Art. 2 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Al finanziamento  delle  funzioni  trasferite  con  il  presente
decreto si provvede in conformita'  ai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 19, comma 8,  del  decreto
legislativo n. 112 del 1998. 
  2. E' altresi' direttamente assegnata  alla  Regione  la  quota  di
eventuali altri stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, anche
conseguenti  ad  assegnazioni  dell'Unione  europea,  relativi   alle
funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, per la  parte  riferibile
al territorio regionale. 
  3. Le risorse assegnate ai sensi dei commi 1 e  2  confluiscono  in
unico fondo la cui amministrazione e' disciplinata dalla Regione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 luglio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Guidi,   Ministro   dello    sviluppo
                                economico 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'articolo  19  del   citato   decreto
          legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e'   integralmente
          riportato nelle note alle premesse.