Art. 7 
 
 
     Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 151 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 151 (Reddito complessivo  delle  societa'  e  degli  enti
commerciali  non  residenti).  -  1.  Il  reddito  complessivo  delle
societa' e degli enti commerciali non residenti di cui  alla  lettera
d) del comma 1 dell'articolo  73  e'  formato  soltanto  dai  redditi
prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di  quelli  esenti
da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla  fonte  a  titolo  di
imposta o ad imposta sostitutiva. 
  2. Si considerano prodotti nel territorio  dello  Stato  i  redditi
indicati nell'articolo 23. 
  3.  Tali  redditi,  ad  eccezione  dei  redditi  d'impresa  di  cui
all'articolo 23, comma 1,  lettera  e),  ai  quali  si  applicano  le
disposizioni di cui al successivo articolo 152, concorrono a  formare
il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del
Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal  reddito
complessivo si deducono gli oneri indicati all'articolo 10, comma  1,
lettere a) e g). In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del
presente articolo, le somme corrispondenti concorrono  a  formare  il
reddito complessivo del  periodo  di  imposta  nel  quale  l'ente  ha
conseguito il rimborso. Si applicano  le  disposizioni  dell'articolo
101, comma 6. 
  4. Dall'imposta lorda si  detrae  fino  alla  concorrenza  del  suo
ammontare un  importo  pari  al  diciannove  per  cento  degli  oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater) del
comma 1, dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per  i  quali
si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta, per  il  periodo  nel
quale la societa' o l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata  di
un importo pari al diciannove per cento dell'onere rimborsato. 
  5. Per le societa' commerciali di tipo diverso da  quelli  regolati
nel codice civile si applicano le disposizioni di cui al commi 1, 2 e
3.»; 
    b) l'articolo 152 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  152  (Reddito  di  societa'  ed  enti  commerciali   non
residenti derivante da attivita' svolte nel  territorio  dello  Stato
mediante stabile organizzazione). - 1. Per le  societa'  e  gli  enti
commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il
reddito della stabile organizzazione  e'  determinato  in  base  agli
utili e alle perdite ad essa riferibili, e  secondo  le  disposizioni
della Sezione I, del Capo  II,  del  Titolo  II,  sulla  base  di  un
apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo  i
principi contabili  previsti  per  i  soggetti  residenti  aventi  le
medesime caratteristiche, salva quella della emissione  di  strumenti
finanziari ammessi alla  negoziazione  in  mercati  regolamentati  di
qualsiasi Stato membro dell'Unione  europea  ovvero  diffusi  tra  il
pubblico di cui all'articolo 116 testo unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. 
  2. Ai fini del comma 1,  la  stabile  organizzazione  si  considera
entita' separata e indipendente, svolgente  le  medesime  o  analoghe
attivita', in condizioni identiche o similari,  tenendo  conto  delle
funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.  Il  fondo
di  dotazione  alla  stessa  riferibile  e'  determinato   in   piena
conformita' ai criteri definiti in sede  OCSE,  tenendo  conto  delle
funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. 
  3. I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni
relativamente alle transazioni  e  alle  operazioni  tra  la  stabile
organizzazione  e  l'entita'  cui   la   medesima   appartiene   sono
determinati ai sensi dell'articolo 110, comma 7. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
societa' commerciali di tipo diverso da quelli  regolati  nel  codice
civile.»; 
    c) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 153 (Reddito complessivo degli enti non  commerciali  non
residenti). - 1. Il reddito complessivo delle societa' e  degli  enti
non commerciali non  residenti  di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettera d), e' formato soltanto dai redditi prodotti  nel  territorio
dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta  e  di  quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a  titolo  di  imposta  o  ad  imposta
sostitutiva. 
  2. Si considerano prodotti nel territorio  dello  Stato  i  redditi
indicati nell'articolo 23. 
  3. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e' determinato
secondo le disposizioni  del  Titolo  I,  ad  eccezione  dei  redditi
d'impresa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e),  ai  quali  si
applicano le disposizioni dell'articolo 152. Dal reddito  complessivo
si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del  reddito
d'impresa che concorre a formarlo, gli  oneri  indicati  all'articolo
10,  comma  1,  lettere  a)  e  g).  Si   applica   la   disposizione
dell'articolo 146, comma 1, secondo periodo. 
  4. Dall'imposta lorda si detrae,  fino  alla  concorrenza  del  suo
ammontare, un importo  pari  al  diciannove  per  cento  degli  oneri
indicati all'articolo 15, comma 1, lettere a), g),  h),  h-bis),  i),
i-bis) e i-quater). La detrazione spetta a condizione che i  predetti
oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa
che  concorre  a  formare  il  reddito  complessivo.  Si  applica  la
disposizione dell'articolo 147, comma 1, terzo periodo. 
  5. Agli enti non commerciali che esercitano  attivita'  commerciali
mediante  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato,  si
applicano l'articolo 144, comma 5, e l'articolo 152. 
