Art. 13 
 
 
                         Perdite su crediti 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 88, il comma 4, e' sostituito dai seguenti:  «4.
Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o  in
natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e agli
enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  dai  propri
soci, ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari
alle azioni. 
  4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera  sopravvenienza
attiva per la parte che eccede il  relativo  valore  fiscale.  A  tal
fine, il  socio,  con  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,
comunica  alla  partecipata  tale  valore;   in   assenza   di   tale
comunicazione, il valore fiscale del credito e' assunto pari a  zero.
Nei casi di operazioni di conversione del credito  in  partecipazioni
si applicano le disposizioni  dei  periodi  precedenti  e  il  valore
fiscale delle medesime partecipazioni viene  assunto  in  un  importo
pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione,  al  netto
delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per  il  creditore
per effetto della conversione stessa. 
  4-ter. Non  si  considerano,  altresi',  sopravvenienze  attive  le
riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato  fallimentare
o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste
in Stati o territori con  i  quali  esiste  un  adeguato  scambio  di
informazioni, o per effetto della  partecipazione  delle  perdite  da
parte dell'associato in partecipazione.  In  caso  di  concordato  di
risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti  omologato  ai
sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo  comma,
lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  pubblicato  nel
registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la
riduzione dei  debiti  dell'impresa  non  costituisce  sopravvenienza
attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di
cui all'articolo 84, senza considerare  il  limite  dell'ottanta  per
cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari  assimilati  di
cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma  rilevano
anche  le  perdite  trasferite  al  consolidato  nazionale   di   cui
all'articolo  117  e  non  ancora  utilizzate.  Le  disposizioni  del
presente comma si applicano anche per le operazioni di cui  al  comma
4-bis.»; 
    b) nell'articolo 94,  al  comma  6,  dopo  le  parole:  «o  della
rinuncia ai crediti nei confronti della societa' dagli  stessi  soci»
sono aggiunte le seguenti: «nei limiti del valore fiscale del credito
oggetto di rinuncia»; 
    c) nell'articolo 101, comma 5, dopo le parole: «16 marzo 1942, n.
267» sono aggiunte le  seguenti:  «o  un  piano  attestato  ai  sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267  o  e'  assoggettato  a  procedure  estere  equivalenti,
previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato  scambio
di informazioni» e dopo le parole: «delle grandi  imprese  in  crisi»
sono aggiunte le seguenti: «o, per le procedure  estere  equivalenti,
dalla data di ammissione ovvero,  per  i  predetti  piani  attestati,
dalla data di iscrizione nel registro delle imprese»; 
    d) nell'articolo 101, dopo il comma 5, e' aggiunto  il  seguente:
«5-bis. Per i crediti di modesta entita' e  per  quelli  vantati  nei
confronti di debitori che siano assoggettati a procedure  concorsuali
o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso  un  accordo
di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato  di  risanamento,
la deduzione della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del  comma
5, nel  periodo  di  imputazione  in  bilancio,  anche  quando  detta
imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a  quello  in
cui, ai sensi del predetto comma, sussistono  gli  elementi  certi  e
precisi ovvero il debitore  si  considera  assoggettato  a  procedura
concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in  un  periodo  di
imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta  applicazione
dei  principi   contabili,   si   sarebbe   dovuto   procedere   alla
cancellazione del credito dal bilancio.». 
    e) nell'articolo 101, al comma 7, dopo le parole: «e il  relativo
ammontare» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  nei  limiti  del  valore
fiscale del credito oggetto di rinuncia,». 
  2. Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere a), b) ed e)  del
presente articolo si applicano a decorrere  dal  periodo  di  imposta
successivo a quello di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Le
disposizioni contenute nel comma 1, lettere c) e d)  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. L'articolo 101, comma 5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel  senso  che  le  svalutazioni
contabili dei crediti di modesta entita'  e  di  quelli  vantati  nei
confronti di debitori che siano assoggettati a procedure  concorsuali
o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso  un  accordo
di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato  di  risanamento,
deducibili a decorrere dai  periodi  di  imposta  in  cui  sussistono
elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato
a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi,
sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla  cancellazione
del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili. 
