art. note all'art. 1 (parte 2)

           	
				
 
              Il  comma  1-ter   dell'articolo   100,   del   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle
          note alle premesse, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              "Art. 100. Relazione sulla gestione 
              1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di
          cui all'articolo 94 possono essere presentate in  un  unico
          documento, dando  maggiore  rilievo,  ove  opportuno,  alle
          questioni  che  sono  rilevanti  per  il  complesso   delle
          societa' incluse nel consolidamento.". 
              Il comma 1 dell'articolo 101, del decreto legislativo 7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 101. Libri e registri obbligatori 
              1. Le imprese di  assicurazione  con  sede  legale  nel
          territorio  della  Repubblica,  ferme  restando  le   altre
          disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e
          i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3. 
              (Omissis).". 
              L'articolo 102  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 102. Revisione legale del bilancio 
              1. Il bilancio delle  imprese  di  assicurazione  e  di
          riassicurazione  con  sede  legale  nel  territorio   della
          Repubblica e' corredato  dalla  relazione  di  un  revisore
          legale o di  una  societa'  di  revisione  legale  iscritti
          nell'apposito registro. 
              2.La relazione del revisore legale o della societa'  di
          revisione  legale   esprime   anche   un   giudizio   sulla
          sufficienza  delle  riserve  tecniche  dell'impresa,  avuto
          riguardo alle disposizioni del  presente  codice  e  tenuto
          conto di corrette tecniche attuariali. A tal fine,  l'IVASS
          individua con regolamento i criteri per  la  determinazione
          della sufficienza delle  riserve  tecniche  e  le  corrette
          tecniche attuariali  alla  luce  delle  quali  deve  essere
          espresso il giudizio  del  revisore  o  della  societa'  di
          revisione legale, nonche'  le  modalita'  e  i  termini  di
          espressione del giudizio medesimo. 
              3. Alle imprese di cui  al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni sulla revisione legale dei conti di  cui  alla
          sezione VI, del capo II, del titolo  III  del  testo  unico
          dell'intermediazione  finanziaria,   ad   eccezione   degli
          articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2,  e  159,
          comma 1. 
              4. L'impugnazione della deliberazione  assembleare  che
          approva il bilancio delle imprese  di  assicurazione  e  di
          riassicurazione, per mancata conformita' alle norme che  ne
          disciplinano i criteri di redazione, puo'  essere  proposta
          dall'ISVAP nel termine di sei  mesi  dall'iscrizione  della
          relativa deliberazione nel registro delle imprese. 
              5. ". 
              L'articolo 104  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note alle  premesse,  cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 104. Accertamenti sulla gestione contabile 
              1. L'ISVAP puo' far svolgere al revisore legale o  alla
          societa'  di  revisione   legale   una   verifica,   previo
          accertamento  dell'esatta   rilevazione   nelle   scritture
          contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformita'
          alle  scritture  contabili  delle   situazioni   periodiche
          concernenti lo stato  patrimoniale  e  il  conto  economico
          dell'impresa.  Nello  svolgimento  di  tale   verifica   il
          revisore  legale  o  la  societa'   di   revisione   legale
          utilizzano corrette tecniche attuariali. Le  spese  sono  a
          carico dell'impresa.". 
              Il  comma  3-bis   dell'articolo   117,   del   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle
          note alle premesse, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              "Art. 117. Separazione patrimoniale 
              (Omissis). 
              3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma  1
          gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2,  lettere
          a), b) e d) che possano documentare in modo permanente  con
          fideiussione bancaria una capacita' finanziaria pari  al  4
          per cento dei  premi  incassati,  con  un  minimo  di  euro
          15.000. Il limite minimo puo'  essere  elevato  dall'IVASS,
          con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice
          europeo dei prezzi al consumo.". 
              Il comma 2 dell'articolo 185, del decreto legislativo 7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 185. Nota informativa 
              (Omissis). 
              2.  La  nota  informativa  contiene  le   informazioni,
          diverse da quelle pubblicitarie,  che  sono  necessarie,  a
          seconda delle caratteristiche dei prodotti  e  dell'impresa
          di assicurazione, affinche' il  contraente  e  l'assicurato
          possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti  e  gli
          obblighi contrattuali e, ove  opportuno,  sulla  situazione
          patrimoniale dell'impresa. La nota informativa contiene  il
          riferimento  alla  relazione  sulla  solvibilita'  e  sulla
          condizione finanziaria  dell'impresa  di  cui  all'articolo
          47-septies. 
              (Omissis).". 
              Il comma 4 dell'articolo 185, del decreto legislativo 7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 185. Nota informativa 
              (Omissis). 
              4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV  e
          V  dell'articolo  2,  comma  1,  l'ISVAP   determina,   con
          regolamento,  le  informazioni   supplementari   che   sono
          necessarie alla piena  comprensione  delle  caratteristiche
          essenziali del contratto con particolare riguardo ai  costi
          ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in  conflitto
          di interesse. Al contraente di un'assicurazione sulla  vita
          sono altresi' comunicate, per tutto il  periodo  di  durata
          del contratto, le  informazioni  indicate  nel  regolamento
          adottato dall'ISVAP con particolare  riguardo  alle  spese,
          alla composizione ed  ai  risultati  della  gestione  delle
          attivita' nelle quali e' investito il premio o il  capitale
          assicurato. Restano ferme le  competenze  della  Consob  ai
          sensi  dell'articolo  25-bis  del  decreto  legislativo  28
          febbraio 1998 n. 58.". 
              L'articolo 188  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 188. Poteri di intervento 
              1. L'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di  vigilanza
          sulla gestione tecnica, finanziaria  e  patrimoniale  delle
          imprese e sull'osservanza delle leggi,  dei  regolamenti  e
          dei  provvedimenti  del  presente  codice   nonche'   delle
          disposizioni dell'Unione europea direttamente  applicabili,
          puo': 
              a) convocare i componenti degli organi amministrativi e
          di  controllo,  i  direttori  generali  delle  imprese   di
          assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti
          della societa' di revisione e i soggetti responsabili delle
          funzioni  fondamentali   all'interno   delle   imprese   di
          assicurazione e riassicurazione; 
              b)  ordinare  la  convocazione  dell'assemblea,   degli
          organi amministrativi e  di  controllo,  delle  imprese  di
          assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti
          da inserire all'ordine del giorno e  sottoponendo  al  loro
          esame i provvedimenti necessari  per  rendere  la  gestione
          conforme a legge; 
              c)    procedere    direttamente    alla    convocazione
          dell'assemblea, degli organi amministrativi e di  controllo
          delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando
          non  abbiano  ottemperato  al  provvedimento  di  cui  alla
          lettera precedente; 
              d)  convocare  i   soggetti   che   svolgono   funzioni
          parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese  di
          assicurazione  e  di   riassicurazione   per   accertamenti
          esclusivamente   rivolti   ai   profili   assicurativi    o
          riassicurativi. 
              2. L'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di  vigilanza
          sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti  nel
          presente codice,  nonche'  delle  disposizioni  dell'Unione
          europea direttamente applicabili da parte  degli  operatori
          del  mercato  assicurativo,   puo'   convocare   i   legali
          rappresentanti delle societa'  che  svolgono  attivita'  di
          intermediazione ed i soggetti iscritti  al  registro  degli
          intermediari. 
              3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare
          gli impegni a garanzia dell'autonomia  e  dell'indipendenza
          della  gestione  dell'impresa   di   assicurazione   o   di
          riassicurazione,  puo'  convocare  chiunque   detenga   una
          partecipazione indicata dall'articolo 68 in  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione. 
              3-bis.  L'IVASS  puo',  nell'esercizio  delle  funzioni
          indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a
          seguito  del  processo  di  controllo  prudenziale  di  cui
          all'articolo 47-quinquies,  adottare  misure  preventive  o
          correttive  nei  confronti   delle   singole   imprese   di
          assicurazione   o   riassicurazione,    ivi    inclusi    i
          provvedimenti specifici riguardanti anche: 
              a) la restrizione dell'attivita', ivi incluso il potere
          di vietare  l'ulteriore  commercializzazione  dei  prodotti
          assicurativi; 
              b) il  divieto  di  effettuare  determinate  operazioni
          anche di natura societaria; 
              c) la distribuzione di utili o di  altri  elementi  del
          patrimonio; 
              d) il rafforzamento dei sistemi di governo  societario,
          ivi incluso il contenimento dei rischi; 
              e)  l'ordine  di  rimuovere  i  soggetti  che  svolgono
          funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i
          titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della
          societa'. 
              3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza  di  cui  al
          comma 3-bis, lettera a), e' attribuito alla CONSOB,  per  i
          profili di propria competenza.". 
              L'articolo 188  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 189. Poteri di indagine 
              1.  L'ISVAP  puo'   chiedere   informazioni,   ordinare
          l'esibizione di documenti ed il compimento di  accertamenti
          e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta ai
          destinatari della vigilanza di cui all'articolo  6  nonche'
          ai soggetti  che  svolgono  attivita'  riservate  privi  di
          autorizzazione. 
              2. L'ISVAP puo' effettuare ispezioni presso le  imprese
          di assicurazione e di riassicurazione e presso  gli  uffici
          degli intermediari di assicurazione e  di  riassicurazione,
          dei soggetti che svolgono  funzioni  parzialmente  comprese
          nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente  a
          tale ciclo, e dei soggetti che svolgono attivita' riservate
          privi di autorizzazione. Per  le  ispezioni  nei  confronti
          delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui
          al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l'IVASS puo', fino
          al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni,  inclusi
          revisori  dei  conti  ed  attuari,  con  onere   a   carico
          dell'impresa. L'IVASS disciplina con regolamento i  criteri
          di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.". 
              L'articolo 190  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 190. Obblighi di informativa 
              1. L'IVASS, nel rispetto degli articoli  3  e  5,  puo'
          chiedere  ai  soggetti  vigilati  la  comunicazione,  anche
          periodica, di dati e notizie e la trasmissione  di  atti  e
          documenti, nonche'  qualsiasi  informazione  in  merito  ai
          contratti che sono detenuti da intermediari o in merito  ai
          contratti conclusi con terzi con i termini e  le  modalita'
          da esso stabilite con regolamento. 
              1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono: 
              a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata
          combinazione di entrambi; 
              b) dati storici, attuali  o  futuri,  o  un'appropriata
          combinazione di tali dati; e 
              c) dati  provenienti  da  fonti  interne  o  esterne  o
          un'appropriata combinazione di entrambi. 
              1-ter. Le informazioni, i dati, i  documenti  trasmessi
          all'IVASS: 
              a) riflettono la natura, la portata e  la  complessita'
          dell'attivita' dell'impresa interessata, in  particolare  i
          rischi inerenti all'attivita' in oggetto; 
              b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista
          sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; e 
              c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili. 
              2.  I  poteri  previsti  dal  comma  1  possono  essere
          esercitati anche  nei  confronti  del  soggetto  incaricato
          della  revisione  legale  dei  conti   delle   imprese   di
          assicurazione e di riassicurazione. L'IVASS stabilisce, con
          regolamento, le modalita' e i termini per la  trasmissione,
          da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste
          dai commi 3 e 4. 
              2-bis. I poteri previsti dal  comma  1  possono  essere
          esercitati anche nei confronti di  esperti  esterni,  quali
          attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le  modalita'
          e i termini per la  trasmissione,  da  parte  dei  medesimi
          soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4. 
              3. L'organo che svolge  la  funzione  di  controllo  in
          un'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione  informa
          senza indugio l'ISVAP di tutti gli  atti  o  i  fatti,  che
          possano   costituire   un'irregolarita'   nella    gestione
          dell'impresa  ovvero  una  violazione   delle   norme   che
          disciplinano l'attivita' assicurativa o  riassicurativa.  A
          tali fini lo statuto  dell'impresa,  indipendentemente  dal
          sistema di amministrazione e  controllo  adottato,  assegna
          all'organo che svolge la funzione di controllo  i  relativi
          compiti e poteri. Il  medesimo  organo  fornisce  all'ISVAP
          ogni altro dato o documento richiesto. 
              4. I soggetti  di  cui  al  comma  2  comunicano  senza
          indugio all'ISVAP  gli  atti  o  i  fatti,  rilevati  nello
          svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
          violazione  delle  norme  disciplinanti  l'attivita'  delle
          societa'  sottoposte  a  revisione   ovvero   che   possano
          pregiudicare la continuita' dell'impresa  o  comportare  un
          giudizio  negativo,  un  giudizio   con   rilievi   o   una
          dichiarazione di impossibilita' di  esprimere  un  giudizio
          sul bilancio, o che possano determinare l'inosservanza  del
          Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o l'inosservanza del
          Requisito  Patrimoniale   Minimo.   I   medesimi   soggetti
          forniscono all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto. 
