Art. 4 Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori 1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con le norme nazionali di applicazione.
Note all'art. 4: - Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38», e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2005. - Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.