Art. 9 
 
 
    Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione 
 
  1. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 17 (Oneri  di  funzionamento  del  servizio  nazionale  della
riscossione). -  1.  Al  fine  di  assicurare  il  funzionamento  del
servizio nazionale della riscossione, per il presidio della  funzione
di  deterrenza  e  contrasto  dell'evasione  e  per  il   progressivo
innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari,
agli  agenti  della  riscossione  sono  riconosciuti  gli  oneri   di
riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento
del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia  S.p.A.,
previa  verifica  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
determina, approva e  pubblica  sul  proprio  sito  web  i  costi  da
sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto  conto
dell'andamento  della  riscossione,  possono  includere   una   quota
incentivante  destinata  al   miglioramento   delle   condizioni   di
funzionamento della  struttura  e  dei  risultati  complessivi  della
gestione,   misurabile   sulla   base   di    parametri,    attinenti
all'incremento della qualita' e della  produttivita'  dell'attivita',
nonche' della finalita' di efficientamento  e  razionalizzazione  del
servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e
quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione  le
quote percentuali di cui al comma 2, all'esito della  verifica  sulla
qualita'  e  produttivita'  dell'attivita',  nonche'  dei   risultati
raggiunti in  termini  di  efficientamento  e  razionalizzazione  del
servizio, anche rimodulando le quote di cui alle lettere b), c) e  d)
dello  stesso  comma  2  in  funzione  dell'attivita'  effettivamente
svolta. 
  2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti  dal  comma  1
sono ripartiti in: 
    a) una quota,  denominata  oneri  di  riscossione  a  carico  del
debitore, pari: 
      1)  all'uno  per  cento,  in  caso  di  riscossione   spontanea
effettuata ai sensi  dell'articolo  32  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46; 
      2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo  riscosse,  in
caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla  notifica  della
cartella; 
      3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi
interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine; 
    b)   una   quota,   denominata   spese    esecutive,    correlata
all'attivazione di procedure esecutive e  cautelari  da  parte  degli
agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua
anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso; 
    c) una quota, a carico  del  debitore,  correlata  alla  notifica
della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione,  da
determinare con il decreto di cui alla lettera b); 
    d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della
riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di  un
provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute  le  somme
affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera
b); 
    e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono  degli  agenti
della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscosse entro  il
sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. 
  3. Il rimborso della quota denominata spese  esecutive  di  cui  al
comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun  anno  solare,  se
richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo,
e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo
definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono  state
svolte le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a  restituire
all'Ente creditore, entro il decimo  giorno  successivo  ad  apposita
richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli  interessi  legali.
L'ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato
degli interessi legali, e' riversato entro il 30 novembre di  ciascun
anno. 
  4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti  della
riscossione: 
    a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma 2,  lettera
a), numeri 2 e 3, in caso di  mancata  ammissione  al  passivo  della
procedura concorsuale,  ovvero  di  mancata  riscossione  nell'ambito
della stessa procedura; 
    b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il ruolo viene
annullato per effetto di  provvedimento  di  sgravio  o  in  caso  di
definitiva inesigibilita'.". 
  2.  In  caso  di   mancata   erogazione   del   rimborso   previsto
dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112,  come  modificato  dal  presente  decreto,  resta  fermo  quanto
disposto dal comma 6-bis dello stesso articolo 17, vigente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Il primo decreto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettere b),
c) e d), del  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  come
modificato dal presente decreto e' emanato entro il 30 ottobre 2015. 
  4. Per i carichi affidati all'Agente della riscossione sino  al  31
dicembre 2015,  resta  fermo  l'aggio,  nella  misura  e  secondo  la
ripartizione previste dall'articolo 17, del  decreto  legislativo  13
aprile 1999, n. 112, nel testo vigente, ai  sensi  dell'articolo  10,
comma  13-sexies,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  17  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e tenuto  conto  dell'esigenza  di
garantire  l'equilibrio  gestionale   del   servizio   nazionale   di
riscossione,  anche   in   considerazione   dei   possibili   effetti
sull'andamento della riscossione derivanti da  eventi  congiunturali,
l'Agenzia  delle  entrate,  in  qualita'  di   titolare,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248,  della  funzione  della  riscossione,  esercitata  mediante   le
societa' del Gruppo Equitalia, eroga, per il triennio 2016-2018, alla
societa'  Equitalia  S.p.A.,  in  base  all'andamento  dei   proventi
risultanti dal bilancio annuale consolidato di Gruppo, una  quota,  a
titolo di contributo, non superiore a 40 milioni di euro  per  l'anno
2016, a 45 milioni di euro per l'anno 2017, e a 40  milioni  di  euro
per l'anno 2018, a valere sulle  risorse  iscritte  in  bilancio  sul
capitolo della medesima Agenzia. Tale erogazione e' effettuata  entro
il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio. 