              4-bis. La comunicazione in buona fede alle autorita' di
          vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2  e  2-bis
          di fatti o decisioni di cui  al  comma  4  non  costituisce
          violazione di eventuali restrizioni alla  comunicazione  di
          informazioni imposte in sede contrattuale  o  in  forma  di
          disposizioni legislative, regolamentari o amministrative  e
          non comporta per  tali  persone  responsabilita'  di  alcun
          tipo. 
              5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo,  4
          e 4-bis si applicano anche ai  soggetti  che  esercitano  i
          compiti ivi previsti presso le societa' che controllano  le
          imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da
          queste controllate ai sensi dell'articolo 72. 
              5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione
          comunicano tempestivamente all'Isvap: 
              a)  la  nomina  e  la  mancata  nomina   del   soggetto
          incaricato della revisione legale dei conti,  esponendo  le
          cause che hanno determinato  il  ritardo  nel  conferimento
          dell'incarico; 
              b)  le  dimissioni  del   soggetto   incaricato   della
          revisione legale dei conti; 
              c) la risoluzione consensuale del mandato; 
              d) la revoca  dell'incarico  di  revisione  legale  dei
          conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni
          che l'hanno determinata. 
              5-ter.  L'Isvap  stabilisce  modalita'  e  termini  per
          l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso
          di mancata nomina del soggetto incaricato  della  revisione
          legale dei conti, l'ISVAP adotta i provvedimenti cautelari,
          autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.". 
              L'articolo 192  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 192. Imprese di assicurazione italiane 
              1. Le imprese  di  assicurazione  con  sede  legale  in
          Italia sono soggette  alla  vigilanza  dell'ISVAP  sia  per
          l'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica  sia
          per quella svolta nel territorio degli altri  Stati  membri
          in regime di stabilimento e di liberta' di  prestazione  di
          servizi. 
              2.  L'IVASS   esercita   le   funzioni   di   vigilanza
          prudenziale, avendo riguardo alla costante  verifica  della
          gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale  dell'impresa,
          con particolare riferimento all'adeguatezza  dei  requisiti
          patrimoniali  e  delle   riserve   tecniche   in   rapporto
          all'insieme dell'attivita' svolta, alla  disponibilita'  di
          attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale
          copertura  delle   riserve   tecniche   e   dei   requisiti
          patrimoniali di solvibilita', alla valutazione  dei  rischi
          emergenti, nonche' al governo societario e  all'informativa
          all'IVASS  ed  ai  terzi.  Nei  confronti   delle   imprese
          autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la  vigilanza
          dell'IVASS si estende anche alle verifiche sul personale  e
          sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per  fornire
          la prestazione. 
              3. L'ISVAP, anche  su  segnalazione  dell'autorita'  di
          vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o  dello
          Stato membro di prestazione di servizi,  adotta  le  misure
          idonee a porre fine alle irregolarita'  commesse  in  altri
          Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale
          in Italia o alle attivita' svolte in tali Stati che possano
          compromettere la stabilita' finanziaria delle stesse. Delle
          misure adottate  e'  data  comunicazione  all'autorita'  di
          vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello  Stato
          membro di prestazione di servizi. 
              4.  L'ISVAP   esercita   le   funzioni   di   vigilanza
          prudenziale  affinche'  le  imprese  di  assicurazione  che
          svolgono  attivita'  in  regime  di   stabilimento   o   di
          prestazione  di  servizi  in  Stati  terzi  rispettino   le
          condizioni di esercizio stabilite  dal  presente  codice  e
          dalla normativa attuativa." 
              L'articolo 193  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 193. Imprese  di  assicurazione  di  altri  Stati
          membri 
              1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale
          in  altri  Stati  membri  sono  soggette   alla   vigilanza
          prudenziale dell'autorita'  dello  Stato  membro  d'origine
          anche per l'attivita' svolta, in regime di stabilimento  od
          in regime  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi,  nel
          territorio della Repubblica. 
              1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che  le
          attivita' dell'impresa di assicurazione di cui al  comma  1
          possa eventualmente compromettere la solidita'  finanziaria
          della stessa, ne informa  l'autorita'  di  vigilanza  dello
          Stato membro di origine di tale impresa. 
              2. Fermo quanto disposto al comma 1,  l'ISVAP,  qualora
          accerti che l'impresa  di  assicurazione  non  rispetta  le
          disposizioni  della  legge  italiana  che  e'   tenuta   ad
          osservare,  ne  contesta  la  violazione  e  le  ordina  di
          conformarsi alle norme di legge e di attuazione. 
              3. Qualora l'impresa non  si  conformi  alle  norme  di
          legge e di attuazione, l'ISVAP ne  informa  l'autorita'  di
          vigilanza dello Stato  membro  di  origine,  chiedendo  che
          vengano adottate le misure  necessarie  a  far  cessare  le
          violazioni. 
              4.   Quando   manchino   o   risultino   inadeguati   i
          provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando
          le irregolarita' commesse  possano  pregiudicare  interessi
          generali, ovvero nei casi di urgenza per  la  tutela  degli
          interessi degli assicurati e degli altri aventi  diritto  a
          prestazioni  assicurative,  l'ISVAP   puo'   adottare   nei
          confronti  dell'impresa  di  assicurazione,   dopo   averne
          informato l'autorita' di vigilanza dello  Stato  membro  di
          origine, le  misure  necessarie,  compreso  il  divieto  di
          stipulare nuovi contratti in regime di  stabilimento  o  di
          liberta' di prestazione di servizi con gli effetti  di  cui
          all'articolo  167.  L'IVASS  puo'  rinviare  la   questione
          all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE)
          n. 1094/2010. 
              5. Qualora l'impresa di assicurazione che  ha  commesso
          l'infrazione  operi  attraverso  una  sede   secondaria   o
          possieda beni nel territorio della Repubblica, le  sanzioni
          amministrative applicabili in base alle disposizioni  della
          legge  italiana  sono  adottate  nei  riguardi  della  sede
          secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia. 
              6. Le misure  che  comportano  sanzioni  o  restrizioni
          all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di
          liberta'  di  prestazione  di   servizi   sono   notificate
          all'impresa interessata. Nelle  comunicazioni  con  l'ISVAP
          l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana. 
              7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione,  a
          spese  dell'impresa  di  assicurazione,  su  quotidiani   o
          attraverso altri sistemi  di  pubblicita'  individuati  nel
          provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario.
          Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa  l'autorita'  di
          vigilanza dello Stato membro di origine. 
              7-bis.  L'impresa  di   assicurazione   e'   tenuta   a
          presentare tutti i documenti  ad  essa  richiesti  ai  fini
          dell'applicazione dei commi da 1 a 7.". 
              L'articolo 195  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 195. Imprese di riassicurazione italiane 
              1. Le imprese di  riassicurazione  che  hanno  la  sede
          legale nel territorio della Repubblica sono  soggette  alla
          vigilanza dell'ISVAP  sia  per  l'attivita'  esercitata  in
          Italia, sia per quella svolta in regime di  stabilimento  o
          di prestazione di servizi nel territorio degli altri  Stati
          membri o in quello di Stati terzi. 
              2. Nei confronti delle  imprese  di  cui  al  comma  1,
          l'IVASS esercita  le  funzioni  di  vigilanza  prudenziale,
          avendo  riguardo  alla  costante  verifica  della  gestione
          tecnica,  finanziaria  e  patrimoniale  dell'impresa,   con
          particolare  riferimento  all'adeguatezza   dei   requisiti
          patrimoniali  e  delle   riserve   tecniche   in   rapporto
          all'insieme dell'attivita' svolta, alla  disponibilita'  di
          attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale
          copertura  delle   riserve   tecniche   e   dei   requisiti
          patrimoniali di solvibilita' e della valutazione dei rischi
          emergenti,  nonche'  del   governo   societario   e   della
          informativa all'IVASS ed ai terzi. 
              3. Alle imprese di cui  al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3 e 4.". 
              L'articolo 195-bis del decreto legislativo 7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              Art. 195-bis. Imprese di riassicurazione di altri Stati
          membri 
              1. Le imprese di  riassicurazione  che  hanno  la  sede
          legale in altri Stati membri sono soggette  alla  vigilanza
          prudenziale della autorita' dello Stato membro  di  origine
          anche per l'attivita' svolta in regime di stabilimento o in
          regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio
          della Repubblica. 
              1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che  le
          attivita' dell'impresa di riassicurazione di cui al comma 1
          possa eventualmente compromettere la solidita'  finanziaria
          della stessa, ne informa l' autorita'  di  vigilanza  dello
          Stato membro di origine di tale impresa. 
              2. Fermo restando quanto disposto al comma 1,  l'ISVAP,
          qualora  accerti  che  l'impresa  di  riassicurazione   non
          rispetta le disposizioni della legge italiana che e' tenuta
          ad osservare, ne contesta la  violazione  e  le  ordina  di
          conformarsi alle norme di legge e di attuazione. 
              3. Qualora l'impresa non  si  conformi  alle  norme  di
          legge e di attuazione, l'ISVAP ne  informa  l'autorita'  di
          vigilanza dello Stato  membro  di  origine,  chiedendo  che
          vengano adottate le misure  necessarie  a  far  cessare  le
          violazioni. 
              4.   Quando   manchino   o   risultino   inadeguati   i
          provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando
          le irregolarita' commesse  possano  pregiudicare  interessi
          generali, l'ISVAP puo' adottare nei confronti  dell'impresa
          di riassicurazione, dopo averne  informato  l'autorita'  di
          vigilanza  dello  Stato  membro  di  origine,   le   misure
          necessarie,  compreso  il  divieto   di   stipulare   nuovi
          contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di
          liberta' di prestazione di servizi. L'IVASS  puo'  rinviare
          la questione all'AEAP  conformemente  all'articolo  19  del
          regolamento (UE) n. 1094/2010. 
              5. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso
          l'infrazione  operi  attraverso  una  sede   secondaria   o
          possieda beni nel territorio della Repubblica, le  sanzioni
          amministrative applicabili in base alle disposizioni  della
          legge  italiana  sono  adottate  nei  riguardi  della  sede
          secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia. 
              6. Le misure  che  comportano  sanzioni  o  restrizioni
          all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di
          liberta'  di  prestazione  di   servizi   sono   notificate
          all'impresa interessata. Nelle  comunicazioni  con  l'ISVAP
          l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana. 
              7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione,  a
          spese  dell'impresa  di  riassicurazione  su  quotidiani  o
          attraverso altri sistemi  di  pubblicita'  individuati  nel
          provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario.
          Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa  l'autorita'  di
          vigilanza dello Stato membro di origine.". 
              Il comma 3 dell' articolo 197del decreto legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 197. Vigilanza sull'attuazione del  programma  di
          attivita' 
              (Omissis). 
              3.  L'impresa  comunica   all'ISVAP   ogni   variazione
          apportata  al  programma   di   attivita',   nonche'   ogni
          variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni
          di amministrazione, di  direzione  e  di  controllo  e  nei
          soggetti  che   detengono   una   partecipazione   indicata
          dall'articolo  68   nell'impresa   di   assicurazione.   Le
          eventuali  modifiche  del  programma  di   attivita'   sono
          sottoposte all'approvazione dell'ISVAP secondo la procedura
          stabilita con regolamento. 
              (Omissis).". 
              L'articolo 198, del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 198. Trasferimento del portafoglio di imprese  di
          assicurazione italiane 
              1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio
          dell'impresa  di  assicurazione   con   sede   legale   nel
          territorio della Repubblica e'  sottoposto,  a  cura  della
          cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP,  secondo
          la procedura stabilita con regolamento,  con  provvedimento
          da pubblicare nel Bollettino. 
              2. Se il portafoglio e'  trasferito  ad  un'impresa  di
          assicurazione che  ha  sede  legale  nel  territorio  della
          Repubblica,  l'ISVAP  verifica  che  l'impresa  cessionaria
          disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle
          attivita' trasferite  e  che  disponga,  tenuto  conto  del
          trasferimento, dei fondi propri ammissibili  necessari  per
          coprire il Requisito Patrimoniale di  Solvibilita'  di  cui
          all'articolo  45-bis.  Quando  il   portafoglio   comprende
          obbligazioni e rischi assunti al di  fuori  del  territorio
          della Repubblica, l'ISVAP verifica  inoltre  che  l'impresa
          soddisfi le condizioni previste per l'accesso all'attivita'
          in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello
          Stato membro  dell'impresa  cedente.  Se  il  trasferimento
          comprende il portafoglio  di  sedi  secondarie  situate  in
          altri Stati membri,  e'  necessario  il  parere  favorevole
          delle   autorita'   di   vigilanza   interessate.   Se   il
          trasferimento comprende contratti stipulati in altri  Stati
          membri in liberta' di prestazione di servizi,  e'  altresi'
          necessario  il  parere  favorevole   delle   autorita'   di
          vigilanza  degli  Stati  membri  dell'obbligazione   e   di
          ubicazione del rischio. 
