Art. 3 
 
 
 Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico 
 
  1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza  pubblica  e
tenuto conto  del  nuovo  Patto  per  la  salute  2014-2016,  con  la
procedura di cui  all'articolo  5,  comma  1,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189,  si  provvede  all'aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, con l'inserimento, per  quanto  attiene  ai
disturbi dello spettro autistico, delle  prestazioni  della  diagnosi
precoce, della cura  e  del  trattamento  individualizzato,  mediante
l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu'  avanzate  evidenze
scientifiche disponibili. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano garantiscono  il  funzionamento  dei  servizi  di
assistenza  sanitaria  alle  persone  con  disturbi   dello   spettro
autistico, possono individuare centri di riferimento con  compiti  di
coordinamento dei servizi stessi  nell'ambito  della  rete  sanitaria
regionale  e   delle   province   autonome,   stabiliscono   percorsi
diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa  in  carico  di
minori, adolescenti e adulti con disturbi  dello  spettro  autistico,
verificandone l'evoluzione, e adottano misure idonee al conseguimento
dei seguenti obiettivi: 
    a) la  qualificazione  dei  servizi  di  cui  al  presente  comma
costituiti da unita'  funzionali  multidisciplinari  per  la  cura  e
l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico; 
    b) la formazione degli  operatori  sanitari  di  neuropsichiatria
infantile,  di  abilitazione  funzionale  e  di   psichiatria   sugli
strumenti di valutazione e sui percorsi  diagnostici,  terapeutici  e
assistenziali   basati   sulle   migliori    evidenze    scientifiche
disponibili; 
    c) la definizione di equipe  territoriali  dedicate,  nell'ambito
dei servizi di neuropsichiatria dell'eta' evolutiva e dei servizi per
l'eta'  adulta,  che  partecipino  alla  definizione  del  piano   di
assistenza,  ne  valutino  l'andamento  e   svolgano   attivita'   di
consulenza anche in sinergia  con  le  altre  attivita'  dei  servizi
stessi; 
    d)  la  promozione  dell'informazione  e  l'introduzione  di   un
coordinatore degli interventi multidisciplinari; 
    e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi
di cui al presente comma per assicurare la continuita'  dei  percorsi
diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della  vita  della
persona; 
    f) l'incentivazione di progetti dedicati  alla  formazione  e  al
sostegno delle famiglie che hanno  in  carico  persone  con  disturbi
dello spettro autistico; 
    g) la disponibilita' sul territorio di strutture semiresidenziali
e residenziali  accreditate,  pubbliche  e  private,  con  competenze
specifiche  sui  disturbi  dello  spettro  autistico  in   grado   di
effettuare la presa in  carico  di  soggetti  minori,  adolescenti  e
adulti; 
    h)  la  promozione  di   progetti   finalizzati   all'inserimento
lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello  spettro  autistico,
che ne valorizzino le capacita'. 
 
          Note all'art. 3: 
              - L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre
          2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          novembre 2012, n. 189, e' il seguente: 
              «Art.  5.  (Aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza con particolare riferimento alle persone affette
          da  malattie  croniche,  da  malattie  rare,   nonche'   da
          ludopatia). - 1. Nel rispetto degli  equilibri  programmati
          di finanza pubblica, con la procedura di  cui  all'articolo
          6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre
          2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2001, n.  405,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, da adottare entro  il  31  dicembre
          2012, su proposta del Ministro della  salute,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con
          il parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti,  si
          provvede  all'aggiornamento  dei  livelli   essenziali   di
          assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  con
          prioritario  riferimento  alla  riformulazione  dell'elenco
          delle malattie croniche di  cui  al  decreto  del  Ministro
          della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare
          di cui al decreto del  Ministro  della  sanita'  18  maggio
          2001, n. 279, e  ai  relativi  aggiornamenti  previsti  dal
          comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto,  al  fine  di
          assicurare il bisogno  di  salute,  l'equita'  nell'accesso
          all'assistenza,  la  qualita'  delle   cure   e   la   loro
          appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.».