Art. 3 Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, dall'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 260/2012, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012, si applica, nei confronti del gestore o, in assenza di un gestore, dei partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro. 3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di cui al medesimo articolo 9, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Note all'art. 3: Per il riferimento al regolamento 260/2012, al testo dell'art. 146 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dell'art. 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 si vedano le note alle premesse.