Art. 3 
 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento
e' disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto
dall'articolo 4  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  14
del 19  gennaio  2005.  Le  predette  disponibilita'  possono  essere
incrementate da  ulteriori  risorse  derivanti  dalla  programmazione
nazionale e comunitaria ai  sensi  dell'articolo  4-bis  del  decreto
legislativo n. 185/2000. Alle medesime agevolazioni  possono  essere,
altresi',  destinate  risorse  aggiuntive  regionali  attraverso   la
stipula di apposite intese tra il Ministero e la Regione interessata. 
  2. Il Soggetto  Gestore  provvede  al  monitoraggio  delle  risorse
disponibili, ai fini della relativa  informativa  al  Ministero,  con
cadenza almeno semestrale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per l'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze 30 novembre 2004 e l'art. 4-bis  del  decreto
          legislativo 21 aprile 2000, n. 185, si veda nelle note alle
          premesse.