  6. All'articolo 10 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
il comma 13-quinquies e' abrogato. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 9: 
              Il testo dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo
          13 aprile  1999.  n.  112,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
              "3. Il rimborso della quota denominata spese  esecutive
          di cui al comma  2,  lettera  b),  maturate  nel  corso  di
          ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro
          il 30 marzo dell'anno successivo, e' erogato  entro  il  30
          giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo  definitivo,
          del discarico della quota per il cui  recupero  sono  state
          svolte le procedure, obbliga l'Agente della  riscossione  a
          restituire  all'Ente  creditore,  entro  il  decimo  giorno
          successivo ad  apposita  richiesta,  l'importo  anticipato,
          maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi
          spese  riscossi   dopo   l'erogazione,   maggiorato   degli
          interessi legali, e' riversato  entro  il  30  novembre  di
          ciascun anno.". 
              Il testo dell'art. 17,  comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo 13 aprile 1999. n.  112,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "2. Gli oneri di riscossione e di  esecuzione  previsti
          dal comma 1 sono ripartiti in: 
              a) una quota, denominata oneri di riscossione a  carico
          del debitore, pari: 
              1) all'uno per cento, in caso di riscossione  spontanea
          effettuata ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 26
          febbraio 1999, n. 46; 
              2) al tre  per  cento  delle  somme  iscritte  a  ruolo
          riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
          dalla notifica della cartella; 
              3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e  dei
          relativi interessi di mora riscossi, in caso  di  pagamento
          oltre tale termine; 
              b) una quota,  denominata  spese  esecutive,  correlata
          all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte
          degli agenti della  riscossione,  a  carico  del  debitore,
          nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, che individua anche le tipologie di  spesa
          oggetto di rimborso; 
              c) una quota, a carico  del  debitore,  correlata  alla
          notifica della cartella di pagamento  e  degli  altri  atti
          della riscossione, da determinare con  il  decreto  di  cui
          alla lettera b); 
              d) una quota, a carico dell'ente che  si  avvale  degli
          agenti della riscossione, in caso di  emanazione  da  parte
          dell'ente medesimo di un  provvedimento  che  riconosce  in
          tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura
          determinata con il decreto di cui alla lettera b); 
              e) una quota, a carico  degli  enti  che  si  avvalgono
          degli agenti della riscossione, pari al 3 per  cento  delle
          somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla  notifica
          della cartella.". 
              Il   testo   dell'art.   10,   comma   13-sexies,   del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), vigente alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 10. (Regime premiale per favorire la trasparenza) 
              (Omissis) 
              13-sexies. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  dei
          decreti richiamati dal comma 13-quinquies, resta  ferma  la
          disciplina vigente alla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto 
              (Omissis).". 
              Il testo dell'art. 3,  comma  1  del  decreto-legge  30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248  (Misure  di  contrasto
          all'evasione fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia
          tributaria e finanziaria), vigente alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 3. (Disposizioni in materia di servizio nazionale
          della riscossione) 
              1. A decorrere dal 1° ottobre  2006,  e'  soppresso  il
          sistema  di  affidamento  in   concessione   del   servizio
          nazionale della riscossione e  le  funzioni  relative  alla
          riscossione nazionale  sono  attribuite  all'Agenzia  delle
          entrate, che le esercita mediante la  societa'  di  cui  al
          comma 2, sulla quale  svolge  attivita'  di  coordinamento,
          attraverso  la  preventiva  approvazione  dell'ordine   del
          giorno delle sedute  del  consiglio  di  amministrazione  e
          delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio. 
              (Omissis).". 
              Il testo del comma 13-quinquies dell'art. 10 del citato
          decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  abrogato   dal
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6
          dicembre 2011, n. 284, S.O.