 
          Note all'art. 13: 
              Il testo dell'art. 88 del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 88. (Sopravvenienze attive) 
              1. Si considerano  sopravvenienze  attive  i  ricavi  o
          altri proventi conseguiti a fronte  di  spese,  perdite  od
          oneri dedotti o  di  passivita'  iscritte  in  bilancio  in
          precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi  conseguiti
          per ammontare superiore a quello che ha concorso a  formare
          il reddito in precedenti esercizi, nonche' la  sopravvenuta
          insussistenza di spese,  perdite  od  oneri  dedotti  o  di
          passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 
              2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma  1
          dell'art. 86 vengono conseguite per ammontare  superiore  a
          quello che ha concorso a formare il reddito  in  precedenti
          esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
          del comma 4 del detto articolo. 
              3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: 
              a) le indennita' conseguite a titolo  di  risarcimento,
          anche in forma assicurativa, di  danni  diversi  da  quelli
          considerati allalettera f)  del  comma  1  dell'art.  85  e
          allalettera b) del comma 1 dell'art. 86; 
              b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo
          di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui
          alle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 85e  quelli  per
          l'acquisto di  beni  ammortizzabili  indipendentemente  dal
          tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono  a
          formare  il  reddito  nell'esercizio  in  cui  sono   stati
          incassati o in quote costanti nell'esercizio  in  cui  sono
          stati incassati e nei successivi ma non  oltre  il  quarto.
          Sono   fatte   salve   le   agevolazioni   connesse    alla
          realizzazione  di  investimenti  produttivi  concesse   nei
          territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
          nonche' quelle concesse ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218,  per  la  decorrenza   prevista   al   momento   della
          concessione delle stesse. Non si considerano  contributi  o
          liberalita' i  finanziamenti  erogati  dallo  Stato,  dalle
          Regioni e  dalle  Province  autonome  per  la  costruzione,
          ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed  ordinaria
          di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
          Istituti  autonomi   per   le   case   popolari,   comunque
          denominati,  nonche'  quelli   erogati   alle   cooperative
          edilizie a proprieta'  indivisa  e  di  abitazione  per  la
          costruzione, ristrutturazione e  manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria di  immobili  destinati  all'assegnazione  in
          godimento o locazione. 
              4.  Non  si   considerano   sopravvenienze   attive   i
          versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
          conto capitale alle societa' e agli enti  di  cui  all'art.
          73, comma 1, lettere a) e b),  dai  propri  soci,  ne'  gli
          apporti effettuati dai  possessori  di  strumenti  similari
          alle azioni. 
              4-bis. La rinuncia dei soci  ai  crediti  si  considera
          sopravvenienza attiva per la parte che eccede  il  relativo
          valore fiscale. A tal fine,  il  socio,  con  dichiarazione
          sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale
          valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale
          del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di  operazioni
          di conversione del credito in partecipazioni  si  applicano
          le disposizioni dei periodi precedenti e il valore  fiscale
          delle medesime partecipazioni viene assunto in  un  importo
          pari al valore fiscale del credito oggetto di  conversione,
          al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili
          per il creditore per effetto della conversione stessa. 
              4-ter. Non  si  considerano,  altresi',  sopravvenienze
          attive le riduzioni dei  debiti  dell'impresa  in  sede  di
          concordato fallimentare  o  preventivo  liquidatorio  o  di
          procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
          con i quali esiste un adeguato scambio di  informazioni,  o
          per effetto della partecipazione  delle  perdite  da  parte
          dell'associato in partecipazione. In caso di concordato  di
          risanamento, di  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti
          omologato ai sensi dell'art. 182-bis del Regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato  ai  sensi
          dell'art. 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16
          marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o
          di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione  dei
          debiti dell'impresa non costituisce  sopravvenienza  attiva
          per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo,
          di  cui  all'art.   84,   senza   considerare   il   limite
          dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri
          finanziari assimilati di cui al comma 4  dell'art.  96.  Ai
          fini  del  presente  comma  rilevano   anche   le   perdite
          trasferite al consolidato nazionale di cui all'art.  117  e
          non ancora utilizzate. Le disposizioni del  presente  comma
          si applicano anche per le operazioni di cui  al  precedente
          comma 4-bis. 
              5. In caso  di  cessione  del  contratto  di  locazione
          finanziaria  il  valore  normale   del   bene   costituisce
          sopravvenienza attiva.". 
