Art. 4 
 
 
       Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori 
 
  1.  Gli  operatori  dell'agricoltura  sociale  possono   costituire
organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27  maggio
2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza  con
il regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  17  dicembre  2013,  e  con  le  norme  nazionali  di
applicazione. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,
          recante «Regolazioni dei mercati  agroalimentari,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge  7  marzo
          2003, n. 38», e' pubblicato in Gazzetta  Ufficiale  n.  137
          del 15 giugno 2005. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  recante
          organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e
          che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.  234/79,
          (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.  1234/2007  del  Consiglio,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  20
          dicembre 2013, n. L 347.