Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del presente Codice» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali». 2. All'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: «informativo pubblico» sono aggiunte le seguenti: ", nonche' azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici". 3. All'articolo 68, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) al numero 3), dopo la parola: «divulgazione» sono inserite le seguenti: «, salvo i casi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalita' di cui al medesimo articolo»; b) le parole da: «L'Agenzia per l'Italia digitale» alla fine del numero sono soppresse.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, citato nelle note alle premesse, modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria. 2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'art. 68, comma 3, del presente Codice, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato art. 2, comma 1, lettera h), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7. 3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati. 4. Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice. 6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un'Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, nonche' azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto e' pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida. 8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. 9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.». - Il testo dell'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, citato nelle note alle premesse, modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita' e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralita' tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software fruibile in modalita' cloud computing; e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; f) software combinazione delle precedenti soluzioni. 1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri: a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione; c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformita' alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito. 1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere a soluzioni gia' disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro rispetto. 2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'art. 70, che assicurino l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze. 2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente a DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la piu' ampia diffusione delle migliori pratiche. 3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalita' di cui al medesimo articolo. 4. DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicita' almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalita' di trasferimento dei formati.».