Art. 3 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Ai fini della individuazione delle disposizioni  che  continuano
ad applicarsi agli adempimenti anagrafici fino al  completamento  del
piano per il graduale subentro di cui all'articolo 62, comma  2,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si intende per  «comune  non
transitato» il comune per il quale non si  e'  ancora  verificato  il
subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione  residente  e  per
«comune transitato» il comune per il  quale  si  e'  verificato  tale
subentro. 
  2. Fino  al  subentro  dell'anagrafe  nazionale  della  popolazione
residente, il comune non transitato procede a tutti  gli  adempimenti
anagrafici  con  l'osservanza  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  previgenti  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   medesime
disposizioni continuano, altresi',  ad  applicarsi  agli  adempimenti
anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed  un
comune non transitato. 
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo  dell'articolo  62  del  citato  decreto
          legislativo n.  82  del  2005,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.