Art. 7 
 
Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneita'  alla  circolazione
  delle  piattaforme  semoventi  gia'  immesse  in   circolazione   o
  approvate in altri Stati membri dell'Unione  europea,  negli  Stati
  aderenti allo Spazio Economico Europeo ed in Turchia 
 
  1. Le piattaforme semoventi, gia' immesse in circolazione in  altri
Stati membri dell'Unione europea, negli Stati ed aderenti all'accordo
sullo Spazio Economico Europeo ed in  Turchia,  per  l'immissione  in
circolazione su strada in Italia  sono  soggette  a  verifiche  delle
condizioni di idoneita'  alla  circolazione  e  di  protezione  degli
utenti,  sulla  base  di  certificazioni  rilasciate  nei  Paesi   di
provenienza. 
  2. La verifica di cui al  comma  1,  ove  si  evinca  da  un  esame
documentale che le condizioni di idoneita'  alla  circolazione  e  di
protezione  degli  utenti  sono  equivalenti  o  superiori  a  quelle
richieste dal presente regolamento, non comporta  la  ripetizione  di
controlli gia'  esperiti  nell'ambito  dell'originaria  procedura  di
approvazione. 
  3. La verifica, delle condizioni di riconoscimento di cui al  comma
2, deve essere effettuata  presso  i  Centri  Prova  Autoveicoli  del
Ministero delle infrastrutture e trasporti.