              3. Se il portafoglio e'  trasferito  ad  un'impresa  di
          assicurazione che ha la  sede  legale  in  un  altro  Stato
          membro,  compreso  il  caso  in  cui  il  portafoglio   sia
          trasferito ad una sede secondaria  della  medesima  impresa
          stabilita in  Italia,  spetta  all'autorita'  di  vigilanza
          dello  Stato  membro  dell'impresa  cessionaria   attestare
          all'ISVAP che  la  medesima  e'  autorizzata  all'esercizio
          delle attivita' trasferite  e  dispone,  tenuto  conto  del
          trasferimento, dei fondi propri ammissibili  necessari  per
          coprire il Requisito Patrimoniale di  Solvibilita'  di  cui
          all'articolo 45-bis. L'ISVAP verifica, nel caso in  cui  il
          portafoglio sia trasferito ad una sede  secondaria  situata
          in  un  altro  Stato  membro,  che  l'impresa   cessionaria
          rispetti  le  disposizioni  per  l'accesso  in  regime   di
          liberta'  di  prestazione  di   servizi   per   l'attivita'
          esercitata nel territorio della Repubblica  a  seguito  del
          trasferimento. 
              4. Se le autorita' di vigilanza di cui ai commi 2  e  3
          non si pronunciano entro  novanta  giorni  dal  ricevimento
          della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera che  esse
          abbiano dato parere favorevole. 
              5. Il  portafoglio  puo'  essere  trasferito  anche  ad
          imprese di assicurazione che hanno la sede  legale  in  uno
          Stato terzo a condizione che: 
              a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad  esercitare
          nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento,
          le attivita' ad essa trasferite; 
              b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati
          dall'impresa cedente nel  territorio  della  Repubblica  in
          regime di stabilimento; 
              c) il portafoglio sia attribuito alla  sede  secondaria
          dell'impresa cessionaria costituita  nel  territorio  della
          Repubblica; 
              d)  la  sede  secondaria  disponga,  tenuto  conto  del
          trasferimento, del Requisito Patrimoniale  di  Solvibilita'
          richiesto. 
              Puo' essere trasferito ad imprese di assicurazione  che
          hanno la sede legale in Stati terzi anche quella parte  del
          portafoglio che sia costituito da contratti  stipulati,  in
          regime di stabilimento o  di  liberta'  di  prestazione  di
          servizi, nello Stato terzo in cui e' situata la sede legale
          dell'impresa cessionaria. 
              Non  puo'  essere  effettuato   un   trasferimento   di
          portafoglio  ad  una  sede   secondaria   dell'impresa   di
          assicurazione che sia situata in uno Stato terzo. 
              6. Se il trasferimento e' effettuato ad  un'impresa  di
          assicurazione  con  sede  legale   nel   territorio   della
          Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede legale
          in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria  situata
          nel territorio della  Repubblica,  esso  comporta  altresi'
          l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data
          del provvedimento  di  autorizzazione,  delle  disposizioni
          dell'articolo 2112 del codice civile.". 
              L'articolo 199  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 199. Trasferimento del portafoglio di imprese  di
          assicurazione di altri Stati membri 
              1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato  membro
          operante nel territorio  della  Repubblica  comunica  senza
          indugio all'ISVAP di aver richiesto alla propria  autorita'
          di  vigilanza   l'autorizzazione   al   trasferimento   del
          portafoglio dei contratti conclusi in Italia in  regime  di
          stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi. 
              2. Se il portafoglio e'  trasferito  ad  un'impresa  di
          assicurazione  con  sede  legale   nel   territorio   della
          Repubblica, l'ISVAP da' il  suo  assenso  all'autorita'  di
          vigilanza dello Stato  membro  dell'impresa  cedente,  dopo
          aver verificato che l'impresa  cessionaria  e'  autorizzata
          all'esercizio delle attivita'  trasferite  e  che  dispone,
          tenuto  conto   del   trasferimento,   dei   fondi   propri
          ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale
          di Solvibilita' di cui  all'articolo  45-bis.  La  medesima
          procedura  si  applica  se  il  portafoglio  trasferito  da
          un'impresa  di  assicurazione   di   altro   Stato   membro
          all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica
          comprende obbligazioni assunte al di fuori  del  territorio
          italiano. 
              3.  Se  il  portafoglio  e'  trasferito  ad  una   sede
          secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione che  ha
          sede legale in altro  Stato  membro,  l'ISVAP  da'  il  suo
          assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato  di  origine
          dell'impresa cedente dopo aver verificato che: 
              a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per  lo
          svolgimento dell'attivita' in regime  di  stabilimento  nel
          territorio della Repubblica; 
              b) l'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  membro  di
          origine dell'impresa cedente  ha  accertato  che  l'impresa
          cessionaria dispone, tenuto conto  del  trasferimento,  dei
          fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito
          Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. 
              4. Se il portafoglio e'  trasferito  ad  un'impresa  di
          assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o
          ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro,
          l'ISVAP da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello
          Stato membro di  origine  dell'impresa  cedente  dopo  aver
          verificato che: 
              a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per  lo
          svolgimento dell'attivita' in libera prestazione di servizi
          nel territorio della Repubblica; 
              b) l'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  membro  di
          origine  dell'impresa   cedente   ha   accertato   che   la
          cessionaria dispone, tenuto conto  del  trasferimento,  dei
          fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito
          Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. 
              5.  Se  il  portafoglio  e'  trasferito  ad  una   sede
          secondaria nel territorio della  Repubblica  di  un'impresa
          che ha sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP da'  il  suo
          assenso all'autorita' di vigilanza dello  Stato  membro  di
          origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: 
              a) la  sede  secondaria  e'  autorizzata  all'esercizio
          delle attivita' trasferite; 
              b)  l'autorita'   dello   Stato   membro   di   origine
          dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria
          dispone, tenuto conto del trasferimento, dei  fondi  propri
          ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale
          di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. 
              Non  puo'  essere  effettuato   un   trasferimento   di
          portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria
          che sia situata in uno Stato terzo. 
              6. L'ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri
          resi  e  sui  provvedimenti  emessi  dalle   autorita'   di
          vigilanza   degli   altri   Stati   membri   relativi    ai
          trasferimenti di portafoglio autorizzati.". 
              Il comma 4 dell' articolo 200, del decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse, 
              come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 200. Trasferimento del portafoglio di imprese  di
          assicurazione di Stati terzi 
              (Omissis). 
              4. Nel caso di cui al  comma  2,  lettera  b),  l'ISVAP
          verifica che la sede  secondaria  dell'impresa  cessionaria
          sia autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite  e
          disponga, tenuto conto del trasferimento, dei fondi  propri
          ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale
          di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. Se il controllo
          di solvibilita',  relativo  alle  attivita'  esercitate  in
          stabilimento sul territorio della Repubblica, e'  demandato
          all'autorita' di vigilanza di un altro  Stato  membro  dove
          l'impresa e' altresi' stabilita, la verifica  compete  alla
          medesima autorita', che ne rilascia attestazione all'ISVAP. 
              (Omissis).". 
              I  commi  2  e  4  dell'  articolo  201,  del   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle
          note alle premesse, come modificati dal  presente  decreto,
          cosi' recitano: 
              "Art.  201.  Fusione  e   scissione   di   imprese   di
          assicurazione 
              (Omissis). 
              2.  Se  la  fusione  e'  attuata  per   incorporazione,
          l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede  legale
          nel  territorio  della  Repubblica   deve   dimostrare   di
          disporre, tenuto conto  della  fusione,  dei  fondi  propri
          ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale
          di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. Se  la  fusione
          da' luogo alla costituzione di una nuova impresa  con  sede
          legale nel  territorio  della  Repubblica,  l'impresa  deve
          disporre dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'
          assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto  della
          fusione, le attivita' a copertura delle riserve tecniche  e
          del margine di solvibilita' richiesto. 
              (Omissis). 
              4.  Se  la  fusione  da'  luogo  all'incorporazione  di
          un'impresa di assicurazione con sede legale nel  territorio
          della Repubblica in un'impresa con  sede  legale  in  altro
          Stato membro o alla costituzione di una nuova  impresa  con
          sede legale in  un  altro  Stato  membro,  l'ISVAP  esprime
          parere favorevole dopo avere verificato che: 
              a)  l'impresa  incorporante,  o  la  nuova  impresa  di
          assicurazione, soddisfa le condizioni relative  all'accesso
          all'attivita'  in  regime  di  stabilimento  o  di   libera
          prestazione di servizi; 
              b)  l'impresa  incorporante  o  la  nuova  impresa   di
          assicurazione  dispongono  dei  fondi  propri   ammissibili
          necessari  per  coprire  il   Requisito   Patrimoniale   di
          Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis, tenuto conto della
          fusione. 
              Il   provvedimento   dell'ISVAP   e'   pubblicato   nel
          Bollettino. 
              (Omissis).". 
              Il comma 1 dell' articolo 202, del decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 202.  Trasferimento  del  portafoglio  fusione  e
          scissione di imprese di riassicurazione 
              1. Il trasferimento  del  portafoglio  dell'impresa  di
          riassicurazione  con  sede  legale  nel  territorio   della
          Repubblica e la medesima operazione effettuata  dalla  sede
          secondaria di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo
          sono sottoposti, a cura della  cedente,  all'autorizzazione
          preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura  stabilita  con
          regolamento,   con   provvedimento   da   pubblicare    nel
          Bollettino. L'ISVAP  verifica  che  l'impresa  cessionaria,
          qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi
          le condizioni di accesso  e  comunque  disponga  dei  fondi
          propri  ammissibili  necessari  per  coprire  il  Requisito
          Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 66-quater. 
              (Omissis).". 
              Il comma 3 dell' articolo 203, del decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art.  203.   Autorizzazione   relativa   all'esercizio
          dell'attivita' assicurativa 
              (Omissis). 
              3. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre
          autorita' competenti ai sensi delle rilevanti  disposizioni
          dell'ordinamento  dell'Unione   europea   sulla   vigilanza
          supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
          finanziario le informazioni utili  a  valutare  l'idoneita'
          degli  azionisti  e  la  reputazione  e  l'esperienza   dei
          soggetti  ai  quali  sono   attribuite   le   funzioni   di
          amministrazione e di direzione partecipanti  alla  gestione
          di un'altra impresa dello  stesso  gruppo,  anche  ai  fini
          delle verifiche delle condizioni di accesso e di  esercizio
          dell'attivita'.". 
              L'articolo 204  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 204. Autorizzazione  relativa  all'assunzione  di
          partecipazioni   in   imprese   di   assicurazione   o   di
          riassicurazione 
              1. L'IVASS, nei casi in cui  e'  previsto  il  rilascio
          dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in  piena
          consultazione con le Autorita' competenti degli altri Stati
          membri allorche'  l'acquisizione  o  la  sottoscrizione  di
          azioni sia effettuata da un acquirente che sia: 
              a) una banca, un'impresa di  assicurazione,  un'impresa
          di  riassicurazione,  un'impresa  di  investimento  o   una
          societa' di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,
          lettera b), della direttiva 2009/65/CE  autorizzati  in  un
          altro Stato membro; 
              b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti
          disposizioni  dell'ordinamento  dell'Unione  europea  sulla
          vigilanza supplementare delle imprese  appartenenti  ad  un
          conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera
          a); 
              c) una persona, fisica o giuridica, che  controlla  una
          delle imprese di cui alla lettera a). 
              1-bis. L'ISVAP  scambia  con  le  Autorita'  competenti
          tempestivamente  tutte   le   informazioni   essenziali   o
          pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su
          richiesta tutte le informazioni pertinenti  e,  di  propria
          iniziativa, tutte le informazioni essenziali. 
              1-ter.  L'ISVAP  nel  provvedimento  di  autorizzazione
          indica eventuali pareri o riserve  espressi  dall'Autorita'
          competente a vigilare sul potenziale acquirente.". 
              L'articolo 204  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 205. Poteri di indagine in collaborazione con  le
          autorita' di altri Stati membri 
              1. L'ISVAP puo'  svolgere  direttamente,  o  attraverso
          persone  appositamente  incaricate,  ispezioni  nei  locali
          delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni  o  di
          riassicurazioni operanti in regime di  stabilimento  in  un
          altro Stato membro,  dirette  a  verificare  ogni  elemento
          utile ai fini dell'esercizio della vigilanza  sull'impresa.
          Prima   di   procedere   all'ispezione   l'ISVAP    informa
          l'autorita' di vigilanza  dello  Stato  membro  della  sede
          secondaria, la  quale,  ove  lo  richieda,  ha  diritto  di
          parteciparvi. 
              1-bis. Qualora l'IVASS abbia informato  l'autorita'  di
          vigilanza  dello  Stato  membro  ospitante  della   propria
          intenzione di procedere ad ispezioni nei locali della  sede
          secondaria di cui al primo comma e  all'IVASS  non  sia  di
          fatto consentito il diritto di effettuarle,  puo'  rinviare
          la  questione  all'AEAP  ai  sensi  dell'articolo  19   del
          regolamento UE n. 1094/2010. 
