Art. 2 1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullita', nei procedimenti civili in materia di responsabilita' genitoriale, di affidamento e di adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta' di presentare memorie scritte nell'interesse del minore».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 5, comma 1, della citata legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 5. - 1. L'affidatario deve accogliere presso di se' il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorita' affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' art. 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilita' genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorita' sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullita', nei procedimenti civili in materia di responsabilita' genitoriale, di affidamento e di adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta' di presentare memorie scritte nell'interesse del minore. 1. di presentare memorie scritte nell'interesse del minore. (Omissis).».