Art. 9 
 
 
                       Spese di rappresentanza 
 
  1. All'articolo 108, comma 2 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di
sostenimento se rispondenti ai requisiti di  inerenza  stabiliti  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione
della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del  periodo
precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della
gestione caratteristica dell'impresa risultanti  dalla  dichiarazione
dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:  a)  all'1,5
per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo
0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro
10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento  dei  ricavi  e
altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.». 
  2. La misura della  deducibilita'  delle  spese  di  rappresentanza
indicata nell'articolo 108, comma 2, terzo periodo  del  testo  unico
delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato  dal
comma 1 del presente articolo, e di quelle di cui  all'articolo  108,
comma 2,  quarto  periodo  del  medesimo  testo  unico,  puo'  essere
stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 108. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 9: 
              Il testo dell'art. 108 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi approvato con il decreto del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  modificato  dal   presente
          decreto legislativo, e' il seguente: 
              "Art. 108. (Spese relative a piu' esercizi) 
              1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
          nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in  quote
          costanti nell'esercizio stesso  e  nei  successivi  ma  non
          oltre  il  quarto.  Le  quote  di  ammortamento  dei   beni
          acquisiti  in  esito  agli  studi  e  alle  ricerche   sono
          calcolate sul costo  degli  stessi  diminuito  dell'importo
          gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge
          dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi
          si applica l'art. 88, comma 3. 
              2.  Le  spese  di  pubblicita'  e  di  propaganda  sono
          deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o  in
          quote  costanti  nell'esercizio  stesso   e   nei   quattro
          successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili  nel
          periodo  di  imposta  di  sostenimento  se  rispondenti  ai
          requisiti di inerenza stabiliti con  decreto  del  Ministro
          dell'Economia e delle  Finanze,  anche  in  funzione  della
          natura e della destinazione  delle  stesse.  Le  spese  del
          periodo  precedente  sono  commisurate  all'ammontare   dei
          ricavi   e   proventi   della    gestione    caratteristica
          dell'impresa risultanti  dalla  dichiarazione  dei  redditi
          relativa allo stesso periodo in misura  pari:  a)  all'1,5%
          dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo
          0,6% dei ricavi e altri proventi  per  la  parte  eccedente
          euro 10 milioni e fino a  50  milioni;  c)  allo  0,4%  dei
          ricavi e altri proventi per  la  parte  eccedente  euro  50
          milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a  beni
          distribuiti gratuitamente di valore unitario non  superiore
          a euro 50. 
              3. Le altre spese relative a piu' esercizi, diverse  da
          quelle considerate nei commi 1  e  2  sono  deducibili  nel
          limite della  quota  imputabile  a  ciascun  esercizio.  Le
          medesime  spese,  non  capitalizzabili  per   effetto   dei
          principi contabili internazionali, sono deducibili in quote
          costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute  e  nei
          quattro successivi. 
              4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle
          imprese  di  nuova  costituzione,  comprese  le  spese   di
          impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
          1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti  i
          primi ricavi.".