art. note all'art. 1 (parte 1)

           	
				
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La direttiva 2009/138/CE e' Pubblicata  nella  G.U.U.E.
          17 dicembre 2009, n. L 335. 
              La direttiva 2011/89/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.  8
          dicembre 2011, n. L 326. 
              La direttiva 98/78/CE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  5
          dicembre 1998, n. L 330. 
              La direttiva 2002/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11
          febbraio 2003, n. L 35. 
              La direttiva 2006/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
          giugno 2006, n. L 177. 
              La direttiva 2012/23/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
          settembre 2012, n. L 249. 
              La direttiva 2013/23/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 10
          giugno 2013, n. L 158. 
              La direttiva 2013/58/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
          dicembre 2013, n. L 341. 
              La direttiva 2014/51/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 22
          maggio 2014, n. L 153. 
              La direttiva 2003/71/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
          dicembre 2003, n. L 345. 
              Il regolamento 1060/2009 e' pubblicato  nella  G.U.U.E.
          17 novembre 2009, n. L 302. 
              Il regolamento 1094/2010 e' pubblicato  nella  G.U.U.E.
          15 dicembre 2010, n. L 331. 
              Il regolamento 1095/2010 e' pubblicato  nella  G.U.U.E.
          15 dicembre 2010, n. L 331. 
              La  legge  4  giugno  2010,  n.  96  (Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          2009) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  25  giugno
          2010, n. 146, S.O. 
              Il decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6  luglio
          2012, n. 156, S.O. 
              La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini.)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
          S.O. 
              La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea.)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              La legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo  per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione
          europea 2013  -  secondo  semestre.)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251. 
              Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
          delle assicurazioni private.) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              L'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 1. Definizioni 
              1. Agli effetti del codice delle assicurazioni  private
          si intendono per: 
              a)  assicurazione  contro  i  danni:  le  assicurazioni
          indicate all'articolo 2, comma 3; 
              b) assicurazione sulla  vita:  le  assicurazioni  e  le
          operazioni indicate all'articolo 2, comma 1; 
              c) attivita' assicurativa: l'assunzione e  la  gestione
          dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione; 
              d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione
          dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche  di
          un   Stato   terzo   o   retrocessi   da   un'impresa    di
          riassicurazione; 
              e) attivita' in regime di liberta'  di  prestazione  di
          servizi  o  rischio  assunto  in  regime  di  liberta'   di
          prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
          da uno stabilimento situato nel  territorio  di  uno  Stato
          membro assumendo  obbligazioni  con  contraenti  aventi  il
          domicilio, ovvero, se persone giuridiche,  la  sede  in  un
          altro Stato membro o il rischio che  un'impresa  assume  da
          uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
          diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; 
              f)  attivita'  in  regime  di  stabilimento  o  rischio
          assunto  in  regime  di   stabilimento:   l'attivita'   che
          un'impresa  esercita  da  uno  stabilimento   situato   nel
          territorio di uno Stato membro assumendo  obbligazioni  con
          contraenti  aventi  il  domicilio,   ovvero,   se   persone
          giuridiche, la sede nello stesso Stato  o  il  rischio  che
          un'impresa  assume  da   uno   stabilimento   situato   nel
          territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio; 
              g)  autorita'  di  vigilanza:   l'autorita'   nazionale
          incaricata  della   vigilanza   sulle   imprese   e   sugli
          intermediari   e   gli   altri   operatori   del    settore
          assicurativo; 
              g-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1)   "AEAP   o   EIOPA":   Autorita'   europea    delle
          assicurazioni e delle pensioni aziendali  e  professionali,
          istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              2) "ABE o EBA": Autorita' bancaria  europea,  istituita
          con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              3) "AESFEN o ESMA": Autorita' europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto  dall'articolo  54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              g-ter) autorita' di vigilanza sul  gruppo:  l'autorita'
          di vigilanza di gruppo determinata ai  sensi  dell'articolo
          207-sexies; 
              h)   carta   verde:   certificato   internazionale   di
          assicurazione emesso da un  ufficio  nazionale  secondo  la
          raccomandazione n.  5  adottata  il  25  gennaio  1949  dal
          sottocomitato  dei  trasporti  stradali  del  comitato  dei
          trasporti interni della Commissione economica per  l'Europa
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 
              i) codice  della  strada:  il  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
              l) codice in materia di protezione dei dati  personali:
          il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
              l-bis)  collegio  delle  autorita'  di  vigilanza:  una
          struttura permanente ma flessibile per la cooperazione,  il
          coordinamento e  l'agevolazione  del  processo  decisionale
          nell'ambito della vigilanza del gruppo; 
              l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le  esposizioni
          al    rischio    che    comportano    perdite    potenziali
          sufficientemente  ampie  da  mettere   a   repentaglio   la
          solvibilita' o la  posizione  finanziaria  dell'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione; 
              m)  CONSAP:  la  Concessionaria  servizi   assicurativi
          pubblici S.p.A.; 
              m-bis)   controparte    centrale    autorizzata:    una
          controparte  centrale  che  ha  ottenuto  un'autorizzazione
          conformemente  all'articolo  14  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 o che e' stata riconosciuta in  base  all'articolo
          25 dello stesso Regolamento; 
              n) credito di assicurazione:  ogni  importo  dovuto  da
          un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,  contraenti,
          beneficiari o altre parti  lese  aventi  diritto  ad  agire
          direttamente contro l'impresa di assicurazione e  derivante
          da un contratto di assicurazione o  da  operazioni  di  cui
          all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito  di  attivita'  di
          assicurazione diretta, compresi  gli  importi  detenuti  in
          riserva per la  copertura  a  favore  dei  medesimi  aventi
          diritto allorquando alcuni elementi  del  debito  non  sono
          ancora conosciuti. Sono parimenti  considerati  crediti  di
          assicurazione   i   premi   detenuti   da   un'impresa   di
          assicurazione,  prima   dell'avvio   delle   procedure   di
          liquidazione dell'impresa stessa, in seguito  alla  mancata
          stipulazione o alla risoluzione dei medesimi  contratti  ed
          operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali
          contratti e operazioni; 
              n-bis) distribuzione di probabilita' prevista: funzione
          matematica che assegna ad un  elenco  esaustivo  di  eventi
          futuri   mutualmente   esclusivi   una   probabilita'    di
          realizzazione; 
              n-ter) «ECAI» o «agenzia  esterna  di  valutazione  del
          merito  di  credito»:  un'agenzia  di   rating   creditizio
          registrata o certificata  in  conformita'  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio  o
          una banca  centrale  che  emette  rating  creditizi  esenti
          dall'applicazione di tale regolamento; 
              n-quater) effetti  di  diversificazione:  la  riduzione
          dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o
          di   riassicurazione   o    del    gruppo    dovuta    alla
          diversificazione della loro attivita', derivante dal  fatto
          che il risultato sfavorevole  di  un  rischio  puo'  essere
          compensato dal  risultato  piu'  favorevole  di  un  altro,
          quando tali rischi non siano pienamente correlati; 
              n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso  tra
          un'impresa di  assicurazione  o  di  riassicurazione  e  un
          fornitore   di   servizi,   anche   se   non    autorizzato
          all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa,
          in base  al  quale  il  fornitore  di  servizi  esegue  una
          procedura,  un  servizio  o  un'attivita',  direttamente  o
          tramite sub  esternalizzazione,  che  sarebbero  altrimenti
          realizzati   dall'impresa    di    assicurazione    o    di
          riassicurazione stessa; 
              o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno  Stato
          membro che ha almeno il  compito  di  rimborsare,  entro  i
          limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle  cose  o
          alle persone causati da un veicolo non identificato  o  per
          il quale  non  vi  e'  stato  adempimento  dell'obbligo  di
          assicurazione; 
              p) fondo di garanzia delle  vittime  della  caccia:  il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto  dall'articolo
          303; 
              q) fondo di garanzia delle  vittime  della  strada:  il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto  dall'articolo
          285; 
              q-bis) funzione: in un sistema di  governo  societario,
          la capacita' interna  all'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di
          governo societario comprende la funzione  di  gestione  del
          rischio, la funzione  di  verifica  della  conformita',  la
          revisione interna e la funzione attuariale; 
              r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli
          rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui  di
          seguito indicati: 
              1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli
          aerei),  6  (corpi  di  veicoli   marittimi,   lacustri   e
          fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
          (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo  quanto
          previsto al numero 3); 
              2) 14 (credito) e 15 (cauzione),  qualora  l'assicurato
          eserciti   professionalmente   un'attivita'    industriale,
          commerciale o intellettuale e il  rischio  riguardi  questa
          attivita'; 
              3)  3  (corpi  di  veicoli  terrestri,  esclusi  quelli
          ferroviari), 8 (incendio ed elementi  naturali),  9  (altri
          danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri),  12  (r.c.
          veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
          i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai  sensi
          dell'articolo  123,  13  (r.c.  generale)  e  16   (perdite
          pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
          due dei tre criteri seguenti: 
              1)  il  totale  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale
          risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 
              2) l'importo del volume d'affari risulti  superiore  ai
          dodicimilionieottocentomila euro; 
              3) il numero dei dipendenti occupati in  media  durante
          l'esercizio  risulti   superiore   alle   duecentocinquanta
          unita'. 
              Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un
          gruppo  tenuto  a  redigere  un  bilancio  consolidato,  le
          condizioni  di  cui  sopra  si  riferiscono   al   bilancio
          consolidato del gruppo; 
              r-bis) gruppo: un gruppo 
              1)   composto   da   una   societa'   partecipante    o
          controllante, dalle sue societa'  controllate  o  da  altre
          entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le
          sue  societa'  controllate  detengono  una  partecipazione,
          nonche' da societa' legate da direzione unitaria  ai  sensi
          dell'articolo 96; ovvero 
              2) basato sull'instaurazione, contrattuale o  di  altro
          tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra  tali
          imprese che puo'  includere  anche  mutue  assicuratrici  o
          altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che: 
              2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite
          un  coordinamento  centralizzato,  un'influenza   dominante
          sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte
          le imprese che fanno parte del gruppo; e 
              2.2)  la  costituzione  e  lo  scioglimento   di   tali
          relazioni  ai   fini   del   titolo   XV   siano   soggetti
          all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del
          gruppo;  laddove  l'impresa  che  esegue  il  coordinamento
          centralizzato  e'  considerata  l'impresa  controllante   o
          partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese
          controllate o partecipate; 
              s)  impresa:  la  societa'  di   assicurazione   o   di
          riassicurazione autorizzata; 
              t) impresa di assicurazione:  la  societa'  autorizzata
          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie
          sull'assicurazione diretta; 
              u)  impresa  di  assicurazione  autorizzata  in  Italia
          ovvero  impresa  di  assicurazione  italiana:  la  societa'
          avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
          di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
          terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle  assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'articolo 2; 
              u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa  di
          assicurazione  controllata   da   un'impresa   finanziaria,
          diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
          o  da  un  gruppo  di  imprese  di   assicurazione   o   di
          riassicurazione a cui si applica la  direttiva  2009/138/CE
          oppure controllata da un'impresa non  finanziaria,  il  cui
          scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente  per
          i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano  o
          di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte  l'impresa
          di assicurazione captive; 
              v) impresa di assicurazione  comunitaria:  la  societa'
          avente sede legale e amministrazione centrale in uno  Stato
          membro dell'Unione europea diverso  dall'Italia  o  in  uno
          Stato aderente allo Spazio economico  europeo,  autorizzata
          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie
          sull'assicurazione diretta; 
              z)  impresa  di  assicurazione   extracomunitaria:   la
          societa'   di   assicurazione   avente   sede   legale    e
          amministrazione centrale  in  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea o non  aderente  allo  Spazio  economico
          europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'articolo 2; 
              aa)  impresa  di   partecipazione   assicurativa:   una
          societa' controllante il cui  unico  o  principale  oggetto
          consiste nell'assunzione di  partecipazioni  di  controllo,
          nonche'   nella   gestione   e   valorizzazione   di   tali
          partecipazioni,   se   le    imprese    controllate    sono
          esclusivamente o principalmente imprese  di  assicurazione,
          imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione  o  di
          riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una  di
          esse  sia  un'impresa  di  assicurazione  o  un'impresa  di
          riassicurazione avente sede  legale  nel  territorio  della
          Repubblica e che non  sia  una  impresa  di  partecipazione
          finanziaria  mista  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
          lettera bb-bis); 
              bb) impresa di  partecipazione  assicurativa  mista  ai
          sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  bb-bis):  una
          societa'   controllante   diversa    da    un'impresa    di
          assicurazione,    da    un'impresa     di     assicurazione
          extracomunitaria,  da  un'impresa  di  riassicurazione,  da
          un'impresa   di   riassicurazione   extracomunitaria,    da
          un'impresa di partecipazione assicurativa o da una  impresa
          di partecipazione finanziaria mista ai sensi  dell'articolo
          1, comma 1, lettera bb-bis), sempreche'  almeno  una  delle
          sue imprese controllate sia un'impresa di  assicurazione  o
          un'impresa  di  riassicurazione  avente  sede  legale   nel
          territorio della Repubblica; 
              bb-bis) impresa di  partecipazione  finanziaria  mista:
          un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v),  del
          decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; 
              cc) impresa di riassicurazione: la societa' autorizzata
          all'esercizio della sola riassicurazione,  diversa  da  una
          impresa di assicurazione o da una impresa di  assicurazione
          extracomunitaria,  la  cui  attivita'  principale  consiste
          nell'accettare   rischi   ceduti   da   una   impresa    di
          assicurazione, da una impresa di assicurazione avente  sede
          legale  in  uno  Stato  terzo,  o  da  altre   imprese   di
          riassicurazione; 
              cc-bis) impresa di riassicurazione captive:  un'impresa
          di riassicurazione controllata  da  un'impresa  finanziaria
          diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
          o  da   un   gruppo   di   imprese   di   assicurazione   o
          riassicurazione a cui si applica la  direttiva  2009/138/CE
          oppure controllata da un'impresa  non  finanziaria  il  cui
          scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente
          per  i  rischi  dell'impresa  o  delle   imprese   che   la
          controllano o di una o piu' imprese del gruppo  di  cui  fa
          parte l'impresa di riassicurazione captive; 
              cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la
          societa' avente sede legale e amministrazione  centrale  in
          uno  Stato  non  appartenente  all'Unione  europea  o   non
          aderente allo Spazio  economico  europeo,  autorizzata  per
          l'esercizio dell'attivita' riassicurativa; (8) 
              cc-quater) impresa finanziaria:  un'impresa  costituita
          da uno dei seguenti soggetti: 
              1) un  ente  creditizio,  un  ente  finanziario  o  una
          societa' strumentale di cui all'articolo  4,  n.  18),  del
          regolamento (UE) 575/2013; 
              2)   un'impresa   di   assicurazione,   un'impresa   di
          riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc); 
              3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4,
          n.  2),  del  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013; 
              4) un'impresa di partecipazione  finanziaria  mista  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis) (16); 
              dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per  la  vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo  a  cui  e'
          succeduto  l'IVASS,  Istituto  per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012 n. 135 ; 
              ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942,
          n. 267, e successive modificazioni; 
              ff) localizzazione: la presenza di attivita'  mobiliari
          ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato
          Stato. I crediti sono considerati  come  localizzati  nello
          Stato nel quale gli stessi sono esigibili; 
              gg) (Abrogata); 
              hh) (Abrogata); 
              ii)  mercato  regolamentato:  un  mercato   finanziario
          autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
          I,  del  testo  unico   dell'intermediazione   finanziaria,
          nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE  che  sono
          istituiti,  organizzati  e  disciplinati  da   disposizioni
          adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
          che soddisfano requisiti  analoghi  a  quelli  dei  mercati
          regolamentati di cui al  testo  unico  dell'intermediazione
          finanziaria; 
              ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica  che
          assegna un importo monetario ad una data  distribuzione  di
          probabilita'  prevista  e  cresce  monotonicamente  con  il
          livello  di  esposizione  al  rischio  sottostante  a  tale
          distribuzione; 
              ll) natante: qualsiasi unita'  che  e'  destinata  alla
          navigazione  marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che   e'
          azionata da propulsione meccanica; 
              ll-bis) operazione infragruppo:  un'operazione  in  cui
          un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida,
          direttamente  o   indirettamente,   ad   un'altra   impresa
          nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona  fisica  o
          giuridica strettamente legata alle imprese  nell'ambito  di
          tale gruppo per ottemperare ad un obbligo,  contrattuale  o
          meno , e a fini o meno di pagamento; 
              mm)  organismo  di  indennizzo  italiano:   l'organismo
          istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296; 
              mm-bis)  partecipazione:  la  detenzione,   diretta   o
          tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento  o  piu'
          dei diritti di voto o del capitale di una  societa',  anche
          per il tramite di societa' controllate,  fiduciarie  o  per
          interposta  persona  o  comunque  di  una  percentuale  che
          consente  l'esercizio  di  una  influenza  notevole   sulla
          gestione di tale societa'; 
              mm-ter)  partecipazione  qualificata:  la   detenzione,
          diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei  diritti
          di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o  di
          riassicurazione o comunque la partecipazione  che  consente
          l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale
          impresa; 
              nn) partecipazioni: le azioni, le  quote  e  gli  altri
          strumenti    finanziari    che    attribuiscono     diritti
          amministrativi o comunque i diritti previsti  dall'articolo
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
              oo); 
              pp) portafoglio del lavoro diretto  italiano:  tutti  i
          contratti stipulati da imprese di  assicurazione  italiane,
          ad eccezione di quelli stipulati da  loro  sedi  secondarie
          situate in Stati terzi; 
              qq)  portafoglio  del  lavoro  indiretto  italiano:   i
          contratti, ovunque stipulati,  da  imprese  italiane  o  da
          stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale  in
          altro Stato, se l'impresa cedente e'  essa  stessa  impresa
          italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
          legale in altro Stato. Si  considerano  facenti  parte  del
          portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
          in cui l'impresa cedente  sia  un'impresa  avente  la  sede
          legale in altro Stato; 
              rr)  principi  contabili  internazionali:  i   principi
          contabili  internazionali  e  le  relative  interpretazioni
          adottati secondo la procedura di  cui  all'articolo  6  del
          regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 19 luglio 2002; 
              ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi  da
          imprese di  assicurazione  nell'esercizio  delle  attivita'
          rientranti nei rami vita o nei  rami  danni  come  definiti
          all'articolo 2; 
              tt) ramo di assicurazione: la  classificazione  secondo
          un insieme omogeneo di rischi od  operazioni  che  descrive
          l'attivita'  che  l'impresa  puo'  esercitare  al  rilascio
          dell'autorizzazione; 
              uu)  retrocessione:  cessione  dei  rischi  assunti  in
          riassicurazione; 
              vv)  sede  secondaria  o  succursale:  una   sede   che
          costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
          un'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          assicurativa o riassicurativa; 
              vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione  in
          base alla quale la potenziale  perdita  massima  esplicita,
          espressa  in   termini   di   rischio   economico   massimo
          trasferito, risultante da  un  significativo  trasferimento
          sia del  rischio  di  sottoscrizione  che  del  rischio  di
          timing, eccede, per un importo limitato  ma  significativo,
          il premio per l'intera durata del contratto, unitamente  ad
          almeno una delle seguenti caratteristiche: 
              1) considerazione esplicita e materiale del valore  del
          denaro in rapporto al tempo; 
              2)  disposizioni  contrattuali  intese  a  limitare  il
          risultato economico del contratto tra le parti  nel  tempo,
          al  fine  di  raggiungere  il  trasferimento  del   rischio
          previsto; 
              vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di  perdita  o
          di  variazione  sfavorevole  della  situazione  finanziaria
          derivante  da  oscillazioni  del  merito  di   credito   di
          emittenti di titoli, controparti e debitori  nei  confronti
          dei quali l'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione
          e' esposta in  forma  di  rischio  di  inadempimento  della
          controparte, di rischio di spread o di  concentrazione  del
          rischio di mercato; 
              vv-bis.2)  rischio  di  liquidita':  il   rischio   che
          l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia  in
          grado di liquidare  investimenti  ed  altre  attivita'  per
          regolare i  propri  impegni  finanziari  al  momento  della
          relativa scadenza; 
              vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di  perdita  o
          di  variazione  sfavorevole  della  situazione  finanziaria
          derivante, direttamente o indirettamente,  da  oscillazioni
          del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle
          attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari; 
              vv-bis.4) rischio  di  sottoscrizione:  il  rischio  di
          perdita  o  di  variazione  sfavorevole  del  valore  delle
          passivita' assicurative dovuto  ad  ipotesi  inadeguate  in
          materia di fissazione di prezzi  e  di  costituzione  delle
          riserve tecniche; 
              vv-bis.5) rischio  operativo:  il  rischio  di  perdite
          derivanti  dall'inadeguatezza  o   dalla   disfunzione   di
          procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
          esogeni; 
              vv-bis.6)  sistemi  di   garanzia:   sistemi   per   lo
          svolgimento, in Italia  o  all'estero,  delle  funzioni  di
          salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in
          particolare per la gestione e la risoluzione di  situazioni
          di crisi; 
              vv-bis.7)  societa'  controllante:  una  societa'   che
          esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche  per
          il  tramite  di  societa'  controllate,  fiduciarie  o  per
          interposta persona; 
              vv-bis.8)  societa'  controllata:  una  societa'  sulla
          quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72,
          anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie  o
          per interposta persona; 
              vv-bis.9)  societa'  partecipante:  la   societa'   che
          detiene una partecipazione; 
              vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui  e'
          detenuta una partecipazione; 
              vv-ter) societa'  veicolo:  qualsiasi  impresa,  con  o
          senza personalita'  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione,  che  assume  i  rischi
          ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e  che
          finanzia integralmente la sua  esposizione  a  tali  rischi
          mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
          per i quali  i  diritti  di  rimborso  dei  detentori  sono
          subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
          veicolo; 
              zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria
          di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; 
              aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo;  uno
          Stato aderente all'accordo di  estensione  della  normativa
          dell'Unione   europea   in   materia,   fra   l'altro,   di
          circolazione delle merci, dei servizi e dei  capitali  agli
          Stati  appartenenti  all'Associazione  europea  di   libero
          scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
          legge 28 luglio 1993, n. 300; 
              bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea
          o uno Stato aderente allo Spazio  economico  europeo,  come
          tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; 
              ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo  Stato  di  cui
          alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il  domicilio,
          ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
          di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
          il contratto; 
              ddd) Stato membro di prestazione di servizi:  lo  Stato
          di cui alla lettera bbb)  dell'obbligazione  o  in  cui  e'
          ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il  rischio  e'
          assunto da uno stabilimento situato in un  altro  Stato  di
          cui alla lettera bbb); 
              eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla
          lettera bbb) in cui e' situato lo  stabilimento  dal  quale
          l'impresa opera; 
              fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 
              1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si  trovano
          i beni,  quando  l'assicurazione  riguardi  beni  immobili,
          ovvero beni immobili  e  beni  mobili  in  essi  contenuti,
          sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di
          assicurazione; 
              2)   lo   Stato   di   cui   alla   lettera   bbb)   di
          immatricolazione, quando l'assicurazione  riguardi  veicoli
          di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
          di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea; 
              3)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera   bbb)   in   cui
          l'assicurato ha sottoscritto  il  contratto,  quando  abbia
          durata inferiore o pari a quattro mesi  e  sia  relativo  a
          rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 
              4)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera   bbb)   in   cui
          l'assicurato ha il domicilio, ovvero,  se  l'assicurato  e'
          una persona giuridica, lo Stato  della  sede  della  stessa
          alla quale si riferisce il contratto, in tutti i  casi  non
          esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 
              4-bis)  lo  Stato  di  cui   alla   lettera   bbb)   di
          destinazione nel caso in cui un veicolo  viene  spedito  da
          uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
          della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
          trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
          immatricolato nello Stato membro di destinazione; 
              4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui  si  e'
          verificato il sinistro qualora  il  veicolo  sia  privo  di
          targa o rechi una  targa  che  non  corrisponde  piu'  allo
          stesso veicolo; 
              ggg)  Stato   membro   d'origine:   lo   Stato   membro
          dell'Unione  europea  o  lo  Stato  aderente  allo   Spazio
          economico  europeo  in  cui  e'  situata  la  sede   legale
          dell'impresa di assicurazione che assume  l'obbligazione  o
          il rischio o dell'impresa di riassicurazione; 
              ggg-bis)  Stato  membro  ospitante:  lo  Stato   membro
          diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o
          presta servizi; 
              hhh)  Stato  terzo:  uno  Stato  che  non   e'   membro
          dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
          europeo; 
              iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone
          fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 
              1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72; 
              2) una partecipazione, detenuta direttamente o  per  il
          tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o  per
          interposta persona, almeno pari  al  dieci  per  cento  del
          capitale o dei diritti di voto, ovvero  una  partecipazione
          che, pur restando al di sotto del  limite  sopra  indicato,
          da' comunque la  possibilita'  di  esercitare  un'influenza
          notevole ancorche' non dominante; 
              3) un legame in base al quale le  stesse  persone  sono
          sottoposte al controllo del medesimo soggetto,  o  comunque
          sono sottoposte  a  direzione  unitaria  in  virtu'  di  un
          contratto o di una clausola statutaria, oppure  quando  gli
          organi di  amministrazione  sono  composti  in  maggioranza
          dalle  medesime  persone,  oppure  quando  esistono  legami
          importanti e durevoli di riassicurazione; 
              4) un rapporto  di  carattere  tecnico,  organizzativo,
          finanziario, giuridico e familiare che  possa  influire  in
          misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP,  con
          regolamento, puo' ulteriormente qualificare la  definizione
          di  stretti  legami,  al  fine  di  evitare  situazioni  di
          ostacolo  all'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza; 
              iii-bis)  tecniche  di  mitigazione  del  rischio:   le
          tecniche che consentono all'impresa di assicurazione  o  di
          riassicurazione di trasferire una parte o la totalita'  dei
          rischi ad un terzo; 
              lll) testo unico bancario: il  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
              mmm) testo unico dell'intermediazione  finanziaria:  il
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni; 
              nnn) testo unico  in  materia  di  assicurazioni  sugli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali:  il
          decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,  e  successive
          modificazioni; 
              ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle
          imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il  ramo
          responsabilita' civile autoveicoli che e'  stato  abilitato
          all'esercizio  delle  funzioni  di  Ufficio  nazionale   di
          assicurazione  nel  territorio  della  Repubblica  ed  allo
          svolgimento degli altri compiti  previsti  dall'ordinamento
          comunitario e italiano; 
              ppp)    Ufficio     nazionale     di     assicurazione:
          l'organizzazione   professionale   che    e'    costituita,
          conformemente alla raccomandazione  n.  5  adottata  il  25
          gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti  stradali  del
          comitato dei trasporti interni della Commissione  economica
          per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
          raggruppa imprese di assicurazione che  hanno  ottenuto  in
          uno  Stato   l'autorizzazione   ad   esercitare   il   ramo
          responsabilita' civile autoveicoli; 
              qqq)   unita'   da   diporto:   il   natante   definito
          all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18  luglio
          2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; 
              rrr)  veicolo:  qualsiasi   autoveicolo   destinato   a
          circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
          meccanica, senza essere vincolato ad  una  strada  ferrata,
          nonche'  i  rimorchi,  anche  se  non  agganciati  ad   una
          motrice.". 
