Art. 2 
 
        Modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, dopo le parole: «ai  sensi  dell'articolo  68,  comma  3,  del
presente Codice» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei  casi
in cui la pubblicazione riguardi dati personali». 
  2. All'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, dopo  le  parole:  «informativo  pubblico»  sono  aggiunte  le
seguenti: ",  nonche'  azioni  finalizzate  al  riutilizzo  dei  dati
pubblici". 
  3. All'articolo 68, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n.
82 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al numero 3), dopo la parola: «divulgazione» sono inserite  le
seguenti: «, salvo  i  casi  previsti  dall'articolo  7  del  decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe  determinate
con le modalita' di cui al medesimo articolo»; 
    b) le parole da: «L'Agenzia per l'Italia digitale» alla fine  del
numero sono soppresse. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 7 marzo
          2005, n. 82, citato nelle note  alle  premesse,  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 52 (Accesso  telematico  e  riutilizzo  dei  dati
          delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'accesso telematico
          a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e
          documenti e' disciplinato dai soggetti di cui  all'art.  2,
          comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e  nel
          rispetto   della   normativa    vigente.    Le    pubbliche
          amministrazioni   pubblicano   nel   proprio   sito    web,
          all'interno  della  sezione  «Trasparenza,  valutazione   e
          merito»,  il  catalogo  dei  dati,  dei  metadati  e  delle
          relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti  che
          ne  disciplinano  l'esercizio  della  facolta'  di  accesso
          telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti  in
          Anagrafe tributaria. 
              2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari
          pubblicano,  con  qualsiasi  modalita',  senza   l'espressa
          adozione di una licenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera
          h), del decreto legislativo 24  gennaio  2006,  n.  36,  si
          intendono rilasciati come dati  di  tipo  aperto  ai  sensi
          all'art. 68, comma 3, del presente Codice, ad eccezione dei
          casi in  cui  la  pubblicazione  riguardi  dati  personali.
          L'eventuale adozione di una licenza di cui al  citato  art.
          2, comma 1, lettera h), e' motivata ai  sensi  delle  linee
          guida nazionali di cui al comma 7. 
              3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi  dei
          contratti di appalto relativi  a  prodotti  e  servizi  che
          comportino la raccolta e la gestione di dati  pubblici,  le
          pubbliche amministrazioni  di  cui  all'art.  2,  comma  2,
          prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico
          e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e  giuridiche,
          di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di
          dati e delle relative banche dati. 
              4. Le attivita' volte a garantire l'accesso  telematico
          e il riutilizzo dei dati  delle  pubbliche  amministrazioni
          rientrano tra i parametri di valutazione della  performance
          dirigenziale ai sensi dell'art. 11, comma  9,  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
              5.  L'Agenzia  per  l'Italia   digitale   promuove   le
          politiche  di  valorizzazione  del  patrimonio  informativo
          pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V
          del presente Codice. 
              6. Entro il mese di febbraio  di  ogni  anno  l'Agenzia
          trasmette al Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  al
          Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica,  che  li
          approva entro il mese successivo,  un'Agenda  nazionale  in
          cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche  di
          valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, nonche'
          azioni finalizzate al riutilizzo dei  dati  pubblici  e  un
          rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione
          in Italia; tale rapporto e' pubblicato  in  formato  aperto
          sul sito istituzionale della Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri. 
              7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le  linee
          guida  nazionali  che  individuano  gli  standard  tecnici,
          compresa la determinazione delle ontologie  dei  servizi  e
          dei dati, le procedure e le modalita' di  attuazione  delle
          disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo
          di  rendere  il  processo  omogeneo  a  livello  nazionale,
          efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui
          all'art. 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle
          suddette linee guida. 
              8. Il Presidente del Consiglio o il  Ministro  delegato
          per  l'innovazione  tecnologica  riferisce  annualmente  al
          Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del
          presente articolo. 
              9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal  presente
          articolo con le risorse umane, strumentali,  e  finanziarie
          previste a legislazione vigente.». 