              2.  L'autorita'  di  vigilanza   dello   Stato   membro
          d'origine   di   un'impresa   di   assicurazione    o    di
          riassicurazione che opera nel territorio  della  Repubblica
          in regime di stabilimento  puo'  svolgere  direttamente,  o
          attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni  nei
          locali della sede secondaria da questa costituita,  dirette
          a verificare ogni elemento  utile  ai  fini  dell'esercizio
          della vigilanza sull'impresa  stessa.  Prima  di  procedere
          all'ispezione l'autorita' di vigilanza informa l'ISVAP,  il
          quale,  ove  lo  richieda,  ha   diritto   di   partecipare
          all'ispezione stessa. 
              2-bis. Qualora l'IVASS sia di fatto impossibilitato  ad
          esercitare il diritto di partecipazione di cui al comma  2,
          puo' rinviare la questione all'AEAP ai sensi  dell'articolo
          19 del regolamento UE n. 1094/2010.". 
              Il comma 1 dell' articolo 225, del decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 225. Misure di salvaguardia  in  caso  di  revoca
          parziale dell'autorizzazione 
              1.  In  caso  di  revoca  parziale  dell'autorizzazione
          l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e
          degli altri  aventi  diritto  a  prestazioni  assicurative,
          delle imprese di assicurazione  cedenti  e  dei  lavoratori
          dipendenti, puo' vietare all'impresa di assicurazione o  di
          riassicurazione che ha sede nel territorio della Repubblica
          di compiere atti di disposizione sui propri  beni,  qualora
          tale provvedimento non sia gia'  stato  adottato  ai  sensi
          degli articoli 221, 222, 222-bis. 
              (Omissis).". 
              Il comma 2 dell' articolo 229, del decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 229. Commissario per  il  compimento  di  singoli
          atti 
              (Omissis). 
              2.  Il  provvedimento  puo'  essere  disposto   decorso
          inutilmente il termine contestualmente  assegnato  per  far
          cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti. 
              (Omissis).". 
              169) L'articolo 231 del decreto legislativo 7 settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 231. Amministrazione straordinaria 
              1. Il Ministro delle attivita' produttive, su  proposta
          dell'ISVAP, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli
          organi con  funzioni  di  amministrazione  e  di  controllo
          dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando: 
              a) risultino gravi irregolarita'  nell'amministrazione,
          ovvero gravi  violazioni  delle  disposizioni  legislative,
          amministrative  o  statutarie  che   regolano   l'attivita'
          dell'impresa; 
              b) siano previste gravi perdite patrimoniali. 
              Lo scioglimento puo' essere richiesto  all'ISVAP  dagli
          organi amministrativi ovvero  dall'assemblea  straordinaria
          dell'impresa  con   istanza   motivata   sulla   base   dei
          presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma. 
              2. (Soppresso). 
              3. Le funzioni delle assemblee e degli  organi  diversi
          da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del
          provvedimento  di  amministrazione   straordinaria,   salvo
          quanto previsto dall'articolo 234, comma 7. 
              4. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive e
          la  proposta  dell'ISVAP  sono  comunicati  dai  commissari
          straordinari agli interessati, che ne  facciano  richiesta,
          non prima dell'insediamento di cui all'articolo 235,  comma
          1. 
              5. L'amministrazione straordinaria ha la durata  di  un
          anno dalla data di emanazione del decreto di cui  al  comma
          1, salvo che il decreto preveda un termine piu' breve o che
          l'ISVAP ne autorizzi la chiusura anticipata.  La  procedura
          puo' essere prorogata, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro
          delle attivita' produttive per un periodo non  superiore  a
          dodici mesi.". 
              L'articolo 233  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 233. Organi della  procedura  di  amministrazione
          straordinaria 
              1. L'ISVAP nomina uno o  piu'  commissari  straordinari
          per l'amministrazione dell'impresa di  assicurazione  o  di
          riassicurazione ed un comitato di sorveglianza composto  da
          tre a cinque componenti, il  cui  presidente  e'  designato
          nell'atto di nomina. 
              2. L'ISVAP puo' revocare o sostituire i commissari ed i
          componenti del comitato di sorveglianza nell'interesse  del
          miglior svolgimento della procedura  ed  in  ogni  caso  di
          perdita dei requisiti di cui al comma 4. 
              3. Le indennita' spettanti ai commissari, al presidente
          ed  ai  componenti  del  comitato  di   sorveglianza   sono
          determinate dall'ISVAP. La spesa e' a  carico  dell'impresa
          sottoposta alla procedura. 
              4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti
          di professionalita',onorabilita' e  indipendenza  stabiliti
          in attuazione dell'articolo 76.". 
              L'articolo 234  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  234.  Poteri  e   funzionamento   degli   organi
          straordinari 
              1. I commissari straordinari esercitano le funzioni  ed
          assumono i poteri  di  amministrazione  dell'impresa.  Essi
          provvedono  ad  accertare  la   situazione   aziendale,   a
          rimuovere le  irregolarita'  e  ad  amministrare  l'impresa
          nell'interesse  degli  assicurati  e  degli  altri   aventi
          diritto a prestazioni  assicurative.  Le  disposizioni  del
          codice civile,  statutarie  o  convenzionali,  relative  ai
          poteri di controllo spettanti ai titolari di partecipazioni
          non si applicano agli  atti  dei  commissari.  In  caso  di
          impugnazione delle decisioni  dei  commissari  i  soci  non
          possono    chiedere    al    tribunale    la    sospensione
          dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette  ad
          autorizzazione  o  comunque  attuative   di   provvedimenti
          dell'ISVAP.  I  commissari,   nell'esercizio   delle   loro
          funzioni, sono pubblici ufficiali. 
              2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni  di
          controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti
          dal presente capo o stabiliti dall'ISVAP con regolamento. 
              3. Le funzioni degli organi straordinari  hanno  inizio
          con l'insediamento ai sensi dell'articolo 235, commi 1 e 2,
          e cessano con  il  passaggio  delle  consegne  agli  organi
          subentranti,   fatti   salvi   gli   adempimenti   di   cui
          all'articolo 236. 
              4. L'ISVAP, in via generale con regolamento  o  in  via
          particolare  con   istruzioni   specifiche   impartite   ai
          commissari e ai componenti del  comitato  di  sorveglianza,
          puo'  stabilire  speciali  cautele  e   limitazioni   nella
          gestione   dell'impresa.   I   componenti   degli    organi
          straordinari   sono    personalmente    responsabili    per
          l'inosservanza delle  prescrizioni  dell'ISVAP.  Esse  sono
          comunque inopponibili ai terzi che  non  ne  abbiano  avuto
          conoscenza.   I   commissari   straordinari    acquisiscono
          preventivamente il parere del comitato  di  sorveglianza  e
          l'autorizzazione dell'ISVAP per la realizzazione  di  piani
          di risanamento che prevedano cessioni  di  portafoglio,  di
          azienda o rami di azienda  o  di  partecipazioni  in  altre
          societa'. 
              5. L'esercizio dell'azione sociale  di  responsabilita'
          contro i componenti dei disciolti organi  amministrativi  e
          di controllo e contro il direttore generale, la societa' di
          revisione  e  l'attuario  revisore  spetta  ai   commissari
          straordinari, sentito il comitato di  sorveglianza,  previa
          autorizzazione    dell'ISVAP.    Gli    organi    succeduti
          all'amministrazione straordinaria proseguono le  azioni  di
          responsabilita', riferendone periodicamente all'ISVAP. 
              6. I commissari, sentito il comitato  di  sorveglianza,
          previa autorizzazione dell'IVASS,  possono,  nell'interesse
          della procedura, sostituire la societa'  di  revisione.  Ai
          medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per  la
          durata residua dell'incarico e, comunque,  per  un  periodo
          non superiore a tre mesi.  Il  nuovo  incarico  puo'  avere
          durata  massima  fino   al   termine   dell'amministrazione
          straordinaria. 
              7.  I  commissari,  previa  autorizzazione  dell'ISVAP,
          possono convocare le assemblee e gli altri organi  indicati
          nell'articolo 231, comma  3,  con  ordine  del  giorno  non
          modificabile da parte dell'organo convocato. 
              8. Quando i commissari siano piu' d'uno, essi  decidono
          a maggioranza dei componenti in carica ed i loro poteri  di
          rappresentanza sono validamente  esercitati  con  la  firma
          congiunta di due  di  essi.  E'  consentita  la  delega  di
          poteri, anche per categorie di operazioni,  a  uno  o  piu'
          commissari. 
              9. Il comitato di sorveglianza delibera  a  maggioranza
          dei componenti in carica ed in caso di parita'  prevale  il
          voto del presidente.". 
              L'articolo 240  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  240.  Decadenza  dall'autorizzazione  rilasciata
          all'impresa di assicurazione 
              1.     L'impresa      di      assicurazione      decade
          dall'autorizzazione quando: 
              a) non da' inizio all'attivita' entro  i  primi  dodici
          mesi; 
              b) rinuncia espressamente all'autorizzazione; 
              c) non esercita l'attivita' per un periodo superiore  a
          sei mesi; 
              d) trasferisce l'intero portafoglio ad altra impresa di
          assicurazione; 
              e)  si  verifica  una  causa  di   scioglimento   della
          societa'. 
              Qualora l'impresa non abbia dato  inizio  all'attivita'
          entro i primi dodici mesi ovvero non  abbia  esercitato  la
          stessa per un periodo superiore a sei mesi, in presenza  di
          giustificati   motivi   e   su    richiesta    dell'impresa
          interessata, l'ISVAP puo' consentire un limitato periodo di
          proroga non superiore a sei mesi. 
              2.  Se  l'inattivita',  la  rinuncia  o  la  cessazione
          dell'attivita' riguardano soltanto alcuni dei  rami  per  i
          quali l'impresa di assicurazione e' stata  autorizzata,  la
          decadenza concerne esclusivamente tali rami. 
              3. L'IVASS accerta, con  provvedimento  pubblicato  nel
          Bollettino, la decadenza dall'autorizzazione  e,  nel  caso
          riguardi il  complesso  dei  rami  esercitati,  dispone  la
          cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di
          riassicurazione. Il provvedimento e' comunicato  dall'IVASS
          alle autorita' di vigilanza degli altri Stati  membri,  per
          l'adozione da parte di tali Autorita' di  misure  idonee  a
          impedire  all'impresa  di   assicurazione   di   esercitare
          l'attivita' sul loro territorio. 
              3-bis  L'IVASS  comunica  all'AEAP  ogni  caso  in  cui
          un'impresa  di  assicurazione  e   riassicurazione   decada
          dall'autorizzazione rilasciata ai fini della  pubblicazione
          nell'elenco dalla stessa tenuto. 
              4. L'impresa di assicurazione limita  l'attivita'  alla
          gestione dei contratti in corso e non assume nuovi affari a
          far  data  dalla   pubblicazione   del   provvedimento   di
          decadenza. La medesima disposizione si applica nel caso  di
          decadenza limitata ad uno o piu' rami di attivita'. 
              5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia  con
          la  pubblicazione  del  provvedimento  di  decadenza.   Nei
          contratti che hanno durata superiore all'anno il contraente
          puo' recedere, mediante comunicazione scritta  all'impresa,
          con  effetto  dalla   scadenza   della   prima   annualita'
          successiva  alla   pubblicazione   del   provvedimento   di
          decadenza. 
              6. Se  la  decadenza  dall'autorizzazione  consegue  al
          verificarsi delle situazioni di cui al comma 1, lettere b),
          c) ed e), l'ISVAP, quando ricorrono le condizioni  previste
          all'articolo 245, non adotta il provvedimento di  decadenza
          e propone al Ministro delle attivita' produttive la  revoca
          dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa
          dell'impresa di assicurazione. 
              7. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche all'impresa di assicurazione che ha  sede  legale  in
          uno Stato  terzo  e  che  e'  autorizzata  ad  operare  nel
          territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando
          l'autorita' di vigilanza dello Stato terzo ha  adottato  un
          provvedimento di decadenza nei  confronti  dell'impresa  di
          assicurazione,  analogo  provvedimento  e'   adottato   nei
          confronti della sede secondaria.". 
              L'articolo 241  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  241.  Liquidazione  ordinaria  dell'impresa   di
          assicurazione 
              1. L'impresa di assicurazione  informa  tempestivamente
          l'ISVAP del verificarsi di una causa di scioglimento  della
          societa'.   L'ISVAP,   verificata   la   sussistenza    dei
          presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti
          all'articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di
          decadenza dall'autorizzazione o con  altro  successivo,  la
          nomina dei liquidatori prima dell'iscrizione  nel  registro
          delle imprese degli atti che  deliberano  o  dichiarano  lo
          scioglimento  della  societa'.  Non  si  puo'   dar   corso
          all'iscrizione nel registro delle imprese  degli  atti  che
          deliberano o dichiarano lo scioglimento della  societa'  se
          non consti l'accertamento di cui al presente comma. 
