Art. 4 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3,
  del regolamento in materia di obblighi delle persone responsabili 
 
  1. La persona responsabile di cui all'articolo  4  del  regolamento
che, essendo venuta a conoscenza di uno o piu'  fatti  specifici  dai
quali si desume che un prodotto che essa ha immesso sul  mercato  non
e' conforme al regolamento e  non  adotta  immediatamente  le  misure
correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o
richiamarlo,  o   che   non   fornisce   le   informazioni   previste
dall'articolo 5, paragrafo 2,  secondo  comma,  del  regolamento,  e'
punita con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000. 
  2. La persona responsabile di cui all'articolo 4  del  regolamento,
che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 5,  paragrafo  3,
del regolamento, e' punita con  l'ammenda  da  euro  10.000  ad  euro
25.000.