Il comma 1-ter dell'articolo 100, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 100. Relazione sulla gestione 1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle societa' incluse nel consolidamento.". Il comma 1 dell'articolo 101, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 101. Libri e registri obbligatori 1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3. (Omissis).". L'articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 102. Revisione legale del bilancio 1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e' corredato dalla relazione di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. 2.La relazione del revisore legale o della societa' di revisione legale esprime anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali. A tal fine, l'IVASS individua con regolamento i criteri per la determinazione della sufficienza delle riserve tecniche e le corrette tecniche attuariali alla luce delle quali deve essere espresso il giudizio del revisore o della societa' di revisione legale, nonche' le modalita' e i termini di espressione del giudizio medesimo. 3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI, del capo II, del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1. 4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformita' alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, puo' essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese. 5. ". L'articolo 104 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 104. Accertamenti sulla gestione contabile 1. L'ISVAP puo' far svolgere al revisore legale o alla societa' di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformita' alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la societa' di revisione legale utilizzano corrette tecniche attuariali. Le spese sono a carico dell'impresa.". Il comma 3-bis dell'articolo 117, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 117. Separazione patrimoniale (Omissis). 3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d) che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacita' finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000. Il limite minimo puo' essere elevato dall'IVASS, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo.". Il comma 2 dell'articolo 185, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 185. Nota informativa (Omissis). 2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinche' il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. La nota informativa contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-septies. (Omissis).". Il comma 4 dell'articolo 185, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 185. Nota informativa (Omissis). 4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell'articolo 2, comma 1, l'ISVAP determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto di interesse. Al contraente di un'assicurazione sulla vita sono altresi' comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel regolamento adottato dall'ISVAP con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione delle attivita' nelle quali e' investito il premio o il capitale assicurato. Restano ferme le competenze della Consob ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 28 febbraio 1998 n. 58.". L'articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 188. Poteri di intervento 1. L'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice nonche' delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, puo': a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della societa' di revisione e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali all'interno delle imprese di assicurazione e riassicurazione; b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge; c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente; d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi. 2. L'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice, nonche' delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili da parte degli operatori del mercato assicurativo, puo' convocare i legali rappresentanti delle societa' che svolgono attivita' di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari. 3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, puo' convocare chiunque detenga una partecipazione indicata dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 3-bis. L'IVASS puo', nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies, adottare misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti anche: a) la restrizione dell'attivita', ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi; b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria; c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi; e) l'ordine di rimuovere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della societa'. 3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 3-bis, lettera a), e' attribuito alla CONSOB, per i profili di propria competenza.". L'articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 189. Poteri di indagine 1. L'ISVAP puo' chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta ai destinatari della vigilanza di cui all'articolo 6 nonche' ai soggetti che svolgono attivita' riservate privi di autorizzazione. 2. L'ISVAP puo' effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, e dei soggetti che svolgono attivita' riservate privi di autorizzazione. Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l'IVASS puo', fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell'impresa. L'IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.". L'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 190. Obblighi di informativa 1. L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, puo' chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonche' qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalita' da esso stabilite con regolamento. 1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono: a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi; b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati; e c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi. 1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS: a) riflettono la natura, la portata e la complessita' dell'attivita' dell'impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all'attivita' in oggetto; b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; e c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili. 2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4. 2-bis. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4. 3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarita' nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto. 4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'ISVAP gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa' sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio, o che possano determinare l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo. I medesimi soggetti forniscono all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto. 4-bis. La comunicazione in buona fede alle autorita' di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilita' di alcun tipo. 5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, 4 e 4-bis si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societa' che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72. 5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'Isvap: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata. 5-ter. L'Isvap stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'ISVAP adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.". L'articolo 192 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 192. Imprese di assicurazione italiane 1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi. 2. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilita', alla valutazione dei rischi emergenti, nonche' al governo societario e all'informativa all'IVASS ed ai terzi. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'IVASS si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione. 3. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorita' di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarita' commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attivita' svolte in tali Stati che possano compromettere la stabilita' finanziaria delle stesse. Delle misure adottate e' data comunicazione all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi. 4. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinche' le imprese di assicurazione che svolgono attivita' in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi rispettino le condizioni di esercizio stabilite dal presente codice e dalla normativa attuativa." L'articolo 193 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 193. Imprese di assicurazione di altri Stati membri 1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorita' dello Stato membro d'origine anche per l'attivita' svolta, in regime di stabilimento od in regime di liberta' di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica. 1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attivita' dell'impresa di assicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidita' finanziaria della stessa, ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa. 2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che e' tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione. 3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'ISVAP ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni. 4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'ISVAP puo' adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 167. L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia. 6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana. 7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicita' individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine. 7-bis. L'impresa di assicurazione e' tenuta a presentare tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 7.". L'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 195. Imprese di riassicurazione italiane 1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attivita' esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi. 2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta, alla disponibilita' di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilita' e della valutazione dei rischi emergenti, nonche' del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi. 3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3 e 4.". L'articolo 195-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: Art. 195-bis. Imprese di riassicurazione di altri Stati membri 1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorita' dello Stato membro di origine anche per l'attivita' svolta in regime di stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. 1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attivita' dell'impresa di riassicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidita' finanziaria della stessa, ne informa l' autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa. 2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che e' tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione. 3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'ISVAP ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni. 4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali, l'ISVAP puo' adottare nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dopo averne informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi. L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 5. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia. 6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana. 7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicita' individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine.". Il comma 3 dell' articolo 197del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 197. Vigilanza sull'attuazione del programma di attivita' (Omissis). 3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attivita', nonche' ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e nei soggetti che detengono una partecipazione indicata dall'articolo 68 nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attivita' sono sottoposte all'approvazione dell'ISVAP secondo la procedura stabilita con regolamento. (Omissis).". L'articolo 198, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 198. Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane 1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e' sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. 2. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle attivita' trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica inoltre che l'impresa soddisfi le condizioni previste per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati membri, e' necessario il parere favorevole delle autorita' di vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in liberta' di prestazione di servizi, e' altresi' necessario il parere favorevole delle autorita' di vigilanza degli Stati membri dell'obbligazione e di ubicazione del rischio. 3. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, spetta all'autorita' di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cessionaria attestare all'ISVAP che la medesima e' autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. L'ISVAP verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l'accesso in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento. 4. Se le autorita' di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere favorevole. 5. Il portafoglio puo' essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che: a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attivita' ad essa trasferite; b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento; c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica; d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' richiesto. Puo' essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, nello Stato terzo in cui e' situata la sede legale dell'impresa cessionaria. Non puo' essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo. 6. Se il trasferimento e' effettuato ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresi' l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.". L'articolo 199 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 199. Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri 1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all'ISVAP di aver richiesto alla propria autorita' di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi. 2. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo aver verificato che l'impresa cessionaria e' autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di altro Stato membro all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano. 3. Se il portafoglio e' trasferito ad una sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l'ISVAP da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attivita' in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica; b) l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. 4. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l'ISVAP da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attivita' in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica; b) l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. 5. Se il portafoglio e' trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) la sede secondaria e' autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite; b) l'autorita' dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. Non puo' essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo. 6. L'ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.". Il comma 4 dell' articolo 200, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 200. Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi (Omissis). 4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'ISVAP verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria sia autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. Se il controllo di solvibilita', relativo alle attivita' esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, e' demandato all'autorita' di vigilanza di un altro Stato membro dove l'impresa e' altresi' stabilita, la verifica compete alla medesima autorita', che ne rilascia attestazione all'ISVAP. (Omissis).". I commi 2 e 4 dell' articolo 201, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificati dal presente decreto, cosi' recitano: "Art. 201. Fusione e scissione di imprese di assicurazione (Omissis). 2. Se la fusione e' attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis. Se la fusione da' luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto. (Omissis). 4. Se la fusione da' luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato che: a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso all'attivita' in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi; b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 45-bis, tenuto conto della fusione. Il provvedimento dell'ISVAP e' pubblicato nel Bollettino. (Omissis).". Il comma 1 dell' articolo 202, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 202. Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione 1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo 66-quater. (Omissis).". Il comma 3 dell' articolo 203, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 203. Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attivita' assicurativa (Omissis). 3. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorita' competenti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita'.". L'articolo 204 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 204. Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione 1. L'IVASS, nei casi in cui e' previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia: a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzati in un altro Stato membro; b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a); c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a). 1-bis. L'ISVAP scambia con le Autorita' competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali. 1-ter. L'ISVAP nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorita' competente a vigilare sul potenziale acquirente.". L'articolo 204 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 205. Poteri di indagine in collaborazione con le autorita' di altri Stati membri 1. L'ISVAP puo' svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni o di riassicurazioni operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l'ISVAP informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi. 1-bis. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante della propria intenzione di procedere ad ispezioni nei locali della sede secondaria di cui al primo comma e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, puo' rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010. 2. L'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento puo' svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorita' di vigilanza informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa. 2-bis. Qualora l'IVASS sia di fatto impossibilitato ad esercitare il diritto di partecipazione di cui al comma 2, puo' rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010.". Il comma 1 dell' articolo 225, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 225. Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione 1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, delle imprese di assicurazione cedenti e dei lavoratori dipendenti, puo' vietare all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia gia' stato adottato ai sensi degli articoli 221, 222, 222-bis. (Omissis).". Il comma 2 dell' articolo 229, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 229. Commissario per il compimento di singoli atti (Omissis). 2. Il provvedimento puo' essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti. (Omissis).". 169) L'articolo 231 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 231. Amministrazione straordinaria 1. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando: a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'impresa; b) siano previste gravi perdite patrimoniali. Lo scioglimento puo' essere richiesto all'ISVAP dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria dell'impresa con istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma. 2. (Soppresso). 3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 7. 4. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma 1. 5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine piu' breve o che l'ISVAP ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura puo' essere prorogata, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attivita' produttive per un periodo non superiore a dodici mesi.". L'articolo 233 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 233. Organi della procedura di amministrazione straordinaria 1. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente e' designato nell'atto di nomina. 2. L'ISVAP puo' revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell'interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4. 3. Le indennita' spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP. La spesa e' a carico dell'impresa sottoposta alla procedura. 4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalita',onorabilita' e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76.". L'articolo 234 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 234. Poteri e funzionamento degli organi straordinari 1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione dell'impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarita' e ad amministrare l'impresa nell'interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti ai titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti dell'ISVAP. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dal presente capo o stabiliti dall'ISVAP con regolamento. 3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento ai sensi dell'articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 236. 4. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche impartite ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza, puo' stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. I componenti degli organi straordinari sono personalmente responsabili per l'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione dell'ISVAP per la realizzazione di piani di risanamento che prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami di azienda o di partecipazioni in altre societa'. 5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' contro i componenti dei disciolti organi amministrativi e di controllo e contro il direttore generale, la societa' di revisione e l'attuario revisore spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilita', riferendone periodicamente all'ISVAP. 6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'IVASS, possono, nell'interesse della procedura, sostituire la societa' di revisione. Ai medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata residua dell'incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo incarico puo' avere durata massima fino al termine dell'amministrazione straordinaria. 7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 231, comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte dell'organo convocato. 8. Quando i commissari siano piu' d'uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. E' consentita la delega di poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o piu' commissari. 