Art. 6 
 
 
                        Consolidato nazionale 
 
  1. All'articolo 117 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 2: 
      1) al primo periodo, la parola: «solo» e' soppressa; 
      2) alla lettera b), le parole: «nel cui patrimonio sia compresa
la partecipazione in ciascuna societa' controllata»  sono  sostituite
dalle seguenti: «che assume la qualifica di consolidante»; 
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),
privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti  in
Stati  appartenenti  all'Unione  europea  ovvero  in  Stati  aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico  europeo  con  il  quale  l'Italia
abbia stipulato un accordo  che  assicuri  un  effettivo  scambio  di
informazioni, che rivestono una  forma  giuridica  analoga  a  quelle
previste  dall'articolo  73,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  possono
designare una societa' residente nel territorio  dello  Stato  o  non
residente di cui al comma 2-ter, controllata ai  sensi  dell'articolo
2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i  requisiti  di  cui
all'articolo 120, ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo
congiuntamente con ciascuna societa' residente o non residente di cui
al comma 2-ter, su cui parimenti  essi  esercitano  il  controllo  ai
sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
requisiti di cui all'articolo 120. La controllata designata non  puo'
esercitare l'opzione con le societa'  da  cui  e'  partecipata.  Agli
effetti del presente comma: 
          a) la controllata designata, in qualita'  di  consolidante,
acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli
da 117 a 127 per le societa' o enti controllanti; 
          b) i requisiti del controllo  di  cui  al  comma  1  devono
essere verificati in capo al soggetto controllante non residente; 
          c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla  condizione
che il soggetto controllante non  residente  designi  la  controllata
residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilita'  previste
dall'articolo 127 per le societa' o enti controllanti; 
          d) in ipotesi di interruzione della  tassazione  di  gruppo
prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo  dell'opzione,
le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo
122 sono attribuite esclusivamente  alle  controllate  che  le  hanno
prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei  cui  confronti  viene
meno il requisito del  controllo  secondo  i  criteri  stabiliti  dai
soggetti interessati; 
          e) se  il  requisito  del  controllo  nei  confronti  della
controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento
del triennio, il soggetto controllante non residente puo'  designare,
tra le controllate appartenenti  al  medesimo  consolidato,  un'altra
controllata residente avente le caratteristiche di  cui  al  presente
comma senza che si interrompa  la  tassazione  di  gruppo.  La  nuova
controllata   designata   assume    le    responsabilita'    previste
dall'articolo 127 per le societa' o enti  controllanti  relativamente
ai precedenti periodi d'imposta  di  validita'  della  tassazione  di
gruppo, in solido con la societa' designata nei cui  confronti  cessa
il requisito del controllo. 
        2-ter. I soggetti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera
d), controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1),  del
codice civile, possono esercitare l'opzione di  cui  al  comma  1  in
qualita' di controllata  mediante  una  stabile  organizzazione  come
definita dal comma 1-bis dell'articolo 120.». 
  2. All'articolo 120 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 1, e' aggiunto il  seguente:  «1-bis.  Si
considerano  altresi'  controllate  le  stabili  organizzazioni   nel
territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162, dei soggetti
di cui all'articolo 73, comma  1,  lettera  d),  residenti  in  Stati
appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti  all'Accordo
sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia  stipulato
un accordo che assicuri un effettivo  scambio  di  informazioni,  che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui al comma 1, con
i requisiti di cui al medesimo comma.». 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le  modalita'  per  la
designazione della controllata di cui al  comma  2-bis  dell'articolo
117 del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo
provvedimento disciplina l'applicazione della disposizione di cui  al
presente articolo alle opzioni per la tassazione di  gruppo  gia'  in
corso alla data di entrata in vigore  delle  stesse,  attenendosi  al
criterio  di  consentire,  sussistendone  i  presupposti  di   legge,
l'eventuale inclusione nel  regime  di  tassazione  di  gruppo  delle
stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti  esteri  senza
interruzione dei consolidati esistenti. 
 
