Art. 9 
 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  regolamento  sono  concesse
sulla base di una procedura valutativa con procedimento a  sportello,
secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. L'apertura dei termini e le modalita' per la presentazione delle
domande di agevolazione sono definite dal Ministero con provvedimento
del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel
sito internet del Soggetto gestore www.invitalia.it e in  quello  del
Ministero www.mise.gov.it,  ferma  restando  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai  sensi  dell'articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123.  Con  il
medesimo  provvedimento  sono   fornite   le   ulteriori   istruzioni
necessarie ai fini della migliore attuazione dell'intervento. 
  3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n.  123,  le  imprese  hanno  diritto  alle  agevolazioni
esclusivamente  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie.   Il
Soggetto gestore comunica tempestivamente, con avviso  da  pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,   l'avvenuto
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e restituisce  alle
imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non  siano  state
soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata a loro spese. 
  4.  Qualora  le  risorse   residue   non   consentano   l'integrale
accoglimento delle  spese  ammissibili  previste  dalla  domanda,  le
agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto  all'ammontare
delle predette spese. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, comma  3,  e  5
          del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123: 
              «Art. 2 (Modalita' di attuazione). - (Omissis). 
              3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi
          esclusivamente nei limiti delle disponibilita'  finanziarie
          previste  dalla  legge.  Il  soggetto  competente  comunica
          tempestivamente, con avviso da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento
          delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui
          richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da
          essi inviata a  loro  spese.  Ove  si  rendano  disponibili
          ulteriori  risorse  finanziarie,  il  soggetto   competente
          comunica la data dalla quale  e'  possibile  presentare  le
          relative domande, con avviso da pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni
          prima del termine iniziale. 
              (Omissis).» 
              «Art. 5  (Procedura  valutativa).  -  1.  La  procedura
          valutativa si applica a progetti  o  programmi  organici  e
          complessi da realizzare successivamente alla  presentazione
          della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti
          dalle leggi vigenti, anche  le  spese  sostenute  nell'anno
          antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria,
          a partire dal termine di chiusura del bando procedente.  Il
          soggetto competente comunica i requisiti, le modalita' e le
          condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi  2  e
          3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica italiana almeno novanta giorni prima  dell'invio
          delle domande, e provvede a quanto  disposto  dall'art.  2,
          comma 3. 
              2.  Nel  procedimento  a  graduatoria   sono   regolati
          partitamente nel bando di  gara  i  contenuti,  le  risorse
          disponibili,  i  termini   iniziali   e   finali   per   la
          presentazione delle domande. La selezione delle  iniziative
          ammissibili e' effettuata mediante  valutazione  comparata,
          nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei
          parametri oggettivi predeterminati. 
              3.   Nel   procedimento   a   sportello   e'   prevista
          l'istruttoria   delle   agevolazioni    secondo    l'ordine
          cronologico di  presentazione  delle  domande,  nonche'  la
          definizione di soglie e condizioni minime, anche di  natura
          quantitativa, connesse  alle  finalita'  dell'intervento  e
          alle  tipologie  delle  iniziative,  per   l'ammissibilita'
          all'attivita'   istruttoria.    Ove    le    disponibilita'
          finanziarie  siano  insufficienti  rispetto  alle   domande
          presentate,  la  concessione  dell'intervento  e'  disposta
          secondo il predetto ordine cronologico. 
              4. La domanda di accesso agli interventi e'  presentata
          ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,  e  contiene  tutti  gli
          elementi necessari per effettuare la  valutazione  sia  del
          proponente, che dell'iniziativa per la quale  e'  richiesto
          l'intervento. 
              5. L'attivita' istruttoria e' diretta a  verificare  il
          perseguimento  degli  obiettivi  previsti   dalle   singole
          normative, la  sussistenza  dei  requisiti  soggettivi  del
          richiedente,  la  tipologia  del  programma   e   il   fine
          perseguito, la congruita' delle  spese  sostenute.  Qualora
          l'attivita'  istruttoria  presupponga  anche  la  validita'
          tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa
          e' svolta con particolare  riferimento  alla  redditivita',
          alle prospettive di mercato e al piano finanziario  per  la
          copertura  del  fabbisogno  finanziario   derivante   dalla
          gestione, nonche' la sua  coerenza  con  gli  obiettivi  di
          sviluppo aziendale. A tale  fine,  ove  i  programmi  siano
          volti  a  realizzare,  ampliare   o   modificare   impianti
          produttivi, sono utilizzati anche strumenti di  simulazione
          dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio
          a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le  attivita'
          istruttorie e le relative decisioni sono definite  entro  e
          non oltre  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione  della
          domanda.».