Art. 4 
 
  1. All'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983,
n. 184, e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «stabile  e
duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell'ambito  di
un prolungato periodo di affidamento,». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 19 ottobre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
                                      Renzi, Presidente del Consiglio 
                                         dei ministri                 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 44, comma 1, della citata legge  4
          maggio 1983, n. 184, come modificato dalla presente  legge,
          e' il seguente: 
              «Art. 44. 1. I minori  possono  essere  adottati  anche
          quando non ricorrono  le  condizioni  di  cui  al  comma  1
          dell'art. 7: 
              a) da persone unite al minore da vincolo  di  parentela
          fino al sesto grado o da preesistente  rapporto  stabile  e
          duraturo,  anche  maturato  nell'ambito  di  un  prolungato
          periodo di affidamento, quando  il  minore  sia  orfano  di
          padre e di madre; 
              b) dal coniuge nel caso in cui  il  minore  sia  figlio
          anche adottivo dell'altro coniuge; 
              c) quando il minore si trovi nelle condizioni  indicate
          dall'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
          e sia orfano di padre e di madre; 
              d)  quando  vi  sia  la  constatata  impossibilita'  di
          affidamento preadottivo.».