Art. 3 
 
         Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, per  l'inosservanza  degli
obblighi previsti dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi  1,  2,
3, 6, 7 e 8, dall'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, e  dall'articolo  8
del regolamento (UE) n. 260/2012, si applica, nei confronti dei  PSP,
la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, per  l'inosservanza  degli
obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3,  del  regolamento
(UE) n. 260/2012, si applica, nei confronti del gestore o, in assenza
di un  gestore,  dei  partecipanti  a  un  sistema  di  pagamento  al
dettaglio la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  50.000  euro  a
150.000 euro. 
  3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e  2,
ferma l'applicazione della sanzione amministrativa  pecuniaria,  puo'
essere disposta  la  sospensione  dell'attivita'  di  prestazione  di
servizi di pagamento per un periodo  da  uno  a  sei  mesi  ai  sensi
dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato,  alla  violazione  di  cui
all'articolo 9 del regolamento  (UE)  n.  260/2012  si  applica,  nei
confronti dei soggetti di cui al medesimo articolo 9,  l'articolo  27
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
 
          Note all'art. 3: 
              Per il riferimento al regolamento  260/2012,  al  testo
          dell'art. 146 del decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.
          385 e dell'art. 27  del  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206 si vedano le note alle premesse.