9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica ed in caso di parita' prevale il voto del presidente.". L'articolo 240 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 240. Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione 1. L'impresa di assicurazione decade dall'autorizzazione quando: a) non da' inizio all'attivita' entro i primi dodici mesi; b) rinuncia espressamente all'autorizzazione; c) non esercita l'attivita' per un periodo superiore a sei mesi; d) trasferisce l'intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione; e) si verifica una causa di scioglimento della societa'. Qualora l'impresa non abbia dato inizio all'attivita' entro i primi dodici mesi ovvero non abbia esercitato la stessa per un periodo superiore a sei mesi, in presenza di giustificati motivi e su richiesta dell'impresa interessata, l'ISVAP puo' consentire un limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi. 2. Se l'inattivita', la rinuncia o la cessazione dell'attivita' riguardano soltanto alcuni dei rami per i quali l'impresa di assicurazione e' stata autorizzata, la decadenza concerne esclusivamente tali rami. 3. L'IVASS accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento e' comunicato dall'IVASS alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, per l'adozione da parte di tali Autorita' di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attivita' sul loro territorio. 3-bis L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso in cui un'impresa di assicurazione e riassicurazione decada dall'autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto. 4. L'impresa di assicurazione limita l'attivita' alla gestione dei contratti in corso e non assume nuovi affari a far data dalla pubblicazione del provvedimento di decadenza. La medesima disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o piu' rami di attivita'. 5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata superiore all'anno il contraente puo' recedere, mediante comunicazione scritta all'impresa, con effetto dalla scadenza della prima annualita' successiva alla pubblicazione del provvedimento di decadenza. 6. Se la decadenza dall'autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l'ISVAP, quando ricorrono le condizioni previste all'articolo 245, non adotta il provvedimento di decadenza e propone al Ministro delle attivita' produttive la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che e' autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando l'autorita' di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un provvedimento di decadenza nei confronti dell'impresa di assicurazione, analogo provvedimento e' adottato nei confronti della sede secondaria.". L'articolo 241 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 241. Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione 1. L'impresa di assicurazione informa tempestivamente l'ISVAP del verificarsi di una causa di scioglimento della societa'. L'ISVAP, verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all'articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa'. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di cui al presente comma. 2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76. Qualora perdano i relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei requisiti, l'IVASS propone al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. 3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile, ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attivita' a copertura previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono all'ISVAP il bilancio annuale redatto secondo le disposizioni previste nel titolo VIII. L'impresa rimane soggetta alla vigilanza dell'ISVAP sino alla cancellazione della societa' dal registro delle imprese. 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se la procedura di liquidazione non si svolge con regolarita' o con speditezza, l'ISVAP, con provvedimento pubblicato sul Bollettino, puo' disporre la sostituzione dei liquidatori, nonche' dei componenti degli organi di controllo. La sostituzione degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che e' autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati e' limitata alla medesima sede secondaria.". L'articolo 242 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 242. Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione 1. L'autorizzazione e' revocata quando l'impresa di assicurazione: a) non si attiene, nell'esercizio dell'attivita', ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attivita'; b) non soddisfa piu' alle condizioni di accesso all'attivita' assicurativa; c) e' gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice; d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed ha presentato, a giudizio dell'IVASS, un piano di finanziamento manifestamente inadeguato ovvero non ha rispettato il piano approvato entro tre mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo ovvero, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza di gruppo, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dall'articolo 227; e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero e' dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorita' giudiziaria. 2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo quanto previsto al comma 1, e' altresi' revocata nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149. 3. La revoca puo' riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa di assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5. 4. La revoca dell'autorizzazione e' disposta con decreto del Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati, l'impresa e' contestualmente posta in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l'ISVAP ne dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, puo' tuttavia consentire che l'impresa si ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b). 5. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta se l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata ad alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato ai sensi del comma 4. 6. I decreti del Ministro dello sviluppo economico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall'IVASS alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri per l'adozione da parte di tali Autorita' di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attivita' sul loro territorio. 6-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso di revoca di autorizzazione ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto.". Il comma 2 dell' articolo 243, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 243. Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo (Omissis). 2. La revoca e' altresi' disposta quando l'autorita' di vigilanza dello Stato terzo ha adottato nei confronti dell'impresa un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' assicurative nei rami vita o nei rami danni ovvero quando le autorita' dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilita' dell'impresa medesima per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea hanno adottato analogo provvedimento per deficienze nella costituzione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo. Nei casi previsti dal presente comma la revoca e' disposta per il complesso dei rami esercitati. (Omissis).". L'articolo 244 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 244. Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione 1. La decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione e' disposta nei casi previsti dall'articolo 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. 