Art. 4 
 
 
                          Interessi passivi 
 
  1. All'articolo 96 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Ai
fini del calcolo del risultato  operativo  lordo  si  tiene  altresi'
conto,  in  ogni   caso,   dei   dividendi   incassati   relativi   a
partecipazioni detenute  in  societa'  non  residenti  che  risultino
controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1),  del  codice
civile»; 
    b) nel comma 6, le parole: «, dall'articolo 3, comma  115,  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia  di  interessi  su  titoli
obbligazionari,» sono soppresse; 
    c) il comma 8 e' abrogato. 
  2. L'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,
e' abrogato. 
  3. Il comma 8 dell'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' abrogato. 
  4. Al comma 36 dell'articolo 1 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244,  dopo  le  parole:  «immobili  destinati  alla  locazione»  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «per le societa' che svolgono in  via
effettiva e prevalente attivita' immobiliare. Si considerano societa'
che svolgono in via effettiva e prevalente attivita' immobiliare,  le
societa' il cui valore dell'attivo patrimoniale e' costituito per  la
maggior parte  dal  valore  normale  degli  immobili  destinati  alla
locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da
canoni di locazione o affitto di aziende il  cui  valore  complessivo
sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.». 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 4: 
              Il testo dell'art. 96 del testo unico delle imposte sui
          redditi di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n.  917,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo e' il seguente: 
              "Art. 96. (Interessi passivi) 
              1.  Gli  interessi  passivi  e  gli  oneri  assimilati,
          diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi  del
          comma 1, lettera b),  dell'art.  110,  sono  deducibili  in
          ciascun  periodo  d'imposta  fino   a   concorrenza   degli
          interessi attivi  e  proventi  assimilati.  L'eccedenza  e'
          deducibile nel  limite  del  30  per  cento  del  risultato
          operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del
          risultato operativo lordo  prodotto  a  partire  dal  terzo
          periodo d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  al  31
          dicembre  2007,  non  utilizzata  per  la  deduzione  degli
          interessi passivi e degli oneri finanziari  di  competenza,
          puo' essere portata ad incremento del  risultato  operativo
          lordo dei successivi periodi d'imposta. 
              2.  Per  risultato  operativo  lordo  si   intende   la
          differenza tra il valore e i costi della produzione di  cui
          alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile,  con
          esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b),
          e dei canoni di locazione finanziaria di beni  strumentali,
          cosi' come risultanti dal conto  economico  dell'esercizio;
          per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
          contabili internazionali  si  assumono  le  voci  di  conto
          economico corrispondenti. Ai fini del calcolo del risultato
          operativo lordo si tiene altresi' conto, in ogni caso,  dei
          dividendi incassati relativi a partecipazioni  detenute  in
          societa' non residenti che risultino controllate  ai  sensi
          dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile. 
              3. Ai fini del presente  articolo,  assumono  rilevanza
          gli interessi passivi e gli interessi attivi,  nonche'  gli
          oneri e i proventi assimilati, derivanti  da  contratti  di
          mutuo,   da    contratti    di    locazione    finanziaria,
          dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da  ogni
          altro rapporto avente  causa  finanziaria,  con  esclusione
          degli interessi impliciti derivanti  da  debiti  di  natura
          commerciale e con inclusione, tra  gli  attivi,  di  quelli
          derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
          soggetti  operanti  con  la  pubblica  amministrazione,  si
          considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti  del
          presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso
          ufficiale   di   riferimento   aumentato   di   un   punto,
          ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. 
              4.  Gli  interessi  passivi  e  gli  oneri   finanziari
          assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
          sono dedotti dal reddito dei successivi periodi  d'imposta,
          se e nei limiti in cui  in  tali  periodi  l'importo  degli
          interessi passivi e degli oneri  assimilati  di  competenza
          eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati  sia
          inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo  di
          competenza. 
              5.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti   non   si
          applicano alle banche  e  agli  altri  soggetti  finanziari
          indicati nell'art. 1 del  decreto  legislativo  27  gennaio
          1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che  esercitano
          in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione  di
          partecipazioni in societa' esercenti attivita'  diversa  da
          quelle  creditizia   o   finanziaria,   alle   imprese   di
          assicurazione nonche' alle societa'  capogruppo  di  gruppi
          bancari  e  assicurativi.   Le   disposizioni   dei   commi
          precedenti  non  si  applicano,  inoltre,   alle   societa'
          consortili costituite per l'esecuzione unitaria,  totale  o
          parziale, dei lavori, ai sensi dell'art. 96 del regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          dicembre 1999, n. 554, alle societa' di progetto costituite
          ai sensi dell'art. 156 del codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  alle  societa'
          costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti
          di cui alla legge 4  agosto  1990,  n.  240,  e  successive
          modificazioni. 
