Art. 13 
 
 
        Razionalizzazione degli interessi per il versamento, 
             la riscossione e i rimborsi di ogni tributo 
 
  1. Il tasso di interesse per il  versamento,  la  riscossione  e  i
rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste
dall'articolo  13  del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.   557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
e' determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo  tra  lo  0,5
per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  viene  stabilita  la  misura  e   la   decorrenza
dell'applicazione del tasso di cui al comma 1. 
  3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta  e  il
decreto ministeriale del 21 maggio 2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009. Per gli interessi di mora di cui
all'articolo 30  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, si applica il tasso  individuato  annualmente
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  4. La misura del tasso di interesse di cui al comma 1  puo'  essere
rideterminata annualmente con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 13: 
              Si riporta il testo dell'art. 13 del  decreto-legge  30
          dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi  correttivi  di
          finanza  pubblica  per  l'anno   1994),   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1994,  n.  133,
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto: 
              "Art. 13. (Interessi per rapporti di credito  e  debito
          di imposta). 
              1. Gli interessi per la riscossione o per  il  rimborso
          di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e  44  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9  per
          cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono  dovuti  a
          decorrere  dal  1°  gennaio  1994,  rispettivamente,  nelle
          misure del 6 e del 3 per cento. 
              2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio  1961,
          n. 29, e successive modificazioni, nella misura  semestrale
          del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1°  gennaio
          1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa  data  gli
          interessi  previsti  in  materia  di  imposta  sul   valore
          aggiunto nella misura del 9 per  cento  annuo  sono  dovuti
          nella misura del 6 per cento. 
              3.  Il  Ministro  delle  finanze   e'   autorizzato   a
          determinare,  con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, la misura degli interessi  di  cui  ai
          commi 1 e 2, dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1995". 
              Il decreto ministeriale del 21 maggio 2009,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15  giugno  2009,  reca
          "Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il
          rimborso dei tributi, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  150,
          della legge n. 244 del 2007". 
              Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto: 
              "Art. 30. (Interessi di mora) 
              1. Decorso inutilmente il  termine  previsto  dall'art.
          25, comma 2, sulle  somme  iscritte  a  ruolo,  esclusi  le
          sanzioni  pecuniarie  tributarie  e   gli   interessi,   si
          applicano,  a  partire  dalla  data  della  notifica  della
          cartella e fino alla data del pagamento, gli  interessi  di
          mora al  tasso  determinato  annualmente  con  decreto  del
          Ministero delle finanze con riguardo alla media  dei  tassi
          bancari attivi".