              2.  I  liquidatori  devono  possedere  i  requisiti  di
          onorabilita', professionalita' e indipendenza stabiliti  in
          attuazione dell'articolo 76.  Qualora  perdano  i  relativi
          requisiti,  i  liquidatori  decadono   dalla   carica.   Se
          l'assemblea  non  provvede  alla  loro  sostituzione  entro
          trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei
          requisiti,  l'IVASS  propone  al  Ministro  dello  sviluppo
          economico  l'adozione  del  provvedimento  di  liquidazione
          coatta amministrativa. 
              3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite
          dal  codice  civile,  ferme  restando  le  disposizioni  in
          materia di riserve tecniche  e  di  attivita'  a  copertura
          previste  nel  titolo  III.   I   liquidatori   trasmettono
          all'ISVAP  il   bilancio   annuale   redatto   secondo   le
          disposizioni previste nel  titolo  VIII.  L'impresa  rimane
          soggetta alla vigilanza dell'ISVAP sino alla  cancellazione
          della societa' dal registro delle imprese. 
              4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245,  se
          la procedura di liquidazione non si svolge con  regolarita'
          o con speditezza, l'ISVAP, con provvedimento pubblicato sul
          Bollettino, puo' disporre la sostituzione dei  liquidatori,
          nonche'  dei  componenti  degli  organi  di  controllo.  La
          sostituzione degli organi non comporta il  mutamento  della
          procedura di liquidazione. 
              5. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche all'impresa di assicurazione che ha  sede  legale  in
          uno  Stato  terzo  e  che  e'  autorizzata  ad  operare  in
          stabilimento  nel  territorio   della   Repubblica,   fermo
          restando che  l'efficacia  dei  provvedimenti  adottati  e'
          limitata alla medesima sede secondaria.". 
              L'articolo 242  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  242.   Revoca   dell'autorizzazione   rilasciata
          all'impresa di assicurazione 
              1. L'autorizzazione e'  revocata  quando  l'impresa  di
          assicurazione: 
              a) non si attiene,  nell'esercizio  dell'attivita',  ai
          limiti  imposti  nel  provvedimento  di  autorizzazione   o
          previsti nel programma di attivita'; 
              b)  non  soddisfa  piu'  alle  condizioni  di   accesso
          all'attivita' assicurativa; 
              c) e' gravemente  inadempiente  alle  disposizioni  del
          presente codice; 
              d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed  ha
          presentato,   a   giudizio   dell'IVASS,   un   piano    di
          finanziamento  manifestamente  inadeguato  ovvero  non   ha
          rispettato  il  piano  approvato  entro  tre   mesi   dalla
          rilevazione dell'inosservanza  del  Requisito  Patrimoniale
          Minimo ovvero, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza  di
          gruppo, non ha realizzato  entro  i  termini  stabiliti  le
          misure previste dall'articolo 227; 
              e) viene assoggettata a liquidazione coatta  ovvero  e'
          dichiarato   lo   stato   di   insolvenza    dall'autorita'
          giudiziaria. 
              2.  L'autorizzazione  all'esercizio  del   ramo   della
          responsabilita'  civile   per   i   danni   causati   dalla
          circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti,  fermo
          quanto previsto al comma 1, e' altresi' revocata  nel  caso
          di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a
          contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso  di
          ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni  sulle
          procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli
          148 e 149. 
              3. La revoca puo' riguardare tutti  i  rami  esercitati
          dall'impresa di assicurazione o solo  alcuni  di  essi.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 240, commi  4
          e 5. 
              4.  La  revoca  dell'autorizzazione  e'  disposta   con
          decreto  del  Ministro  delle  attivita'   produttive,   su
          proposta dell'ISVAP. Se la revoca  riguarda  tutti  i  rami
          esercitati,   l'impresa   e'   contestualmente   posta   in
          liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l'ISVAP
          ne dispone la  cancellazione  dall'albo  delle  imprese  di
          assicurazione. Il Ministro delle attivita'  produttive,  su
          proposta dell'ISVAP, puo' tuttavia consentire che l'impresa
          si  ponga  in  liquidazione  ordinaria,  entro  un  termine
          perentorio, quando il provvedimento  di  revoca  sia  stato
          adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b). 
              5. Il Ministro delle attivita' produttive, su  proposta
          dell'ISVAP,  dispone  inoltre  la  liquidazione  coatta  se
          l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata  ad
          alcuni  rami,  non   osserva   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo  240,  commi  4  e   5,   ovvero   quando   la
          deliberazione di scioglimento e la nomina  dei  liquidatori
          non sono iscritte nel registro delle  imprese  nel  termine
          assegnato ai sensi del comma 4. 
              6. I decreti del Ministro dello sviluppo economico sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,  sono  riprodotti  nel
          Bollettino e sono comunicati dall'IVASS alle  autorita'  di
          vigilanza degli altri Stati membri per l'adozione da  parte
          di tali Autorita' di misure idonee a  impedire  all'impresa
          di  assicurazione  di  esercitare  l'attivita'   sul   loro
          territorio. 
              6-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso di revoca di
          autorizzazione  ai  fini  della  pubblicazione  nell'elenco
          dalla stessa tenuto.". 
              Il comma 2 dell' articolo 243, del decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 243.  Revoca  dell'autorizzazione  rilasciata  ad
          un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo 
              (Omissis). 
              2. La revoca e' altresi' disposta quando l'autorita' di
          vigilanza dello  Stato  terzo  ha  adottato  nei  confronti
          dell'impresa un provvedimento di revoca dell'autorizzazione
          all'esercizio delle attivita' assicurative nei rami vita  o
          nei rami danni  ovvero  quando  le  autorita'  dello  Stato
          membro   che   controllano   lo   stato   di   solvibilita'
          dell'impresa medesima per il complesso delle operazioni  da
          essa effettuate nel territorio  dell'Unione  europea  hanno
          adottato  analogo  provvedimento   per   deficienze   nella
          costituzione del Requisito Patrimoniale di  Solvibilita'  e
          del Requisito Patrimoniale Minimo. Nei  casi  previsti  dal
          presente comma la revoca e' disposta per il  complesso  dei
          rami esercitati. 
              (Omissis).". 
              L'articolo 244  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  244.  Decadenza  e  revoca   dell'autorizzazione
          rilasciata all'impresa di riassicurazione 
              1.   La   decadenza   dall'autorizzazione    rilasciata
          all'impresa  di  riassicurazione  e'  disposta   nei   casi
          previsti  dall'articolo  240,  comma  1.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2,  3,  3-bis,
          4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi  i  rinvii
          come riferiti alla corrispondente disciplina delle  imprese
          di riassicurazione. 
              2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa
          di  riassicurazione   e'   disposta   nei   casi   previsti
          dall'articolo 242, comma 1. Si applicano le disposizioni di
          cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5, 6 e 7, intendendosi  i
          rinvii come riferiti alla corrispondente  disciplina  delle
          imprese di riassicurazione. 
              3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche all'impresa di riassicurazione che ha sede legale  in
          uno  Stato  terzo  e  che  e'  autorizzata  ad  operare  in
          stabilimento  nel  territorio   della   Repubblica,   fermo
          restando che  l'efficacia  dei  provvedimenti  adottati  e'
          limitata alla medesima sede secondaria. Quando  l'autorita'
          di vigilanza dell'impresa di riassicurazione ha disposto la
          decadenza o  la  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio
          delle attivita' riassicurative,  analogo  provvedimento  e'
          adottato nei confronti della sede secondaria.". 
              L'articolo 246, del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 246. Organi della procedura 
              1. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari liquidatori  ed
          un comitato  di  sorveglianza  composto  da  tre  a  cinque
          componenti, il cui presidente  e'  designato  nell'atto  di
          nomina. I liquidatori e il comitato  di  sorveglianza  sono
          nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti
          di tempo tenuto conto dei risultati  e  dell'operato  degli
          organi della procedura. 
              2. L'ISVAP puo' revocare o sostituire i commissari ed i
          componenti del comitato di sorveglianza. 
              3.  Le  indennita'  spettanti  ai  commissari   ed   ai
          componenti del comitato di  sorveglianza  sono  determinate
          dall'ISVAP in base ai criteri da esso stabiliti.  La  spesa
          e' a carico dell'impresa sottoposta alla procedura. 
              4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti
          di  professionalita'  e  di  onorabilita'  ed  indipendenza
          stabiliti in attuazione dell'articolo 76.". 
              Il comma 5 dell' articolo 250, del decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art.  250.  Poteri  e   funzionamento   degli   organi
          liquidatori 
              (Omissis). 
              5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e
          dell'azione dei creditori sociali contro i  componenti  dei
          cessati  organi  amministrativi  e  di  controllo   ed   il
          direttore  generale,  dell'azione  contro  la  societa'  di
          revisione, nonche' dell'azione del creditore sociale contro
          la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di  direzione
          e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il  comitato
          di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP. 
              (Omissis).". 
              L'articolo 254  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  254.   Opposizione   allo   stato   passivo   ed
          impugnazione dei crediti ammessi 
              1. Possono proporre opposizione allo stato  passivo,  i
          creditori esclusi o ammessi  con  riserva,  entro  quindici
          giorni  dal  ricevimento   della   comunicazione   prevista
          dall'articolo 252, comma 9. 
              2. L'opposizione e' disciplinata dagli articoli 98 e 99
          della legge fallimentare.". 
              Il comma 1 dell' articolo 256, del decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 256. Insinuazioni tardive 
              1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando
          non siano  esauriti  tutti  i  riparti,  i  creditori  e  i
          titolari  di   diritti   reali   sui   beni   in   possesso
          dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione  ai
          sensi dell'articolo 252, comma 1, e non  risultino  inclusi
          nello stato passivo, possono chiedere di far valere i  loro
          diritti secondo quanto previsto  dagli  articoli  98  e  99
          della legge fallimentare. 
              (Omissis).". 
              L'articolo 258  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  258.  Trattamento  dei  crediti   derivanti   da
          contratti   di   assicurazione   o    da    contratti    di
          riassicurazione 
              1. Gli attivi a copertura delle  riserve  tecniche  dei
          rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento
          di liquidazione  coatta  risultano  iscritti  nell'apposito
          registro,   sono   riservati   in   via   prioritaria    al
          soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai  contratti
          ai quali essi si riferiscono. 
              2.   Dalla   pubblicazione   del    provvedimento    di
          liquidazione, o dalla notifica all'impresa di assicurazione
          o di riassicurazione se anteriore,  la  composizione  degli
          attivi indicati nel registro ed il  registro  medesimo  non
          possono essere  modificati  dai  commissari,  ad  eccezione
          della  correzione   di   meri   errori   materiali,   senza
          l'autorizzazione dell'ISVAP.  I  commissari  includono  nel
          registro, in deroga  al  vincolo  di  immodificabilita',  i
          proventi  finanziari   maturati   sugli   attivi,   nonche'
          l'importo dei premi  incassati  nel  periodo  compreso  fra
          l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di
          assicurazione  e  di  riassicurazione  o,   nel   caso   di
          trasferimento  del  portafoglio,   fino   alla   data   del
          trasferimento stesso. Se  il  ricavato  della  liquidazione
          degli attivi e' inferiore  alla  valutazione  indicata  nel
          registro, i commissari sono tenuti a darne  giustificazione
          all'ISVAP. 
              3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche  dei
          rami vita si soddisfano con priorita' rispetto  agli  altri
          titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di
          liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca: 
              a) gli aventi diritto  ai  capitali  o  indennizzi  per
          polizze scadute o sinistrate entro il  sessantesimo  giorno
          successivo alla data di pubblicazione del provvedimento  di
          liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate  entro
          lo stesso termine; 
              b) i titolari di crediti  derivanti  da  operazioni  di
          capitalizzazione; 
              c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti; 
              d) i titolari dei contratti in corso alla data  di  cui
          alla  lettera  a),  in  proporzione  dell'ammontare   delle
          riserve matematiche; 
              e) i  titolari  dei  contratti  che  non  prevedono  la
          costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla
          frazione di premio corrispondente al rischio non corso.  Se
          gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita
          risultano insufficienti per soddisfare i  crediti  indicati
          in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c)  e  d)
          sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e). 
              4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche  dei
          rami danni si soddisfano, con priorita' rispetto agli altri
          titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di
          liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca: 
              a) gli aventi  diritto  a  capitali  o  indennizzi  per
          sinistri  verificatisi   entro   il   sessantesimo   giorno
          successivo alla data di pubblicazione del provvedimento  di
          liquidazione; 
              b) i titolari dei contratti in corso alla data  di  cui
          alla lettera a), in proporzione alla  frazione  del  premio
          corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a
          copertura delle riserve tecniche dei rami  danni  risultano
          insufficienti per soddisfare tutti i  crediti  indicati  in
          precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai
          crediti di cui alla lettera b). 
              4-bis. Gli impegni risultanti dalla  partecipazione  ad
          un   contratto   di   coassicurazione   comunitaria    sono
          soddisfatti alla stessa stregua  degli  impegni  risultanti
          dagli altri contratti di assicurazione senza distinzione di
          nazionalita' per quanto riguarda gli  aventi  diritto  alle
          prestazione assicurative. 