  6. Sono altresi' deducibili: 
    a) le erogazioni liberali in denaro  a  favore  dello  Stato,  di
altri enti  pubblici  e  di  associazioni  e  di  fondazioni  private
legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro,  svolgono  o
promuovono attivita' dirette alla tutela del  patrimonio  ambientale,
effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione  delle  cose
indicate all'articolo 139, comma 1, lettere  a)  e  b),  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli  elenchi  di
cui all'articolo 140, comma 1, del  medesimo  decreto  legislativo  o
assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base  ai  piani  di
cui  all'articolo  149  dello  stesso  decreto   legislativo   e   al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8  agosto  1985,  n.  431,  ivi  comprese  le  erogazioni
destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche' allo
svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose  anzidette;
il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera  c)
del presente comma, senza la preventiva autorizzazione  del  Ministro
dell'ambiente, e della tutela del territorio, come  pure  il  mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire  l'esercizio  del
diritto di  prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  vincolati,
determina la indeducibilita' delle spese  dal  reddito.  Il  Ministro
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   da'   immediata
comunicazione ai competenti uffici  tributari  delle  violazioni  che
comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento
della comunicazione iniziano a decorrere i termini per  il  pagamento
dell'imposta e dei relativi accessori; 
    b) le erogazioni liberali in denaro  a  favore  di  organismi  di
gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali
e  regionali,   e   di   ogni   altra   zona   di   tutela   speciale
paesistico-ambientale  come  individuata  dalla  vigente  disciplina,
statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e  fondazioni
private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere  attivita'
di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo  dirette
al  conseguimento  delle  finalita'   di   interesse   generale   cui
corrispondono tali ambiti protetti; 
    c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione  e
alla  protezione  degli  immobili  vincolati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli  elenchi  di
cui all'articolo 140, comma 1  del  medesimo  decreto  legislativo  o
assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base  ai  piani  di
cui  all'articolo  149  dello  stesso  decreto  legislativo,   e   al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 
  7. Il Ministro dell'ambiente  e  la  tutela  del  territorio  e  la
regione, secondo le rispettive attribuzioni  e  competenze,  vigilano
sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a),  b)  e  c)  del
comma 6  del  presente  articolo  effettuate  a  favore  di  soggetti
privati,  affinche'  siano  perseguiti  gli  scopi  per  i  quali  le
erogazioni stesse  sono  state  accettate  dai  beneficiari  e  siano
rispettati i termini per l'utilizzazione concordati  con  gli  autori
delle erogazioni. Detti termini possono  essere  prorogati  una  sola
volta dall'autorita' di  vigilanza,  per  motivi  non  imputabili  ai
beneficiari.»; 
    d) l'articolo 154 e' abrogato. 
  2. All'articolo 12 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il valore della
produzione  netta  derivante  da  una   stabile   organizzazione   e'
determinato  sulla  base  di  un  apposito  rendiconto  economico   e
patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti  per
i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella
della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione  in
mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro  dell'Unione  europea
ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo  116  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58.  A  tali  fini,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 
  3. Ai fini della disposizione di cui  all'articolo  152,  comma  2,
secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
cosi' come modificato dalla lettera b)  del  comma  1,  del  presente
articolo, i metodi di calcolo del fondo di dotazione sono individuati
con  uno  o  piu'  provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, il primo dei quali da emanarsi entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Relativamente  ai
periodi di imposta iniziati prima dell'emanazione  del  provvedimento
riguardante  lo  specifico  settore  di   appartenenza,   l'eventuale
rettifica in aumento  del  reddito  imponibile  o  del  valore  della
produzione netta conseguente alla valutazione  della  congruita'  del
fondo di dotazione ai sensi del citato articolo  152  non  da'  luogo
all'applicazione di sanzioni. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 7: 
              L'art. 154 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  abrogato  dal  presente  decreto,
          individuava le  modalita'  di  determinazione  del  reddito
          complessivo degli enti non commerciali. 
              L'art. 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
          446, come modificato dal presente decreto e' il seguente: 
              "Art. 12. (Determinazione del valore  della  produzione
          netta realizzata fuori dal  territorio  dello  Stato  o  da
          soggetti non residenti) 
              1. Nei confronti dei  soggetti  passivi  residenti  nel
          territorio dello Stato che esercitano attivita'  produttive
          anche all'estero la quota di valore a  queste  attribuibili
          secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2, e' scomputata
          dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da
          5 a 10-bis. 
              2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel
          territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio
          della  regione  il  valore  derivante   dall'esercizio   di
          attivita' commerciali, di arti o professioni o da attivita'
          non commerciali esercitate nel  territorio  stesso  per  un
          periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante  stabile
          organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero  derivante  da
          imprese agricole esercitate nel territorio stesso.  Qualora
          le  suddette  attivita'  o  imprese  siano  esercitate  nel
          territorio di  piu'  regioni  si  applica  la  disposizione
          dell'art. 4, comma 2. 
              2-bis. Il valore della produzione  netta  derivante  da
          una stabile organizzazione e' determinato sulla base di  un
          apposito rendiconto economico e patrimoniale, da  redigersi
          secondo  i  principi  contabili  previsti  per  i  soggetti
          residenti aventi le medesime caratteristiche, salva  quella
          della  emissione  di  strumenti  finanziari  ammessi   alla
          negoziazione in mercati regolamentati  di  qualsiasi  Stato
          membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra  il  pubblico
          di cui all'art.  116  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. A tali fini, si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 152, comma 2, del testo unico delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              3. Le persone fisiche e gli altri soggetti  passivi  si
          considerano residenti nel  territorio  dello  Stato  quando
          ricorrono  le  condizioni,   rispettivamente   applicabili,
          previste negli articoli 2, comma 2,5, comma 3, lettera  d),
          e 87, comma 3, del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917.  Se  il  soggetto  passivo  esercita
          attivita'  produttive  mediante  l'utilizzazione  di   navi
          iscritte nel registro di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  1998,  n.  30,  la
          quota di valore a queste attribuibile, determinata a  norma
          dell'art. 5, e' scomputata dalla base imponibile.".