              L' articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 5. Autorita' di vigilanza 
              1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul  settore
          assicurativo mediante  l'esercizio  dei  poteri  di  natura
          autorizzativa,  prescrittiva,  accertativa,   cautelare   e
          repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice. 
              1-bis.  L'ISVAP,  nell'esercizio  delle   funzioni   di
          vigilanza, e' parte del SEVIF e  partecipa  alle  attivita'
          che esso svolge,  tenendo  conto  della  convergenza  degli
          strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. 
              1-ter. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  3,
          comma 1, l'IVASS,  nell'espletamento  delle  sue  funzioni,
          prende in considerazione il potenziale  impatto  delle  sue
          decisioni   sulla   stabilita'   dei   sistemi   finanziari
          dell'Unione   europea,   soprattutto   in   situazioni   di
          emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili  al
          momento,  anche  avvalendosi  degli  opportuni  scambi   di
          informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il  CERS  e
          le autorita' di vigilanza  degli  altri  Stati  membri.  In
          periodi di turbolenze eccezionali sui  mercati  finanziari,
          l'IVASS  tiene  conto  dei  potenziali  effetti  prociclici
          derivanti dai suoi interventi. 
              2. L'ISVAP adotta ogni regolamento  necessario  per  la
          sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza
          e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed
          allo stesso fine rende nota ogni  utile  raccomandazione  o
          interpretazione. 
              3.  L'ISVAP  effettua  le  attivita'   necessarie   per
          promuovere  un  appropriato   grado   di   protezione   del
          consumatore e per  sviluppare  la  conoscenza  del  mercato
          assicurativo,   comprese   le   indagini   statistiche   ed
          economiche e la raccolta  di  elementi  per  l'elaborazione
          delle linee di politica assicurativa. 
              [4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con  le
          autorita' degli altri  Stati  membri  al  fine  di  rendere
          organica, efficace ed omogenea la vigilanza  sull'attivita'
          assicurativa e riassicurativa in conformita' alle procedure
          stabilite dall'ordinamento comunitario. ] 
              5. L'ordinamento dell'IVASS e' disciplinato dalla legge
          12 agosto 1982,  n.  576,  e  successive  modificazioni,  e
          dall'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.135,   nel   rispetto   dei   principi    di    autonomia
          organizzativa, finanziaria e contabile  necessari  ai  fini
          dell'esercizio imparziale ed  efficace  delle  funzioni  di
          vigilanza sul settore assicurativo. 
              5-bis. L'IVASS, nell'ambito  della  propria  autonomia,
          garantisce   comunque   il   rispetto   dei   principi   di
          contenimento dei costi di cui al Capo I del  Titolo  I  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              Il comma 1 dell'' articolo 6, del decreto legislativo 7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 6. Destinatari della vigilanza 
              1.  L'ISVAP  esercita  le  funzioni  di  vigilanza  nei
          confronti: 
              a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che
          esercitano nel territorio  della  Repubblica  attivita'  di
          assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo  e  in
          qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di
          gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di
          prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso  di
          cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa; 
              b)  dei  gruppi   assicurativi   e   dei   conglomerati
          finanziari nei quali sono incluse imprese di  assicurazione
          e  di  riassicurazione  in   conformita'   alla   specifica
          normativa ad essi applicabile; 
              c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque
          forma svolgono funzioni  parzialmente  comprese  nel  ciclo
          operativo   delle   imprese   di   assicurazione    o    di
          riassicurazione limitatamente  ai  profili  assicurativi  e
          riassicurativi, fermi restando i poteri nei confronti delle
          imprese  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  per  le
          attivita' esternalizzate; 
              d)   degli   intermediari   di   assicurazione   e   di
          riassicurazione e  di  ogni  altro  operatore  del  mercato
          assicurativo.". 
              Il comma 2 dell'' articolo 9 del decreto legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 9. Regolamenti e altri provvedimenti 
              (Omissis). 
              2. I  regolamenti  adottati  dall'ISVAP  ai  sensi  del
          presente codice sono emanati nel rispetto  della  procedura
          prevista dall'articolo 191, commi 4 e 5. 
              (Omissis).". 
              L'articolo 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 10. Segreto d'ufficio 
              1. Tutte le  notizie,  le  informazioni  e  i  dati  in
          possesso dell'ISVAP  in  ragione  della  sua  attivita'  di
          vigilanza sono coperti  dal  segreto  d'ufficio  anche  nei
          confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi
          i casi previsti dalla legge per le indagini  su  violazioni
          sanzionate penalmente. 
              2.  I  dipendenti  dell'ISVAP,   nell'esercizio   delle
          funzioni di vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e  hanno
          l'obbligo  di   riferire   esclusivamente   al   presidente
          dell'ISVAP tutte  le  irregolarita'  constatate,  anche  se
          costituenti reato perseguibile d'ufficio. 
              3. I dipendenti dell'IVASS, i consulenti, i revisori  e
          gli esperti dei quali l'Istituto si avvale  sono  vincolati
          dal  segreto  d'ufficio,  anche  dopo  la  cessazione   del
          rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico. Tutte le
          notizie, informazioni, dati  ricevuti  da  questi  soggetti
          nell'esercizio  delle  loro  funzioni  non  possono  essere
          divulgati ad alcuna persona o autorita'  se  non  in  forma
          sommaria o aggregata in modo che non si possano individuare
          le singole imprese di assicurazione o di riassicurazione. 
              4. La disposizione di cui al comma 3  non  osta  a  che
          l'IVASS collabori, anche mediante scambio di  informazioni,
          con la Banca d'Italia,  la  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa  (CONSOB),  l'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza  sui
          fondi  pensione  (COVIP),   e   ciascuna   delle   suddette
          istituzioni collabora con  l'IVASS  al  fine  di  agevolare
          l'esercizio delle  rispettive  funzioni.  Non  puo'  essere
          reciprocamente opposto il segreto di ufficio. 
              5. Il segreto  di  ufficio  non  puo'  essere  altresi'
          opposto  nei  confronti  del   Ministro   delle   attivita'
          produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento  che
          acquisiscono i dati, le notizie e le  informazioni  secondo
          le competenze  e  le  modalita'  stabilite  nei  rispettivi
          regolamenti. 
              6. Le pubbliche amministrazioni  e  gli  enti  pubblici
          forniscono dati,  notizie  e  documenti  e  ogni  ulteriore
          collaborazione richiesta dall'ISVAP,  in  conformita'  alle
          leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 
              7. L'ISVAP, secondo  le  modalita'  e  alle  condizioni
          previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora,
          anche mediante scambio di informazioni,  con  l'AEAP  e  le
          altre autorita'  di  vigilanza  europee,  con  il  Comitato
          congiunto, con il  CERS,  con  le  istituzioni  dell'Unione
          europea e le  autorita'  di  vigilanza  dei  singoli  Stati
          membri, al fine di agevolare l'esercizio  delle  rispettive
          funzioni. L'ISVAP adempie nei confronti  di  tali  soggetti
          agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni
          dell'Unione europea. Le  informazioni  ricevute  dall'IVASS
          provenienti da Autorita' di vigilanza di altri Stati membri
          possono essere trasmesse ad altre autorita'  italiane  o  a
          terzi solo con il consenso dell'autorita' che le ha fornite
          e unicamente per i  fini  per  cui  il  consenso  e'  stato
          accordato. 
              7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle  disposizioni
          dell'Unione europea, l'ISVAP puo' concludere con  l'AEAP  e
          con le autorita' di  vigilanza  degli  altri  Stati  membri
          accordi che possono prevedere anche la delega  di  compiti;
          puo', inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione  delle
          controversie con le  autorita'  di  vigilanza  degli  altri
          Stati membri in situazioni transfrontaliere. 
              8.  Nell'ambito  di  accordi  di   cooperazione   e   a
          condizione di reciprocita' e  di  equivalenti  obblighi  di
          riservatezza, l'ISVAP puo' scambiare  informazioni  con  le
          autorita' competenti degli Stati terzi rispetto  all'Unione
          europea. 
              9. L'ISVAP puo' scambiare informazioni con le autorita'
          amministrative  o  giudiziarie  o  gli  altri  organi   che
          intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione  o
          concorsuali, in Italia o all'estero, relativi  ai  soggetti
          vigilati. Nei rapporti con le autorita' di Stati  terzi  lo
          scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui  al
          comma 7.". 
              L'articolo 14,  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 14. Requisiti e procedura 
              1.   L'ISVAP   rilascia   l'autorizzazione    di    cui
          all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni: 
              a) sia adottata la forma di  societa'  per  azioni,  di
          societa' cooperativa o di societa' di  mutua  assicurazione
          le cui  quote  di  partecipazione  siano  rappresentate  da
          azioni,  costituite  ai   sensi,   rispettivamente,   degli
          articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonche' nella
          forma di societa' europea ai sensi del regolamento (CE)  n.
