Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  della  presente  legge,  per  agricoltura  sociale  si
intendono le attivita' esercitate dagli imprenditori agricoli di  cui
all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata,  e
dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.  381,
nei limiti fissati dal comma  4  del  presente  articolo,  dirette  a
realizzare: 
    a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con  disabilita'  e
di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri
3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17
giugno 2014, di persone svantaggiate  di  cui  all'articolo  4  della
legge 8 novembre 1991, n.  381,  e  successive  modificazioni,  e  di
minori in eta' lavorativa inseriti in progetti  di  riabilitazione  e
sostegno sociale; 
    b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita'
locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali
dell'agricoltura per promuovere,  accompagnare  e  realizzare  azioni
volte allo sviluppo di abilita' e di capacita', di inclusione sociale
e  lavorativa,  di  ricreazione  e  di  servizi  utili  per  la  vita
quotidiana; 
    c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano  le  terapie
mediche, psicologiche e riabilitative  finalizzate  a  migliorare  le
condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e  cognitive  dei
soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e
la coltivazione delle piante; 
    d) progetti finalizzati all'educazione ambientale  e  alimentare,
alla salvaguardia della biodiversita' nonche' alla  diffusione  della
conoscenza del territorio  attraverso  l'organizzazione  di  fattorie
sociali  e  didattiche  riconosciute  a  livello   regionale,   quali
iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e
di persone in difficolta' sociale, fisica e psichica. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi
e le modalita' relativi alle attivita' di cui al comma 1. 
  3. Le attivita' di cui alle lettere  b),  c)  e  d)  del  comma  1,
esercitate  dall'imprenditore   agricolo,   costituiscono   attivita'
connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. 
  4. Le attivita' di cui al comma 1 sono  esercitate  altresi'  dalle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui
fatturato derivante dall'esercizio delle  attivita'  agricole  svolte
sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato  sia  superiore
al 30 per  cento  di  quello  complessivo,  le  medesime  cooperative
sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai  fini
della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo. 
  5. Le attivita'  di  cui  al  comma  1  possono  essere  svolte  in
associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8  novembre
1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24
marzo 2006,  n.  155,  con  le  associazioni  di  promozione  sociale
iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, nonche' con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5,  della
legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme  restando  la  disciplina  e  le
agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati  in  base
alla normativa vigente. 
  6. Le attivita' di cui al comma 1  sono  realizzate,  ove  previsto
dalla  normativa  di  settore,  in  collaborazione  con   i   servizi
socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli
enti  pubblici  competenti   per   territorio,   nel   quadro   della
programmazione  delle  proprie  funzioni  inerenti   alle   attivita'
agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza  pubblica,  politiche  integrate  tra   imprese,   produttori
agricoli e istituzioni locali al  fine  di  sviluppare  l'agricoltura
sociale. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'articolo  2135  del  codice  civile,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  79  del  4  aprile
          1942, e' il seguente: 
              «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). -  E'  imprenditore
          agricolo   chi   esercita   un'attivita'    diretta    alla
          coltivazione del fondo, alla silvicoltura,  all'allevamento
          del bestiame e attivita' connesse. Si reputano connesse  le
          attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei
          prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio  normale
          dell'agricoltura.». 
              - La legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina
          delle cooperative sociali»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1991. 
              - Il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014, e' pubblicato nella Gazzetta  ufficiale
          dell'Unione europea del 26 giugno 2014, n. L 187/1. 
              - L'articolo 4 della citata legge 8 novembre  1991,  n.
          381, recita: 
              «Art. 4 (Persone svantaggiate). - 1. Nelle  cooperative
          che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1,  comma  1,
          lettera  b),  si  considerano  persone   svantaggiate   gli
          invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex  degenti  di
          ospedali psichiatrici,  anche  giudiziari,  i  soggetti  in
          trattamento   psichiatrico,   i   tossicodipendenti,    gli
          alcolisti, i minori in eta'  lavorativa  in  situazioni  di
          difficolta' familiare,  le  persone  detenute  o  internate
          negli istituti penitenziari, i condannati e  gli  internati
          ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
          all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio
          1975, n. 354, e successive  modificazioni.  Si  considerano
          inoltre  persone  svantaggiate  i  soggetti  indicati   con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con  il
          Ministro dell'interno e con  il  Ministro  per  gli  affari
          sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative
          istituita dall'articolo 18 del citato  decreto  legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
          e successive modificazioni. 
              2. Le persone svantaggiate di cui  al  comma  1  devono
          costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori  della
          cooperativa  e,   compatibilmente   con   il   loro   stato
          soggettivo,  essere  socie  della  cooperativa  stessa.  La
          condizione  di  persona  svantaggiata  deve  risultare   da
          documentazione proveniente dalla pubblica  amministrazione,
          fatto salvo il diritto alla riservatezza. 
              3. Le  aliquote  complessive  della  contribuzione  per
          l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
          dovute  dalle  cooperative  sociali,   relativamente   alla
          retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate  di  cui
          al presente articolo, con l'eccezione delle persone di  cui
          al comma 3-bis, sono ridotte a zero. 
              3-bis. Le aliquote di cui  al  comma  3,  dovute  dalle
          cooperative   sociali   relativamente   alle   retribuzioni
          corrisposte  alle  persone  detenute  o   internate   negli
          istituti  penitenziari,  agli  ex   degenti   di   ospedali
          psichiatrici  giudiziari  e  alle  persone   condannate   e
          internate ammesse al lavoro esterno ai sensi  dell'articolo
          21 della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni,  sono  ridotte  nella   misura   percentuale
          individuata ogni due anni con decreto  del  Ministro  della
          giustizia, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica.  Gli  sgravi
          contributivi di cui al presente comma si applicano  per  un
          periodo  successivo  alla   cessazione   dello   stato   di
          detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che
          hanno beneficiato di misure alternative alla  detenzione  o
          del lavoro all'esterno  ai  sensi  dell'articolo  21  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
          di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne
          hanno beneficiato.». 
              - Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante
          «Disciplina dell'impresa sociale, a norma  della  legge  13
          giugno 2005, n. 118» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 97 del 27 aprile 2006. 
              - La legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina
          delle associazioni di  promozione  sociale»  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000. 
              - Il testo dell'articolo 1,  comma  5,  della  legge  8
          novembre  2000,  n.  328,  recante  «Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali», pubblicata in Gazzetta Ufficiale il  13  novembre
          2000 n. 265, e' il seguente: 
              «5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono
          soggetti pubblici nonche', in qualita' di  soggetti  attivi
          nella progettazione e nella realizzazione concertata  degli
          interventi, organismi non lucrativi  di  utilita'  sociale,
          organismi    della    cooperazione,    organizzazioni    di
          volontariato, associazioni ed enti di  promozione  sociale,
          fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.  Il
          sistema integrato di interventi e servizi  sociali  ha  tra
          gli scopi anche la promozione della  solidarieta'  sociale,
          con la valorizzazione delle iniziative delle  persone,  dei
          nuclei  familiari,  delle  forme   di   auto-aiuto   e   di
          reciprocita' e della solidarieta' organizzata.».