Art. 5 
 
 
    Locali per l'esercizio delle attivita' di agricoltura sociale 
 
  1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali  gia'  esistenti
nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio  delle
attivita' di cui all'articolo 2, mantengono il  riconoscimento  della
ruralita' a tutti gli effetti, nel rispetto  delle  previsioni  degli
strumenti urbanistici. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli
imprenditori  agricoli  ai  fini  dell'esercizio  di   attivita'   di
agricoltura sociale, nel rispetto  delle  specifiche  caratteristiche
tipologiche  e   architettoniche,   nonche'   delle   caratteristiche
paesaggistico-ambientali dei luoghi.