          2157/2001 relativo allo statuto della societa' europea e la
          forma di societa' cooperativa europea (SCE)  ai  sensi  del
          regolamento (CE) n. 1435/2003; 
              b) la direzione generale e amministrativa  dell'impresa
          richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; 
              c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili
          necessari per coprire  il  minimo  assoluto  del  Requisito
          Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter,  comma  1,
          lettera d), pari ad un importo non inferiore a: 
              1) 2.500.000  euro  per  le  imprese  di  assicurazione
          danni, comprese le imprese di assicurazione captive,  salva
          l'ipotesi in cui sia  coperta  la  totalita'  o  parte  dei
          rischi compresi in  uno  dei  rami  da  10  a  15  elencati
          all'articolo 2, comma 3, nel qual caso l'importo e' elevato
          a 3.700.000 euro; 
              2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita,
          comprese le imprese di assicurazione captive; 
              3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui
          ai  numeri  1)  e  2),  per  le  imprese   che   esercitano
          congiuntamente i rami vita e danni di cui all'articolo  13,
          comma 1. 
              c-bis)  l'impresa  dimostri  che  sara'  in  grado   di
          detenere i fondi propri ammissibili necessari  per  coprire
          in prospettiva il Requisito Patrimoniale  di  Solvibilita',
          di cui all'articolo 45-bis; 
              c-ter)  l'impresa  dimostri  che  sara'  in  grado   di
          detenere i fondi propri di base ammissibili  necessari  per
          coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo  di
          cui all'articolo 47-bis; 
              d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo  e
          allo statuto,  un  programma  di  attivita'  conforme  alle
          indicazioni fornite all'articolo 14-bis, commi 1 e 2; 
              e) i titolari di partecipazioni  qualificate  siano  in
          possesso   dei   requisiti   di   onorabilita'    stabiliti
          dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio
          dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68; 
              e-bis)  l'impresa  dimostri  che  sara'  in  grado   di
          conformarsi al sistema di  governo  societario  di  cui  al
          Titolo III, Capo I; 
              f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo nonche' coloro che svolgono  funzioni
          fondamentali all'interno dell'impresa siano in possesso dei
          requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza
          indicati dall'articolo 76; 
              g) non sussistano,  tra  l'impresa  o  i  soggetti  del
          gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
          ostacolino  l'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza; 
              h) siano indicati il nome e l'indirizzo del  mandatario
          per la liquidazione dei sinistri da designare  in  ciascuno
          degli altri Stati membri,  se  i  rischi  da  coprire  sono
          classificati nei rami 10 e 12  dell'articolo  2,  comma  3,
          esclusa la responsabilita' del vettore. 
              1-bis. L'impresa di assicurazione che intende  ottenere
          l'autorizzazione ad esercitare congiuntamente i rami vita e
          i rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3,
          e' tenuta a dimostrare, altresi', che: 
              a)  possiede  i  fondi  propri  di   base   ammissibili
          necessari per coprire  il  minimo  assoluto  del  Requisito
          Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita  e
          il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le
          imprese di assicurazione danni secondo quanto stabilito dal
          comma 1, lettera c) del presente articolo; 
              b) si impegna a  coprire  in  prospettiva  i  Requisiti
          Patrimoniali Minimi  Nozionali  di  cui  all'articolo  348,
          comma 2-ter. 
              2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla  verifica
          delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita
          la sana e  prudente  gestione,  senza  che  si  possa  aver
          riguardo  alla  struttura  e  all'andamento   dei   mercati
          interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione  e'
          specificatamente e adeguatamente motivato ed e'  comunicato
          all'impresa  interessata   entro   novanta   giorni   dalla
          presentazione della domanda di autorizzazione completa  dei
          documenti richiesti. 
              3.  Non  si  puo'  dare  corso  al   procedimento   per
          l'iscrizione nel  registro  delle  imprese  se  non  consti
          l'autorizzazione di cui all'articolo 13. 
              4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro  delle
          imprese,  iscrive  in  un'apposita  sezione  dell'albo   le
          imprese di assicurazione autorizzate in  Italia  e  ne  da'
          pronta comunicazione all'impresa  interessata.  Le  imprese
          indicano negli atti  e  nella  corrispondenza  l'iscrizione
          all'albo. 
              5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura  di
          autorizzazione,  inclusi  l'aggiornamento   degli   importi
          previsti per il rilascio dell'autorizzazione e le forme  di
          pubblicita' dell'albo. 
              5-bis. L'IVASS comunica  all'AEAP  ogni  autorizzazione
          rilasciata ai fini della  pubblicazione  nell'elenco  dalla
          stessa tenuto, con l'indicazione: 
              a) dei rami e dei  rischi  per  i  quali  l'impresa  e'
          autorizzata; 
              b) dell'eventuale abilitazione ad operare  negli  altri
          Stati membri in stabilimento o  in  libera  prestazione  di
          servizi.". 
              L'articolo 17,  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  17.  Procedura  per  l'accesso  in   regime   di
          stabilimento 
              1.  L'ISVAP,  entro  sessanta  giorni  dalla  data   di
          ricevimento della richiesta di cui all'articolo 16, ove non
          rilevi l'esistenza degli impedimenti previsti al  comma  2,
          trasmette la comunicazione all'autorita' di vigilanza dello
          Stato  membro  nel  quale  l'impresa  intende   stabilirsi,
          unitamente ad una certificazione attestante che  l'impresa,
          per l'insieme  delle  sue  attivita',  copre  il  Requisito
          Patrimoniale di Solvibilita' ed il  Requisito  Patrimoniale
          Minimo calcolati in  conformita'  agli  articoli  45-bis  e
          47-ter. 
              2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora  abbia  motivo
          di  dubitare  dell'adeguatezza  del  sistema   di   governo
          societario o della stabilita' della situazione  finanziaria
          dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attivita'
          presentato, ovvero quando il  rappresentante  generale  non
          possieda i requisiti di onorabilita' e di  professionalita'
          di cui all'articolo 76. 
              3. L'ISVAP informa prontamente l'impresa  dell'avvenuta
          comunicazione ai sensi  del  comma  1  ovvero  del  diniego
          motivato ai sensi del comma 2. 
              4. L'impresa non puo' insediare la  sede  secondaria  e
          dare  inizio  all'attivita'  prima  di  aver  ricevuto  una
          comunicazione da parte dell'autorita'  di  vigilanza  dello
          Stato membro nel quale intende stabilirsi o,  nel  caso  di
          silenzio, prima che siano  trascorsi  sessanta  giorni  dal
          momento in cui tale autorita'  ha  ricevuto  dall'ISVAP  la
          comunicazione di cui  all'articolo  16.  L'ISVAP  trasmette
          prontamente all'impresa ogni altra comunicazione,  che  sia
          ricevuta dalla autorita' di vigilanza  dello  Stato  membro
          ospitante  e  che  pervenga  entro  il  medesimo   termine,
          relativamente alle disposizioni di interesse generale  alle
          quali la sede secondaria deve attenersi. 
              5. L'impresa, qualora intenda modificare  il  contenuto
          della comunicazione effettuata ai sensi  dell'articolo  16,
          deve informarne l'ISVAP e l'autorita'  di  vigilanza  dello
          Stato  membro  ospitante  almeno  trenta  giorni  prima  di
          mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP, entro  sessanta
          giorni dalla data di  ricevimento  delle  informazioni,  ne
          valuta la rilevanza  in  relazione  alla  permanenza  delle
          condizioni   che   hanno   giustificato    l'invio    della
          comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad
          informare  l'autorita'  competente   dello   Stato   membro
          interessato. L'ISVAP trasmette prontamente all'impresa ogni
          eventuale  comunicazione  che  pervenga  dall'autorita'  di
          vigilanza dello Stato membro della sede secondaria entro il
          medesimo termine.". 
              L'articolo 19,  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  19.  Procedura  per  l'accesso  in   regime   di
          prestazione di servizi 
              1.  L'ISVAP,  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
          ricevimento della comunicazione  di  cui  all'articolo  18,
          trasmette all'autorita' di vigilanza  dello  Stato  membro,
          nel quale l'impresa si propone  di  operare  in  regime  di
          liberta'  di  prestazione   di   servizi,   le   necessarie
          informazioni  stabilite  dall'IVASS   con   regolamento   e
          contestualmente ne da' notizia all'impresa interessata. 
              2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora  abbia  motivo
          di  dubitare  dell'adeguatezza  del  sistema   di   governo
          societario o della stabilita' della situazione  finanziaria
          dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attivita'
          presentato.  In  tale  caso  l'ISVAP  adotta  provvedimento
          motivato, che trasmette all'impresa  interessata  entro  il
          termine indicato al comma 1. 
              3. L'impresa puo' dare inizio all'attivita' dal momento
          in   cui   riceve   dall'ISVAP    l'avviso    dell'avvenuta
          trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. 
              4. L'impresa, qualora intenda modificare  il  contenuto
          della  comunicazione  effettuata,  applica   la   procedura
          prevista dall'articolo 17, comma 5.". 
              Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi'
          recita: 
              "Art. 21. Attivita' svolta da sedi  secondarie  situate
          in altri Stati membri 
              (Omissis). 
              3. L'esercizio dell'attivita' di  cui  al  comma  1  e'
          soggetto alle disposizioni  applicabili  alle  imprese  con
          sede legale in Italia,  nonche'  agli  articoli  23,  comma
          1-bis, e 26.". 
              L'articolo 23 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 23. Attivita' in regime di stabilimento 
              1. L'accesso all'attivita' dei rami  vita  o  dei  rami
          danni  in  regime  di  stabilimento  nel  territorio  della
          Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in
          un altro Stato membro, e'  subordinato  alla  comunicazione
          all'ISVAP, da parte dell'autorita'  di  vigilanza  di  tale
          Stato, delle  informazioni  e  degli  adempimenti  previsti
          dalle   disposizioni   dell'ordinamento   comunitario.   Se
          l'impresa  si  propone  di  assumere   rischi   concernenti
          l'assicurazione obbligatoria della  responsabilita'  civile
          derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei
          natanti, la  comunicazione  include  la  dichiarazione  che
          l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano
          e aderente al  Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della
          strada. 
              1-bis.   E'   considerato   esercizio    dell'attivita'
          assicurativa in regime di stabilimento ai sensi  del  comma
          1,  anche  in  assenza  di  succursali,  agenzie   o   sedi
          secondarie, qualsiasi presenza  permanente  nel  territorio
          della Repubblica, inclusa l'organizzazione di  un  semplice
          ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero
          da una persona indipendente ma incaricata di agire in  modo
          permanente per conto dell'impresa stessa. 
              2. Il rappresentante  generale  della  sede  secondaria
          deve essere munito di un mandato comprendente espressamente
          anche i poteri di rappresentare  l'impresa  in  giudizio  e
          davanti a tutte  le  autorita'  della  Repubblica,  nonche'
          quello di concludere e  sottoscrivere  i  contratti  e  gli
          altri  atti  relativi   alle   attivita'   esercitate   nel
          territorio della  Repubblica.  Il  rappresentante  generale
          deve avere domicilio all'indirizzo della  sede  secondaria.
          Qualora la rappresentanza  sia  conferita  ad  una  persona
          giuridica, questa deve avere la sede legale nel  territorio
          della Repubblica e deve a sua volta designare come  proprio
          rappresentante una persona fisica che  abbia  domicilio  in
          Italia e che  sia  munita  di  un  mandato  comprendente  i
          medesimi poteri. 
              3.  Nel  termine  di  trenta  giorni  dalla   data   di
          ricevimento    della    comunicazione    l'ISVAP     indica
          all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la
          normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che
          l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'. 
              4. L'impresa di cui al comma 1 puo' insediare  la  sede
          secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della
          Repubblica dal momento  in  cui  riceve  dall'autorita'  di
          vigilanza  dello  Stato   di   origine   la   comunicazione
          dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza  del
          termine di cui al comma 3. 
              5.  L'impresa  di  cui  al  comma  1,  qualora  intenda
          modificare la comunicazione effettuata, ne informa  l'ISVAP
          almeno trenta  giorni  prima  di  mettere  in  atto  quanto
          comunicato. L'ISVAP valuta la rilevanza delle  informazioni
          ricevute in relazione alla permanenza dei  presupposti  che
          hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se
          del caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro
          interessato.". 
              L'articolo 24 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 24. Attivita' in regime di prestazione di servizi 
              1. L'accesso all'attivita' dei rami  vita  o  dei  rami
          danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi  nel
          territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente
          la sede legale in un altro  Stato  membro,  e'  subordinato
          alla comunicazione all'ISVAP, da  parte  dell'autorita'  di
          vigilanza  di  tale  Stato,  delle  informazioni  e   degli
          adempimenti previsti  dalle  disposizioni  dell'ordinamento
          comunitario. Se l'impresa si  propone  di  assumere  rischi
          concernenti     l'assicurazione     obbligatoria      della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti,  la  comunicazione  include
          l'indicazione   del   nominativo    e    l'indirizzo    del
          rappresentante  per  la  gestione  dei   sinistri   e   una
          dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio
          centrale italiano e aderente al Fondo di  garanzia  per  le
          vittime della strada. 