              5. Se gli attivi a  copertura  delle  riserve  tecniche
          relative ai contratti di assicurazione  obbligatoria  della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti  per
          soddisfare  tutti  i  crediti  indicati  nel  comma  4,  si
          applicano le disposizioni previste dal capo  I  del  titolo
          XVII. 
              6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3  e  4  va
          anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 111,
          primo  comma,  numero  1,  della  legge  fallimentare.   Le
          medesime spese gravano proporzionalmente sulle attivita' di
          ogni specie ancorche' assistite da privilegio o ipoteca. 
              6-bis. In caso di  liquidazione  coatta  amministrativa
          dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti  dai
          contratti conclusi da una succursale o in regime di  libera
          prestazione di servizi sono adempiuti  alla  stregua  degli
          impegni    derivanti    dagli    altri     contratti     di
          riassicurazione.". 
              Il comma 2 dell' articolo 264, del decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 264. Imprese di assicurazione di  Stati  terzi  e
          imprese di riassicurazione estere 
              (Omissis). 
              2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale
          in uno Stato Membro o in uno Stato terzo, ha insediato  una
          sede  secondaria  nel  territorio  della   Repubblica,   la
          liquidazione coatta e' disposta nei  confronti  della  sede
          italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3. 
              (Omissis).". 
              L'articolo 309  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 309. Attivita' oltre i limiti consentiti 
              1. Le imprese che  hanno  sede  legale  nel  territorio
          della  Repubblica  o  in  Stati  terzi  e  che   esercitano
          l'attivita' assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione
          in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15,  16,  18,  21,
          22, 28 e 29, sono punite  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. Le  imprese
          che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o  in
          Stati terzi e  che  esercitano  l'attivita'  riassicurativa
          oltre i  limiti  dell'autorizzazione  in  violazione  degli
          articoli  57,  57-bis,  58,  59-bis,   59-ter,   59-quater,
          59-quinquies  e  60-bis,  sono  punite  con   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  diecimila   ad   euro
          centomila. 
              1-bis Le imprese locali di cui al Titolo  IV,  Capo  I,
          che esercitano l'attivita' assicurativa oltre i  limiti  di
          cui   all'articolo   51-ter,   comma   1,   in   violazione
          dell'articolo  51-quater,  sono  punite  con  la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  diecimila   ad   euro
          centomila. 
              2.  Le   particolari   mutue   assicuratrici   di   cui
          all'articolo 52  che  esercitano  l'attivita'  assicurativa
          oltre i  limiti  dell'autorizzazione  in  violazione  degli
          articoli 53 e 55 sono punite con la sanzione amministrativa
          pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 
              3. Alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila  ad  euro  cinquantamila   sono   soggetti   gli
          intermediari   che,   in    proprio    oppure    attraverso
          collaboratori o altri ausiliari,  operano  per  conto  o  a
          beneficio delle imprese di cui ai commi 1, 1-bis e 2.". 
              L'articolo 311  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 311. Assetti proprietari 
              1. L'omissione  delle  comunicazioni  prescritte  dagli
          articoli 69,  71  e  79,  compresa  anche  l'intenzione  di
          assumere la partecipazione di controllo, o  delle  relative
          norme   di   attuazione   e'   punita   con   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  diecimila   ad   euro
          centomila. 
              2. L'incompletezza o l'erroneita'  delle  comunicazioni
          sono punite con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          euro cinquemila ad euro cinquantamila. 
              3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di
          violazione   dell'obbligo   di   comunicazione    di    cui
          all'articolo 70, comma 1, e nel caso  di  violazione  delle
          disposizioni previste dagli articoli 74, comma 1, 75, comma
          1, e 77, commi 1 e 3. 
              4. Se le  comunicazioni  sono  dovute  da  una  persona
          fisica, in caso di violazione la sanzione  si  applica  nei
          confronti di quest'ultima.". 
              L'articolo 326  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 326. Procedura  di  applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie 
              1. L'ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta  mancanza
          di pregiudizio per il tempestivo esercizio  delle  funzioni
          di vigilanza o per gli interessi degli assicurati  e  degli
          altri  aventi  diritto  a  prestazioni  assicurative,   nel
          termine    di    centoventi    giorni     dall'accertamento
          dell'infrazione, ovvero nel termine di  centottanta  per  i
          soggetti residenti all'estero, provvede alla  contestazione
          degli addebiti nei  confronti  dei  possibili  responsabili
          della violazione. Limitatamente alle violazioni di cui agli
          articoli 148 e 149 e fermo quanto previsto ai commi 2 e  3,
          la procedura puo' essere sospesa dall'ISVAP fino a  novanta
          giorni  qualora  l'impresa  dimostri  che  sono  in   corso
          accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di  frode.  Alla
          scadenza del periodo di  sospensione  senza  che  l'impresa
          abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere  il
          termine di cui ai  commi  2  e  3.  La  proposizione  della
          querela o della denuncia sospende la procedura. La sentenza
          o il  diverso  provvedimento  del  giudice  che  decide  il
          procedimento penale estingue la violazione. 
              2. Al di fuori dei  casi  previsti  dall'articolo  328,
          comma 1, entro i successivi sessanta giorni  le  parti  del
          procedimento possono provvedere al pagamento  nella  misura
          piu' favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio
          del minimo della pena edittale. Il  pagamento  estingue  la
          violazione. 
              3. Quando le  parti  non  effettuino  il  pagamento  in
          misura ridotta o nei casi  in  cui  tale  facolta'  non  e'
          prevista, possono proporre, nel termine di cui al comma  2,
          reclamo avverso la contestazione degli addebiti e  chiedere
          l'audizione  dinnanzi  alla  Commissione   consultiva   sui
          procedimenti sanzionatori. 
              4. La Commissione  consultiva,  nominata  dal  Ministro
          delle attivita' produttive, e' composta da  un  magistrato,
          anche  in  pensione,  con   qualifica   non   inferiore   a
          consigliere  della  Corte  di   cassazione   o   qualifiche
          equivalenti ovvero da un docente  universitario  di  ruolo,
          anche a riposo, che la presiede,  e  da  un  dirigente  del
          Ministero  delle  attivita'  produttive  ed  un   dirigente
          dell'ISVAP.  Il  mandato  ha  durata  quadriennale  ed   e'
          rinnovabile  per  una  sola   volta.   E'   stabilita   con
          regolamento del Ministro delle  attivita'  produttive,  nel
          rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura
          dinanzi  alla  Commissione  consultiva  e  il   regime   di
          incompatibilita' dei componenti. La Commissione  consultiva
          opera presso l'ISVAP, che provvede alle spese  per  il  suo
          funzionamento ed al compenso dei componenti. 
              5. A seguito dell'esercizio della facolta'  di  reclamo
          di cui al comma 3, la Commissione consultiva acquisisce  le
          risultanze istruttorie, esamina  gli  scritti  difensivi  e
          dispone  l'audizione,   alla   quale   le   parti   possono
          partecipare anche con l'assistenza di avvocati  ed  esperti
          di fiducia.  Se  non  ritiene  provata  la  violazione,  la
          Commissione consultiva puo' disporre l'archiviazione  della
          contestazione o chiedere  l'integrazione  delle  risultanze
          istruttorie. Se, invece,  ritiene  provata  la  violazione,
          trasmette  al  Ministro  delle  attivita'   produttive   la
          proposta  motivata   di   determinazione   della   sanzione
          amministrativa    pecuniaria,    avuto    riguardo    anche
          all'eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze
          dannose ed all'adozione di misure  idonee  a  prevenire  la
          ripetizione della violazione. Si  applicano,  inoltre,  gli
          articoli 8, 8-bis e 11 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689. 
              6.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  sulle
          risultanze della proposta della Commissione consultiva o ad
          istanza  dell'ISVAP  in  assenza  di  reclamo,  decide   la
          sanzione    con    decreto    dirigenziale,    che    viene
          successivamente  comunicato  dall'ISVAP  alle   parti   del
          procedimento. 
              7.  La  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo. I ricorsi sono notificati anche  all'ISVAP,
          che provvede alla difesa in giudizio con propri legali. 
              8.  I  provvedimenti  dell'IVASS,  che  infliggono   le
          sanzioni   pecuniarie,   e   le   sentenze   dei    giudici
          amministrativi che decidono i ricorsi sono  pubblicati  nel
          Bollettino  dell'IVASS.   Il   Ministero   dello   sviluppo
          economico, su richiesta  dell'IIVASS,  tenuto  conto  della
          violazione e  degli  interessi  coinvolti,  puo'  stabilire
          modalita' ulteriori per dare pubblicita' al  provvedimento,
          ponendo  le  relative  spese  a  carico  dell'autore  della
          violazione.". 
              L'articolo 335  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.   335.   Imprese   di    assicurazione    e    di
          riassicurazione 
              1.  Sono  tenute  a  versare  all'ISVAP  un  contributo
          annuale, denominato contributo di vigilanza  sull'attivita'
          di  assicurazione  e  di  riassicurazione,   nella   misura
          prevista dal comma 2: 
              a) le imprese di  assicurazione  con  sede  legale  nel
          territorio della Repubblica  ed  iscritte  alla  sezione  I
          dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4; 
              b) le sedi secondarie delle  imprese  di  assicurazione
          extracomunitarie stabilite nel territorio della  Repubblica
          ed  iscritte  alla  sezione  II  dell'albo  previsto  dagli
          articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo; 
              c) le imprese locali di cui all'articolo 51-bis,  comma
          1, lettera  a),  iscritte  nella  sezione  dell'albo  delle
          imprese di assicurazione rubricata «Imprese locali  di  cui
          al Titolo IV,  Capo  II,  del  Codice  delle  Assicurazioni
          private»  e  le  particolari  mutue  assicuratrici  di  cui
          all'articolo 51-bis, comma 1, lettera b), ed iscritte nella
          sezione    dell'albo    rubricata    «Particolari     mutue
          assicuratrici di cui al Titolo IV,  Capo  III,  del  Codice
          delle Assicurazioni private»; 
              d) le imprese di riassicurazione con  sede  legale  nel
          territorio della Repubblica ed  iscritte  alla  sezione  IV
          dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4; 
              e) le sedi secondarie delle imprese di  riassicurazione
          extracomunitarie stabilite nel territorio della  Repubblica
          ed iscritte alla sezione V dell'albo  di  cui  all'articolo
          60, comma 3. 
              2. Il contributo di  vigilanza  e'  commisurato  ad  un
          importo non superiore al due per mille dei premi  incassati
          in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte  ed  al
          netto  di  un'aliquota  per  oneri  di  gestione  calcolata
          dall'ISVAP  mediante   apposita   elaborazione   dei   dati
          risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente. 
              3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre  mutue
          di assicurazione e' commisurato all'uno per mille dei premi
          incassati in ciascun  esercizio,  escluse  le  tasse  e  le
          imposte. 
              4. Il contributo di vigilanza e' determinato  entro  il
          30 maggio con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la
          copertura  finanziaria  degli  oneri  di  vigilanza   sulle
          imprese. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno  nella
          Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP. 
              5. Il contributo, calcolato al netto dell'aliquota  per
          oneri di gestione, e' versato direttamente all'IVASS in due
          rate rispettivamente entro il 31  gennaio  e  entro  il  31
          luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita  voce  del
          bilancio  di  previsione.  L'eventuale  residuo  confluisce
          nell'avanzo  di   amministrazione   e   viene   considerato
          nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo. 
              6. La riscossione  coattiva  avviene  tramite  ruolo  e
          secondo le modalita' di cui all'articolo 67, comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43.". 
              Il comma 1 dell' articolo 345, del decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 345. Istituzioni e enti esclusi 
              1.  Sono  esclusi  dall'ambito  di  applicazione  delle
          disposizioni di cui al presente codice: 
              a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza
          amministrati per legge dal Ministero dell'economia e  delle
          finanze, gli istituti,  gli  enti,  le  casse  ed  i  fondi
          comunque  denominati  che   gestiscono,   in   favore   dei
          lavoratori o di singole categorie professionali,  forme  di
          previdenza e di assistenza comprese  in  un  regime  legale
          obbligatorio; 
              b) (Soppressa). 
              c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero
          S.p.a., di cui  alla  legge  24  maggio  1977,  n.  227,  e
          successive modificazioni, limitatamente alle attivita'  che
          beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto
          previsto al comma 2; 
              d)  il  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per   la
          riassicurazione  dei  rischi  agricoli   istituito   presso
          l'ISMEA dall'articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del  decreto-legge
          13 settembre 2002 n. 200,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 novembre 2002, n. 256; 
              e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni  in
          caso di decesso qualora le  prestazioni  siano  erogate  in
          natura o qualora l'importo della prestazione non superi  il
          valore medio delle spese funerarie determinato nella misura
          di cui all'articolo 15, comma  1,  lettera  d),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni; 
              f) le societa' di mutuo soccorso  costituite  ai  sensi
          della  legge  15  aprile  1886,  n.  3818,  che  provvedano
          direttamente  al  pagamento  a  favore  degli  iscritti  di
          capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo  quanto
          previsto al comma 3; 
              g) le  associazioni  agrarie  di  mutua  assicurazione,
          costituite ai sensi della legge 7 luglio 1907,  n.  526,  e
          del  regio  decreto-legge  2  settembre  1919,   n.   1759,
          modificato dal regio  decreto-legge  21  ottobre  1923,  n.
