Art. 4 
 
         Sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, per  l'inosservanza  degli
obblighi a carico dei PSP, previsti dall'articolo 3  del  regolamento
(CE) n. 924/2009, si applica, nei  confronti  dei  PSP,  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, per  l'inosservanza  degli
obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3,  del  regolamento
(CE) n. 924/2009, si applica, nei  confronti  dei  PSP,  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, per  l'inosservanza  degli
obblighi previsti dall'articolo 7 del regolamento (CE)  n.  924/2009,
si  applica,  nei  confronti  dei  PSP,  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro. 
  4. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2  e
3, ferma l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria,
puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' di prestazione  di
servizi di pagamento per un periodo  da  uno  a  sei  mesi  ai  sensi
dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per il riferimento al regolamento 924/2009 e  al  testo
          dell'art. 146 del decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.
          385 si vedano le note alle premesse.