Art. 7 
 
 
       Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale 
 
  1. Presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e' istituito l'Osservatorio  sull'agricoltura  sociale,  di
seguito  denominato  «Osservatorio»,  al  quale  sono  attribuiti   i
seguenti compiti: 
    a) definizione di linee guida per l'attivita'  delle  istituzioni
pubbliche  in  materia  di  agricoltura  sociale,   con   particolare
riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese  e
per il monitoraggio e la valutazione delle attivita'  di  agricoltura
sociale, alla semplificazione delle  procedure  amministrative,  alla
predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di  formazione  e
di sostegno per le imprese, alla definizione  di  percorsi  formativi
riconosciuti, all'inquadramento di modelli  efficaci,  alla  messa  a
punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione; 
    b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza
e  sullo  sviluppo  delle  attivita'  di  agricoltura   sociale   nel
territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle
buone pratiche; 
    c) raccolta e valutazione coordinata delle  ricerche  concernenti
l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro  inserimento
nella rete dei servizi territoriali; 
    d) proposta di iniziative finalizzate  al  coordinamento  e  alla
migliore integrazione dell'agricoltura  sociale  nelle  politiche  di
coesione e di sviluppo rurale; 
    e)  proposta  di  azioni  di  comunicazione   e   di   animazione
territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e
degli enti locali. 
  2. L'Osservatorio cura il coordinamento  della  sua  attivita'  con
quella degli analoghi organismi istituiti  presso  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano in  materia  di  agricoltura
sociale. 
  3. L'Osservatorio  e'  nominato  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali ed e' composto da: 
    a)  cinque  rappresentanti  delle  amministrazioni  dello  Stato,
designati  rispettivamente  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, dal Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia; 
    b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
    c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a  livello  nazionale,  designati  dalle
organizzazioni medesime; 
    d)  due  rappresentanti  delle  reti  nazionali  di   agricoltura
sociale, designati dalle reti medesime; 
    e) due rappresentanti  delle  organizzazioni  del  terzo  settore
maggiormente rappresentative a  livello  nazionale,  designati  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  e  individuati  nell'ambito
degli   operatori   gia'   attivi   nel   territorio   nel    settore
dell'agricoltura sociale; 
    f) due rappresentanti delle associazioni  di  promozione  sociale
con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte  nel  registro
nazionale previsto dalla legge 7 dicembre  2000,  n.  383,  designati
dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui  all'articolo
11 della medesima legge n. 383 del 2000; 
    g) due rappresentanti delle organizzazioni della 
    cooperazione,   designati   dalle   associazioni   nazionali   di
rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del   movimento   cooperativo
maggiormente rappresentative. 
  4. Il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
provvede, con  proprio  decreto  da  adottare  entro  il  termine  di
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, alla definizione delle  modalita'  di  organizzazione  e  di
funzionamento dell'Osservatorio. Al  funzionamento  dell'Osservatorio
si  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri  a   carico   della   finanza   pubblica.   La   partecipazione
all'Osservatorio non  da'  luogo  alla  corresponsione  di  compensi,
gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese   comunque
denominati. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Palermo, addi' 18 agosto 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il  testo  dell'articolo  11  della  citata  legge  7
          dicembre 2000, n. 383, e' il seguente: 
              «Art. 11 (Istituzione e composizione  dell'Osservatorio
          nazionale). - 1. In sede di prima attuazione della presente
          legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  solidarieta'
          sociale,    e'    istituito    l'Osservatorio     nazionale
          dell'associazionismo, di seguito denominato "Osservatorio",
          presieduto  dal  Ministro  per  la  solidarieta'   sociale,
          composto da 26  membri,  di  cui  10  rappresentanti  delle
          associazioni    a    carattere    nazionale    maggiormente
          rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte  tra  i
          nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti. 
              2. Le associazioni di cui  al  comma  1  devono  essere
          iscritte nei registri ai rispettivi livelli. 
              3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra  i  suoi
          componenti di espressione delle associazioni. 
              4. L'Osservatorio si riunisce  al  massimo  otto  volte
          l'anno, dura in carica tre anni ed i  suoi  componenti  non
          possono essere nominati per piu' di due mandati. 
              5.   Per   il   funzionamento   dell'Osservatorio    e'
          autorizzata la spesa massima di lire  225  milioni  per  il
          2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001. 
              6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, il Ministro per  la  solidarieta'  sociale,
          sentite le Commissioni parlamentari  competenti,  emana  un
          regolamento per disciplinare le modalita' di  elezione  dei
          membri   dell'Osservatorio   nazionale   da   parte   delle
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
          nazionale e regionali. 
              7.   Alle   attivita'   di   segreteria   connesse   al
          funzionamento  dell'Osservatorio   si   provvede   con   le
          ordinarie risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali  del
          Dipartimento per gli affari sociali.».