Art. 2 Disposizioni finanziarie 1. Al finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto si provvede in conformita' ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 112 del 1998. 2. E' altresi' direttamente assegnata alla Regione la quota di eventuali altri stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, anche conseguenti ad assegnazioni dell'Unione europea, relativi alle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, per la parte riferibile al territorio regionale. 3. Le risorse assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 confluiscono in unico fondo la cui amministrazione e' disciplinata dalla Regione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 luglio 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Guidi, Ministro dello sviluppo economico Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' integralmente riportato nelle note alle premesse.