              - Il testo dell'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo
          2005, n. 82, citato nelle note  alle  premesse,  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni). - 1. Le
          pubbliche    amministrazioni     acquisiscono     programmi
          informatici o parti di essi nel rispetto  dei  principi  di
          economicita' e di efficienza,  tutela  degli  investimenti,
          riuso  e  neutralita'  tecnologica,  a   seguito   di   una
          valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
          seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 
                a)  software  sviluppato  per  conto  della  pubblica
          amministrazione; 
                b) riutilizzo di software o parti di esso  sviluppati
          per conto della pubblica amministrazione; 
                c) software libero o a codice sorgente aperto; 
                d) software fruibile in modalita' cloud computing; 
                e) software di tipo proprietario mediante  ricorso  a
          licenza d'uso; 
                f) software combinazione delle precedenti soluzioni. 
              1-bis. A tal fine, le pubbliche  amministrazioni  prima
          di procedere all'acquisto, secondo le procedure di  cui  al
          codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
          effettuano  una  valutazione  comparativa   delle   diverse
          soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri: 
                a) costo complessivo del programma o soluzione  quale
          costo di acquisto, di implementazione,  di  mantenimento  e
          supporto; 
                b) livello di  utilizzo  di  formati  di  dati  e  di
          interfacce di tipo aperto nonche' di standard in  grado  di
          assicurare   l'interoperabilita'    e    la    cooperazione
          applicativa  tra  i  diversi  sistemi   informatici   della
          pubblica amministrazione; 
                c) garanzie del fornitore in materia  di  livelli  di
          sicurezza,  conformita'  alla  normativa  in   materia   di
          protezione dei dati personali, livelli di  servizio  tenuto
          conto della tipologia di software acquisito. 
              1-ter.  Ove  dalla  valutazione  comparativa  di   tipo
          tecnico ed economico, secondo i criteri  di  cui  al  comma
          1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere a
          soluzioni  gia'  disponibili  all'interno  della   pubblica
          amministrazione, o a software liberi o  a  codici  sorgente
          aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita
          l'acquisizione   di   programmi   informatici    di    tipo
          proprietario  mediante  ricorso   a   licenza   d'uso.   La
          valutazione di cui al presente comma e' effettuata  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
          digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
          altresi' parere circa il loro rispetto. 
              2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
          nell'acquisizione  dei  programmi   informatici,   adottano
          soluzioni informatiche, quando possibile  modulari,  basate
          sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'art. 70, che
          assicurino   l'interoperabilita'    e    la    cooperazione
          applicativa e consentano la  rappresentazione  dei  dati  e
          documenti in piu'  formati,  di  cui  almeno  uno  di  tipo
          aperto,  salvo  che  ricorrano  motivate   ed   eccezionali
          esigenze. 
              2-bis.   Le   amministrazioni   pubbliche    comunicano
          tempestivamente a  DigitPA  l'adozione  delle  applicazioni
          informatiche   e    delle    pratiche    tecnologiche,    e
          organizzative, adottate, fornendo ogni  utile  informazione
          ai fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate
          e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e  la
          piu' ampia diffusione delle migliori pratiche. 
              3. Agli effetti del  presente  decreto  legislativo  si
          intende per: 
                a) formato dei dati di tipo  aperto,  un  formato  di
          dati reso pubblico,  documentato  esaustivamente  e  neutro
          rispetto  agli  strumenti  tecnologici  necessari  per   la
          fruizione dei dati stessi; 
                b) dati di tipo aperto,  i  dati  che  presentano  le
          seguenti caratteristiche: 
                  1)  sono  disponibili  secondo  i  termini  di  una
          licenza che ne permetta l'utilizzo da  parte  di  chiunque,
          anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato; 
                  2)  sono  accessibili  attraverso   le   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione,  ivi  comprese  le
          reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti  ai
          sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
          da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti  dei
          relativi metadati; 
                  3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso
          le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,  ivi
          comprese le reti telematiche pubbliche  e  private,  oppure
          sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti  per  la
          loro riproduzione e divulgazione,  salvo  i  casi  previsti
          dall'art. 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,
          e secondo le tariffe determinate con le modalita' di cui al
          medesimo articolo. 
              4. DigitPA  istruisce  ed  aggiorna,  con  periodicita'
          almeno  annuale,   un   repertorio   dei   formati   aperti
          utilizzabili  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   delle
          modalita' di trasferimento dei formati.».