              2.  L'impresa  di  cui  al  comma   1   puo'   iniziare
          l'attivita' dal momento in  cui  l'ISVAP  attesta  di  aver
          ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza dello
          Stato di origine di cui al comma 1. 
              3. L'impresa di cui  al  comma  1  comunica  all'ISVAP,
          attraverso l'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  membro
          d'origine,  ogni  modifica  che  intende   apportare   alla
          comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica
          in regime di liberta' di prestazione di servizi. 
              4. (Soppresso).". 
              Il comma 1 dell'articolo 25, del decreto legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 25. Rappresentante per la gestione dei sinistri 
              1.  L'impresa  di  assicurazione  comunitaria,  qualora
          intenda operare nel territorio della Repubblica  in  regime
          di liberta' di prestazione di servizi  per  l'assicurazione
          obbligatoria della responsabilita' civile  derivante  dalla
          circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina  un
          rappresentante incaricato della  gestione  dei  sinistri  e
          della   liquidazione   dei   relativi   risarcimenti.    Al
          rappresentante possono essere indirizzate le  richieste  di
          risarcimento da parte dei terzi aventi diritto. 
              (Omissis).". 
              L'articolo 26,  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 26. Elenco delle imprese comunitarie operanti  in
          Italia 
              1.  L'ISVAP  pubblica,  in  appendice  all'albo   delle
          imprese  di  assicurazione  comunitarie,   l'elenco   delle
          imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami  vita  e
          dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di
          stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi.". 
              L'articolo 27 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 27. Rispetto delle norme di interesse generale 
              1. L'impresa  di  assicurazione  comunitaria  non  puo'
          stipulare  contratti,  nonche'  fare  ricorso  a  forme  di
          pubblicita'  che  siano  in  contrasto   con   disposizioni
          nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle  poste
          a protezione degli assicurati e degli altri aventi  diritto
          a prestazioni assicurative.". 
              L'articolo 28 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 28. Attivita' in regime di stabilimento 
              1.  L'impresa  di  assicurazione  di  un  Paese  terzo,
          qualora intenda esercitare nel territorio della  Repubblica
          i rami vita o i rami danni, e' preventivamente  autorizzata
          dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino. 
              2.  L'autorizzazione  e'  efficace   limitatamente   al
          territorio   nazionale,    salva    l'applicazione    delle
          disposizioni sulle condizioni per  l'accesso  all'attivita'
          all'estero in regime di liberta' di prestazione di servizi. 
              3. L'impresa, qualora nello Stato di  origine  eserciti
          congiuntamente i rami vita e  i  rami  danni,  puo'  essere
          autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni  o  i
          rami   vita,   salvo    che    richieda    l'autorizzazione
          all'esercizio  dei  rami  vita  e  dei  rami  infortuni   e
          malattia. 
              4. L'impresa di cui  al  comma  1  deve  insediare  nel
          territorio della Repubblica una sede secondaria e  nominare
          un rappresentante generale che abbia residenza in Italia  e
          che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma
          2, nonche' del potere di compiere le operazioni  necessarie
          per la costituzione ed il vincolo del  deposito  cauzionale
          previsto  dal  comma  5.  Qualora  la  rappresentanza   sia
          conferita  ad  una  persona  giuridica,   si   applica   la
          disposizione contenuta nell'articolo 23,  comma  2,  ultimo
          periodo. Il  rappresentante  generale  o,  se  diversa,  la
          persona  preposta  alla  gestione  effettiva   della   sede
          secondaria  deve  essere  in  possesso,   per   la   durata
          dell'incarico,   dei   requisiti    di    onorabilita'    e
          professionalita' previsti dall'articolo 76. 
              5.  L'ISVAP  determina,  con  regolamento,  gli   altri
          requisiti per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi
          compreso l'obbligo di presentare un programma di attivita',
          nonche' il possesso  nel  territorio  della  Repubblica  di
          investimenti per  un  ammontare  almeno  alla  meta'  degli
          importi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c)  e  con
          il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa  depositi
          e prestiti o presso la Banca d'Italia,  di  una  somma,  in
          numerario  o  in  titoli,  pari   ad   almeno   un   quarto
          dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e
          4. (34) 
              6. Con il regolamento di cui al comma  5  sono  inoltre
          disciplinati i procedimenti e le condizioni  di  estensione
          dell'attivita' ad altri rami, di  esercizio  congiunto  dei
          rami vita e dei rami infortuni  e  malattia  e  di  diniego
          dell'autorizzazione (34). Si applica l'articolo 15. 
              7. L'autorizzazione non puo' essere altresi' rilasciata
          quando  non  sia  rispettato  dallo  Stato  di  origine  il
          principio di parita' di trattamento o di  reciprocita'  nei
          confronti  delle  imprese  aventi  la   sede   legale   nel
          territorio della  Repubblica  che  intendano  costituire  o
          abbiano  gia'   costituito   in   tale   Stato   una   sede
          secondaria.". 
              Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 29. Divieto di operare in regime  di  prestazione
          di servizi 
              1.  E'  vietato   all'impresa   di   un   Paese   terzo
          l'esercizio,    nel    territorio     della     Repubblica,
          dell'attivita' nei rami vita o nei rami danni in regime  di
          liberta' di prestazione di servizi. 
              (Omissis).". 
              L'articolo 32 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 32. Determinazione delle tariffe nei rami vita 
              1.  I  premi  relativi  alle  assicurazioni   ed   alle
          operazioni  indicate  nell'articolo  2,   comma   1,   sono
          calcolati,  per  ciascuna  nuova  tariffa,  sulla  base  di
          adeguate ipotesi  attuariali  che  consentano  all'impresa,
          mediante il ricorso ai premi ed ai  relativi  proventi,  di
          far  fronte  ai  costi  e  alle  obbligazioni  assunte  nei
          confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire
          per i singoli contratti le riserve tecniche  necessarie.  A
          tal fine puo' essere presa in considerazione la  situazione
          patrimoniale e finanziaria  dell'impresa,  ma  non  possono
          essere impiegate in modo sistematico e  permanente  risorse
          che  non  derivano  dai  premi  pagati   e   dai   relativi
          rendimenti, in modo da non ledere la solvibilita' sul lungo
          termine. 
              2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel  rispetto
          dei principi di cui all'articolo 33, nonche'  delle  regole
          applicative dei principi attuariali riconosciute dall'ISVAP
          con regolamento. 
              3.(Abrogato). 
              4. Nel caso di utilizzazione sistematica  e  permanente
          di risorse estranee  ai  premi  ed  ai  relativi  proventi,
          l'ISVAP puo' vietare  l'ulteriore  commercializzazione  dei
          prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione  di
          squilibrio. 
              5. E' consentito  l'impiego  di  formule  tariffarie  a
          premio naturale a condizione  che  sia  data  una  adeguata
          informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo
          restando il divieto di revisione delle  basi  tecniche.  In
          caso di violazione del divieto il contratto e' nullo  e  si
          applica l'articolo 167, comma 2. 
              6. L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi essenziali
          delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei  premi  e
          delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.". 
              L'articolo 33 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 33. Tasso di interesse garantibile nei  contratti
          relativi ai rami vita 
              1. (Abrogato). 
              2. (Abrogato). 
              3. L'impresa definisce il tasso di interesse  garantito
          nei contratti relativi ai rami vita,  in  coerenza  con  le
          proprie politiche di investimento e del sistema di gestione
          dei rischi di cui gli articoli 30, comma 5, e 30-bis, commi
          3, lettera a), e 9, attenendosi a criteri  prudenziali.  Il
          tasso tiene conto  della  moneta  in  cui  e'  espresso  il
          contratto e degli attivi corrispondenti. 
              4. (Abrogato). 
              5. (Abrogato). 
              5-bis. L'IVASS, ai fini di cui all'articolo  5,  ed  in
          particolare nel casi di cui al  comma  1-ter  del  suddetto
          articolo, puo' determinare limiti  alle  basi  tecniche  di
          costruzioni tariffarie e ai tassi di interesse  garantibili
          da contratti relativi ai rami vita, che  siano  applicabili
          per periodi di tempo definiti. 
              6. (Abrogato).". 
              Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art.  35.  Determinazione  delle  tariffe   nei   rami
          responsabilita' civile veicoli e natanti 
              1.   Nella   formazione   delle   tariffe   nei    rami
          responsabilita' civile veicoli e natanti l'impresa  calcola
          distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con
          le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed  estese
          ad  almeno  cinque  esercizi.  Ove  tali  basi  non   siano
          disponibili, l'impresa  puo'  fare  ricorso  a  rilevazioni
          statistiche di mercato. 
              (Omissis).". 
              L'articolo 37-bis del decreto legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 37-bis. Riserve tecniche del lavoro indiretto 
              1.   L'impresa   di    assicurazione    che    esercita
          congiuntamente l'attivita' di  riassicurazione  costituisce
          per il lavoro indiretto le riserve tecniche  alla  fine  di
          ciascun  esercizio,  al  lordo  delle   retrocessioni,   in
          relazione  agli  impegni  assunti,  in  coerenza   con   le
          disposizioni del presente  Titolo  e  con  le  disposizioni
          dell'Unione europea direttamente applicabili. 
              2. (Abrogato).". 
              L'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 38. Copertura delle riserve tecniche 
              1. Le riserve  tecniche  sono  coperte  con  attivi  di
          proprieta' dell'impresa. 
              1-bis. L'impresa investe gli attivi a  copertura  delle
          riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi  e
          delle obbligazioni assunte e alla durata delle passivita' e
          nel migliore interesse dei  contraenti,  degli  assicurati,
          dei  beneficiari  e  degli  aventi  diritto  a  prestazioni
          assicurative, tenendo conto degli obiettivi strategici resi
          noti dall'impresa. 
              1-ter. In caso di conflitto di interessi,  l'impresa  o
          il  soggetto  che  gestisce  il  portafoglio  di  attivita'
          dell'impresa garantisce che l'investimento  sia  realizzato
          nel migliore interesse dei  contraenti,  degli  assicurati,
          dei  beneficiari  e  degli  aventi  diritto  a  prestazioni
          assicurative. 
              2. Gli attivi di cui al comma 1-bis  possono  includere
          anche i finanziamenti concessi nei  confronti  di  soggetti
          diversi dalle persone fisiche e  dalle  microimprese,  come
          definite dall'articolo 2, paragrafo 1,  dell'allegato  alla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione  europea.  In
          tal caso l'IVASS stabilisce condizioni e  limiti  operativi
          tenendo conto dei seguenti criteri: 
              a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati  da
          una  banca  o  da  un  intermediario  finanziario  iscritto
          nell'albo di cui all'articolo 106 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
              b) la banca o l'intermediario finanziario di  cui  alla
          lettera    a)    trattenga    un    interesse     economico
          nell'operazione,  pari  ad  almeno  il  5  per  cento   del
          finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca
          o   intermediario   finanziario,   fino    alla    scadenza
          dell'operazione; 
              c) il sistema dei  controlli  interni  e  gestione  dei
          rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di  comprendere
          a pieno i rischi, in particolare  di  credito,  connessi  a
          tale categoria di attivi; 
              d) l'impresa sia  dotata  di  un  adeguato  livello  di
          patrimonializzazione; l'esercizio  autonomo  dell'attivita'
          di    individuazione    dei     prenditori     da     parte
          dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere
          a) e b), e' sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS. 
              3. (Abrogato). 
              4. (Abrogato). 
              5. In caso di attivi a copertura che  rappresentano  un
          investimento in una societa'  controllata,  che  per  conto
          dell'impresa di assicurazione ne gestisce  in  tutto  o  in
          parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta
          applicazione delle norme e dei principi di cui al  presente
          articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla  societa'
          controllata. 
              6. (Abrogato).". 