              Il testo dell'art. 94 del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 94. (Valutazione dei titoli) 
              1. I titoli indicati nell'art. 85, comma 1, lettere c),
          d) ed e),  esistenti  al  termine  di  un  esercizio,  sono
          valutati applicando le disposizioni dell'art. 92, commi  1,
          2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi. 
              2. Le cessioni di titoli,  derivanti  da  contratti  di
          riporto o di «pronti contro termine» che prevedono  per  il
          cessionario l'obbligo di rivendita a  termine  dei  titoli,
          non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli. 
              3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non
          si tiene conto del valore e  si  considerano  della  stessa
          natura i titoli emessi  dallo  stesso  soggetto  ed  aventi
          uguali caratteristiche. 
              4. Le disposizioni dell'art. 92, comma 5, si  applicano
          solo per la valutazione dei  titoli  di  cui  all'art.  85,
          comma 1, lettera  e);  a  tal  fine  il  valore  minimo  e'
          determinato: 
              a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati,  in
          base ai prezzi rilevati nell'ultimo  giorno  dell'esercizio
          ovvero in base alla media aritmetica  dei  prezzi  rilevati
          nell'ultimo mese. Non si  applica,  comunque,  l'art.  109,
          comma 4, lettera b), secondo periodo; 
              b)  per  gli  altri  titoli,  secondo  le  disposizioni
          dell'art. 9, comma 4, lettera c). 
              4-bis. In  deroga  al  comma  4,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  la
          valutazione  dei  beni  indicati  nell'art.  85,  comma  1,
          lettere c),  d)  ed  e),  operata  in  base  alla  corretta
          applicazione di tali principi assume rilievo anche ai  fini
          fiscali. 
              5. In caso  di  aumento  del  capitale  della  societa'
          emittente mediante  passaggio  di  riserve  a  capitale  il
          numero delle azioni ricevute gratuitamente si  aggiunge  al
          numero  di  quelle  gia'  possedute  in  proporzione   alle
          quantita' delle singole voci della corrispondente categoria
          e il valore  unitario  si  determina,  per  ciascuna  voce,
          dividendo il costo complessivo delle azioni gia'  possedute
          per il numero complessivo delle azioni. 
              6. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo  perduto  o
          in conto capitale alla societa' dai  propri  soci  o  della
          rinuncia ai crediti  nei  confronti  della  societa'  dagli
          stessi soci nei  limiti  del  valore  fiscale  del  credito
          oggetto di rinuncia, si aggiunge  al  costo  dei  titoli  e
          delle quote di cui all'art. 85, comma  1,  lettera  c),  in
          proporzione  alla  quantita'  delle  singole   voci   della
          corrispondente  categoria;  la  stessa  disposizione   vale
          relativamente agli  apporti  effettuati  dei  detentori  di
          strumenti finanziari assimilati alle azioni. 
              7. Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano
          anche per la valutazione delle quote di  partecipazione  in
          societa' ed enti  non  rappresentate  da  titoli,  indicati
          nell'art. 85, comma 1, lettera c).". 
              Il testo dell'art. 101 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 101. (Minusvalenze  patrimoniali,  sopravvenienze
          passive e perdite) 
              1.  Le  minusvalenze  dei  beni  relativi  all'impresa,
          diversi da quelli indicati negli articoli 85,  comma  1,  e
          87, determinate con gli stessi  criteri  stabiliti  per  la
          determinazione delle plusvalenze, sono deducibili  se  sono
          realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1, lettere a) e b),
          e 2. 
              2. Per la valutazione dei beni indicati  nell'art.  85,
          comma  1,  lettere  c),  d)  ed   e),   che   costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie si applicano  le  disposizioni
          dell'art. 94; tuttavia, per i titoli  di  cui  alla  citata
          lettera e) negoziati nei mercati regolamentati  italiani  o
          esteri, le  minusvalenze  sono  deducibili  in  misura  non
          eccedente  la  differenza   tra   il   valore   fiscalmente
          riconosciuto  e  quello  determinato  in  base  alla  media
          aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. 
              2-bis. In  deroga  al  comma  2,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  la
          valutazione  dei  beni  indicati  nell'art.  85,  comma  1,
          lettere c), d) ed e), che si  considerano  immobilizzazioni
          finanziarie ai sensi  dell'art.  85,  comma  3-bis,  rileva
          secondo le disposizioni dell'art. 110, comma 1-bis. 