2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione e' disposta nei casi previsti dall'articolo 242, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5, 6 e 7, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di riassicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che e' autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati e' limitata alla medesima sede secondaria. Quando l'autorita' di vigilanza dell'impresa di riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' riassicurative, analogo provvedimento e' adottato nei confronti della sede secondaria.". L'articolo 246, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 246. Organi della procedura 1. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente e' designato nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell'operato degli organi della procedura. 2. L'ISVAP puo' revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza. 3. Le indennita' spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa e' a carico dell'impresa sottoposta alla procedura. 4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' ed indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76.". Il comma 5 dell' articolo 250, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 250. Poteri e funzionamento degli organi liquidatori (Omissis). 5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e dell'azione dei creditori sociali contro i componenti dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro la societa' di revisione, nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP. (Omissis).". L'articolo 254 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 254. Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi 1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9. 2. L'opposizione e' disciplinata dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare.". Il comma 1 dell' articolo 256, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 256. Insinuazioni tardive 1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare. (Omissis).". L'articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 258. Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione 1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono. 2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all'impresa di assicurazione o di riassicurazione se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'ISVAP. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilita', i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonche' l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione e di riassicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi e' inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all'ISVAP. 3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorita' rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine; b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione; c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti; d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche; e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e). 4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorita' rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione; b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b). 4-bis. Gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria sono soddisfatti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione senza distinzione di nazionalita' per quanto riguarda gli aventi diritto alle prestazione assicurative. 5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII. 6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attivita' di ogni specie ancorche' assistite da privilegio o ipoteca. 6-bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione.". Il comma 2 dell' articolo 264, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 264. Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere (Omissis). 2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato Membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e' disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3. (Omissis).". L'articolo 309 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 309. Attivita' oltre i limiti consentiti 1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attivita' assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28 e 29, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attivita' riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies e 60-bis, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. 1-bis Le imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I, che esercitano l'attivita' assicurativa oltre i limiti di cui all'articolo 51-ter, comma 1, in violazione dell'articolo 51-quater, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. 2. Le particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 che esercitano l'attivita' assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 53 e 55 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila sono soggetti gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio delle imprese di cui ai commi 1, 1-bis e 2.". L'articolo 311 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 311. Assetti proprietari 1. L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71 e 79, compresa anche l'intenzione di assumere la partecipazione di controllo, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. 2. L'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 70, comma 1, e nel caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 74, comma 1, 75, comma 1, e 77, commi 1 e 3. 4. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.". L'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 326. Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 1. L'ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione. Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148 e 149 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, la procedura puo' essere sospesa dall'ISVAP fino a novanta giorni qualora l'impresa dimostri che sono in corso accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di frode. Alla scadenza del periodo di sospensione senza che l'impresa abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere il termine di cui ai commi 2 e 3. La proposizione della querela o della denuncia sospende la procedura. La sentenza o il diverso provvedimento del giudice che decide il procedimento penale estingue la violazione. 2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 328, comma 1, entro i successivi sessanta giorni le parti del procedimento possono provvedere al pagamento nella misura piu' favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio del minimo della pena edittale. Il pagamento estingue la violazione. 3. Quando le parti non effettuino il pagamento in misura ridotta o nei casi in cui tale facolta' non e' prevista, possono proporre, nel termine di cui al comma 2, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori. 4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro delle attivita' produttive, e' composta da un magistrato, anche in pensione, con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o qualifiche equivalenti ovvero da un docente universitario di ruolo, anche a riposo, che la presiede, e da un dirigente del Ministero delle attivita' produttive ed un dirigente dell'ISVAP. Il mandato ha durata quadriennale ed e' rinnovabile per una sola volta. E' stabilita con regolamento del Ministro delle attivita' produttive, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura dinanzi alla Commissione consultiva e il regime di incompatibilita' dei componenti. La Commissione consultiva opera presso l'ISVAP, che provvede alle spese per il suo funzionamento ed al compenso dei componenti. 