              5-bis. Gli interessi  passivi  sostenuti  dai  soggetti
          indicati nel primo periodo del  comma  5,  sono  deducibili
          dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del
          96  per  cento  del   loro   ammontare.   Nell'ambito   del
          consolidato nazionale di cui agli articoli da  117  a  129,
          l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in
          capo a soggetti partecipanti al  consolidato  a  favore  di
          altri soggetti partecipanti sono  integralmente  deducibili
          sino  a  concorrenza   dell'ammontare   complessivo   degli
          interessi passivi maturati in capo ai soggetti  di  cui  al
          periodo  precedente  partecipanti  a  favore  di   soggetti
          estranei al consolidato. La societa'  o  ente  controllante
          opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui
          al periodo precedente  in  sede  di  dichiarazione  di  cui
          all'art.  122,  apportando  la   relativa   variazione   in
          diminuzione della somma algebrica dei  redditi  complessivi
          netti dei soggetti partecipanti. 
              6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle  regole
          di indeducibilita' assoluta previste dall'art. 90, comma 2,
          e dai commi 7 e 10 dell'art. 110 del presente testo  unico,
          e dall'art. 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311, in materia di interessi sui prestiti  dei  soci  delle
          societa' cooperative. 
              7. In caso di partecipazione al  consolidato  nazionale
          di cui alla  sezione  II  del  presente  capo,  l'eventuale
          eccedenza  di  interessi  passivi   ed   oneri   assimilati
          indeducibili generatasi in capo a un soggetto  puo'  essere
          portata in abbattimento del reddito complessivo  di  gruppo
          se e nei limiti  in  cui  altri  soggetti  partecipanti  al
          consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
          risultato  operativo  lordo  capiente   non   integralmente
          sfruttato per la deduzione. Tale regola  si  applica  anche
          alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
          di  quelle  generatesi   anteriormente   all'ingresso   nel
          consolidato nazionale. 
              8. (abrogato).". 
              Il comma 8 dell'art. 96 del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abrogato dal  presente
          decreto, consentiva di calcolare  il  limite  di  deduzione
          degli  interessi  passivi   includendo   virtualmente   nel
          consolidato nazionale anche le societa' controllate estere. 
              L'art. 3, comma 115, della legge 28  dicembre  1995  n.
          549 (Misure di razionalizzazione della  finanza  pubblica),
          abrogato  dal  presente  decreto,   conteneva   una   norma
          finalizzata ad evitare arbitraggi  fiscali  ai  fini  della
          deduzione degli interessi passivi. 
              L'art. 32, comma 8, del decreto-legge 22  giugno  2012,
          n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese),  abrogato
          dal presente decreto, conteneva una  norma  finalizzata  ad
          evitare arbitraggi fiscali ai fini  della  deduzione  degli
          interessi passivi. 
              Il testo dell'art. 1, comma 36, della legge 24 dicembre
          2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          2008), come modificato dal presente decreto legislativo, e'
          il seguente: 
              "36. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  istituita  una  commissione  di  studio  sulla
          fiscalita' diretta e indiretta delle  imprese  immobiliari,
          con il compito  di  proporre,  entro  il  30  giugno  2008,
          l'adozione di modifiche  normative,  con  effetto  anche  a
          partire dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso
          al 31 dicembre 2007,  volte  alla  semplificazione  e  alla
          razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto  delle
          differenziazioni esistenti  tra  attivita'  di  gestione  e
          attivita' di costruzione e della possibilita' di prevedere,
          compatibilmente con le esigenze  di  gettito,  disposizioni
          agevolative  in  funzione  della   politica   di   sviluppo
          dell'edilizia    abitativa,    ferma     restando,     fino
          all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non
          rilevanza ai  fini  dell'art.  96  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  degli  interessi
          passivi relativi a finanziamenti garantiti  da  ipoteca  su
          immobili destinati  alla  locazione  per  le  societa'  che
          svolgono  in   via   effettiva   e   prevalente   attivita'
          immobiliare. Si considerano societa' che  svolgono  in  via
          effettiva e prevalente attivita' immobiliare,  le  societa'
          il cui valore dell'attivo patrimoniale e' costituito per la
          maggior parte dal valore normale degli  immobili  destinati
          alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno
          i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende  il
          cui valore complessivo sia prevalentemente  costituito  dal
          valore normale di fabbricati.".