          2479, entrambi convertiti dalla legge 17  aprile  1925,  n.
          473, a sua  volta  modificata  dall'articolo  9  del  regio
          decreto-legge 12 luglio 1934,  n.  1290,  convertito  dalla
          legge 12 febbraio 1935, n. 303. 
              (Omissis).". 
              Il comma 3 dell' articolo 347, del decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 347. Potesta' legislativa delle Regioni 
              (Omissis). 
              3. Sono riservati alla competenza  del  Ministro  delle
          attivita' produttive e all'ISVAP, secondo le norme  dettate
          dal presente codice, i provvedimenti  nei  confronti  delle
          imprese di assicurazione e di  riassicurazione  ammesse  al
          mutuo riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano
          nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o
          di prestazione di servizi, delle sedi secondarie di imprese
          di assicurazione  e  di  riassicurazione  extracomunitarie,
          degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione. 
              (Omissis).". 
              L'articolo 349  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 349. Imprese  di  assicurazione  aventi  la  sede
          legale nella Confederazione elvetica 
              1. Le imprese di assicurazione che  hanno  sede  legale
          nella Confederazione elvetica e  che  intendono  esercitare
          nel territorio della  Repubblica  i  rami  danni  non  sono
          soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo  II
          e a quelle di cui  al  capo  V  del  titolo  III  che  sono
          individuate dall'ISVAP con regolamento. 
              2. Le imprese di cui  al  comma  1  devono  unire  alla
          richiesta di autorizzazione  una  dichiarazione  rilasciata
          dall'autorita' competente che attesti che l'impresa dispone
          del  Requisito  Patrimoniale  di   Solvibilita'   calcolato
          secondo quanto previsto al capo IV del titolo III. 
              3. Ai fini di cui al Titolo XV, le imprese  di  cui  al
          comma 1 possono attribuire alla sede  secondaria  stabilita
          nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione  e
          coordinamento delle societa' del gruppo con sede legale  in
          Italia. In tale caso  la  sede  secondaria  e'  considerata
          ultima   societa'   controllante    italiana    ai    sensi
          dell'articolo 210, comma 2, ed e'  iscritta  all'albo  come
          impresa capogruppo ai sensi  dell'articolo  210-ter,  comma
          1.". 
              L'articolo 350  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 350. Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro
          degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi 
              1. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo
          II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione  e  di
          cancellazione   dal   registro   degli   intermediari    di
          assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili,  entro
          sessanta giorni dalla relativa comunicazione,  dinnanzi  al
          giudice amministrativo. 
              2. I provvedimenti adottati dalla CONSAP  a  norma  del
          capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione  e
          di cancellazione dal ruolo  dei  periti  assicurativi  sono
          impugnabili,   entro   sessanta   giorni   dalla   relativa
          comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.". 
              L'articolo 352  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 352. Coordinamento formale  con  altre  norme  di
          legge 
              1. Nel comma 3 dell'articolo  120  del  codice  per  la
          protezione dei dati personali le parole: «dell'articolo  2,
          comma 5-quater, del decreto-legge 28  marzo  2000,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2000,
          n. 137, e successive modificazioni» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni
          private». 
              2. Nell'articolo 2, comma 1, lettera  d),  del  decreto
          legislativo 28  febbraio  2005,  n.  38,  le  parole:  «del
          decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173» sono sostituite
          dalle seguenti: «dell'articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di
          cui  all'articolo   95,   comma   2,   del   codice   delle
          assicurazioni private». Nell'articolo 1, comma  1,  lettera
          e), del decreto legislativo 30  maggio  2005,  n.  142,  le
          parole: «dei decreti legislativi 17 marzo 1995,  n.  174  e
          175» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'articolo  1,
          comma  1,  lettera  t),  del  codice  delle   assicurazioni
          private». 
              3. Nell'articolo 1, comma 1, lettera  i),  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «lettera  e)
          del decreto  legislativo  17  aprile  2001,  n.  239»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «dell'articolo  1,  comma  1,
          lettera cc), del codice delle assicurazioni private». 
              4. Nell'articolo 1, comma 1, lettera  l),  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le  parole:  «le  norme
          sulle assicurazioni e le relative  disposizioni  attuative»
          sono  sostituite   dalle   seguenti:   «il   codice   delle
          assicurazioni private». 
              5. Nell'articolo 1, comma 1, lettera  q),  del  decreto
          legislativo  30  maggio  2005,  n.  142,  le   parole:   «e
          dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio  1991,  n.
          20» sono sostituite dalle seguenti:  «e  dell'articolo  72,
          comma 2, del codice delle assicurazioni private». 
              6. Nell'articolo 1, comma 1, lettera  r),  del  decreto
          legislativo  30  maggio  2005,  n.  142,  le   parole:   «e
          dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio  1991,  n.
          20» sono sostituite dalle seguenti:  «e  dell'articolo  72,
          comma 2, del codice delle assicurazioni private». 
              7. Nell'articolo 13, comma 1, lettera c),  del  decreto
          legislativo 30 maggio  2005,  n.  142,  le  parole:  «dalla
          normativa in materia di assicurazioni private,  incluse  le
          disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576» sono
          sostituite dalle seguenti: «dal titolo VII, capo III, e dal
          titolo  XVI,  capi  I,  II,  III  e  IV  del  codice  delle
          assicurazioni private». 
              8.  Sono  fatti  salvi   i   poteri   attribuiti   alla
          Commissione di vigilanza sui fondi pensione  (COVIP)  dalla
          legge 23 agosto 2004, n. 243. 
              8-bis. Nell'articolo  13,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto  legislativo  30  maggio   2005,   n.   142,   dopo
          l'espressione: «all'articolo 188», le parole: «, comma  1,»
          sono soppresse. 
              8-ter.  Nell'articolo  13,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera c),  e'
          aggiunta la seguente: «d) le misure previste  dall'articolo
          220-novies del CAP.». 
              8-quater.  Nell'articolo  13,  comma  2,  del   decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole  «lettere  da
          a-bis) a c)» sono sostituite  con  le  parole  «lettere  da
          a-bis) a d)». 
              8-quinquies. Nell'articolo 31,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 26 maggio 1997, n.  173,  le  parole:  «di  cui
          all'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti:" di cui al
          regolamento previsto dall'articolo 90, comma 1,». 
              8-sexies.  Nell'articolo  31,  comma  3,  del   decreto
          legislativo  26   maggio   1997,   n.   173,   le   parole:
          «all'articolo 37»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal
          regolamento di cui all'articolo 90, comma 1,».". 
              La rubrica del Capo II, dopo l'articolo 35-quater,  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  gia'  citato
          nelle note alle  premesse,  come  modificata  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Capo II 
              Calcolo delle riserve tecniche". 
              La rubrica del Capo III, dopo  l'articolo  37-ter,  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  gia'  citato
          nelle note alle  premesse,  come  modificata  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Capo III 
              Attivi a copertura delle riserve tecniche". 
              La rubrica del Capo IV, dopo l'articolo 43, del decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle
          note alle premesse, come modificata dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              "Capo IV 
              Fondi propri". 
              La rubrica del Titolo  VII,  dopo  l'articolo  67,  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  gia'  citato
          nelle note alle  premesse,  come  modificata  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Titolo VII 
              Assetti proprietari". 
              Il comma 4 dell' articolo 285, del decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 285. Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della
          strada 
              (Omissis). 
              4. Il regolamento  di  cui  al  comma  2  determina  le
          modalita'  di   fissazione   annuale   della   misura   del
          contributo, nel limite massimo del quattro  per  cento  del
          premio  imponibile,  tenuto  conto  dei   risultati   della
          liquidazione dei danni che sono determinati nel  rendiconto
          annualmente  predisposto  dal  comitato  di  gestione   del
          fondo.". 
              I  commi  1  e  2  dell'  articolo  287,  del   decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle
          note alle premesse, come modificati dal  presente  decreto,
          cosi' recitano: 
              "Art. 287. Esercizio dell'azione di risarcimento 
              1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283,  comma  1,
          lettere a), b) , d),  d-bis)  e  d-ter),  l'azione  per  il
          risarcimento  dei  danni  causati  dalla  circolazione  dei
          veicoli e dei  natanti,  per  i  quali  vi  e'  obbligo  di
          assicurazione, puo' essere proposta  solo  dopo  che  siano
          decorsi sessanta giorni da quello  in  cui  il  danneggiato
          abbia  chiesto  il  risarcimento   del   danno,   a   mezzo
          raccomandata,  all'impresa  designata,   inviandone   copia
          contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le  vittime
          della  strada.  Nell'ipotesi  prevista  dall'articolo  283,
          comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni
          puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi  sei  mesi
          dal  giorno  in  cui  il  danneggiato   ha   richiesto   il
          risarcimento del danno. 
              2.   Il   danneggiato   che,   nell'ipotesi    prevista
          dall'articolo  283,  comma  1,  lettera  a),  abbia   fatto
          richiesta   all'impresa   designata,    inviandone    copia
          contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le  vittime
          della strada, non e' tenuto a rinnovare la domanda  qualora
          successivamente    venga    identificata    l'impresa    di
          assicurazione del responsabile. 
              (Omissis).". 
              Il comma 7 dell' articolo 250 del decreto legislativo 7
          settembre  2005,  n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art.  250.  Poteri  e   funzionamento   degli   organi
          liquidatori 
              (Omissis). 
              7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP e con
          il parere favorevole del comitato di sorveglianza,  possono
          farsi coadiuvare nello svolgimento delle  operazioni  dalla
          CONSAP, previa convenzione approvata  dal  Ministero  dello
          sviluppo economico, ovvero da terzi, ma  sotto  la  propria
          responsabilita', con oneri a carico della liquidazione.  In
          casi  eccezionali,  i  commissari,  previa   autorizzazione
          dell'ISVAP, possono  delegare  a  terzi  il  compimento  di
          singoli atti." 
              Il comma 2 dell' articolo 286, del decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 286. Liquidazione dei danni a  cura  dell'impresa
          designata 
              (Omissis). 
              2.  Le  somme  anticipate  dalle   imprese   designate,
          comprese le spese ed al netto  delle  somme  recuperate  ai
          sensi dell'articolo 292, sono  rimborsate  dalla  CONSAP  -
          Fondo di garanzia per le vittime della strada,  secondo  le
          convenzioni,  stipulate  fra  le  imprese  e  il  Fondo  di
          garanzia   per   le   vittime   della   strada,    soggette
          all'approvazione del dal Ministero dello sviluppo economico
          su proposta dell'ISVAP. 
              (Omissis).". 
              L'articolo 126  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 126. Ufficio centrale italiano 
              1.   L'Ufficio   centrale   italiano    e'    abilitato
          all'esercizio  delle  funzioni  di  Ufficio  nazionale   di
          assicurazione  e  allo  svolgimento  degli  altri   compiti
          stabiliti  dall'ordinamento  comunitario  e  dal   presente
          codice a  seguito  di  riconoscimento  del  Ministro  dello
          sviluppo economico. 
              2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui
          all'articolo 125, svolge le seguenti attivita': 
              a) stipula e  gestisce,  in  nome  e  per  conto  delle
          imprese aderenti,  l'assicurazione  frontiera  disciplinata
          nel  regolamento  adottato,  su  proposta  dell'ISVAP,  dal
          Ministro  delle  attivita'  produttive  e   provvede   alla
          liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; 
              b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b),
          comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo  125,
          ai  fini  del  risarcimento  dei  danni   cagionati   dalla
          circolazione in Italia dei veicoli a motore e  natanti,  la
          qualita'    di    domiciliatario    dell'assicurato,    del
          responsabile civile e della loro impresa di assicurazione; 
              c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di
          cui al comma 2, lettera b),  al  comma  3  ed  al  comma  4
          dell'articolo 125,  in  nome  e  per  conto  delle  imprese
          aderenti, nelle azioni di risarcimento  che  i  danneggiati
          dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e  natanti
          immatricolati o registrati  all'estero  possono  esercitare
          direttamente nei suoi  confronti  secondo  quanto  previsto
          agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si  applicano  anche
          nei   confronti   dell'Ufficio   centrale    italiano    le
          disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa
          di assicurazione del  responsabile  civile  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 144. 