          Note all'art. 6: 
              Il testo dell'art. 117 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dal
          presente decreto e' il seguente: 
              "Art. 117. (Soggetti ammessi alla tassazione di  gruppo
          di imprese controllate residenti) 
              1.  La  societa'  o  l'ente  controllante  e   ciascuna
          societa' controllata  rientranti  fra  i  soggetti  di  cui
          all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste
          il rapporto di controllo di cui  all'art.  2359,  comma  1,
          numero 1), del  codice  civile,  con  i  requisiti  di  cui
          all'art. 120, possono congiuntamente  esercitare  l'opzione
          per la tassazione di gruppo. 
              2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera  d),
          possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in  qualita'
          di controllanti ed a condizione: 
              a) di essere residenti in  Paesi  con  i  quali  e'  in
          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; 
              b)   di   esercitare   nel   territorio   dello   Stato
          un'attivita'  d'impresa,  come   definita   dall'art.   55,
          mediante  una   stabile   organizzazione,   come   definita
          dall'art. 162, che assume la qualifica di consolidante. 
              2-bis. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1,  lettera
          d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2,
          residenti in Stati appartenenti all'Unione  europea  ovvero
          in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio   economico
          europeo con il quale l'Italia abbia  stipulato  un  accordo
          che assicuri un  effettivo  scambio  di  informazioni,  che
          rivestono una forma giuridica  analoga  a  quelle  previste
          dall'art. 73, comma 1, lettere a) e b),  possono  designare
          una societa' residente nel territorio  dello  Stato  o  non
          residente di cui  al  comma  2-ter,  controllata  ai  sensi
          dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
          requisiti di cui all'art. 120, ad esercitare l'opzione  per
          la  tassazione  di  gruppo  congiuntamente   con   ciascuna
          societa' residente o non residente di cui al  comma  2-ter,
          su cui parimenti essi  esercitano  il  controllo  ai  sensi
          dell'art. 2359, comma 1, numero 1) del codice civile con  i
          requisiti di cui all'art. 120. La controllata designata non
          puo'  esercitare  l'opzione  con  le  societa'  da  cui  e'
          partecipata. Agli effetti del presente comma: 
              a)   la   controllata   designata,   in   qualita'   di
          consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
          previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
          controllanti; 
              b) i requisiti del controllo di cui al comma  1  devono
          essere verificati in  capo  al  soggetto  controllante  non
          residente; 
              c)  l'efficacia  dell'opzione   e'   subordinata   alla
          condizione  che  il  soggetto  controllante  non  residente
          designi  la  controllata  residente   assumendo,   in   via
          sussidiaria, le responsabilita' previste dall'art. 127  per
          le societa' o enti controllanti; 
              d) in  ipotesi  di  interruzione  della  tassazione  di
          gruppo prima del  compimento  del  triennio  o  di  mancato
          rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali  risultanti  dalla
          dichiarazione  di  cui   all'art.   122   sono   attribuite
          esclusivamente alle controllate che le hanno  prodotte,  al
          netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene  meno
          il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti  dai
          soggetti interessati; 
              e) se il requisito del controllo  nei  confronti  della
          controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima  del
          compimento  del  triennio,  il  soggetto  controllante  non
          residente puo' designare, tra le  controllate  appartenenti
          al medesimo  consolidato,  un'altra  controllata  residente
          avente le caratteristiche di cui al  presente  comma  senza
          che  si  interrompa  la  tassazione  di  gruppo.  La  nuova
          controllata designata assume  le  responsabilita'  previste
          dall'art.  127  per  le  societa'   o   enti   controllanti
          relativamente ai precedenti periodi d'imposta di  validita'
          della tassazione di  gruppo,  in  solido  con  la  societa'
          designata  nei  cui  confronti  cessa  il   requisito   del
          controllo. 
              2-ter. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1,  lettera
          d), controllati ai sensi dell'art. 2359,  comma  1,  numero
          1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di  cui
          al comma 1 in qualita' di controllata mediante una  stabile
          organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'art. 120. 
              3. Permanendo il requisito  del  controllo  di  cui  al
          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
          irrevocabile.  Nel  caso  venga  meno  tale  requisito   si
          determinano le conseguenze di cui all'art. 124.". 
              Il testo dell'art. 120 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 120. (Definizione del requisito di controllo) 
              1. Agli effetti della presente sezione  si  considerano
          controllate le societa'  per  azioni,  in  accomandita  per
          azioni, a responsabilita' limitata: 
              a)  al  cui  capitale  sociale  la  societa'  o  l'ente
          controllante partecipa direttamente  o  indirettamente  per
          una percentuale superiore al 50 per cento, da  determinarsi
          relativamente  all'ente  o  societa'  controllante  tenendo
          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla
          catena societaria di controllo, senza considerare le azioni
          prive  del  diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea
          generale richiamata dall'art. 2346 del codice civile; 
              b) al cui  utile  di  bilancio  la  societa'  o  l'ente
          controllante partecipa direttamente  o  indirettamente  per
          una percentuale superiore al 50 per cento  da  determinarsi
          relativamente all'ente  o  societa'  controllante,  tenendo
          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla
          catena societaria di controllo e senza considerare la quota
          di utile di competenza delle azioni prive  del  diritto  di
          voto  esercitabile   nell'assemblea   generale   richiamata
          dall'art. 2346 del codice civile. 
              1-bis. Si considerano altresi' controllate  le  stabili
          organizzazioni nel territorio dello  Stato,  come  definite
          dall'art. 162, dei soggetti di cui all'art.  73,  comma  1,
          lettera d),  residenti  in  Stati  appartenenti  all'Unione
          europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato  un
          accordo che assicuri un effettivo scambio di  informazioni,
          che rivestono una forma giuridica analoga a quelle  di  cui
          al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo comma. 
              2. Il requisito del  controllo  di  cui  all'art.  117,
          comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di  ogni  esercizio
          relativamente al quale la societa' o ente controllante e la
          societa'   controllata    si    avvalgono    dell'esercizio
          dell'opzione.".