5. A seguito dell'esercizio della facolta' di reclamo di cui al comma 3, la Commissione consultiva acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, la Commissione consultiva puo' disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Ministro delle attivita' produttive la proposta motivata di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, avuto riguardo anche all'eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze dannose ed all'adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione della violazione. Si applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il Ministero delle attivita' produttive, sulle risultanze della proposta della Commissione consultiva o ad istanza dell'ISVAP in assenza di reclamo, decide la sanzione con decreto dirigenziale, che viene successivamente comunicato dall'ISVAP alle parti del procedimento. 7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali. 8. I provvedimenti dell'IVASS, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino dell'IVASS. Il Ministero dello sviluppo economico, su richiesta dell'IIVASS, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.". L'articolo 335 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 335. Imprese di assicurazione e di riassicurazione 1. Sono tenute a versare all'ISVAP un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2: a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4; b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo; c) le imprese locali di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera a), iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione rubricata «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private» e le particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera b), ed iscritte nella sezione dell'albo rubricata «Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private»; d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4; e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo 60, comma 3. 2. Il contributo di vigilanza e' commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente. 3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione e' commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte. 4. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP. 5. Il contributo, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione, e' versato direttamente all'IVASS in due rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo. 6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.". Il comma 1 dell' articolo 345, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 345. Istituzioni e enti esclusi 1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice: a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio; b) (Soppressa). c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.a., di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, limitatamente alle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2; d) il Fondo di solidarieta' nazionale per la riassicurazione dei rischi agricoli istituito presso l'ISMEA dall'articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256; e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie determinato nella misura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; f) le societa' di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3; g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai sensi della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall'articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito dalla legge 12 febbraio 1935, n. 303. (Omissis).". Il comma 3 dell' articolo 347, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 347. Potesta' legislativa delle Regioni (Omissis). 3. Sono riservati alla competenza del Ministro delle attivita' produttive e all'ISVAP, secondo le norme dettate dal presente codice, i provvedimenti nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ammesse al mutuo riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione. (Omissis).". L'articolo 349 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 349. Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica 1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall'ISVAP con regolamento. 2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall'autorita' competente che attesti che l'impresa dispone del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III. 3. Ai fini di cui al Titolo XV, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle societa' del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso la sede secondaria e' considerata ultima societa' controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, ed e' iscritta all'albo come impresa capogruppo ai sensi dell'articolo 210-ter, comma 1.". L'articolo 350 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 350. Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi 1. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo. 2. I provvedimenti adottati dalla CONSAP a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.". L'articolo 352 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 352. Coordinamento formale con altre norme di legge 1. Nel comma 3 dell'articolo 120 del codice per la protezione dei dati personali le parole: «dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private». 2. Nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: «del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private». Nell'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 175» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del codice delle assicurazioni private». 3. Nell'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «lettera e) del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private». 4. Nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «le norme sulle assicurazioni e le relative disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti: «il codice delle assicurazioni private». 5. Nell'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private». 6. Nell'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private». 7. Nell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «dalla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576» sono sostituite dalle seguenti: «dal titolo VII, capo III, e dal titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice delle assicurazioni private». 8. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto 2004, n. 243. 8-bis. Nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo l'espressione: «all'articolo 188», le parole: «, comma 1,» sono soppresse. 8-ter. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «d) le misure previste dall'articolo 220-novies del CAP.». 8-quater. Nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole «lettere da a-bis) a c)» sono sostituite con le parole «lettere da a-bis) a d)». 8-quinquies. Nell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «di cui all'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti:" di cui al regolamento previsto dall'articolo 90, comma 1,». 8-sexies. Nell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «all'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui all'articolo 90, comma 1,».". La rubrica del Capo II, dopo l'articolo 35-quater, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificata dal presente decreto, cosi' recita: "Capo II Calcolo delle riserve tecniche". La rubrica del Capo III, dopo l'articolo 37-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificata dal presente decreto, cosi' recita: "Capo III Attivi a copertura delle riserve tecniche". La rubrica del Capo IV, dopo l'articolo 43, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificata dal presente decreto, cosi' recita: "Capo IV Fondi propri". La rubrica del Titolo VII, dopo l'articolo 67, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificata dal presente decreto, cosi' recita: "Titolo VII Assetti proprietari". Il comma 4 dell' articolo 285, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 285. Fondo di garanzia per le vittime della strada (Omissis). 