              3. Ai fini della proposizione  dell'azione  diretta  di
          risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano i
          termini di cui all'articolo 163-bis, primo  comma,  e  318,
          secondo  comma,  del  codice  di  procedura   civile   sono
          aumentati  del  doppio,  risultando  percio'  stabiliti  in
          centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e
          in novanta giorni per il giudizio di fronte al  giudice  di
          pace. I termini di cui all'articolo 163-bis, secondo comma,
          del codice di procedura civile non possono essere  comunque
          inferiori a sessanta giorni. 
              4. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato ad emettere
          le carte verdi richieste per la circolazione all'estero  di
          veicoli a motore immatricolati in  Italia,  garantendo  nei
          confronti   dei   corrispondenti   uffici   nazionali    di
          assicurazione le  obbligazioni  che  il  rilascio  di  tali
          certificati comporta. 
              5. Per i rimborsi effettuati agli uffici  nazionali  di
          assicurazione esteri, che in base  agli  accordi  con  esso
          stipulati abbiano dovuto intervenire  per  risarcire  danni
          causati nel territorio del loro Stato da veicoli  a  motore
          immatricolati  in  Italia  non  coperti  da  assicurazione,
          l'Ufficio centrale  italiano  ha  diritto  di  rivalsa  nei
          confronti del proprietario o del conducente del veicolo per
          le somme pagate e le relative spese. 
              6. In caso di incidente cagionato nel territorio  della
          Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti
          immatricolati o registrati all'estero,  l'Ufficio  centrale
          italiano puo' richiedere ai competenti organi di polizia le
          informazioni   acquisite   relativamente   alle   modalita'
          dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e
          alla  targa  di  immatricolazione  o  altro  analogo  segno
          distintivo.". 
              Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
          delle assicurazioni private) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
              L'articolo 154  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 154. Centro di informazione italiano 
              1.  E'  istituito   presso   l'ISVAP   il   Centro   di
          informazione italiano per consentire agli aventi diritto di
          chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante
          dalla circolazione dei veicoli a motore nei  casi  previsti
          dall'articolo 151.  A  tale  fine  l'ISVAP  puo'  stipulare
          apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici  o
          privati che gia' detengano e gestiscano le informazioni  di
          cui al comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento del
          Centro di informazione italiano. 
              2. Il Centro di informazione italiano e' incaricato  di
          tenere un registro da cui risulta: 
              a) la targa di immatricolazione  di  ogni  veicolo  che
          staziona abitualmente nel territorio della Repubblica; 
              b) i numeri e la data  di  scadenza  delle  polizze  di
          assicurazione  che  coprono   la   responsabilita'   civile
          derivante dalla circolazione di detti veicoli per i  rischi
          di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma  3,  diversi
          dalla responsabilita' del vettore; 
              c)  le  imprese  di  assicurazione   che   coprono   la
          responsabilita' civile derivante dalla circolazione di tali
          veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui  all'articolo
          2, comma 3, diversi dalla responsabilita' del vettore, e  i
          mandatari per la liquidazione  dei  sinistri  designati  da
          tali imprese di  assicurazione  conformemente  all'articolo
          152. 
              3. Il  Centro  di  informazione  italiano  assiste  gli
          aventi   diritto   al   risarcimento   nell'accesso    alle
          informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c). 
              4.  Le  imprese  di  assicurazione   che   coprono   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli, che stazionano abitualmente nel  territorio  della
          Repubblica, sono tenute a comunicare in via  sistematica  i
          dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai
          numeri di polizza, alla data di cessazione della  copertura
          assicurativa,  ai   nominativi   dei   mandatari   per   la
          liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro
          e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome  ed
          indirizzo   del   proprietario   o   dell'usufruttuario   o
          dell'acquirente  con  patto  di  riservato  dominio  o  del
          locatario in caso di locazione finanziaria. 
              5. Le procedure, i tempi e le modalita'  di  invio  dei
          dati da parte delle imprese di assicurazione, le  modalita'
          del relativo trattamento dei dati e di gestione del  Centro
          di  informazione  italiano,  anche  nei   confronti   degli
          interessati  e  degli  aventi  diritto  alle  informazioni,
          nonche' le modalita' di accesso alle  informazioni  per  le
          imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione
          dei  sinistri,  sono  definite  con  regolamento   adottato
          dall'ISVAP, sentito il Garante per la protezione  dei  dati
          personali. Con lo stesso  regolamento  sono  individuati  i
          dati  contenuti  nella  banca   dati   sinistri,   di   cui
          all'articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche  da
          parte del Centro di informazione italiano,  con  esclusione
          dei dati sensibili. 
              6. Per le  esigenze  di  funzionamento  del  Centro  di
          informazione italiano, la CONSAP e' autorizzata,  ai  sensi
          del codice in materia di protezione dei dati personali,  ad
          avvalersi dei dati trattati  dall'IVASS  per  le  finalita'
          della  banca  dati  sinistri.  L'IVASS,  con   regolamento,
          organizza la banca dati sinistri al fine di  coordinare  il
          trattamento  dei  dati  con  le  esigenze  del  Centro   di
          informazione italiano. 
              7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali
          sono  consentiti,  con  esclusione   dei   dati   personali
          sensibili ai sensi del codice in materia di protezione  dei
          dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo.  Le
          informazioni di cui al  comma  2  sono  conservate  per  un
          periodo  di   sette   anni   dalla   data   di   cessazione
          dell'immatricolazione  del  veicolo  o  di   scadenza   del
          contratto di assicurazione. 
              8. Il Centro di informazione coopera con  i  centri  di
          informazione  istituiti  dagli  altri  Stati   membri   per
          l'attuazione delle disposizioni  previste  dall'ordinamento
          comunitario.". 
              L'articolo 157  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 157. Ruolo dei periti assicurativi 
              1. Il CONSAP cura l'istituzione e il funzionamento  del
          ruolo e determina, con regolamento,  da  pubblicarsi  nella
          Gazzetta Ufficiale e sul suo sito internet, gli obblighi di
          comunicazione,   la   procedura   di   iscrizione   e    di
          cancellazione e le forme  di  pubblicita'  piu'  idonee  ad
          assicurare l'accesso pubblico al ruolo. 
              2. Nel ruolo sono iscritti i  periti  assicurativi  che
          esercitano l'attivita' in proprio e che  sono  in  possesso
          dei requisiti di cui all'articolo 158.". 
              L'articolo 159, del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 159. Cancellazione dal ruolo 
              1. La cancellazione dal ruolo e'  disposta  dall'ISVAP,
          con provvedimento motivato, in caso di: 
              a) rinuncia all'iscrizione; 
              b) perdita di uno dei  requisiti  di  cui  all'articolo
          158, comma 1, lettere a), b), c) e d); 
              c) sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'articolo
          158, comma 2; 
              d) radiazione; 
              e) mancato versamento del contributo di gestione di cui
          all'articolo  337,  nonostante  apposita  diffida  disposta
          dall'ISVAP. 
              2. Non si procede alla cancellazione dal  ruolo,  anche
          se richiesta dal perito, fino a  quando  sia  in  corso  un
          procedimento   disciplinare   ovvero   siano    in    corso
          accertamenti   istruttori   propedeutici   all'avvio    del
          medesimo." 
              L'articolo 160  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 160. Reiscrizione 
              1. Il perito, che sia  stato  cancellato  dal  ruolo  a
          seguito del provvedimento di radiazione, puo' richiedere di
          esservi iscritto nuovamente, purche' siano  decorsi  almeno
          cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di
          cui all'articolo 158, commi 1 e 2. 
              2. In  caso  di  cancellazione  derivante  da  condanna
          irrevocabile  o  da  fallimento,  il  perito  puo'   essere
          nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta
          la riabilitazione. 
              3. Il perito, la cui iscrizione  sia  stata  cancellata
          per mancato versamento del  contributo  di  gestione,  puo'
          essere iscritto  nuovamente  purche'  abbia  provveduto  al
          pagamento   di   quanto   non   corrisposto    sino    alla
          cancellazione. 
              4. Se  il  perito,  intervenuta  la  cancellazione  dal
          ruolo, chiede una nuova  iscrizione,  essa  viene  disposta
          previa verifica della  sussistenza  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneita'
          gia' conseguita.". 
              La rubrica  del  Capo  II,  dopo  l'articolo  334,  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  gia'  citato
          nelle note alle  premesse,  come  modificata  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Capo II 
              Contributi di vigilanza e di gestione". 
              Il comma 4 dell' articolo 155, del decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n.  209,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art. 155. Accesso al Centro di informazione italiano 
              (Omissis). 
              4. L'IVASS e la CONSAP hanno accesso gratuito  ai  dati
          relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei  veicoli
          contenuti nei pubblici registri  e  ai  dati  dell'archivio
          nazionale dei veicoli di cui agli articoli  225,  comma  1,
          lettera b), e 226, commi 5 e  seguenti,  del  codice  della
          strada. 
              (Omissis).". 
              L'articolo 354  del  decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, gia' citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 354. Norme espressamente abrogate 
              1. Fermo quanto disposto  dall'articolo  20,  comma  3,
          lettera b), della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  nel  testo
          sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio  2003,  n.
          229, sono o restano abrogati: 
              il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387; 
              il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63; 
              il decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio
          1959, n. 449; 
              la legge 24 dicembre 1969, n. 990; 
              il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39; 
              il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738; 
              la legge 7 febbraio 1979, n. 48; 
              gli articoli 5, commi 1, 2 e 3,  5-bis,  6,  6-bis,  7,
          7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n.
          576; 
              la legge 28 novembre 1984. n. 792; 
              la legge 22 ottobre 1986, n. 742; 
              la legge 22 dicembre 1986, n. 772; 
              la legge 7 agosto 1990, n. 242; 
              la legge 9 gennaio 1991, n. 20; 
              il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393; 
              l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; 
              la legge 17 febbraio 1992, n. 166; 
              gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio  1992,
          n. 142; 
              il decreto del Presidente della Repubblica in  data  19
          aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del
          2 luglio 1993; 
              il decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile
          1994, n. 385; 
              l'articolo 12 del decreto-legge 19  dicembre  1994,  n.
          691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
          1995, n. 35; 
              il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; 
              il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; 
              il decreto legislativo  26  maggio  1997,  n.  173,  ad
          eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1  a
          16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
          commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
          51, 52, 53, 54, 55 e 56; 
              l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
              il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373; 
              l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre  1998,
          n. 448; 
              il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343; 
              l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre  1999,
          n. 488; 
              il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137; 
              l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
              gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e  6  della  legge  5  marzo
          2001, n. 57; 
              il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239; 
              gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12
          dicembre 2002, n. 273; 
              l'articolo 81, comma 1, della legge 27  dicembre  2002,
          n. 289; 
              il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93; 
              il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190; 
              il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307; 
              l'articolo 9,  comma  2,  del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2005, n. 38. 
              2.  I  regolamenti  emanati  dall'ISVAP  ai  sensi  del
          presente codice si adeguano inoltre  ai  principi  ed  alle
          opzioni recati dalle previgenti disposizioni di  attuazione
          della normativa comunitaria. 
              3. E' abrogata ogni  altra  disposizione  incompatibile
          con  il  presente  codice.  Il  rinvio  alle   disposizioni
          abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si
          intende  riferito  alle  corrispondenti  disposizioni   del
          presente codice e dei provvedimenti ivi previsti. 
              4. Le disposizioni di cui al comma 1 e  quelle  emanate
          in attuazione delle norme abrogate o sostituite  continuano
          a essere applicate, in quanto compatibili, fino  alla  data
          di entrata in vigore dei provvedimenti  adottati  ai  sensi
          del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque
          non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma  2
          dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano,  con
          la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326,  gli
          articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in
          relazione alle materie rispettivamente disciplinate. 
              5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono
          luogo  dei  corrispondenti   provvedimenti   previsti   nel
          presente codice i seguenti atti: 
              a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971, e in  data  12
          ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  280
          del 26 ottobre 1972,  adottati  ai  sensi  dell'articolo  6
          della legge 24 dicembre 1969, n. 990; 
              b) il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  con
          il Ministro delle attivita' produttive, in  data  3  luglio
          2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  211  dell'11
          settembre 2003, adottato ai  sensi  dell'articolo  5  della
          legge 5 marzo 2001, n. 57,  come  modificato  dall'articolo
          23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273. 
              5-bis.  A  decorrere  dall'adozione   del   regolamento
          previsto dall'articolo 76, comma 1, sono o restano abrogati
          i seguenti atti: 
              a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico  11
          novembre 2011, n. 220, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 gennaio 2012, n. 6; 
              b) il decreto del Ministro dello sviluppo economico  28
          aprile 2008, n. 99, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  5
          giugno 2008, n. 130. 
              6.  L'ISVAP,  allo  scopo  di  attuare  l'obiettivo  di
          semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003,  n.  229,
          adotta,   nell'ambito   delle   proprie   competenze,    le
          disposizioni  previste  dal  presente  codice   con   unico
          regolamento per  ciascun  titolo,  abrogando  integralmente
          ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale. 
              7. I contratti gia' conclusi alla data  di  entrata  in
          vigore del presente codice  restano  regolati  dalle  norme
          anteriori.".