              3. Per le immobilizzazioni  finanziarie  costituite  da
          partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
          in bilancio a norma  dell'art.  2426,  n.  4),  del  codice
          civile o di leggi speciali,  non  e'  deducibile,  anche  a
          titolo di ammortamento, la  parte  del  costo  di  acquisto
          eccedente  il  valore  corrispondente  alla   frazione   di
          patrimonio   netto    risultante    dall'ultimo    bilancio
          dell'impresa partecipata. 
              4. Si considerano  sopravvenienze  passive  il  mancato
          conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
          a  formare  il   reddito   in   precedenti   esercizi,   il
          sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di  ricavi
          o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
          precedenti esercizi  e  la  sopravvenuta  insussistenza  di
          attivita'  iscritte  in  bilancio  in  precedenti  esercizi
          diverse da quelle di cui all'art. 87. 
              5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
          costo non ammortizzato di essi, e le  perdite  su  crediti,
          diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'art.
          106, sono deducibili  se  risultano  da  elementi  certi  e
          precisi e in ogni caso, per le perdite su  crediti,  se  il
          debitore e'  assoggettato  a  procedure  concorsuali  o  ha
          concluso  un  accordo  di   ristrutturazione   dei   debiti
          omologato ai sensi dell'art. 182-bis del regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi  dell'art.
          67, terzo comma, lettera d), del  Regio  decreto  16  marzo
          1942,  n.  267  o  e'  assoggettato  a   procedure   estere
          equivalenti, previste in Stati  o  territori  con  i  quali
          esiste un adeguato scambio di  informazioni.  Ai  fini  del
          presente comma, il debitore  si  considera  assoggettato  a
          procedura   concorsuale   dalla   data    della    sentenza
          dichiarativa del fallimento o del provvedimento che  ordina
          la liquidazione coatta  amministrativa  o  del  decreto  di
          ammissione alla procedura di concordato  preventivo  o  del
          decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione  o
          del decreto che dispone  la  procedura  di  amministrazione
          straordinaria delle grandi  imprese  in  crisi  o,  per  le
          procedure estere  equivalenti,  dalla  data  di  ammissione
          ovvero, per i  predetti  piani  attestati,  dalla  data  di
          iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e
          precisi sussistono in ogni caso quando il  credito  sia  di
          modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi  dalla
          scadenza di pagamento del credito  stesso.  Il  credito  si
          considera di modesta entita' quando ammonta ad  un  importo
          non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante
          dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a  2.500
          euro per le altre imprese. Gli  elementi  certi  e  precisi
          sussistono inoltre quando il diritto alla  riscossione  del
          credito  e'  prescritto.  Gli  elementi  certi  e   precisi
          sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal
          bilancio operata in applicazione dei principi contabili. 
              5-bis. Per i crediti di modesta entita'  e  per  quelli
          vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati  a
          procedure concorsuali  o  a  procedure  estere  equivalenti
          ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione  dei
          debiti o un piano attestato di  risanamento,  la  deduzione
          della  perdita  su  crediti  e'  ammessa,  ai   sensi   del
          precedente comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio,
          anche quando detta imputazione avvenga  in  un  periodo  di
          imposta successivo a quello in cui, ai sensi  del  predetto
          comma, sussistono gli elementi certi e  precisi  ovvero  il
          debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale,
          sempreche' l'imputazione  non  avvenga  in  un  periodo  di
          imposta successivo a quello in  cui,  secondo  la  corretta
          applicazione dei  principi  contabili,  si  sarebbe  dovuto
          procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. 
              6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa'
          in  nome  collettivo  e  in   accomandita   semplice   sono
          utilizzabili solo in abbattimento  degli  utili  attribuiti
          per trasparenza nei  successivi  cinque  periodi  d'imposta
          dalla stessa societa' che ha generato le perdite. 
              7. I versamenti in denaro o in  natura  fatti  a  fondo
          perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
          6 dai propri soci  e  la  rinuncia  degli  stessi  soci  ai
          crediti non  sono  ammessi  in  deduzione  ed  il  relativo
          ammontare,  nei  limiti  del  valore  fiscale  del  credito
          oggetto  di  rinuncia,   si   aggiunge   al   costo   della
          partecipazione.".