-quater, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 66-quater (Requisiti Patrimoniali di Solvibilita') 1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, Sezione II e Sezione III, ed all'articolo 47-bis.». 85. L'articolo 66-quinquies, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato. 86. L'articolo 66-sexies, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 66-sexies (Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo) 1. Il Requisito Patrimoniale Minimo e' calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi: a) in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilita' di una revisione; b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa di riassicurazione fosse consentito di continuare la propria attivita'; c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, e' calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa con un livello di confidenza dell'ottantacinque per cento (85%) su un periodo di un anno; d) il livello minimo assoluto e' pari a 3.600.000 euro per le imprese di riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non puo' essere inferiore a 1.200.000 euro. 2. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo e' calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non puo' scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) ne' superare il quarantacinque per cento (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa, calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III. 4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facolta' di esigere che l'impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II. 5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS. 6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 le imprese non sono tenute a calcolare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilita' su base trimestrale. 7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo dell'impresa coincide con uno dei limiti di cui al comma 3, tale impresa fornisce all'IVASS le informazioni necessarie a comprendere adeguatamente le ragioni per cui si e' verificata tale coincidenza.». 87. Dopo l'articolo 66-sexies, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 66-sexies.1 (Informativa e processo di controllo prudenziale) 1. Le disposizioni del Titolo III, Capo IV-ter si applicano anche con riguardo all'impresa di riassicurazione.». 88. All'articolo 66-septies, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima del comma 1, e' inserito il seguente: «01. L'impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attivita' di riassicurazione finite adotta adeguati processi e procedure di reportistica ed e' in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attivita'.»; b) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'IVASS, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione finite nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e vigila sul rispetto delle condizioni e disposizioni di cui al presente articolo.». 89. L'articolo 67, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 67. (Attivita' in regime di stabilimento) 1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di un Stato terzo, nel rispetto dei principi generali di cui al Capo I del presente Titolo nonche' le disposizioni alle stesse applicabili in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo e ivi autorizzate all'esercizio congiunto dell'assicurazione e della riassicurazione, che chiedono di esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.». 90. All'articolo 68, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'IVASS autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o l'acquisizione di una partecipazione qualificata, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.»; b) il comma 5-bis, e' sostituito dal seguente: «5-bis. L'IVASS opera in piena consultazione con le altre Autorita' competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 204, comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 204, commi 1-bis e 1-ter.». 91. All'articolo 69, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «di una partecipazione indicata» sono sostituite dalle seguenti: «di partecipazioni indicate»; b) al comma 4, le parole: «della partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni». 92. All'articolo 71, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 4, le parole: «di una partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «di partecipazioni». 93. All'articolo 75, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1, le parole: «diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza prudenziale» sono soppresse. 94. All'articolo 76, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali»; b) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza, graduati secondo i principi di proporzionalita' e tenuto conto della rilevanza e complessita' del ruolo ricoperto, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico sentito l'IVASS»; c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha l'obbligo di dimostrare all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonche' i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1.»; d) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. La sostituzione e' comunicata all'IVASS. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dall'IVASS che ordina la rimozione ai sensi dell'articolo 188, comma 3-bis, lettera e).». 95. All'articolo 77, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1, le parole: «Il Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS». 96. All'articolo 79, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «, con il patrimonio libero,» sono soppresse; b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Quando le partecipazioni in una societa' controllata, assunte ai sensi del comma 1, hanno carattere di strumentalita' o di connessione con l'attivita' assicurativa o riassicurativa, l'IVASS puo' chiedere che cio' risulti da un programma di attivita'.»; c) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. L'IVASS disciplina con regolamento le condizioni ed i criteri per individuare le operazioni di assunzione di partecipazioni soggette a comunicazione preventiva ovvero sottoposte ad autorizzazione preventiva, nonche' i presupposti per l'esercizio dei poteri di cui al comma 3-bis e all'articolo 81.»; d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. L'IVASS puo' condizionare o negare l'autorizzazione o l'acquisizione di partecipazioni soggette a comunicazione preventiva qualora l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione dell'impresa o derivi un pericolo per la stabilita' della stessa.»; e) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: «3-ter. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 3, rileva ogni altra assunzione di partecipazioni, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra gia' posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all'entita' dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla societa' partecipata.»; f) al comma 4, le parole: «di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o», sono soppresse. 97. L'articolo 80, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' abrogato. 98. All'articolo 81, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «indicati negli articoli 79 e 80» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nell'articolo 79»; b) al comma 2, le parole: «in relazione al patrimonio libero» sono soppresse; c) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, la decurtazione di pari importo dai fondi propri a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.». 99. All'articolo 88, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 e' abrogato. 100. All'articolo 90, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni di cui al codice civile, al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con regolamento determina: a) gli schemi di bilancio; b) il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione; c) le modalita' di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle riserve tecniche; d) le modalita' di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle altre voci di bilancio.».