Art. 3 
 
 
                          Parametri fisici 
 
  1. I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso  ai
ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze  di
polizia ad ordinamento militare e civile e del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite  di  ciascuno
dei  parametri  fisici  indicati  nella  tabella  in  allegato   "A",
correlati alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
massa metabolicamente attiva e differenziati in  relazione  al  sesso
maschile  o  femminile  del  candidato.  Il  predetto  allegato   "A"
costituisce parte integrante del presente regolamento. 
  2. Al fine di  tener  conto  di  eventuali  condizioni  tecniche  o
individuali,  e'   considerata   ammissibile   una   percentuale   di
adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino  a
un massimo del dieci per cento rispetto  ai  valori  limite  previsti
nella tabella di cui al comma 1.