              L'articolo 41 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 41. Contratti direttamente collegati ad indici  o
          a  quote  di  organismi  di  investimento  collettivo   del
          risparmio 
              1. Qualora le  prestazioni  previste  in  un  contratto
          siano direttamente collegate al valore delle  quote  di  un
          organismo di investimento collettivo del  risparmio  oppure
          al valore di attivi contenuti in un fondo interno  detenuto
          dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative
          a  tali  contratti  sono  rappresentate  con   la   massima
          approssimazione possibile  dalle  quote  dell'organismo  di
          investimento collettivo del risparmio oppure da quelle  del
          fondo interno, se e' suddiviso in  quote  definite,  oppure
          dagli attivi contenuti nel fondo stesso. 
              2. Qualora le  prestazioni  previste  in  un  contratto
          siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un
          altro valore di riferimento diverso da  quelli  di  cui  al
          comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono
          rappresentate  con  la  massima  approssimazione  possibile
          dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure,
          qualora le quote non siano definite, da attivi di  adeguata
          sicurezza  e  negoziabilita'  che  corrispondano  il   piu'
          possibile a quelli su cui si basa il valore di  riferimento
          particolare. 
              3. Agli  attivi  detenuti  a  copertura  delle  riserve
          tecniche relative ai contratti di cui ai commi  1  e  2  si
          applicano l'articolo 37-ter, commi  1,  2,  4,  5  e  6,  e
          l'articolo 38. 
              4. Agli  attivi  detenuti  a  copertura  delle  riserve
          tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1  e  2  che
          comprendano una garanzia di risultato  dell'investimento  o
          qualsiasi altra prestazione  garantita,  si  applicano  gli
          articoli 37-ter e 38. 
              5. L'IVASS, con regolamento, puo' limitare  i  tipi  di
          attivi  o  i  valori  di  riferimento  cui  possono  essere
          collegate le prestazioni, nel caso in  cui  il  rischio  di
          investimento sia sopportato  dall'assicurato  che  sia  una
          persona fisica. Per i contratti  di  assicurazione  le  cui
          prestazioni sono direttamente  collegate  al  valore  delle
          quote  di  un  organismo  di  investimento  collettivo  del
          risparmio,  le  disposizioni  stabilite   dall'IVASS   sono
          coerenti con quanto previsto  dal  decreto  legislativo  16
          aprile 2012, n. 47.". 
              L'articolo 42 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 42.  Registro  degli  attivi  a  copertura  delle
          riserve tecniche 
              1. L'impresa tiene un registro  da  cui  risultano  gli
          attivi a copertura delle  riserve  tecniche.  In  qualsiasi
          momento  l'importo  degli  attivi  iscritti  deve   essere,
          tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno  pari
          all'ammontare delle riserve tecniche. 
              1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli  attivi  posti  a
          copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro
          per un importo netto  dei  debiti  contratti  per  la  loro
          acquisizione e delle eventuali poste rettificative  e  sono
          valutati in  conformita'  alle  disposizioni  dell'articolo
          35-quater. 
              1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa  per  coprire
          le  riserve  tecniche   relative   alle   accettazioni   in
          riassicurazione  devono  essere  gestiti   ed   organizzati
          separatamente  dalle  attivita'  di  assicurazione  diretta
          senza possibilita' di trasferimenti. 
              2. Gli attivi posti a copertura delle riserve  tecniche
          ed iscritti nel registro sono riservati in  modo  esclusivo
          all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con
          i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono.  Gli
          attivi di cui al presente  comma  costituiscono  patrimonio
          separato   rispetto   alle   altre    attivita'    detenute
          dall'impresa e non iscritte nel registro. 
              3. L'impresa comunica  all'ISVAP  la  situazione  degli
          attivi risultante  dal  registro.  L'ISVAP  determina,  con
          regolamento, le disposizioni per la formazione e la  tenuta
          del  registro,  con  particolare  riguardo  all'annotazione
          delle  operazioni  effettuate,  nonche'   i   termini,   le
          modalita' e gli schemi per le comunicazioni periodiche.". 
              L'articolo 42-bis del decreto legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 42-bis. Attivi a copertura delle riserve tecniche
          del lavoro indiretto 
              1. (Abrogato). 
              2. Gli attivi a copertura delle  riserve  tecniche  del
          lavoro indiretto dei  rami  vita  e  dei  rami  danni  sono
          investiti nel rispetto del principio della persona prudente
          di cui all'articolo 37-ter e  tengono  conto  del  tipo  di
          affari  assunti  dall'impresa  ed  in  particolare,   della
          natura, dell'ammontare e della cadenza  dei  pagamenti  nei
          confronti dell'impresa cedente. 
              3. (Abrogato).". 
              L'articolo 43 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  43.  Riserve  tecniche  relative   all'attivita'
          esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi 
              1. Per le obbligazioni assunte  dalle  sedi  secondarie
          situate in Stati terzi, l'impresa  costituisce  le  riserve
          tecniche previste dalle leggi di tali Stati  e  dispone  di
          attivi sufficienti alla relativa copertura  secondo  quanto
          disposto dall'articolo 38. 
              2. (Abrogato).". 
              La rubrica del Titolo  IV  del  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse, i' come modificata dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Titolo IV 
              IMPRESE LOCALI E PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI". 
              L'articolo 52 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 52. Particolari mutue assicuratrici 
              1.  La  mutua  assicuratrice,   costituita   ai   sensi
          dell'articolo  2546  del  codice  civile,  e'   qualificata
          particolare mutua assicuratrice ai sensi del presente  Capo
          quando ricorrono le  condizioni  rispettivamente  stabilite
          nei commi 2 e 3. Tale impresa puo'  esercitare  l'attivita'
          assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente
          al   territorio   della   Repubblica,   senza   che   trovi
          applicazione la disciplina sui requisiti per  l'accesso  di
          cui al capo II del titolo II. Le  quote  di  partecipazione
          devono essere rappresentate da azioni. 
              2. La mutua assicuratrice, ai fini  dell'esercizio  dei
          rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilita'  di
          esigere  contributi  supplementari,   o   di   ridurre   le
          prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad
          euro cinquecentomila. 
              3. La mutua assicuratrice, ai fini  dell'esercizio  dei
          rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilita' di
          esigere contributi supplementari  e  riscuotere  contributi
          annui non superiori ad un milione di euro, provenienti  per
          almeno la meta' dai soci. 
              4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3  sono  superati
          durante tre esercizi consecutivi, a  decorrere  dal  quarto
          esercizio l'impresa cessa di essere qualificata particolare
          mutua assicuratrice, non e' piu' soggetta alle disposizioni
          del   presente   Capo   ed   e'   tenuta    a    richiedere
          l'autorizzazione ai  sensi  dell'articolo  51-quater  o  ai
          sensi  dell'articolo  13,  in  caso  di  superamento  degli
          importi di cui all'articolo  51-ter,  entro  trenta  giorni
          dall'approvazione del bilancio relativo al terzo  esercizio
          nel quale gli importi sono stati superati.". 
              Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 53. Attivita' esercitabili 
              (Omissis). 
              3.  Le   particolari   mutue   assicuratrici   limitano
          l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami  vita  o  dei
          soli rami danni ed alle operazioni connesse o  strumentali.
          Si applica l'articolo 12.". 
              L'articolo 55 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 55. Autorizzazione 
              1.  L'ISVAP  o,  nel  caso  delle  regioni  a   statuto
          speciale, l'organo regionale a cio' preposto, fermo  quanto
          disposto all'articolo 347, commi  3  e  4,  autorizzano  le
          mutue assicuratrici di cui all'articolo 52. 
              2. (Abrogato). 
              3.  L'ISVAP,  con  regolamento,  determina,  salve   le
          competenze   delle   regioni   a   statuto   speciale,   il
          procedimento per il rilascio, l'estensione  ed  il  diniego
          dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3.". 
              L'articolo 56,  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 56. Regime  applicabile  alle  particolari  mutue
          assicuratrici 
              1. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  3,  l'IVASS,
          determina, con regolamento, la disciplina applicabile  alle
          particolari mutue assicuratrici  di  cui  all'articolo  52,
          tenuto  conto  delle   dimensioni   e   delle   limitazioni
          all'attivita' assicurativa, e specificamente: 
              a)    le    disposizioni    relative    all'adeguatezza
          patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi  di
          tenuta   dei   registri   contabili   nonche'   quelli   di
          comunicazione all'autorita' di vigilanza; 
              b)  i  requisiti  di   onorabilita',   indipendenza   e
          professionalita' degli esponenti aziendali; 
              c) le disposizioni di cui ai titoli  VIII,  XIII,  XIV,
          XVI e XVIII in quanto compatibili. 
              2. (Abrogato). 
              3. Alle  particolari  mutue  assicuratrici  di  cui  al
          presente Capo non si applicano  gli  articoli  2346,  sesto
          comma, 2349, secondo  comma,  2519,  secondo  comma,  2526,
          2541,   2543,   2544,   secondo   comma,   primo   periodo,
          2545-quater, 2545-quinquies,  2545-octies,  secondo  comma,
          2545-undecies,      terzo      comma,       2545-terdecies,
          2545-quinquiesdecies,                    2545-sexiesdecies,
          2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.". 
              L'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 57. Attivita' di riassicurazione 
              1. L'esercizio della sola attivita'  riassicurativa  e'
          riservata alle imprese di riassicurazione. 
              2.  L'impresa  di  riassicurazione   limita   l'oggetto
          sociale  all'esercizio  della   riassicurazione   ed   alle
          operazioni  connesse  o  strumentali.  Rientrano  in   tali
          operazioni la funzione di impresa di  partecipazione  e  le
          attivita' svolte nell'ambito  del  settore  finanziario  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 1,  lettera  m),  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n. 142. 
              3. E' vietata  la  costituzione  nel  territorio  della
          Repubblica di societa'  che  hanno  per  oggetto  esclusivo
          l'esercizio all'estero dell'attivita' riassicurativa. 
              4.   L'impresa   di    assicurazione    che    esercita
          congiuntamente  l'attivita'   di   riassicurazione   rimane
          soggetta alla disciplina di cui al titolo II.". 
              L'articolo 57-bis del decreto legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 57-bis. Societa' veicolo 
              1.  L'esercizio  dell'attivita'  nel  territorio  della
          Repubblica da parte di societa' veicolo aventi sede  legale
          nel  territorio  della  Repubblica  e'   subordinato   alla
          preventiva autorizzazione dell'ISVAP. 
              2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dello sviluppo economico,  sono  stabilite  le
          condizioni per l'accesso e per  l'esercizio  dell'attivita'
          da  parte  delle  societa'  veicolo.  In  particolare,   il
          regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a: 
              a) la portata dell'autorizzazione; 
              b)  le  condizioni  obbligatorie   da   includere   nei
          contratti stipulati; 
              c) i requisiti di onorabilita'  e  di  professionalita'
          dei gestori della societa' veicolo; 
              d) i  requisiti  di  professionalita'  ed  onorabilita'
          degli  azionisti  o  dei  titolari  di  una  partecipazione
          qualificata nella societa' veicolo; 
              e)  le  procedure   amministrative   e   contabili,   i
          meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi; 
              f)  i  requisiti  in  materia  di  bilancio,  scritture
          contabili e informazioni statistiche e prudenziali; 
              g) i requisiti di solvibilita'.". 
              L'articolo 58 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 58. Autorizzazione 
              1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della
          Repubblica  e   che   intende   esercitare   esclusivamente
          l'attivita' di riassicurazione e'  autorizzata  dall'ISVAP,
          con  provvedimento  da  pubblicare  nel  Bollettino,   alle
          condizioni previste dall'articolo 59. 
              2. L'autorizzazione e' rilasciata per uno  o  piu'  dei
          rami  vita  o  per  uno  o  piu'  dei  rami  danni  oppure,
          congiuntamente, per uno o piu' dei rami vita e danni. 
              3. L'autorizzazione e' valida per il  territorio  della
          Repubblica,  per  quello  degli  altri  Stati  membri,  nel
          rispetto delle disposizioni  relative  alle  condizioni  di
          accesso in regime  di  stabilimento  o  di  prestazione  di
          servizi di cui agli articoli 59-ter  e  59-quater,  nonche'
          per  quello  degli  Stati   terzi   di   cui   all'articolo
          59-quinquies,  nel  rispetto  della  legislazione  di  tali
          Stati.". 
