Art. 5 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le  amministrazioni  interessate  verificano  l'adeguatezza  dei
valori parametrali individuati nel presente regolamento in  relazione
allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, al fine di promuovere  e
attivare gli eventuali correttivi. 
  2.  Con  apposite  direttive   tecniche,   soggette   a   eventuale
aggiornamento anche  in  relazione  allo  sviluppo  delle  conoscenze
tecnico-scientifiche, approvate dai  competenti  organi  delle  Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze  di  polizia  a
ordinamento militare e civile, nonche' del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, sentito il Ministero della salute, previe intese  tra  gli
stessi, sono definite in modo  omogeneo  le  modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al  presente
regolamento. 
  3. Le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano  ai
concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate  e  per
l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui  bandi  sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data
successiva alla sua entrata in vigore.