4. Il regolamento di cui al comma 2 determina le modalita' di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.". I commi 1 e 2 dell' articolo 287, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificati dal presente decreto, cosi' recitano: "Art. 287. Esercizio dell'azione di risarcimento 1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) , d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno. 2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non e' tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile. (Omissis).". Il comma 7 dell' articolo 250 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 250. Poteri e funzionamento degli organi liquidatori (Omissis). 7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni dalla CONSAP, previa convenzione approvata dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero da terzi, ma sotto la propria responsabilita', con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono delegare a terzi il compimento di singoli atti." Il comma 2 dell' articolo 286, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 286. Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata (Omissis). 2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada, soggette all'approvazione del dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'ISVAP. (Omissis).". L'articolo 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 126. Ufficio centrale italiano 1. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro dello sviluppo economico. 2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125, svolge le seguenti attivita': a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attivita' produttive e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualita' di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione; c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144. 3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano i termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando percio' stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni. 4. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta. 5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese. 6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale italiano puo' richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.". Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. L'articolo 154 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 154. Centro di informazione italiano 1. E' istituito presso l'ISVAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall'articolo 151. A tale fine l'ISVAP puo' stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che gia' detengano e gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di informazione italiano. 2. Il Centro di informazione italiano e' incaricato di tenere un registro da cui risulta: a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica; b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilita' del vettore; c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilita' del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 152. 3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell'accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c). 4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. 5. Le procedure, i tempi e le modalita' di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalita' del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonche' le modalita' di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall'ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all'articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili. 6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, la CONSAP e' autorizzata, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati dall'IVASS per le finalita' della banca dati sinistri. L'IVASS, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano. 7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione. 8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.". L'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 157. Ruolo dei periti assicurativi 1. Il CONSAP cura l'istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e sul suo sito internet, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicita' piu' idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo. 2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attivita' in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.". L'articolo 159, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 159. Cancellazione dal ruolo 1. La cancellazione dal ruolo e' disposta dall'ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di: a) rinuncia all'iscrizione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d); c) sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'articolo 158, comma 2; d) radiazione; e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP. 2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo." L'articolo 160 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 160. Reiscrizione 1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, puo' richiedere di esservi iscritto nuovamente, purche' siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2. 2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito puo' essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione. 3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di gestione, puo' essere iscritto nuovamente purche' abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione. 4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneita' gia' conseguita.". La rubrica del Capo II, dopo l'articolo 334, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificata dal presente decreto, cosi' recita: "Capo II Contributi di vigilanza e di gestione". Il comma 4 dell' articolo 155, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 155. Accesso al Centro di informazione italiano (Omissis). 4. L'IVASS e la CONSAP hanno accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada. (Omissis).". L'articolo 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 354. Norme espressamente abrogate 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati: il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387; il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63; il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; la legge 24 dicembre 1969, n. 990; il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39; il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738; la legge 7 febbraio 1979, n. 48; gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576; la legge 28 novembre 1984. n. 792; la legge 22 ottobre 1986, n. 742; la legge 22 dicembre 1986, n. 772; la legge 7 agosto 1990, n. 242; la legge 9 gennaio 1991, n. 20; il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393; l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; la legge 17 febbraio 1992, n. 166; gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56; l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373; l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343; l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137; l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57; il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239; gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93; il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190; il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307; l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria. 3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate. 5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti: a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971, e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attivita' produttive, in data 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273. 5-bis. A decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1, sono o restano abrogati i seguenti atti: a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2012, n. 6; b) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2008, n. 130. 6. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale. 7. I contratti gia' conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.".