              L'articolo 59,  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 59. Requisiti e procedura 
              1.   L'ISVAP   rilascia   l'autorizzazione    di    cui
          all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni: 
              a)  sia  adottata  la  forma  di  societa'  per  azioni
          costituita ai sensi dell'articolo 2325 del codice civile  o
          di societa'  europea  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
          2157/2001 relativo allo statuto della Societa' europea; 
              b) la direzione generale e amministrativa  dell'impresa
          richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; 
              c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili
          necessari per coprire  il  minimo  assoluto  del  Requisito
          Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 66-sexies, comma 1,
          lettera d), di ammontare non inferiore ad  euro  3.600.000,
          ad eccezione che per le imprese captive, per  le  quali  il
          Requisito Patrimoniale Minimo non puo' essere inferiore  ad
          euro 1.200.000; 
              c-bis)  l'impresa  dimostri  che  sara'  in  grado   di
          detenere i fondi propri ammissibili necessari  per  coprire
          in prospettiva il Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita'
          previsto all'articolo 45-bis; 
              c-ter)  l'impresa  dimostri  che  sara'  in  grado   di
          detenere i fondi propri di base ammissibili  necessari  per
          coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo  di
          cui all'articolo 47-bis; 
              d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo  e
          allo  statuto,   un   programma   di   attivita'   conforme
          all'articolo 14-bis, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed
          e); il programma descrive, altresi', il tipo di accordi  di
          riassicurazione che l'impresa  intende  concludere  con  le
          imprese cedenti; 
              e) i titolari di partecipazioni indicate  dall'articolo
          68  siano  in  possesso  dei  requisiti   di   onorabilita'
          stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i  presupposti  per
          il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68; 
              e-bis)  l'impresa  dimostri  che  sara'  in  grado   di
          conformarsi al sistema di  governo  societario  di  cui  al
          Titolo III, Capo I, Sezione I, e agli articoli 30,  30-bis,
          30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies e 30-septies; 
              f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo nonche' i responsabili delle funzioni
          fondamentali all'interno dell'impresa siano in possesso dei
          requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza
          indicati dall'articolo 76; 
              g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo
          di  appartenenza  e  altri  soggetti,  stretti  legami  che
          ostacolino  l'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza. 
              2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla  verifica
          delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita
          la sana e  prudente  gestione,  senza  che  si  possa  aver
          riguardo  alla  struttura  e  all'andamento   dei   mercati
          interessati.  Il  provvedimento   e'   specificatamente   e
          adeguatamente  motivato  ed   e'   comunicato   all'impresa
          interessata entro novanta giorni dalla presentazione  della
          domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti. 
              3.  Non  si  puo'  dare  corso  al   procedimento   per
          l'iscrizione nel  registro  delle  imprese  se  non  consti
          l'autorizzazione di cui all'articolo 58. 
              4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro  delle
          imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo  le  imprese
          di riassicurazione autorizzate in Italia e  ne  da'  pronta
          comunicazione  all'impresa  interessata.  L'impresa  indica
          negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo. 
              5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura  di
          autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo. 
              5-bis. L'IVASS comunica  all'AEAP  ogni  autorizzazione
          rilasciata ai fini della  pubblicazione  nell'elenco  dalla
          stessa tenuto, con l'indicazione: 
              1) dei rami e dei  rischi  per  i  quali  l'impresa  e'
          autorizzata; 
              2) dell'eventuale abilitazione ad operare  negli  altri
          Stati membri in stabilimento o  in  libera  prestazione  di
          servizi.". 
              L'articolo 59-bis del decreto legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note alle  premesse,  cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 59-bis. Estensione ad altri rami 
              1.    L'impresa    gia'    autorizzata    all'esercizio
          dell'attivita' riassicurativa in uno o  piu'  rami  vita  o
          danni che  intende  estendere  l'attivita'  ad  altri  rami
          indicati  nell'articolo  2,  commi  1  o  3,  deve   essere
          preventivamente   autorizzata   dall'ISVAP.   Si    applica
          l'articolo 59, comma 2. 
              2.  Per   ottenere   l'estensione   dell'autorizzazione
          l'impresa da' prova di essere in regola con le disposizioni
          relative alle riserve tecniche, al  Requisito  Patrimoniale
          di Solvibilita' ed al Requisito Patrimoniale Minimo. 
              2-bis. Per ottenere  l'estensione  dell'autorizzazione,
          l'impresa  deve  altresi'  presentare   un   programma   di
          attivita' conforme all'articolo 59, comma 1, lettera d). 
              3. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura per
          l'estensione  dell'autorizzazione  ad  altri  rami   e   il
          contenuto del programma di attivita'. (72) 
              4.  L'impresa  non  puo'  estendere  l'attivita'  prima
          dell'adozione del provvedimento che  aggiorna  l'albo,  del
          quale e' data pronta comunicazione all'impresa medesima. 
              4-bis. Il provvedimento  di  estensione  e'  comunicato
          all'AEAP in conformita' all'articolo 59, comma 5-bis.". 
              Il  comma   3   dell'articolo   60-bis,   del   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle
          note alle premesse, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              "Art. 60-bis. Attivita' in regime di stabilimento delle
          imprese aventi sede legale in uno Stato terzo 
              (Omissis). 
              3. L'impresa di cui  al  comma  1  deve  insediare  nel
          territorio della Repubblica una sede secondaria e  nominare
          un rappresentante generale che abbia residenza in Italia  e
          che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 60, comma
          2, nonche' del potere di compiere le operazioni  necessarie
          per la costituzione ed il vincolo del  deposito  cauzionale
          previsto  dall'articolo  28,  comma  5.  Il  rappresentante
          generale o, se diversa, la persona preposta  alla  gestione
          effettiva della sede secondaria deve  essere  in  possesso,
          per la durata dell'incarico, dei requisiti di  onorabilita'
          e professionalita' previsti dall'articolo 76. 
              (Omissis).". 
              Il comma 1-bis dell'articolo 61 del decreto legislativo
          7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 61. Attivita' in regime di prestazione di servizi 
              (Omissis). 
              1-bis.   Ai    fini    dell'esercizio    dell'attivita'
          riassicurativa in regime  di  liberta'  di  prestazione  di
          servizi  nel  territorio  della   Repubblica   si   applica
          l'articolo 23, comma 1-bis.". 
              L'articolo 62 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 62. Esercizio dell'attivita' di riassicurazione 
              1. L'IVASS determina, con regolamento, le  disposizioni
          relative alla formazione e  alla  copertura  delle  riserve
          tecniche e  al  margine  di  solvibilita'  per  l'esercizio
          dell'attivita' di riassicurazione nel rispetto dei principi
          generali previsti dagli articoli 63, 64,  65,  66,  66-bis,
          66-ter, 66-quater, 66-quinquies,  66-sexies  e  66-septies,
          avuto riguardo all'esigenza di  sana  e  prudente  gestione
          dell'impresa. 
              2.   L'impresa   di    assicurazione    che    esercita
          congiuntamente  l'attivita'   di   riassicurazione   rimane
          soggetta alla disciplina di cui al titolo III.". 
              L'articolo 65-bis del decreto legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 65-bis.  Registro  delle  attivita'  a  copertura
          delle riserve tecniche 
              1. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro
          da cui risultano le attivita'  a  copertura  delle  riserve
          tecniche dei rami vita  e  dei  rami  danni.  In  qualsiasi
          momento  l'importo  degli  attivi  iscritti  deve   essere,
          tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno  pari
          all'ammontare delle riserve tecniche. 
              1-bis. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  gli  attivi  a
          copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro
          per un importo netto  dei  debiti  contratti  per  la  loro
          acquisizione e delle eventuali poste rettificative  e  sono
          valutati in  conformita'  alle  disposizioni  dell'articolo
          35-quater. 
              1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa  per  coprire
          le  riserve  tecniche   relative   alle   accettazioni   in
          retrocessione  devono   essere   gestiti   ed   organizzati
          separatamente  dalle  attivita'  di  riassicurazione  senza
          possibilita' di trasferimenti. 
              2.  Le  attivita'  poste  a  copertura  delle   riserve
          tecniche ed iscritte nel registro sono  riservate  in  modo
          esclusivo  all'adempimento   delle   obbligazioni   assunte
          dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le
          riserve stesse si  riferiscono.  Le  attivita'  di  cui  al
          presente comma costituiscono patrimonio  separato  rispetto
          alle   altre    attivita'    detenute    dall'impresa    di
          riassicurazione e non iscritte nel registro. 
              3. L'impresa di riassicurazione comunica  all'ISVAP  la
          situazione delle attivita' risultante dal registro. L'ISVAP
          determina,  con  regolamento,  le   disposizioni   per   la
          formazione  e  la  tenuta  del  registro,  con  particolare
          riguardo  all'annotazione  delle   operazioni   effettuate,
          nonche' i  termini,  le  modalita'  e  gli  schemi  per  le
          comunicazioni periodiche.". 
              L'articolo  66-septies  del   decreto   legislativo   7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi'
          recita: 
              "Art. 66-septies. Riassicurazione finite 
              01. L'impresa che stipula contratti di  riassicurazione
          finite  o  esercita  attivita'  di  riassicurazione  finite
          adotta adeguati processi e procedure di reportistica ed  e'
          in  grado  di   identificare,   quantificare,   monitorare,
          gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i  rischi
          derivanti da detti contratti e attivita'. 
              1.  L'IVASS,  con  regolamento,  stabilisce  specifiche
          disposizioni    per    l'esercizio    dell'attivita'     di
          riassicurazione  finite  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dell'Unione europea e vigila sul rispetto delle  condizioni
          e disposizioni di cui al presente articolo.". 
              L'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 68. Autorizzazioni 
              1. L'IVASS autorizza preventivamente l'acquisizione,  a
          qualsiasi titolo,  in  un'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione  di  partecipazioni   che   comportano   il
          controllo   o   l'acquisizione   di   una    partecipazione
          qualificata,  tenuto  conto  delle  azioni  o  quote   gia'
          possedute. 
              2.  L'ISVAP  autorizza  preventivamente  le  variazioni
          delle partecipazioni nei casi in cui la quota  dei  diritti
          di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per  cento,
          30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni  caso,  quando  le
          variazioni  comportano   il   controllo   dell'impresa   di
          assicurazione o di riassicurazione. 
              2-bis. Ai fini dell'applicazione dei Capi I  e  II  del
          presente  Titolo,  si  considera  anche  l'acquisizione  di
          partecipazioni da parte  di  piu'  soggetti  che  intendono
          esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base
          di  accordi  in  qualsiasi  forma  conclusi,  quando   tali
          partecipazioni,  cumulativamente  considerate,  configurino
          una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2. 
              3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e'  necessaria
          anche per l'acquisizione del controllo di una societa'  che
          detiene le partecipazioni di  cui  al  medesimo  comma.  Le
          autorizzazioni previste dal presente articolo si  applicano
          anche all'acquisizione, in via  diretta  o  indiretta,  del
          controllo  derivante  da  un  contratto  con  l'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione o da  una  clausola  del
          suo statuto. 
              4.  L'ISVAP  individua,  con  regolamento,  i  soggetti
          tenuti  a  richiedere  l'autorizzazione  quando  i  diritti
          derivanti dalle partecipazioni indicate nei  commi  1  e  2
          spettano o  sono  attribuiti  a  un  soggetto  diverso  dal
          titolare delle partecipazioni stesse. 
              5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione  quando  ricorrono
          condizioni atte a garantire una gestione  sana  e  prudente
          dell'impresa  di  assicurazione   o   di   riassicurazione,
          valutando  la  qualita'  del  potenziale  acquirente  e  la
          solidita' finanziaria del progetto  di  acquisizione  avuto
          riguardo anche ai possibili effetti  dell'operazione  sulla
          protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla
          base dei seguenti criteri: la  reputazione  del  potenziale
          acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti
          ai  sensi  dell'articolo  77;  il  possesso  dei  requisiti
          previsti ai sensi dell'articolo 76 da parte di coloro  che,
          in  esito   all'acquisizione,   svolgeranno   funzioni   di
          amministrazione, direzione  e  controllo  nell'impresa;  la
          solidita'  finanziaria  del   potenziale   acquirente;   la
          capacita'   dell'impresa   di    rispettare    a    seguito
          dell'acquisizione   le   disposizioni   che   ne   regolano
          l'attivita'; l'idoneita' della  struttura  del  gruppo  del
          potenziale acquirente  a  consentire  l'esercizio  efficace
          della  vigilanza;  l'assenza  di   fondato   sospetto   che
          l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio  o
          di finanziamento del terrorismo. 
