Art. 15 
 
 
         Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero 
 
  1. All'articolo 165 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole da: «Per i redditi  d'impresa  prodotti»
sino a: «Titolo II,» sono soppresse e dopo le parole «la  detrazione»
sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1»; 
    b) al comma 6, le parole  da:  «Nel  caso  di  reddito  d'impresa
prodotto» fino a: «medesimo reddito  estero»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «L'imposta estera pagata a  titolo  definitivo  su  redditi
prodotti nello stesso Stato estero  eccedente  la  quota  di  imposta
italiana relativa ai medesimi redditi esteri». 
  2. L'articolo 165, comma 1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che  sono  ammesse  in
detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le
doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il
reddito che concorre alla formazione dell'imponibile e' prodotto  sia
le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso  in
cui sussistano obiettive condizioni  di  incertezza  in  merito  alla
natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette  convenzioni,
il  contribuente  puo'  inoltrare   all'amministrazione   finanziaria
istanza d'interpello ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  11,
della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
  3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 15: 
              Il testo dell'art. 165 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 165. (Credito d'imposta per  i  redditi  prodotti
          all'estero) 
              1.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono redditi  prodotti  all'estero,  le  imposte  ivi
          pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse  in
          detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla  concorrenza
          della quota d'imposta  corrispondente  al  rapporto  tra  i
          redditi prodotti all'estero ed il  reddito  complessivo  al
          netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse
          in diminuzione. 
              2. I redditi si considerano prodotti  all'estero  sulla
          base di criteri reciproci a quelli  previsti  dall'art.  23
          per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. 
              3. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri,
          la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
              4.  La  detrazione  di  cui  al  comma  1  deve  essere
          calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta
          cui appartiene il reddito prodotto all'estero al  quale  si
          riferisce  l'imposta  di  cui  allo  stesso  comma   1,   a
          condizione che il pagamento  a  titolo  definitivo  avvenga
          prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento
          a titolo  definitivo  avvenga  successivamente  si  applica
          quanto previsto dal comma 7. 
              5.  La  detrazione  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          calcolata dall'imposta del periodo di competenza  anche  se
          il pagamento a titolo definitivo avviene entro  il  termine
          di presentazione  della  dichiarazione  relativa  al  primo
          periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facolta' di
          cui al periodo precedente e' condizionato  all'indicazione,
          nelle  dichiarazioni  dei  redditi,  delle  imposte  estere
          detratte per le quali ancora non e' avvenuto il pagamento a
          titolo definitivo. 
              6. L'imposta  estera  pagata  a  titolo  definitivo  su
          redditi prodotti nello stesso  Stato  estero  eccedente  la
          quota di imposta  italiana  relativa  ai  medesimi  redditi
          esteri, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza
          della eccedenza della quota d'imposta italiana  rispetto  a
          quella estera pagata a titolo definitivo in relazione  allo
          stesso  reddito   estero,   verificatasi   negli   esercizi
          precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli  esercizi
          precedenti  non   si   sia   verificata   tale   eccedenza,
          l'eccedenza dell'imposta estera  puo'  essere  riportata  a
          nuovo  fino  all'ottavo  esercizio  successivo  ed   essere
          utilizzata quale credito  d'imposta  nel  caso  in  cui  si
          produca  l'eccedenza  della  quota  di   imposta   italiana
          rispetto a quella estera relativa allo  stesso  reddito  di
          cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di
          cui al presente comma  relative  al  riporto  in  avanti  e
          all'indietro dell'eccedenza si applicano anche  ai  redditi
          d'impresa  prodotti  all'estero  dalle   singole   societa'
          partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche  se
          residenti  nello  stesso  Paese,  salvo   quanto   previsto
          dall'art. 136, comma 6. 
              7.  Se  l'imposta  dovuta  in  Italia  per  il  periodo
          d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare
          l'imponibile e' stata gia' liquidata, si  procede  a  nuova
          liquidazione tenendo  conto  anche  dell'eventuale  maggior
          reddito estero,  e  la  detrazione  si  opera  dall'imposta
          dovuta  per  il  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
          dichiarazione nella quale e' stata richiesta.  Se  e'  gia'
          decorso il termine per  l'accertamento,  la  detrazione  e'
          limitata  alla  quota  dell'imposta  estera   proporzionale
          all'ammontare del reddito prodotto all'estero  acquisito  a
          tassazione in Italia. 
              8.  La  detrazione  non  spetta  in  caso   di   omessa
          presentazione della dichiarazione o di  omessa  indicazione
          dei  redditi  prodotti   all'estero   nella   dichiarazione
          presentata. 
              9. Per le imposte  pagate  all'estero  dalle  societa',
          associazioni e imprese di cui all'art. 5 e  dalle  societa'
          che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli  115  e
          116 la detrazione spetta ai singoli soci nella  proporzione
          ivi stabilita. 
              10. Nel caso in  cui  il  reddito  prodotto  all'estero
          concorra   parzialmente   alla   formazione   del   reddito
          complessivo, anche l'imposta estera va  ridotta  in  misura
          corrispondente.". 
              Per i riferimenti all'art. 11  della  citata  legge  27
          luglio 2000, n. 212, si veda nelle note all'art. 14.