              5-bis. L'IVASS opera  in  piena  consultazione  con  le
          altre Autorita' competenti, nei casi in cui  il  potenziale
          acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o  una
          societa' di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,
          lettera  b),  della  direttiva  2009/65/CE  autorizzato  in
          Italia, ovvero uno dei soggetti di  cui  all'articolo  204,
          comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi.  Si  applicano,
          in tali casi, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  204,
          commi 1-bis e 1-ter. 
              6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano
          soggetti appartenenti a  Stati  terzi  che  non  assicurano
          condizioni di reciprocita', l'ISVAP comunica  la  richiesta
          di autorizzazione al Ministro delle  attivita'  produttive,
          su proposta del  quale  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri puo' vietare, entro un mese  dalla  comunicazione,
          il rilascio dell'autorizzazione. 
              7. L'ISVAP puo' sospendere o revocare l'autorizzazione,
          tenuto conto delle partecipazioni  acquisite  o  rafforzate
          per effetto di accordi di cui all'articolo 70  o  di  altri
          eventi successivi all'autorizzazione. 
              8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o
          sospendono l'autorizzazione sono adeguatamente  motivati  e
          sono prontamente comunicati al  richiedente  e  all'impresa
          interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino. 
              9. L'ISVAP determina con regolamento le disposizioni di
          attuazione  sulla   base   delle   rilevanti   disposizioni
          dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i
          criteri di calcolo dei diritti di voto  rilevanti  ai  fini
          dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi
          inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono  computati
          ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed  i  criteri
          per l'individuazione dei casi di influenza notevole.". 
              L'articolo 69 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 69. Obblighi di comunicazione 
              1. Chiunque intende divenire titolare di partecipazioni
          indicate dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione  o
          di riassicurazione ne da'  comunicazione  all'ISVAP.  Negli
          altri  casi  le  variazioni   delle   partecipazioni   sono
          comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o  in
          diminuzione, la misura stabilita con  regolamento  adottato
          dall'ISVAP. 
              2. Le societa' fiduciarie,  che  intendono  assumere  a
          proprio  nome  partecipazioni  che  appartengono  a  terzi,
          comunicano all'ISVAP le generalita' dei fiducianti. 
              3. L'ISVAP, al fine di  verificare  l'osservanza  degli
          obblighi indicati  nel  presente  articolo,  puo'  chiedere
          informazioni,  ordinare  l'esibizione  di  documenti  e  il
          compimento   di   accertamenti   ai    soggetti    comunque
          interessati. 
              4. L'ISVAP,  con  regolamento,  determina  presupposti,
          modalita', termini e contenuto delle comunicazioni previste
          dai commi 1 e 2, anche  con  riguardo  alle  ipotesi  nelle
          quali il diritto di voto  spetta  o  e'  attribuito  ad  un
          soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni.". 
              Il comma 4 dell'articolo 71, del decreto legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              Art. 71. Richiesta di informazioni 
              (Omissis). 
              4. Per gli accertamenti di cui  ai  commi  1,  2  e  3,
          l'ISVAP  puo'  chiedere  informazioni  ai  soggetti,  anche
          stranieri, titolari  di  partecipazioni  in  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione. 
              (Omissis).". 
              Il comma 1, dell'articolo 75, del decreto legislativo 7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 75. Protocolli di autonomia 
              1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'ISVAP
          puo'  richiedere,  in  ogni   momento,   ai   titolari   di
          partecipazioni indicate dall'articolo 68 nelle  imprese  di
          assicurazione  e  di  riassicurazione,   una   responsabile
          dichiarazione,  nel  contenuto  e  nei  termini  prescritti
          dall'Istituto  in  via  generale  o  in  via   particolare,
          attestante la natura e l'entita' dei rapporti finanziari ed
          operativi, nonche' le misure e gli impegni che  i  titolari
          delle  partecipazioni  intendono  adottare  per  assicurare
          l'autonomia dell'impresa. 
              (Omissis).". 
              L'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 76. Requisiti di professionalita', onorabilita' e
          indipendenza degli esponenti aziendali e dei  soggetti  che
          svolgono funzioni fondamentali 
              1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          di direzione e di controllo e coloro che svolgono  funzioni
          fondamentali  presso  le  imprese  di  assicurazione  e  di
          riassicurazione   devono   possedere   i    requisiti    di
          professionalita',  di  onorabilita'  e   di   indipendenza,
          graduati secondo i principi di  proporzionalita'  e  tenuto
          conto della rilevanza e complessita' del  ruolo  ricoperto,
          stabiliti  con  regolamento  adottato  dal  Ministro  dello
          sviluppo economico sentito l'IVASS. 
              1-bis. L'impresa di assicurazione o di  riassicurazione
          ha l'obbligo di dimostrare all'IVASS  che  i  soggetti  che
          svolgono funzioni  di  amministrazione,  di  direzione,  di
          controllo  nonche'  i   soggetti   titolari   di   funzioni
          fondamentali sono in possesso dei requisiti di cui al comma
          1. 
              2. Il difetto dei requisiti, iniziale  o  sopravvenuto,
          determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal
          consiglio   di   amministrazione   o   dal   consiglio   di
          sorveglianza o  dal  consiglio  di  gestione  entro  trenta
          giorni  dalla  nomina  o  dalla  conoscenza   del   difetto
          sopravvenuto. La sostituzione e' comunicata  all'IVASS.  In
          caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dall'IVASS  che
          ordina la  rimozione  ai  sensi  dell'articolo  188,  comma
          3-bis, lettera e). 
              3. Nel caso di difetto dei  requisiti  di  indipendenza
          stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di
          assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2. 
              4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause
          che comportano la sospensione temporanea dalla carica e  la
          sua durata. La sospensione e' dichiarata con  le  modalita'
          indicate nel comma 2.". 
              Il comma 1 dell'articolo 77, del decreto legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 77. Requisiti dei partecipanti 
              1.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,   sentito
          l'IVASS,  determina,  con  regolamento,  i   requisiti   di
          onorabilita'  dei  titolari  di   partecipazioni   indicate
          dall'articolo 68. 
              (Omissis).". 
              L'articolo 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  79.  Partecipazioni  assunte  dalle  imprese  di
          assicurazione e di riassicurazione 
              1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione puo'
          assumere  partecipazioni,  anche  di  controllo,  in  altre
          societa' ancorche' esercitino attivita' diverse da qu 
              2. elle consentite alle stesse imprese. 
              2.   Quando   le   partecipazioni   in   una   societa'
          controllata, assunte ai sensi del comma 1, hanno  carattere
          di  strumentalita'  o  di   connessione   con   l'attivita'
          assicurativa o riassicurativa, l'IVASS  puo'  chiedere  che
          cio' risulti da un programma di attivita'. 
              3. L'IVASS disciplina con regolamento le condizioni  ed
          i criteri per individuare le operazioni  di  assunzione  di
          partecipazioni soggette a comunicazione  preventiva  ovvero
          sottoposte  ad   autorizzazione   preventiva,   nonche'   i
          presupposti per l'esercizio dei  poteri  di  cui  al  comma
          3-bis e all'articolo 81. 
              3-bis.   L'IVASS    puo'    condizionare    o    negare
          l'autorizzazione   o   l'acquisizione   di   partecipazioni
          soggette a comunicazione  preventiva  qualora  l'operazione
          sia  in  contrasto  con  la  sana   e   prudente   gestione
          dell'impresa o derivi un pericolo per la  stabilita'  della
          stessa. 
              3-ter. Ai fini delle comunicazioni di cui al  comma  3,
          rileva ogni altra assunzione di partecipazioni,  quando  la
          stessa, da sola  o  unitamente  ad  altra  gia'  posseduta,
          risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale
          degli  investimenti  dell'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione ovvero rispetto all'entita' dei diritti  di
          voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di
          influire sulla societa' partecipata. 
              4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano
          anche per ogni altra assunzione che riguardi partecipazioni
          in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In
          deroga  al  presente  capo,  nel  caso  di  assunzione   di
          partecipazioni indicate dall'articolo 68 in  altre  imprese
          di  assicurazione  o  di   riassicurazione   italiane,   si
          applicano le disposizioni di cui al capo I.". 
              L'articolo 81 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 81. Vigilanza prudenziale 
              1. L'ISVAP, al fine di  verificare  l'osservanza  degli
          obblighi indicati indicati nell'articolo 79, puo'  chiedere
          informazioni ai soggetti comunque interessati. 
              2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla
          stabilita' dell'impresa,  avuto  riguardo  alla  natura  ed
          all'andamento   dell'attivita'   svolta   dalla    societa'
          partecipata,     alla     dimensione      dell'investimento
          dell'impresa, l'ISVAP ordina che  la  stessa  sia  alienata
          ovvero  opportunamente  ridotta,  anche  al  di  sotto  del
          controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con
          l'esigenza  che  l'operazione  possa   aver   luogo   senza
          pregiudizio per la stabilita' dell'impresa di assicurazione
          o di riassicurazione. 
              3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi  all'ordine,
          l'ISVAP  nomina  un  commissario  con  i  compiti  previsti
          dall'articolo 229 o, se  ricorrono  i  presupposti  di  cui
          all'articolo  230,   un   commissario   per   la   gestione
          provvisoria col compito di provvedervi  ovvero  propone  al
          Ministro  delle   attivita'   produttive   l'adozione   del
          provvedimento di amministrazione  straordinaria  oppure  la
          revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. 
              4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2
          comporta, in ogni caso, la decurtazione di pari importo dai
          fondi propri a  copertura  del  Requisito  Patrimoniale  di
          Solvibilita'   dell'impresa   di   assicurazione    o    di
          riassicurazione.". 
              L'articolo 88 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 88. Disposizioni applicabili 
              1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che
          hanno sede legale nel territorio della Repubblica  redigono
          il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e
          III del presente titolo. 
              2. (Abrogato). 
              3. Le disposizioni relative ai rami vita  si  applicano
          anche alle imprese di  assicurazione  che  esercitano  solo
          l'attivita'   nel   ramo    malattia    esclusivamente    o
          principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami
          vita. ". 
              Il comma 1 dell'articolo 90, del decreto legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 90. Schemi 
              1. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni di  cui  al
          codice civile, al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127,
          al decreto legislativo  26  maggio  1997,  n.  173,  ed  al
          decreto  legislativo  28  febbraio   2005,   n.   38,   con
          regolamento determina: 
              a) gli schemi di bilancio; 
              b) il piano dei conti che  le  imprese  adottano  nella
          loro gestione; 
              c) le modalita' di calcolo, ai fini della redazione del
          bilancio di cui ai Capi II e III, delle riserve tecniche; 
              d) le modalita' di calcolo, ai fini della redazione del
          bilancio di cui ai Capi II  e  III,  delle  altre  voci  di
          bilancio. 
              (Omissis).". 
              Il comma 2 dell'articolo 91, del decreto legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 91. Principi di redazione 
              (Omissis).". 
              2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione  di
          cui all'articolo 88, comma 1, che non utilizzano i principi
          contabili   internazionali,   redigono   il   bilancio   in
          conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  173.
          Per  ciascun  patrimonio  destinato  costituito  ai   sensi
          dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
          civile, va allegato al bilancio di  esercizio  un  separato
          rendiconto  redatto  secondo   le   disposizioni   previste
          dall'articolo 89.". 
              L'articolo 93 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 93. Deposito e pubblicazione 
              1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione  di
          cui all'articolo 88, comma 1, sono  tenute  al  deposito  e
          alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435
          del codice civile. 
              2. Le imprese di  assicurazione  e  di  riassicurazione
          sono soggette  all'obbligo  di  revisione  del  bilancio  e
          depositano la relazione della societa' di revisione. 
              3. (Abrogato). 
              4. Le imprese di assicurazione che esercitano  il  ramo
          assistenza  depositano,  in  allegato  al   bilancio,   una
          relazione  dalla  quale  risultino  il   personale   e   le
          attrezzature di cui l'impresa dispone per far  fronte  agli
          impegni assunti. 
              5. (Abrogato).". 
              Il comma 1, dell'articolo 95, del decreto legislativo 7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 95. Imprese obbligate 
              1. Le imprese di  assicurazione  e  di  riassicurazione
          aventi sede legale  nel  territorio  della  Repubblica  che
          controllano una  o  piu'  societa',  redigono  il  bilancio
          consolidato    conformemente    ai    principi    contabili
          internazionali.".